TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 01/04/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1478 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto responsabilità medica, riservata in decisone alla udienza dell'11 settembre 2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'avv. Nazzareno Ciucciomei, in C.F._2
virtù di incarico in atti.
ATTRICI
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Renzo Tartuferi, come da investitura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Alla udienza dell'11 settembre 2024, le parti precisavano le conclusioni come da verbale, che si abbia nella presente sede come integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno
2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con la intentata domanda, le attrici hanno domandato al Tribunale di “accertare e dichiarare che il decesso avvenuto il giorno 12/5/2007, o la perdita di chance di sopravvivenza del sig. dal ricovero del 5 dicembre 2006 mentre si Parte_3
trovava presso il nosocomio Azienda Ospedaliera Unica Regionale, Ospedale di
Macerata, è imputabile a fatto e colpa degli operatori sanitari che lo ebbero in cura presso il suddetto Ospedale e per l'effetto condannare l'Azienda convenuta, a titolo di
1 responsabilità contrattuale, al pagamento di una somma di denaro che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento dei danni patiti in base alle suesposte causali, da liquidarsi in via equitativa avendo come criterio di riferimento le tabelle del Tribunale di Milano, in favore della sig.ra ed in favore della sig.ra Parte_1 Parte_2
anche – in subordine – in caso di danno subito per perdita di chance di sopravvivenza del proprio congiunto”.
Le domande sono fondate, per quanto di ragione.
Deve anzitutto essere disattesa l'eccezione di prescrizione, affatto infondatamente sollevata dalla convenuta, a fronte della evidenza costituita dalla interpellatio stragiudiziale inviata per conto e in nome delle attrici, mercé lettera raccomandata a/r recapitata dalla struttura sanitaria in data 7 febbraio 2011.
Tanto chiarito, non è seriamente disputabile che la condotta (omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario.
A tal proposito, non appare disutile riportare alcuni dei più significativi passaggi della
C.T.U., a firma dei dott.ri e (v. elaborato peritale dep. il 12 gennaio Per_1 Per_2
2024), le cui conclusioni sono senz'altro condivisibili stante la correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti e tenuto conto della conformità con tutte le ulteriori risultanze processuali.
È stato anzitutto documentalmente acquisito che, nel dicembre 2006, il Pt_2 congiunto delle attrici, accede al Pronto soccorso dell'Ospedale di Macerata, tramite il
118, per dispnea e ortopnea associate a dolore toracico della durata di 30 minuti circa.
I periti non hanno mancato di interrogarsi quindi sulla esistenza di Linee Guida a cui riferirsi in caso di tale sintomatologia in un paziente, il detto PA, già noto per essere cardiopatico ischemico cronico. Ebbene, nelle Linee Guida europee, in vigore nel
2006, la sintomatologia del PA è quindi individuabile nel punto (i) e/o nel punto
(iii).
In particolare, la Linea Guida di riferimento, in vigore nel 2006, da prendere in considerazione sia piuttosto quella riguardante le sindromi coronariche acute senza sopraslivellamento del tratto ST.
Questo punto, secondo i cc.tt.uu., è fondamentale poiché tutto l'iter diagnostico e terapeutico segue un percorso diverso dal quadro “stabile”.
Il viene ricoverato con diagnosi di scompenso cardiaco. Tale diagnosi sembra Pt_2
avvalorata dalla desaturazione arteriosa del paziente, dalla presenza di versamento pleurico significativo e da alti valori di pro-BNP. Interpretazione che pur essendo
2 corretta, espone il fianco al rilievo critico per cui i sanitari non cercano, come sarebbe stato necessario, di individuare la causa di tale scompenso cardiaco. Forse, secondo i periti, la individuano in un fatto infettivo (viene eseguito ciclo di antibiotico-terapia con
Rocefin) che non viene tuttavia supportato da alcuna evidenza clinica o strumentale
(nessun segno clinico di flogosi, assenza di febbre, non alterazioni laboratoristiche compatibili). Quanto mai utile, piuttosto, sarebbe stato valutare l'evoluzione degli ECG: altro punto fondamentale su cui il CTU cardiologo ritiene si concentri la maggior parte della condotta non corretta dei sanitari.
Infatti, negli ECG del 9, 12,13 dicembre si nota un'evoluzione clamorosa in senso ischemico in sede anteriore estesa con negativizzazione dell'onda T da V1 a V5. Le onde T sono negative e simmetriche: la loro causa è certamente ischemica. Non viene erroneamente eseguita una curva della troponina (prelievi seriati ematochimici per rilevare eventuali variazioni di tale enzima di cardiocitonecrosi) e nemmeno un ecocardiogramma.
Mancano dunque: una corretta interpretazione degli ECG seriati, la misurazione seriata dei valori di troponinemia, un ecocardiogramma transtoracico (a riguardo le Linee
Guida sono chiare).
E se è vero che vi è una richiesta di tale esame, esso, per causa di forza maggiore, come affermato dai convenuti o per mancata effettiva esecuzione, non è presente in cartella.
Il era dunque affetto da una sindrome coronarica acuta e - stando ai rilievi Pt_2
peritali - non è dato sapere, vista la mancanza dei controlli seriati della troponinemia, se essa corrispondesse ad un'angina instabile, con troponina negativa, o ad un infarto miocardico acuto senza sopraslivellamento del tratto ST, con troponina positiva. Su tali basi sarebbe stata mandatoria l'esecuzione di una coronarografia.
Siffatto esame – coronarografia e rivascolarizzazione - non solo avrebbe giovato sull'aspetto della sintomatologia, che recidiverà qualche mese più tardi, ma avrebbe potuto ridurre il rischio di progressione ad infarto miocardico ed exitus, eventi che sono poi intervenuti in occasione del ricovero del 2007.
A costituire un serio motivo di indagini diversamente e più approfonditamente orientate, muove il convergente rilievo che il come noto, era già portatore di bypass, con Pt_2
cardiopatia ischemica cronica, con ECG patologico e sintomatologia tipica, inoltre era fumatore, iperteso, dislipidemico: onde, appare pacifico ritenere che il fosse Pt_2
piuttosto un paziente ad alto rischio.
3 Perciò il CTU cardiologo ritiene, diversamente da quanto opinato dalla convenuta, che
“non avesse alcun senso” la ricerca di ischemia inducibile o vitalità del miocardio, per di più in un paziente in cui non risulta nemmeno effettuato un ecocardiogramma.
Per la somma di queste ragioni, i rifiuti del paziente a tale esame in data 09/02/2007 e
23/04/2007 appaiono ininfluenti o addirittura comprensibili, se non legittimi per il rischio che tale esame avrebbe potuto ulteriormente comportare.
Si giunge, così, al febbraio 2007, quanto il viene nuovamente ricoverato c/o la Pt_2
Cardiologia di Macerata. Viene nuovamente posta la diagnosi di scompenso cardiaco e predisposto il ricovero. Anche in questo caso non risulta eseguito un ecocardiogramma.
La sintomatologia riportata in Pronto soccorso è quella di un'instabilità alla marcia e
“fame d'aria”.
A questo punto, il CTU cardiologo, dott. ha sollevato motivate perplessità sulla Per_2 diagnosi formulata e sull'operato anche in questo caso dei sanitari.
In data 27 maggio 2007 il effettua l'ulteriore accesso al Pronto soccorso di Pt_2
Macerata, manifestando ortopnea e dispnea ai minimi sforzi ed angina. Il quadro è ormai chiaramente peggiorato ed emodinamicamente instabile. La PA è 90/60 mmHg e la FC è 112 bpm. L'angina presentata dal è refrattaria alla terapia medica già Pt_2 impostata durante i precedenti ricoveri. L'ECG di ingresso (ore 16 e 41) è francamente patologico poiché presenta un sottoslivellamento significativo del tratto ST-T in sede anteriore estesa. Sembra pacifico che il quadro clinico di angina refrattaria alla terapia medica, ipotensione e tachicardia, alterazioni ECG-grafiche del tratto ST-ST rendono mandatoria la necessità di una coronarografia urgente. Il tutto, come previsto dalle
Linee Guida: “l'angiografia coronarica urgente è raccomandata nei pazienti con angina refrattaria o ricorrente associata a deviazione dinamica del tratto ST, insufficienza cardiaca, aritmie potenzialmente letali o instabilità emodinamica (I-C)”.
Il quadro clinico instabile peggiora in fretta: il va incontro a recidiva di angor e Pt_2
l'ECG delle 18 e 40 presenta un sottoslivellamento diffuso del tratto ST-T con sopraslivellamento del tratto ST-T in aVR. Non ci sono dubbi sul fatto che il Pt_2
doveva essere sottoposto a coronarografia entro due ore poiché siamo di fronte ad un quadro STEMI-like. In questi casi non è necessario il valore della troponina per fare diagnosi. Tuttavia, i sanitari di Macerata predispongono il ricovero nuovamente presso la loro Cardiologia, ignorando ogni criterio di urgenza e la necessità di trasferire il in un centro con Sala di Emodinamica. Finalmente, viene iniziata una terapia Pt_2
antitrombotica adeguata con VI ed ST ev ma il viene tenuto Pt_2
4 ricoverato ancora 24 ore a Macerata. Solo l'esordio di un'aritmia come la torsione di punta induce finalmente i sanitari di Macerata a trasferire il ad Ancona: da qui Pt_2
in poi i sanitari anconetani attuano rapidamente le indagini necessarie ed inquadrano giustamente in maniera immediata il quadro diagnostico, ovvero SCA-STEMI postero- laterale, ossia infarto miocardico.
Su queste basi, i periti hanno condivisibilmente ritenuto legittimo affermare che nel dicembre 2006, con buona verosimiglianza, la patologia dei bypass venosi fosse in divenire. In particolare, il bypass venoso per il ramo diagonale sofferente per una placca sub-occlusiva si ritiene possa essere stato la causa delle subentranti alterazioni ECG- grafiche e, sotto il profilo anatomico, dell'ipocinesia dei segmenti medio-apicali del SIV
e del segmento medio della parete anteriore. Altrettanto verosimilmente, invece, il bypass venoso per la coronaria destra, sia per la presenza di acinesia della parete inferiore e della parete postero-laterale, sia per la presenza di una piccola onda di necrosi stabilizzata in sede inferiore all''ECG, era chiuso cronicamente già nei mesi precedenti.
Il collegio peritale è pervenuto dunque alla seguente conclusione, che “se la coronarografia fosse stata eseguita nel dicembre 2006, si sarebbe potuto trovare un quadro angiografico più favorevole: rispetto a detta ipotesi, come detto connotata di buon grado di verosimiglianza alla luce delle molteplici considerazioni sopra esposte
(concordanza delle anomalie ECG con il riscontro eco ed angiografico successivo) il
CTU cardiologo, esperto emodinamista, ritiene che all'epoca un approccio percutaneo sarebbe stato effettuabile con una maggiore facilità nel far passare un filo-guida lungo il bypass non ancora occluso e, di conseguenza, sarebbe stata più probabilmente aggredibile la lesione con angioplastica”.
Dunque, le condizioni del in particolare nel dicembre 2006, non erano ancora Pt_2
di gravità assoluta da potersi escludere un apprezzabile aumento della sopravvivenza in ipotesi di rivascolarizzazione percutanea che, come detto, andava comunque preceduta dall'effettuazione di indagini appropriate ed inderogabili, ovvero ecocardiogramma ed una coronarografia in primis.
Infatti, se al momento dell'ultimo ricovero la condizione fosse certamente ed inequivocabilmente ormai non recuperabile, nei mesi precedenti una rivascolarizzazione percutanea era prospettabile ed i dati di letteratura disponibili non sono assoluti nella direzione di una mortalità intraoperativa o intraospedaliera ad elevata probabilità, ma
5 nemmeno a breve termine, ovvero prospettando l'evento morte come avverabile, comunque, entro i pochi mesi in cui si è poi effettivamente realizzato.
A questo proposito, i periti, hanno sostenuto - lo si ripeta: all'esito di un iter esente manifeste illogicità e al lume di un proficuo contraddittorio tra tutti i periti, supportati da dati tratti da letteratura specialistica (non efficacemente confutati dalla convenuta) - che il “sarebbe più che probabilmente che non sopravvissuto a maggio 2017”, Pt_2 giungendo ad affermare che “nei pazienti rivascolarizzati, l'evento morte intraospedaliera o a breve termine (3 anni) era significativo ma non supera il 10%”.
Ad avvalorare simile conclusione circa la durata della contrazione della durata della vita del paziente, in correlazione causale con gli errori diagnostici e terapeutici, cospira anche la anamnesi del che, lo si rinnovi al ricordo, già all'età di 41 anni aveva Pt_2
riportato un infarto miocardico acuto e ciononostante era giunto, sia pure in condizioni di progressivo degrado, sulle soglie dei 70 anni.
Qui giunti, deve ritenersi, con rilevante probabilità, i) che la condotta imperita medica abbia ridotto la vita del paziente e ii) che l'abbia ridotta per un termine di tre anni, come appurato dai cc.tt.uu., sulla scorta di dati tratti dalla letteratura medica fondata su osservazioni relative a gruppi di pazienti versanti in condizioni riconducibili a quelle in cui si sarebbe trovato il ove, sin dal ricovero del dicembre 2016, destinatario Pt_2
di una corretta diagnosi e di un perito intervento di rivascolarizzazione. Serve immediatamente aggiungere che oltre tale termine, non si dispone di alcun elemento che possa fondare la affermazione che la condotta colpevole del sanitario abbia avuto una incidenza causale sulla possibilità perduta (o chance). A tal ultimo riguardo, vi è che l'incertezza sull'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere (ossia oltre i tre anni) si atteggia in chiave di mera ipotesi o speranza, epperciò prima della necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza.
Dunque, la condotta imperita del personale medico strutturato ha cagionato non già la morte del paziente, chè essa si sarebbe comunque verificata (aspetto, questo, affiorante chiaramente sin dalla perizia eseguita in sede penale, a firma del Prof. né è Persona_3
stato seriamente revocato in dubbio dai dott.ri e nominati nella presente Per_1 Per_2
sede), bensì una significativa riduzione della sua vita.
In tal caso, secondo la giurisprudenza, il sanitario - e per esso la struttura sanitaria che se ne vale - è chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla minor durata della sua vita (e dalla peggior qualità), senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance, dal momento che l'evento in esame è caratterizzato non dalla
6 “possibilità di un risultato migliore”, bensì - ed è solo questo il danno da risarcire in favore delle attrici - dalla rilevante probabilità di ave vissuto meno a lungo, patendo sofferenze fisiche e spirituali (v. Cass. n. 5641/2018, in parte motiva, par.
4.b). In altri termini, il danno da perdita anticipata della vita va distinto da quello da perdita di
“chance” di sopravvivenza (cumulativamente richiamato dalle attrici, che hanno frammischiato diversi tipi di nocumento), posto che, se la morte è intervenuta, come nel caso di specie, l'incertezza eventistica, che ne costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico (Cass. n. 5641/2018 cit.), è stata, di regola, smentita da quell'evento: in questo senso, emerge, di regola, un'inammissibile duplicazione risarcitoria tra voci di danno, non risultando logicamente compatibili, in via generale, la congiunta attribuzione di un risarcimento da perdita anticipata della vita e da perdita di chance di sopravvivenza.
Altrimenti detto, l'evento di danno è rappresentato, non dalla possibilità di vivere più a lungo, bensì dalla perdita anticipata della vita - perdita che pure si sarebbe, in tesi, comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia (in argomento, Cass. n. 28993/2019, in parte motiva).
Deve essere aggiunto che in nessun caso è risarcibile iure haereditario un danno da
“perdita anticipata della vita” con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente: il danno da perdita anticipata della vita potrà venire in rilievo esclusivamente con riferimento al diritto iure proprio degli eredi (Cass. 26851/2023, alla quale si farà ritorno più volte).
Va dunque rimarcato che la perdita anticipata della vita per un tempo determinato, a causa di un errore medico in relazione al segmento di vita non vissuta, è un danno risarcibile non per la vittima, ma per i suoi congiunti, quale che sia la durata del
“segmento” di esistenza cui la vittima ha dovuto rinunciare e, diversamente dal danno biologico differenziale patito dalla vittima primaria, va parametrato al tempo di vita non vissuto (v. Cass. 26581/2023, par. 4.5, a)).
Se così, le attrici hanno diritto a conseguire, iure proprio (così come da esse appositamente richiesto), un ristoro correlato al pregiudizio non patrimoniale consistente nel minor tempo vissuto con il loro caro, il defunto Tale situazione Pt_2
di forzata riduzione del tempo di condivisione che resta a disposizione dei familiari di una vittima destinata comunque - come si è venuto dicendo - a morire anticipatamente non può essere trattata, sotto il versante risarcitorio, in guisa equivalente alla contrazione della dimensione di durata della vita dovuta alla improvvisa interruzione
7 della esistenza di un uomo che, altrimenti, avrebbe vissuto l'esistenza nella interezza della sua aspettativa.
Ne viene che, fissato in tre anni il segmento temporale massimo, coincidente con il periodo di vita che la moglie e la figlia, per cause imputabili alla struttura sanitaria, non hanno vissuto con il - durante il quale di riflesso esse, in assenza dell'errore Pt_2
diagnostico e terapeutico, avrebbero potuto fruire della vitale relazione con il loro caro
(sia pure - si noti - con gli inevitabili limiti imposti da una condizione di già grave invalidità del quale questi era naturalmente portatore), vi è che la sofferenza che ognuna di esse ha sperimentato non può essere commisurata all'intero arco della loro esistenza, né, come si è detto, a quella del defunto, ma deve essere circoscritta a tre anni. Ciò, per la intuitiva ragione che, correlativamente al periodo successivo al triennio, sarebbero state esposte comunque ad una perdita (quella da morte del coniuge/padre) generatrice di uno stato di sofferenza che, per le ragioni sopra indicate, non potrebbe essere ulteriormente addebitata alla convenuta, epperciò da questa risarcita.
Il risarcimento dovuto ai congiunti, a titolo di ristoro del danno non patrimoniale da essi patito in conseguenza della perdita della persona cara, andrà dunque liquidato con una proporzione.
Il primo elemento della quale è costituito dall'ammontare del risarcimento che si sarebbe ipoteticamente liquidato al danneggiato, nel caso di morte di una persona sana.
Il paziente aveva 67 anni, quindi, secondo la statistica, con una speranza di vita residua di 15 anni.
Ora, sulla scorta dei Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale elaborati dal Tribunale di Milano, il danno patito dal coniuge convivente (come nella fattispecie giudicata), per il decesso del marito sano e di anni 67, è liquidato, applicando un numero di punti corrispondente ai criteri di distribuzione stabiliti, in euro 301.147,00, per la moglie e Parte_1
324.613,00 per la figlia . Parte_2
Questa duplice cifra esprime l'“equivalente” pecuniario di una sofferenza che ciascun familiare superstite avrebbe sopportato per 15 anni: dal momento della morte del congiunto a quello in cui, teoricamente, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali
(82 anni).
Il secondo elemento della riferita proporzione è costituito dalla speranza di vita che la vittima primaria avrebbe avuto, in caso di tempestiva diagnosi: che sarebbe stata, in concreto, di soli 3 anni.
8 Ne viene che, a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita anticipata della vita, deve essere liquidato, in favore di , l'importo di euro 60.229,40 Parte_1
[(301.147,00*3)/15] e, per il medesimo titolo, in favore di , l'importo Parte_2
di euro 64.922,60 [(324.613,00*3)/15]; detti importi, una volta devalutati rispettivamente in euro 43.835,08 e 47.250,80, sono da rivalutare in base all'indice FOI elaborato dall'ISTAT, fino alla data della presente sentenza, con applicazione di anno in anno degli interessi legali maturati, oltre interessi al tasso legale vigente dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Vertendosi in materia di fatto illecito e, quindi, di debito di valore, l'equivalente monetario dei danni subiti – determinato in riferimento alla data di verificazione del fatto (12 maggio 2007) – deve essere rivalutato tenendo conto della svalutazione monetaria intercorsa tra tale momento e quello della liquidazione del danno, calcolata secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come accertate dall' CP_2
In merito, poi, agli interessi, vanno recepiti i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass.Civ., Sez.III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998, n. 605, secondo cui, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento cioè al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli derivato dal ritardato pagamento della somma suddetta. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre
è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio).
Appare equo adottare come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali: questi ultimi – sempre fatta eccezione per le spese mediche – vanno calcolati sulla
9 somma come devalutata all'epoca del fatto e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici sull'importo come determinato all'attualità sono CP_2
dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., fino al saldo effettivo.
Dal momento che il danno da significativa riduzione della durata della vita include, oltre che quello (iure proprio) subito dai successibili a titolo di perdita (anticipata) della relazione, anche -lo si è già detto- il danno da peggiore qualità della vita (da maggiori sofferenze fisiche e spirituali), che consiste in un danno biologico differenziale (nelle sue componenti morale e relazionale), da riconoscere in riferimento al tempo di vita effettivamente vissuto (Cass. 26851/2023, par. 4.5, a), cit.).
Orbene, rappresentato che i cc.tt.uu. non hanno quantificato simile danno, il quale nondimeno non può essere radicalmente negato (neppure a fronte di un conclamato scadimento della salute del paziente) soprattutto a fonte di una prolungata omessa diagnosi che si è protratta per circa cinque mesi (dal primo ricovero del dicembre 2006
a quello del maggio 2007) e richiamate, d'altra parte, le già oltremodo degradate condizioni di salute del al momento del primo ricovero del dicembre 2006, Pt_2
appare equo liquidare in favore delle attrici l'ulteriore importo di euro 5.000,00 ciascuna, già comprensivi di interessi, essendo consentito, nell'ambito di una valutazione equitativa, inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria senza necessità di precisare le singole componenti (Cass.Civ., 95/2910).
In conclusione, la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., deve essere condannata al pagamento in favore di , Parte_1 dell'importo di euro 65.229,40, alla attualità, oltre interessi legali, su tale ultima somma dalla presente pronuncia al soddisfo e sulla somma devalutata di euro 43.835,08, progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici dal giorno del CP_2
fatto (12 maggio 2007) fino alla presente pronuncia;
in favore di , Parte_2 dell'importo euro 69.922,60, alla attualità, oltre interessi legali, su tale ultima somma dalla presente pronuncia al soddisfo e sulla somma devalutata di euro 47.250,80, progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici dal 12 CP_2
maggio 2007 fino alla presente pronuncia.
Nessuna ulteriore voce di danno a titolo di conculcata libertà di autodeterminazione.
Al riguardo si osserva che tale posta risarcitoria non appare evincibile (non essendo stata neppure indicata) dall'esame della citazione, dalla quale comunque non ne emerge la specifica allegazione oltre che di dimostrazione. Sul punto, ha senso ricordare che la
10 Suprema Corte (Cass. 11.11.2019 n. 28985), ha avuto modo di chiarire che il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, alla autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, salva possibilità di provata contestazione della controparte.
Peraltro, non si trascuri che, dalle acquisizioni documentali compiute in sede di C.T.U.,
è venuto emergendo che lo stesso avesse rifiutato taluni trattamenti finalizzati Pt_2
alla diagnosi.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. n.
55 del 2014, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento.
Infine, devono essere definitivamente e interamente poste a carico della convenuta i costi inerenti alla espletata C.T.U., a firma dei dott.ri. e come liquidata Per_1 Per_2
da decreto emesso in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1478 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) condanna l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento i) in favore di , dell'importo di euro Parte_1
65.229,40, alla attualità, oltre interessi legali, su tale ultima somma dalla presente pronuncia al soddisfo e sulla somma devalutata di euro 43.835,08, progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici dal 12 maggio 2007 fino alla CP_2 presente pronuncia;
nonchè ii) in favore di dell'importo euro Parte_2
69.922,60, alla attualità, oltre interessi legali, su tale ultima somma dalla presente pronuncia al soddisfo e sulla somma devalutata di euro 47.250,80, progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici dal detto 12 maggio 2007 fino CP_2
alla presente pronuncia;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro
14.703,00 per compensi, euro 545,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e
CPA, come per legge;
11 3) pone definitivamente a carico della convenuta le spese inerenti alla espletata C.T.U. a firma dei dott.ri e Per_1 Per_2
Macerata, 1 aprile 2025
IL GIUDICE
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1478 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto responsabilità medica, riservata in decisone alla udienza dell'11 settembre 2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'avv. Nazzareno Ciucciomei, in C.F._2
virtù di incarico in atti.
ATTRICI
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Renzo Tartuferi, come da investitura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Alla udienza dell'11 settembre 2024, le parti precisavano le conclusioni come da verbale, che si abbia nella presente sede come integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno
2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con la intentata domanda, le attrici hanno domandato al Tribunale di “accertare e dichiarare che il decesso avvenuto il giorno 12/5/2007, o la perdita di chance di sopravvivenza del sig. dal ricovero del 5 dicembre 2006 mentre si Parte_3
trovava presso il nosocomio Azienda Ospedaliera Unica Regionale, Ospedale di
Macerata, è imputabile a fatto e colpa degli operatori sanitari che lo ebbero in cura presso il suddetto Ospedale e per l'effetto condannare l'Azienda convenuta, a titolo di
1 responsabilità contrattuale, al pagamento di una somma di denaro che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento dei danni patiti in base alle suesposte causali, da liquidarsi in via equitativa avendo come criterio di riferimento le tabelle del Tribunale di Milano, in favore della sig.ra ed in favore della sig.ra Parte_1 Parte_2
anche – in subordine – in caso di danno subito per perdita di chance di sopravvivenza del proprio congiunto”.
Le domande sono fondate, per quanto di ragione.
Deve anzitutto essere disattesa l'eccezione di prescrizione, affatto infondatamente sollevata dalla convenuta, a fronte della evidenza costituita dalla interpellatio stragiudiziale inviata per conto e in nome delle attrici, mercé lettera raccomandata a/r recapitata dalla struttura sanitaria in data 7 febbraio 2011.
Tanto chiarito, non è seriamente disputabile che la condotta (omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario.
A tal proposito, non appare disutile riportare alcuni dei più significativi passaggi della
C.T.U., a firma dei dott.ri e (v. elaborato peritale dep. il 12 gennaio Per_1 Per_2
2024), le cui conclusioni sono senz'altro condivisibili stante la correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti e tenuto conto della conformità con tutte le ulteriori risultanze processuali.
È stato anzitutto documentalmente acquisito che, nel dicembre 2006, il Pt_2 congiunto delle attrici, accede al Pronto soccorso dell'Ospedale di Macerata, tramite il
118, per dispnea e ortopnea associate a dolore toracico della durata di 30 minuti circa.
I periti non hanno mancato di interrogarsi quindi sulla esistenza di Linee Guida a cui riferirsi in caso di tale sintomatologia in un paziente, il detto PA, già noto per essere cardiopatico ischemico cronico. Ebbene, nelle Linee Guida europee, in vigore nel
2006, la sintomatologia del PA è quindi individuabile nel punto (i) e/o nel punto
(iii).
In particolare, la Linea Guida di riferimento, in vigore nel 2006, da prendere in considerazione sia piuttosto quella riguardante le sindromi coronariche acute senza sopraslivellamento del tratto ST.
Questo punto, secondo i cc.tt.uu., è fondamentale poiché tutto l'iter diagnostico e terapeutico segue un percorso diverso dal quadro “stabile”.
Il viene ricoverato con diagnosi di scompenso cardiaco. Tale diagnosi sembra Pt_2
avvalorata dalla desaturazione arteriosa del paziente, dalla presenza di versamento pleurico significativo e da alti valori di pro-BNP. Interpretazione che pur essendo
2 corretta, espone il fianco al rilievo critico per cui i sanitari non cercano, come sarebbe stato necessario, di individuare la causa di tale scompenso cardiaco. Forse, secondo i periti, la individuano in un fatto infettivo (viene eseguito ciclo di antibiotico-terapia con
Rocefin) che non viene tuttavia supportato da alcuna evidenza clinica o strumentale
(nessun segno clinico di flogosi, assenza di febbre, non alterazioni laboratoristiche compatibili). Quanto mai utile, piuttosto, sarebbe stato valutare l'evoluzione degli ECG: altro punto fondamentale su cui il CTU cardiologo ritiene si concentri la maggior parte della condotta non corretta dei sanitari.
Infatti, negli ECG del 9, 12,13 dicembre si nota un'evoluzione clamorosa in senso ischemico in sede anteriore estesa con negativizzazione dell'onda T da V1 a V5. Le onde T sono negative e simmetriche: la loro causa è certamente ischemica. Non viene erroneamente eseguita una curva della troponina (prelievi seriati ematochimici per rilevare eventuali variazioni di tale enzima di cardiocitonecrosi) e nemmeno un ecocardiogramma.
Mancano dunque: una corretta interpretazione degli ECG seriati, la misurazione seriata dei valori di troponinemia, un ecocardiogramma transtoracico (a riguardo le Linee
Guida sono chiare).
E se è vero che vi è una richiesta di tale esame, esso, per causa di forza maggiore, come affermato dai convenuti o per mancata effettiva esecuzione, non è presente in cartella.
Il era dunque affetto da una sindrome coronarica acuta e - stando ai rilievi Pt_2
peritali - non è dato sapere, vista la mancanza dei controlli seriati della troponinemia, se essa corrispondesse ad un'angina instabile, con troponina negativa, o ad un infarto miocardico acuto senza sopraslivellamento del tratto ST, con troponina positiva. Su tali basi sarebbe stata mandatoria l'esecuzione di una coronarografia.
Siffatto esame – coronarografia e rivascolarizzazione - non solo avrebbe giovato sull'aspetto della sintomatologia, che recidiverà qualche mese più tardi, ma avrebbe potuto ridurre il rischio di progressione ad infarto miocardico ed exitus, eventi che sono poi intervenuti in occasione del ricovero del 2007.
A costituire un serio motivo di indagini diversamente e più approfonditamente orientate, muove il convergente rilievo che il come noto, era già portatore di bypass, con Pt_2
cardiopatia ischemica cronica, con ECG patologico e sintomatologia tipica, inoltre era fumatore, iperteso, dislipidemico: onde, appare pacifico ritenere che il fosse Pt_2
piuttosto un paziente ad alto rischio.
3 Perciò il CTU cardiologo ritiene, diversamente da quanto opinato dalla convenuta, che
“non avesse alcun senso” la ricerca di ischemia inducibile o vitalità del miocardio, per di più in un paziente in cui non risulta nemmeno effettuato un ecocardiogramma.
Per la somma di queste ragioni, i rifiuti del paziente a tale esame in data 09/02/2007 e
23/04/2007 appaiono ininfluenti o addirittura comprensibili, se non legittimi per il rischio che tale esame avrebbe potuto ulteriormente comportare.
Si giunge, così, al febbraio 2007, quanto il viene nuovamente ricoverato c/o la Pt_2
Cardiologia di Macerata. Viene nuovamente posta la diagnosi di scompenso cardiaco e predisposto il ricovero. Anche in questo caso non risulta eseguito un ecocardiogramma.
La sintomatologia riportata in Pronto soccorso è quella di un'instabilità alla marcia e
“fame d'aria”.
A questo punto, il CTU cardiologo, dott. ha sollevato motivate perplessità sulla Per_2 diagnosi formulata e sull'operato anche in questo caso dei sanitari.
In data 27 maggio 2007 il effettua l'ulteriore accesso al Pronto soccorso di Pt_2
Macerata, manifestando ortopnea e dispnea ai minimi sforzi ed angina. Il quadro è ormai chiaramente peggiorato ed emodinamicamente instabile. La PA è 90/60 mmHg e la FC è 112 bpm. L'angina presentata dal è refrattaria alla terapia medica già Pt_2 impostata durante i precedenti ricoveri. L'ECG di ingresso (ore 16 e 41) è francamente patologico poiché presenta un sottoslivellamento significativo del tratto ST-T in sede anteriore estesa. Sembra pacifico che il quadro clinico di angina refrattaria alla terapia medica, ipotensione e tachicardia, alterazioni ECG-grafiche del tratto ST-ST rendono mandatoria la necessità di una coronarografia urgente. Il tutto, come previsto dalle
Linee Guida: “l'angiografia coronarica urgente è raccomandata nei pazienti con angina refrattaria o ricorrente associata a deviazione dinamica del tratto ST, insufficienza cardiaca, aritmie potenzialmente letali o instabilità emodinamica (I-C)”.
Il quadro clinico instabile peggiora in fretta: il va incontro a recidiva di angor e Pt_2
l'ECG delle 18 e 40 presenta un sottoslivellamento diffuso del tratto ST-T con sopraslivellamento del tratto ST-T in aVR. Non ci sono dubbi sul fatto che il Pt_2
doveva essere sottoposto a coronarografia entro due ore poiché siamo di fronte ad un quadro STEMI-like. In questi casi non è necessario il valore della troponina per fare diagnosi. Tuttavia, i sanitari di Macerata predispongono il ricovero nuovamente presso la loro Cardiologia, ignorando ogni criterio di urgenza e la necessità di trasferire il in un centro con Sala di Emodinamica. Finalmente, viene iniziata una terapia Pt_2
antitrombotica adeguata con VI ed ST ev ma il viene tenuto Pt_2
4 ricoverato ancora 24 ore a Macerata. Solo l'esordio di un'aritmia come la torsione di punta induce finalmente i sanitari di Macerata a trasferire il ad Ancona: da qui Pt_2
in poi i sanitari anconetani attuano rapidamente le indagini necessarie ed inquadrano giustamente in maniera immediata il quadro diagnostico, ovvero SCA-STEMI postero- laterale, ossia infarto miocardico.
Su queste basi, i periti hanno condivisibilmente ritenuto legittimo affermare che nel dicembre 2006, con buona verosimiglianza, la patologia dei bypass venosi fosse in divenire. In particolare, il bypass venoso per il ramo diagonale sofferente per una placca sub-occlusiva si ritiene possa essere stato la causa delle subentranti alterazioni ECG- grafiche e, sotto il profilo anatomico, dell'ipocinesia dei segmenti medio-apicali del SIV
e del segmento medio della parete anteriore. Altrettanto verosimilmente, invece, il bypass venoso per la coronaria destra, sia per la presenza di acinesia della parete inferiore e della parete postero-laterale, sia per la presenza di una piccola onda di necrosi stabilizzata in sede inferiore all''ECG, era chiuso cronicamente già nei mesi precedenti.
Il collegio peritale è pervenuto dunque alla seguente conclusione, che “se la coronarografia fosse stata eseguita nel dicembre 2006, si sarebbe potuto trovare un quadro angiografico più favorevole: rispetto a detta ipotesi, come detto connotata di buon grado di verosimiglianza alla luce delle molteplici considerazioni sopra esposte
(concordanza delle anomalie ECG con il riscontro eco ed angiografico successivo) il
CTU cardiologo, esperto emodinamista, ritiene che all'epoca un approccio percutaneo sarebbe stato effettuabile con una maggiore facilità nel far passare un filo-guida lungo il bypass non ancora occluso e, di conseguenza, sarebbe stata più probabilmente aggredibile la lesione con angioplastica”.
Dunque, le condizioni del in particolare nel dicembre 2006, non erano ancora Pt_2
di gravità assoluta da potersi escludere un apprezzabile aumento della sopravvivenza in ipotesi di rivascolarizzazione percutanea che, come detto, andava comunque preceduta dall'effettuazione di indagini appropriate ed inderogabili, ovvero ecocardiogramma ed una coronarografia in primis.
Infatti, se al momento dell'ultimo ricovero la condizione fosse certamente ed inequivocabilmente ormai non recuperabile, nei mesi precedenti una rivascolarizzazione percutanea era prospettabile ed i dati di letteratura disponibili non sono assoluti nella direzione di una mortalità intraoperativa o intraospedaliera ad elevata probabilità, ma
5 nemmeno a breve termine, ovvero prospettando l'evento morte come avverabile, comunque, entro i pochi mesi in cui si è poi effettivamente realizzato.
A questo proposito, i periti, hanno sostenuto - lo si ripeta: all'esito di un iter esente manifeste illogicità e al lume di un proficuo contraddittorio tra tutti i periti, supportati da dati tratti da letteratura specialistica (non efficacemente confutati dalla convenuta) - che il “sarebbe più che probabilmente che non sopravvissuto a maggio 2017”, Pt_2 giungendo ad affermare che “nei pazienti rivascolarizzati, l'evento morte intraospedaliera o a breve termine (3 anni) era significativo ma non supera il 10%”.
Ad avvalorare simile conclusione circa la durata della contrazione della durata della vita del paziente, in correlazione causale con gli errori diagnostici e terapeutici, cospira anche la anamnesi del che, lo si rinnovi al ricordo, già all'età di 41 anni aveva Pt_2
riportato un infarto miocardico acuto e ciononostante era giunto, sia pure in condizioni di progressivo degrado, sulle soglie dei 70 anni.
Qui giunti, deve ritenersi, con rilevante probabilità, i) che la condotta imperita medica abbia ridotto la vita del paziente e ii) che l'abbia ridotta per un termine di tre anni, come appurato dai cc.tt.uu., sulla scorta di dati tratti dalla letteratura medica fondata su osservazioni relative a gruppi di pazienti versanti in condizioni riconducibili a quelle in cui si sarebbe trovato il ove, sin dal ricovero del dicembre 2016, destinatario Pt_2
di una corretta diagnosi e di un perito intervento di rivascolarizzazione. Serve immediatamente aggiungere che oltre tale termine, non si dispone di alcun elemento che possa fondare la affermazione che la condotta colpevole del sanitario abbia avuto una incidenza causale sulla possibilità perduta (o chance). A tal ultimo riguardo, vi è che l'incertezza sull'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere (ossia oltre i tre anni) si atteggia in chiave di mera ipotesi o speranza, epperciò prima della necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza.
Dunque, la condotta imperita del personale medico strutturato ha cagionato non già la morte del paziente, chè essa si sarebbe comunque verificata (aspetto, questo, affiorante chiaramente sin dalla perizia eseguita in sede penale, a firma del Prof. né è Persona_3
stato seriamente revocato in dubbio dai dott.ri e nominati nella presente Per_1 Per_2
sede), bensì una significativa riduzione della sua vita.
In tal caso, secondo la giurisprudenza, il sanitario - e per esso la struttura sanitaria che se ne vale - è chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla minor durata della sua vita (e dalla peggior qualità), senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance, dal momento che l'evento in esame è caratterizzato non dalla
6 “possibilità di un risultato migliore”, bensì - ed è solo questo il danno da risarcire in favore delle attrici - dalla rilevante probabilità di ave vissuto meno a lungo, patendo sofferenze fisiche e spirituali (v. Cass. n. 5641/2018, in parte motiva, par.
4.b). In altri termini, il danno da perdita anticipata della vita va distinto da quello da perdita di
“chance” di sopravvivenza (cumulativamente richiamato dalle attrici, che hanno frammischiato diversi tipi di nocumento), posto che, se la morte è intervenuta, come nel caso di specie, l'incertezza eventistica, che ne costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico (Cass. n. 5641/2018 cit.), è stata, di regola, smentita da quell'evento: in questo senso, emerge, di regola, un'inammissibile duplicazione risarcitoria tra voci di danno, non risultando logicamente compatibili, in via generale, la congiunta attribuzione di un risarcimento da perdita anticipata della vita e da perdita di chance di sopravvivenza.
Altrimenti detto, l'evento di danno è rappresentato, non dalla possibilità di vivere più a lungo, bensì dalla perdita anticipata della vita - perdita che pure si sarebbe, in tesi, comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia (in argomento, Cass. n. 28993/2019, in parte motiva).
Deve essere aggiunto che in nessun caso è risarcibile iure haereditario un danno da
“perdita anticipata della vita” con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente: il danno da perdita anticipata della vita potrà venire in rilievo esclusivamente con riferimento al diritto iure proprio degli eredi (Cass. 26851/2023, alla quale si farà ritorno più volte).
Va dunque rimarcato che la perdita anticipata della vita per un tempo determinato, a causa di un errore medico in relazione al segmento di vita non vissuta, è un danno risarcibile non per la vittima, ma per i suoi congiunti, quale che sia la durata del
“segmento” di esistenza cui la vittima ha dovuto rinunciare e, diversamente dal danno biologico differenziale patito dalla vittima primaria, va parametrato al tempo di vita non vissuto (v. Cass. 26581/2023, par. 4.5, a)).
Se così, le attrici hanno diritto a conseguire, iure proprio (così come da esse appositamente richiesto), un ristoro correlato al pregiudizio non patrimoniale consistente nel minor tempo vissuto con il loro caro, il defunto Tale situazione Pt_2
di forzata riduzione del tempo di condivisione che resta a disposizione dei familiari di una vittima destinata comunque - come si è venuto dicendo - a morire anticipatamente non può essere trattata, sotto il versante risarcitorio, in guisa equivalente alla contrazione della dimensione di durata della vita dovuta alla improvvisa interruzione
7 della esistenza di un uomo che, altrimenti, avrebbe vissuto l'esistenza nella interezza della sua aspettativa.
Ne viene che, fissato in tre anni il segmento temporale massimo, coincidente con il periodo di vita che la moglie e la figlia, per cause imputabili alla struttura sanitaria, non hanno vissuto con il - durante il quale di riflesso esse, in assenza dell'errore Pt_2
diagnostico e terapeutico, avrebbero potuto fruire della vitale relazione con il loro caro
(sia pure - si noti - con gli inevitabili limiti imposti da una condizione di già grave invalidità del quale questi era naturalmente portatore), vi è che la sofferenza che ognuna di esse ha sperimentato non può essere commisurata all'intero arco della loro esistenza, né, come si è detto, a quella del defunto, ma deve essere circoscritta a tre anni. Ciò, per la intuitiva ragione che, correlativamente al periodo successivo al triennio, sarebbero state esposte comunque ad una perdita (quella da morte del coniuge/padre) generatrice di uno stato di sofferenza che, per le ragioni sopra indicate, non potrebbe essere ulteriormente addebitata alla convenuta, epperciò da questa risarcita.
Il risarcimento dovuto ai congiunti, a titolo di ristoro del danno non patrimoniale da essi patito in conseguenza della perdita della persona cara, andrà dunque liquidato con una proporzione.
Il primo elemento della quale è costituito dall'ammontare del risarcimento che si sarebbe ipoteticamente liquidato al danneggiato, nel caso di morte di una persona sana.
Il paziente aveva 67 anni, quindi, secondo la statistica, con una speranza di vita residua di 15 anni.
Ora, sulla scorta dei Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale elaborati dal Tribunale di Milano, il danno patito dal coniuge convivente (come nella fattispecie giudicata), per il decesso del marito sano e di anni 67, è liquidato, applicando un numero di punti corrispondente ai criteri di distribuzione stabiliti, in euro 301.147,00, per la moglie e Parte_1
324.613,00 per la figlia . Parte_2
Questa duplice cifra esprime l'“equivalente” pecuniario di una sofferenza che ciascun familiare superstite avrebbe sopportato per 15 anni: dal momento della morte del congiunto a quello in cui, teoricamente, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali
(82 anni).
Il secondo elemento della riferita proporzione è costituito dalla speranza di vita che la vittima primaria avrebbe avuto, in caso di tempestiva diagnosi: che sarebbe stata, in concreto, di soli 3 anni.
8 Ne viene che, a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita anticipata della vita, deve essere liquidato, in favore di , l'importo di euro 60.229,40 Parte_1
[(301.147,00*3)/15] e, per il medesimo titolo, in favore di , l'importo Parte_2
di euro 64.922,60 [(324.613,00*3)/15]; detti importi, una volta devalutati rispettivamente in euro 43.835,08 e 47.250,80, sono da rivalutare in base all'indice FOI elaborato dall'ISTAT, fino alla data della presente sentenza, con applicazione di anno in anno degli interessi legali maturati, oltre interessi al tasso legale vigente dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Vertendosi in materia di fatto illecito e, quindi, di debito di valore, l'equivalente monetario dei danni subiti – determinato in riferimento alla data di verificazione del fatto (12 maggio 2007) – deve essere rivalutato tenendo conto della svalutazione monetaria intercorsa tra tale momento e quello della liquidazione del danno, calcolata secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come accertate dall' CP_2
In merito, poi, agli interessi, vanno recepiti i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass.Civ., Sez.III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998, n. 605, secondo cui, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento cioè al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli derivato dal ritardato pagamento della somma suddetta. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre
è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio).
Appare equo adottare come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali: questi ultimi – sempre fatta eccezione per le spese mediche – vanno calcolati sulla
9 somma come devalutata all'epoca del fatto e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici sull'importo come determinato all'attualità sono CP_2
dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., fino al saldo effettivo.
Dal momento che il danno da significativa riduzione della durata della vita include, oltre che quello (iure proprio) subito dai successibili a titolo di perdita (anticipata) della relazione, anche -lo si è già detto- il danno da peggiore qualità della vita (da maggiori sofferenze fisiche e spirituali), che consiste in un danno biologico differenziale (nelle sue componenti morale e relazionale), da riconoscere in riferimento al tempo di vita effettivamente vissuto (Cass. 26851/2023, par. 4.5, a), cit.).
Orbene, rappresentato che i cc.tt.uu. non hanno quantificato simile danno, il quale nondimeno non può essere radicalmente negato (neppure a fronte di un conclamato scadimento della salute del paziente) soprattutto a fonte di una prolungata omessa diagnosi che si è protratta per circa cinque mesi (dal primo ricovero del dicembre 2006
a quello del maggio 2007) e richiamate, d'altra parte, le già oltremodo degradate condizioni di salute del al momento del primo ricovero del dicembre 2006, Pt_2
appare equo liquidare in favore delle attrici l'ulteriore importo di euro 5.000,00 ciascuna, già comprensivi di interessi, essendo consentito, nell'ambito di una valutazione equitativa, inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria senza necessità di precisare le singole componenti (Cass.Civ., 95/2910).
In conclusione, la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., deve essere condannata al pagamento in favore di , Parte_1 dell'importo di euro 65.229,40, alla attualità, oltre interessi legali, su tale ultima somma dalla presente pronuncia al soddisfo e sulla somma devalutata di euro 43.835,08, progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici dal giorno del CP_2
fatto (12 maggio 2007) fino alla presente pronuncia;
in favore di , Parte_2 dell'importo euro 69.922,60, alla attualità, oltre interessi legali, su tale ultima somma dalla presente pronuncia al soddisfo e sulla somma devalutata di euro 47.250,80, progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici dal 12 CP_2
maggio 2007 fino alla presente pronuncia.
Nessuna ulteriore voce di danno a titolo di conculcata libertà di autodeterminazione.
Al riguardo si osserva che tale posta risarcitoria non appare evincibile (non essendo stata neppure indicata) dall'esame della citazione, dalla quale comunque non ne emerge la specifica allegazione oltre che di dimostrazione. Sul punto, ha senso ricordare che la
10 Suprema Corte (Cass. 11.11.2019 n. 28985), ha avuto modo di chiarire che il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, alla autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, salva possibilità di provata contestazione della controparte.
Peraltro, non si trascuri che, dalle acquisizioni documentali compiute in sede di C.T.U.,
è venuto emergendo che lo stesso avesse rifiutato taluni trattamenti finalizzati Pt_2
alla diagnosi.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. n.
55 del 2014, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento.
Infine, devono essere definitivamente e interamente poste a carico della convenuta i costi inerenti alla espletata C.T.U., a firma dei dott.ri. e come liquidata Per_1 Per_2
da decreto emesso in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1478 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) condanna l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento i) in favore di , dell'importo di euro Parte_1
65.229,40, alla attualità, oltre interessi legali, su tale ultima somma dalla presente pronuncia al soddisfo e sulla somma devalutata di euro 43.835,08, progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici dal 12 maggio 2007 fino alla CP_2 presente pronuncia;
nonchè ii) in favore di dell'importo euro Parte_2
69.922,60, alla attualità, oltre interessi legali, su tale ultima somma dalla presente pronuncia al soddisfo e sulla somma devalutata di euro 47.250,80, progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici dal detto 12 maggio 2007 fino CP_2
alla presente pronuncia;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro
14.703,00 per compensi, euro 545,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e
CPA, come per legge;
11 3) pone definitivamente a carico della convenuta le spese inerenti alla espletata C.T.U. a firma dei dott.ri e Per_1 Per_2
Macerata, 1 aprile 2025
IL GIUDICE
12