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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 28/05/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1575/2023
Il Giudice Gerardina Guglielmo, che sostituisce la dott.ssa CRISCI, assente dal servizio sino al 6.06.2025, all'udienza del 28/05/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da nato a [...] (U.S.A.) il 24 AGOSTO 1969, c.f.: Parte_1
e difeso dall'avv. Rosamaria Ventura c.f. C.F._1
, nel cui studio sito in Cosenza alla via Costantino Mortati, 4, C.F._2
;
ricorrente contro
(C.F.: ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
.F.: Controparte_3
), in persona della Dirigente pro-tempore, con sede in tutti P.IVA_2 CP_3
e difesi, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dirigente pro-tempore, D CP_4
(C.F. );
[...] C.F._3 resistente
OGGETTO: trasferimento del lavoratore
Conclusioni : come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, in epigrafe indicato, con ricorso ex 414 cpc, con istanza cautelare in corso di causa ex art. 700 cpc, si rivolge al Tribunale di Lagonegro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “..In via cautelare: Ordinare il trasferimento interprovinciale del ricorrente su sede scolastica sita nei comuni di Rende (il più vicino al familiare disabile), Cosenza, o in altri comuni della provincia di Cosenza, per come richiesto nella domanda di mobilità 2023/24 secondo l'ordine di preferenza espresso nella medesima, o in subordine nei comuni CZIS00900L - IS " Parte_2
CATANZARO (CZ);
2. VVIS00200C - IST D'ISTRUZIONE SUPERIORE P. GALLUPPI, TROPEA (VV);
3. PZIS031003 - Controparte_5 avendo diritto a tali sedi per punteggio. Con vittoria di spese e con distrazione nei
[...]
antistataria. Nel merito, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere le seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare, in primis, il diritto del ricorrente alla precedenza ex art 33 co 5 e 7 legge 104/92 nella mobilità attuata in organico di diritto per l'anno scolastico 2023/2024, ed ordinare al convenuto e/o condannarlo al trasferimento interprovinciale su sede scolastica sita nel CP_1 comune di enza in quanto comuni più vicini al luogo di residenza del familiare disabile o in altri comuni della provincia di Cosenza, o in subordine nelle sedi scolastiche - IS C.F._4
" CATANZARO (CZ);
2. VV IST Parte_2
D'ISTRUZIONE SUPERIORE P. GALLUPPI, TROPEA (VV);
3. PZIS031003 - I.I.S. "PETRUCCELLI - PARISI" MOLITERNO (PZ) per come richiesto nella domanda di mobilità 2023/24, secondo l'ordine di preferenza espresso nella medesima, quali sedi spettanti per maggior punteggio. Con vittoria di spese e con distrazione in favore della sottoscritta antistataria;
”. Si costituiva nell'odierno giudizio il convenuto contestando la fondatezza in fatto CP_1
e in diritto delle domande proposte. La domanda cautelare veniva rigettata in corso di causa ed alla odierna udienza il giudizio di merito veniva definito con la presente sentenza di cui veniva data lettura in udienza ex art. 429 cpc. Ebbene, in via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Alla odierna udienza la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere “atteso il riconoscimento da parte del CCNL mobilità 2025/28 della precedenza ex lege 104/92 ai fini dei trasferimenti interprovinciali”. La parte resistente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Pag. 2 di 3 La richiesta di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, è stata formulata da parte ricorrente e non avversata dalla odierna resistente, il che esonera il Tribunale da ulteriori verifiche. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, va emessa pronuncia di cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Le spese di lite vanno integralmente compensate, conformemente alla richiesta della parte resistente e tenuto conto che la parte ricorrente non ha chiesto la condanna alla refusione delle spese, che, ad ogni buon conto, non avrebbe potuto conseguire, anche solo in ragione della sussistenza di una ipotesi di soccombenza in relazione alla domanda cautelare formulata in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di LAGONEGRO, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Così deciso il 28/05/2025 Il Giudice
Gerardina Guglielmo
Pag. 3 di 3
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1575/2023
Il Giudice Gerardina Guglielmo, che sostituisce la dott.ssa CRISCI, assente dal servizio sino al 6.06.2025, all'udienza del 28/05/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da nato a [...] (U.S.A.) il 24 AGOSTO 1969, c.f.: Parte_1
e difeso dall'avv. Rosamaria Ventura c.f. C.F._1
, nel cui studio sito in Cosenza alla via Costantino Mortati, 4, C.F._2
;
ricorrente contro
(C.F.: ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
.F.: Controparte_3
), in persona della Dirigente pro-tempore, con sede in tutti P.IVA_2 CP_3
e difesi, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dirigente pro-tempore, D CP_4
(C.F. );
[...] C.F._3 resistente
OGGETTO: trasferimento del lavoratore
Conclusioni : come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, in epigrafe indicato, con ricorso ex 414 cpc, con istanza cautelare in corso di causa ex art. 700 cpc, si rivolge al Tribunale di Lagonegro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “..In via cautelare: Ordinare il trasferimento interprovinciale del ricorrente su sede scolastica sita nei comuni di Rende (il più vicino al familiare disabile), Cosenza, o in altri comuni della provincia di Cosenza, per come richiesto nella domanda di mobilità 2023/24 secondo l'ordine di preferenza espresso nella medesima, o in subordine nei comuni CZIS00900L - IS " Parte_2
CATANZARO (CZ);
2. VVIS00200C - IST D'ISTRUZIONE SUPERIORE P. GALLUPPI, TROPEA (VV);
3. PZIS031003 - Controparte_5 avendo diritto a tali sedi per punteggio. Con vittoria di spese e con distrazione nei
[...]
antistataria. Nel merito, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere le seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare, in primis, il diritto del ricorrente alla precedenza ex art 33 co 5 e 7 legge 104/92 nella mobilità attuata in organico di diritto per l'anno scolastico 2023/2024, ed ordinare al convenuto e/o condannarlo al trasferimento interprovinciale su sede scolastica sita nel CP_1 comune di enza in quanto comuni più vicini al luogo di residenza del familiare disabile o in altri comuni della provincia di Cosenza, o in subordine nelle sedi scolastiche - IS C.F._4
" CATANZARO (CZ);
2. VV IST Parte_2
D'ISTRUZIONE SUPERIORE P. GALLUPPI, TROPEA (VV);
3. PZIS031003 - I.I.S. "PETRUCCELLI - PARISI" MOLITERNO (PZ) per come richiesto nella domanda di mobilità 2023/24, secondo l'ordine di preferenza espresso nella medesima, quali sedi spettanti per maggior punteggio. Con vittoria di spese e con distrazione in favore della sottoscritta antistataria;
”. Si costituiva nell'odierno giudizio il convenuto contestando la fondatezza in fatto CP_1
e in diritto delle domande proposte. La domanda cautelare veniva rigettata in corso di causa ed alla odierna udienza il giudizio di merito veniva definito con la presente sentenza di cui veniva data lettura in udienza ex art. 429 cpc. Ebbene, in via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Alla odierna udienza la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere “atteso il riconoscimento da parte del CCNL mobilità 2025/28 della precedenza ex lege 104/92 ai fini dei trasferimenti interprovinciali”. La parte resistente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Pag. 2 di 3 La richiesta di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, è stata formulata da parte ricorrente e non avversata dalla odierna resistente, il che esonera il Tribunale da ulteriori verifiche. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, va emessa pronuncia di cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Le spese di lite vanno integralmente compensate, conformemente alla richiesta della parte resistente e tenuto conto che la parte ricorrente non ha chiesto la condanna alla refusione delle spese, che, ad ogni buon conto, non avrebbe potuto conseguire, anche solo in ragione della sussistenza di una ipotesi di soccombenza in relazione alla domanda cautelare formulata in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di LAGONEGRO, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Così deciso il 28/05/2025 Il Giudice
Gerardina Guglielmo
Pag. 3 di 3