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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunciato, all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4435/22 RG
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall' Parte_1 avv. Vincenzo Ciccone Ricorrente E
in persona del suo presidente pro-tempore, Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Anna Oliva Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.8.22, la ricorrente premetteva di esser titolare di pensione di reversibilità (cat. SO n. 28448025) a decorrere dal 1.12.2008; che a maggio 2022 si accorgeva di CP_ trattenute sulle altre pensioni in godimento;
che apprendeva, dagli uffici che le trattenute erano dovute ad un indebito di €. 5627,97 afferente alla pensione di reversibilità (sociale) riscossa nel periodo dal 1.1.18 al 31.10.21; che presentava ricorso amministrativo senza esito. Tanto premesso, deduceva che nulla era dovuto all'ente previdenziale trovando applicazione al caso di specie la normativa speciale in materia di indebito richiamata in ricorso. Per l'effetto, chiedeva l'annullamento dell'indebito con vittoria di spese. L' , al quale veniva notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione CP_1 dell'udienza, si costituiva chiedendo rigettarsi la domanda perché infondata. Precisava che l'indebito era scaturito dalla omessa comunicazione dei redditi per gli anni 2017 e 2018 (essendo titolare di redditi da abitazione, terreni e fabbricati) cui era conseguita la revoca della prestazione ex art. 35 co. 10 bis d.l. 207/2008 conv. in l. 14/2009.
All'odierna udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza. Dato l'oggetto del ricorso appare opportuno richiamare in argomento il consolidato orientamento della S.C. secondo il quale “nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito” (cfr. Cass. 2032/2006). Tale orientamento, seguito da quello difforme di Cass. 19762/2008, è stato autorevolmente confermato dalle S.U. della Cassazione le quali hanno affermato il principio secondo cui “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (cfr. Cass. S.U. 18046/2010). Applicando tali principi si osserva che nella fattispecie in esame è pacifico tra le parti che la ricorrente fosse beneficiaria sin dal 1.12.2008 di pensione di reversibilità, categoria sociale, e che l'indebito sia dipeso dalla omessa comunicazione dei redditi da terreni e fabbricati per gli anni 2017 CP_ e 2018, come precisato dall' in memoria. Tanto chiarito, nel merito parte istante si difende invocando l'assenza di dolo e la percezione di sole CP_ prestazioni erogate dall' perciò note all' . Osserva, altresì, che nessuna comunicazione di CP_1 sollecito per la comunicazione dei redditi ha ricevuto dall' , né tantomeno alcuna CP_1 comunicazione di sospensione e revoca della prestazione.
Orbene, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari o reddituali) e solo quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona,
l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003). Da ultimo, è stato ritenuto che “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del
2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.” ( Cass., sentenza n. 24180 del 04 agosto 2022)
.
Ebbene, dalla memoria di costituzione dell' emerge che il provvedimento di ricostituzione è CP_1 scaturito dalla mancata comunicazione da parte della ricorrente dei redditi da terreni e fabbricati conseguiti nell'anno 2017 e 2018. CP_ Dalle “schermate allegate” dall' emergono, invero, redditi da terreni e fabbricati solo per l'anno 2016 (antecedente al periodo oggetto di indebito) e 2019, successivo al periodo di cui si eccepisce l'omessa comunicazione dei redditi (rispettivamente di €. 2,00 ed €. 26,00) CP_ Pertanto, non ci si trova nella specie in presenza di un atto accertativo da parte dell' circa il venir meno del requisito reddituale per la fruizione della prestazione bensì di un atto di revoca della prestazione conseguenziale alla omessa comunicazione, da parte dell'interessata, dei propri redditi.
Giova, dunque, ripercorrere il quadro normativo di riferimento. Segnatamente, la disposizione di cui all' art. 13, c. 6 lettera C, del DL n. 78/2010, convertito in legge 30 n. 122/2010, prevede che:
“All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole "il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo"
b) al comma 8 e' aggiunto il seguente periodo: "Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni." c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. CP_ Orbene, pur pacifico che la ricorrente non abbia fornito tale comunicazione all' è altrettanto vero che quest'ultimo non ha dimostrato l'avvenuta spedizione di alcun avviso con cui le veniva richiesta la comunicazione dei redditi anno 2017 e 2018 e successivamente di alcun avviso di sospensione in esito alla mancata comunicazione. L' versa in atti le missive ma non ne CP_1 documenta l'effettiva notifica all'interessata. Non è pertanto possibile affermare con certezza che la ricorrente abbia omesso la trasmissione della documentazione in parola nei tempi e nelle modalità stabilite dall' Ente in quanto non è certo che le siano stati resi noti. CP_ In ogni caso, l' avrebbe dovuto procedere, secondo la previsione sopra estesa, dapprima alla sospensione della prestazione collegata al reddito e solo dopo ulteriori sessanta giorni, alla revoca della prestazione stessa;
nulla di tutto ciò emerge dagli atti di causa.
Pertanto, ritiene questo Giudice irripetibili gli importi percepiti dalla ricorrente a titolo di pensione di reversibilità (cat. SO) per il periodo di cui si tratta (dal 1.1.2018 al 31.10.21). Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, tenuto CP_1
conto della bassa complessità della lite e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuta la restituzione dei ratei liquidati dal
1.1.2018 al 31.10.21;
- condanna parte resistente a rimborsare in favore dell'istante le spese di lite che liquida in €.
1.865,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi. Nola, li 25.3.25
IL GIUDICE
Dott. Fabrizia Di Palma
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunciato, all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4435/22 RG
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall' Parte_1 avv. Vincenzo Ciccone Ricorrente E
in persona del suo presidente pro-tempore, Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Anna Oliva Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.8.22, la ricorrente premetteva di esser titolare di pensione di reversibilità (cat. SO n. 28448025) a decorrere dal 1.12.2008; che a maggio 2022 si accorgeva di CP_ trattenute sulle altre pensioni in godimento;
che apprendeva, dagli uffici che le trattenute erano dovute ad un indebito di €. 5627,97 afferente alla pensione di reversibilità (sociale) riscossa nel periodo dal 1.1.18 al 31.10.21; che presentava ricorso amministrativo senza esito. Tanto premesso, deduceva che nulla era dovuto all'ente previdenziale trovando applicazione al caso di specie la normativa speciale in materia di indebito richiamata in ricorso. Per l'effetto, chiedeva l'annullamento dell'indebito con vittoria di spese. L' , al quale veniva notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione CP_1 dell'udienza, si costituiva chiedendo rigettarsi la domanda perché infondata. Precisava che l'indebito era scaturito dalla omessa comunicazione dei redditi per gli anni 2017 e 2018 (essendo titolare di redditi da abitazione, terreni e fabbricati) cui era conseguita la revoca della prestazione ex art. 35 co. 10 bis d.l. 207/2008 conv. in l. 14/2009.
All'odierna udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza. Dato l'oggetto del ricorso appare opportuno richiamare in argomento il consolidato orientamento della S.C. secondo il quale “nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito” (cfr. Cass. 2032/2006). Tale orientamento, seguito da quello difforme di Cass. 19762/2008, è stato autorevolmente confermato dalle S.U. della Cassazione le quali hanno affermato il principio secondo cui “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (cfr. Cass. S.U. 18046/2010). Applicando tali principi si osserva che nella fattispecie in esame è pacifico tra le parti che la ricorrente fosse beneficiaria sin dal 1.12.2008 di pensione di reversibilità, categoria sociale, e che l'indebito sia dipeso dalla omessa comunicazione dei redditi da terreni e fabbricati per gli anni 2017 CP_ e 2018, come precisato dall' in memoria. Tanto chiarito, nel merito parte istante si difende invocando l'assenza di dolo e la percezione di sole CP_ prestazioni erogate dall' perciò note all' . Osserva, altresì, che nessuna comunicazione di CP_1 sollecito per la comunicazione dei redditi ha ricevuto dall' , né tantomeno alcuna CP_1 comunicazione di sospensione e revoca della prestazione.
Orbene, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari o reddituali) e solo quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona,
l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003). Da ultimo, è stato ritenuto che “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del
2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.” ( Cass., sentenza n. 24180 del 04 agosto 2022)
.
Ebbene, dalla memoria di costituzione dell' emerge che il provvedimento di ricostituzione è CP_1 scaturito dalla mancata comunicazione da parte della ricorrente dei redditi da terreni e fabbricati conseguiti nell'anno 2017 e 2018. CP_ Dalle “schermate allegate” dall' emergono, invero, redditi da terreni e fabbricati solo per l'anno 2016 (antecedente al periodo oggetto di indebito) e 2019, successivo al periodo di cui si eccepisce l'omessa comunicazione dei redditi (rispettivamente di €. 2,00 ed €. 26,00) CP_ Pertanto, non ci si trova nella specie in presenza di un atto accertativo da parte dell' circa il venir meno del requisito reddituale per la fruizione della prestazione bensì di un atto di revoca della prestazione conseguenziale alla omessa comunicazione, da parte dell'interessata, dei propri redditi.
Giova, dunque, ripercorrere il quadro normativo di riferimento. Segnatamente, la disposizione di cui all' art. 13, c. 6 lettera C, del DL n. 78/2010, convertito in legge 30 n. 122/2010, prevede che:
“All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole "il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo"
b) al comma 8 e' aggiunto il seguente periodo: "Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni." c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. CP_ Orbene, pur pacifico che la ricorrente non abbia fornito tale comunicazione all' è altrettanto vero che quest'ultimo non ha dimostrato l'avvenuta spedizione di alcun avviso con cui le veniva richiesta la comunicazione dei redditi anno 2017 e 2018 e successivamente di alcun avviso di sospensione in esito alla mancata comunicazione. L' versa in atti le missive ma non ne CP_1 documenta l'effettiva notifica all'interessata. Non è pertanto possibile affermare con certezza che la ricorrente abbia omesso la trasmissione della documentazione in parola nei tempi e nelle modalità stabilite dall' Ente in quanto non è certo che le siano stati resi noti. CP_ In ogni caso, l' avrebbe dovuto procedere, secondo la previsione sopra estesa, dapprima alla sospensione della prestazione collegata al reddito e solo dopo ulteriori sessanta giorni, alla revoca della prestazione stessa;
nulla di tutto ciò emerge dagli atti di causa.
Pertanto, ritiene questo Giudice irripetibili gli importi percepiti dalla ricorrente a titolo di pensione di reversibilità (cat. SO) per il periodo di cui si tratta (dal 1.1.2018 al 31.10.21). Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, tenuto CP_1
conto della bassa complessità della lite e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuta la restituzione dei ratei liquidati dal
1.1.2018 al 31.10.21;
- condanna parte resistente a rimborsare in favore dell'istante le spese di lite che liquida in €.
1.865,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi. Nola, li 25.3.25
IL GIUDICE
Dott. Fabrizia Di Palma