Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8603/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8603 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con gli avv.ti Giuseppina Caruso e Gabriella Mori. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Ranieri Romani e Controparte_1
Gabriele Calabrò.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe, chiedendo al Tribunale:
“Nel merito:
- accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità della Società resistente nell'inadempimento contrattuale dipeso dal mancato perfezionamento del contratto di lavoro con il Dott. nonostante la bozza definitiva del contratto fosse Parte_1 stata inviata al ricorrente in data 14.09.2022 ed ancora in data 7.10.2022;
- per l'effetto condannarsi la società a risarcire al ricorrente una Controparte_1 somma non inferiore ad € 78.000,00= a titolo di risarcimento del danno emergente, nonché l'importo di € 78.000,00= per aver rinunciato ad occasioni più favorevoli e/o quella maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
- condannarsi, altresì, la società a rimborsare al ricorrente le spese Controparte_1 sostenute quantificate complessivamente in € 1.119,67=, così come dettagliate e documentate in atti.
In via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della
1
- condannarsi la società a risarcire il dott. di una Controparte_1 Parte_1 somma non inferiore ad € 156.000,00= a titolo di indennizzo per indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. e/o quella maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa.
In ogni caso, oltre l'indennizzo per svalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c.,
e gli interessi di mora sulle somme rivalutate da calcolarsi entrambi dal giorno della maturazione del diritto al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di causa interamente rifusi, di cui si chiede, sin d'ora, la distrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.”.
La convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
***
1. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di “incompetenza per materia” sollevata dalla parte convenuta.
Ed invero, la presente causa rientra pienamente nella cognizione del giudice del lavoro, vertendosi su trattative contrattuali relative a un rapporto di agenzia.
*
2. Neppure può darsi seguito all'eccezione di incompetenza territoriale sempre sollevata dalla convenuta.
Al riguardo, infatti, avuto riguardo al domicilio dell'agente (ex art. 413, co. 4, c.p.c.), questo Tribunale adito risulta territorialmente competente a decidere.
*
3. Venendo al merito, con il presente ricorso l'attore ha sostenuto che le trattative avviate con la società
per la formalizzazione di un contratto di lavoro avente ad oggetto l'ampliamento Controparte_1 del business già esistente, si sarebbero interrotte a causa di un comportamento della convenuta contrario a buona fede, peraltro connotato da dolo, in quanto la società si sarebbe “servita della trattativa per acquisire l'importante contratto con Aptiv Services Italia S.r.l., ottenuto esclusivamente per il tramite del Dott. (cfr. pag. Pt_1
14 del ricorso).
3.1. Siffatte prospettazioni attoree non hanno però trovato riscontro nelle risultanze processuali.
3.2. Innanzitutto, appare utile esaminare le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del processo, che si riportano qui di seguito:
- il teste ha dichiarato: “Cap. 1 ricorso: non è vero, non ho mai ricevuto alcun incarico da Tes_1 Pt_2
Conosco l'attore perché ero suo amico, ma nulla ci lega in relazione ad CP_1
Cap. 2 ricorso: non mi ha mai detto che voleva stabilire un contatto con l'attore. Pt_2
Io ho parlato con di ma solo perché l'attore all'epoca era libero e io avevo detto a che avrebbero Pt_2 Pt_1 Pt_2
2 potuto “matchare” tra loro.
Io poi li ho messi in contatto durante una cena, ma non ero stato incaricato da Pt_2
ADR: Io ricordo solo di questa cena e non di altri incontri.
Cap. 20-21 ricorso: Non ho mai assistito alle trattative tra e l'attore. Pt_2
So che erano in contatto entrambi, ma non conosco affatto i dettagli.
Cap. 23-27 ricorso: Non so nulla da testimone oculare. So solo perché me l'ha detto che aveva organizzato delle Pt_1 riunioni per presentare TI a Controparte_1
Cap. 28 ricorso: Nulla so.
Cap. 31 ricorso: Nulla so.
Cap. da 65 a 74 memoria: Nulla so”;
- il teste ha dichiarato: “Cap. da 1 a 28 ricorso: Nulla so perché non ero in azienda in quel periodo. Tes_2
Cap. 31 ricorso: l'attore non ha avuto alcuna parte nella collaborazione avviata tra e TI. CP_1
Cap. 65 memoria: è vero, lavoravo nella società dove operava anche Parte_3
Cap. 67 memoria: è vero, io ho visto a fine settembre 2023. Parte_3
Cap. 68 memoria: nel settembre 2023 era dipendente TI e mi ha detto che a breve avrebbero avviato Parte_3 una gara di appalto per un'attività di progettazione che riguardava cablaggi (che potevano competere a . CP_1
In questo senso, abbiamo parlato della possibilità di avviare una collaborazione tra TI e CP_1 ha fatto da tramite per portare alla gara. Parte_3 CP_1
Cap. 74 memoria: Posso confermare che la collaborazione con TI è nata proprio in base ai buoni offici di e di me. Parte_3
ADR: Alle trattative ha poi preso parte la dott.ssa col benestare del dott. Per_1 Pt_2
ADR: Da quel che so, prima di allora c'erano stati dei contatti tra TI e ma non sono mai stati CP_1 finalizzati.
ADR: A dicembre 2022 il nostro direttore commerciale ( mi ha portato in TI per essere presentato Parte_4 in qualità di business manager.
Ma in quell'occasione non abbiamo parlato di progetti o collaborazione”;
- la teste ha dichiarato: “Cap.
1-2 ricorso: Nulla so Tes_3
Cap. 20-21 ricorso: Ricordo che a fine agosto il sig. mi aveva chiesto di redigere il contratto di collaborazione per Pt_2
l'attore.
Io l'ho redatto solo in bozza, perché erano i primi contatti.
Il contratto poi non si è concluso perché l'attore non ha mai inviato il business, benché io lo avessi chiesto più volte a lui.
Il documento era necessario proprio per il perfezionamento dell'accordo.
Ricordo che abbiamo anche avuto un incontro con l'attore, ma lui continuava a non presentare il business plan in questione.
ADR: Preciso che l'attore ha inviato qualche bozza del business plan, ma non erano mai completi (erano indicati dei
3 business non prevedevano uno sviluppo;
addirittura, erano dei business plan in perdita)
Cap. 23-27-28-31 ricorso: non mi risulta che l'attore abbia contribuito all'avvio della collaborazione con TI.
Questa collaborazione si è concretizzata molto dopo, a fine 2023.
Cap. da 65 a 74 memoria: Confermo che la collaborazione con TI si è avuta grazie all'attività del dott. Tes_2 nel 2023.
Ricordo, infatti, che quando è venuto in azienda si sono concretizzati dei progetti con TI”. Tes_2
3.3. Orbene, stando in particolare alla deposizione della teste (unica a riferire sul punto), risulta Tes_3 che le trattative di causa si sono arenate perché l'attore non ha mai inviato una proposta di business plan adeguato alle necessità e caratteristiche della società.
Tale circostanza non trova smentite documentali, non rinvenendosi in atti la prova che l'attore abbia mai fatto pervenire la richiesta proposta di business plan (si veda al riguardo la missiva del 13.7.2022 - all.
n. 21 al ricorso -, in cui, su incarico del dott. il dott. aveva sollecitato nuovamente l'attore Pt_2 Per_2
a fornire la proposta di business plan e gli aveva trasmesso una “simulazione” di business plan abitualmente utilizzato dalla società, affinché lo completasse, ma, anche a seguito di tale missiva, l'attore non aveva poi presentato alcuna proposta di business plan).
3.4. È del resto incontestato che il business plan costituisse un elemento essenziale ai fini della conclusione del contratto da parte della società, per consentirle di valutare l'opportunità della collaborazione.
3.5. In tal senso, il mancato invio della proposta di business plan induce a negare fondatezza alle deduzioni attoree.
3.6. Inoltre, mentre il teste non ha fornito dichiarazioni sul punto (nulla sapendo), gli altri due Tes_1 testi escussi hanno escluso categoricamente che l'attore avesse in qualche modo contribuito all'avvio della collaborazione con TI (che si è invece concretizzata tempo dopo in virtù dell'attività del dott.
. Tes_2
Dette risultanze testimoniali, dunque, contrastano con la tesi dell'attore in relazione all'asserita mala fede della convenuta nell'interruzione delle trattative.
3.7. Gli elementi così raccolti impediscono allora, di confermare che il mancato perfezionamento del contratto di causa sia ricollegabile a una condotta della società violativa dei precetti di cui all'art. 1337
c.c.
3.8. Di conseguenza, in assenza della prova di un comportamento illecito, va pure respinta la correlata domanda attorea di risarcimento del danno.
*
4. I riscontri processuali relativi all'avvio della collaborazione con TI (che, secondo i testi escussi, non si è realizzata in virtù dell'opera dell'attore) impongono anche il rigetto della domanda subordinata di arricchimento senza causa.
4 *
5. Deve essere, infine, disattesa la richiesta, formulata dalla parte convenuta, in ordine alla condanna ex art. 96 c.p.c., non essendo stato provato un pregiudizio (costituzionalmente qualificato) eziologicamente imputabile alla condotta di abuso processuale della controparte né la sussistenza dei presupposti integrativi di una violazione dell'art. 88 c.p.c.
*
6. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- rigetta le domande avanzate dalla parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 3.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014.
Milano, 09.04.2025
Il giudice
Franco Caroleo
5