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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 16/08/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 344/2023 R.G. promossa avverso la sentenza n. 1963/2023 del Tribunale di Taranto da
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv. Donato Parte_1 C.F._1
Ippolito
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappr. e dif. dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Pietro G. Cicerone
APPELLATO
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note autorizzate ex art. 352 c.p.c. il cui contenuto coincide con le conclusioni formulate nei rispettivi atti, rispettivamente nell'atto di appello ed in comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva ritualmente in giudizio dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Taranto e chiedeva accertare che la proprietà di una piccola porzione di Parte_1 terreno di estensione pari a mq 174 e di quanto insisteva sulla medesima, sita in agro di
Massafra (Taranto) alla Via Citignano Cernera n. 35, parte integrante di un maggior compendio immobiliare pervenutogli per successine paterna, apparteneva al deducente
“quanto meno per usucapione” e ordinarsi al convenuto la cessazione delle molestie e delle turbative poste in essere da lui o da chi per lui ed il risarcimento del danno. A fondamento della domanda l'attore esponeva di aver preso atto solo nell'anno 2012, in occasione dei rilievi effettuati dal suo tecnico di fiducia Geom. che i Persona_1 confini catastali erano difformi da quelli reali, pur non essendo mai insorte contestazioni tra i confinanti sul possesso e sull'esatta estensione delle rispettive proprietà; aggiungeva che le difformità emerse tra i dati catastali e la realtà dei fatti avevano ingenerato incertezze con il confinante in ordine al diritto di proprietà della porzione di terreno qui rivendicata, solo formalmente intestata a parzialmente Parte_1 coincidente in Catasto Terreni con la particella 54 ex particella 52 del foglio 10, facendo presente che su di essa insistevano una parte del fabbricato di sua proprietà adibito ad abitazione e ad uso stalla nonché un forno esterno, un pollaio ed il piazzale circostante tali fabbricati, beni dei quali il deducente aveva avuto la piena disponibilità utilizzandoli quale pieno proprietario;
esponeva, inoltre, che - in accordo con il confinante – nell'anno 1991 era stato realizzato un muro di conci di tufo in sostituzione del vecchio muro in pietrame ed era stati aperto un vano chiuso da un cancelletto in modo che il convenuto potesse prelevare acqua da una cisterna sita sulla proprietà del deducente;
evidenziava che solo dopo aver appreso della erroneità delle risultanze Parte_1 catastali, aveva messo in atto una serie di attività pretestuose e strumentali volte a dimostrare i suoi diritti sulla porzione di terreno in contestazione. si costituiva in giudizio e contestava il fondamento della domanda Parte_1 avanzata dalla controparte di cui chiedeva il rigetto;
segnalava che l'intero compendio immobiliare, prima di divenire di proprietà dell'attore e del deducente, nell'anno 1949 era stato diviso e donato dai comproprietari, e cioè dai nonni e Persona_2
ai figli e e da questi ultimi Controparte_2 Parte_1 Persona_3 pervenuti ai figli per successione o per donazione;
il convenuto spiegava che mai era insorte contestazioni in ordine alla reale consistenza delle proprietà, come individuate nell'originario atto di donazione e nelle allegate planimetrie, proprietà consistenti in due corpi ben distinti e distaccati da linee rette ben delineate e visibili nell'atto di frazionamento;
assumeva di aver sempre avuto la piena disponibilità del pollaio, del forno e del terreno circostante.
Il Tribunale adito, all'esito dell'istruttoria della causa consistita nell'assunzione delle prove orali ammesse e nell'espletamento di consulenza di ufficio affidata al Geom. pag. 2/18 con sentenza n. 1963/2023 pubblicata in data 9 agosto 2023, con cui CP_3 accertava e dichiarava l'acquisto per usucapione da parte di Controparte_1 della porzione di terreno individuata dalla Tavola 4 allegata alla relazione di consulenza depositata in data 29 marzo 2018, da intendersi richiamata;
ordinava la trascrizione della sentenza ai sensi degli artt. 2643 n. 1 e 2651 c.c. e condannava il convenuto alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite ed al rimborso delle spese di c.t.u..
Il primo giudice motivava la decisione come segue: riportati gli assunti delle parti in ordine alla linea di confine, rilevava che l'antico muro a secco, per il solo tratto corrispondente al terreno in contestazione, era stato sostituito da un muro in conci di tufo, il quale era stato edificato in piena continuità con il vecchio muro, ereditandone l'originario posizionamento, in direzione nord-sud, come da Tavola
n. 1 allegata alla relazione di consulenza, tanto vero che l'inclinazione del muro in conci di tufo era stata obbligatoriamente impressa dalla testata in pietra dell'antico muro a secco, ancor oggi visibile dietro il fabbricato dell'attore, anche questo visibile nella citata tavola;
rilevava che invece il confine catastale, partendo a sud dalla strada pubblica, tagliava in direzione nord-est, mantenendo inalterato tale orientamento anche nei pressi dell'area oggetto di contestazione, sino a raggiungere la particella 132, come da Tavola n. 2 allegata alla relazione di consulenza;
riteneva che fossero contraddittorie le considerazioni svolte dal convenuto atteso che, se il muro a secco aveva sempre rappresentato il confine tra le proprietà come dal medesimo affermato, evidentemente aveva sempre avuto un posizionamento non corrispondente all'effettivo confine catastale e che, quindi, non poteva affermarsi che quel muro a secco era stato considerato da sempre quale confine tra le proprietà e, nel contempo, sostenere che il confine coincidesse con quello catastale;
osservava che già nel frazionamento del 1949 il muro a secco era stato considerato elemento delimitativo delle particelle catastali, ciò che aveva indotto i proprietari dei compendi immobiliari confinanti a ritenere che esso fosse anche elemento delimitativo delle rispettive proprietà senza alcuna reciproca interferenza;
pag. 3/18 valutava, pertanto, verosimile la ricostruzione attorea secondo cui il confine tra le due proprietà risultava diverso da quanto accertato sul posto, probabilmente a causa di un errore del tecnico nel redigere il tipo di frazionamento;
riteneva che l'equivoco sorto tra le parti in ordine alla difformità tra i dati catastali e quelli reali risultava ancor più evidente considerando che, intorno al 1975, veniva ampliato il fabbricato dell'attore con sconfinamento di fatto nella particella ora catastalmente intestata ad a cui non era stata opposta alcuna Parte_1 contestazione nonostante il ridetto avesse sostenuto di aver sempre Parte_1 conosciuto i confini catastali e quindi l'estensione reale della sua proprietà; riteneva che quanto esposto valesse anche per la costruzione del muro in conci di tufo risalente ai primi anni '90; con riguardo all'assunto del convenuto secondo cui l'apertura del cancelletto costituiva la prova della sua disponibilità del suolo in contestazione ed il muro in conci di tufo non aveva la funzione di delimitare le proprietà, osservava che il predetto non aveva però saputo indicare quale utilità potesse avere quel muro né perché il muro fosse stato eretto, con il suo consenso, nel mezzo di un'area di sua proprietà, mentre nel contempo appariva del tutto verosimile che il muro in esame fosse stato edificato in sostituzione del vecchio muro in pietrame con il solo scopo di delimitare le rispettive proprietà nella convinzione che esso corrispondesse al confine catastale;
giudicava fondata, alla luce delle considerazioni esposte, la domanda di usucapione avendo l'attore provato il possesso ultraventennale uti dominus della porzione di suo oggetto di causa;
al riguardo rilevava che non era stata contestata l'intervenuta usucapione della porzione di fabbricato censito in Catasto Terreni al foglio 10, particella 120 sub 1, corrispondente al bagno ed allo sgabuzzino dell'immobile dell'attore; puntualizzava che i vani suddetti erano stati costruiti in occasione dell'ampliamento del
1975 ed in quanto parti integranti del fabbricato adibito dall'attore a sua abitazione erano stati nella sua piena disponibilità e, in precedenza, nella piena disponibilità del suo dante causa, per oltre vent'anni, come desumibile dall'accesso ai medesimi consentito unicamente per mezzo dell'ingresso principale del fabbricato ubicato nel pag. 4/18 terreno di esclusiva proprietà dell'attore, ricostruzione questa non smentita dai testi escussi;
con riguardo all'area circostante il fabbricato, comprensiva del forno e del pollaio, le argomentazioni esposte e la descritta conformazione dello stato dei luoghi suggerivano che essi erano sempre stati nella piena disponibilità dell'attore e che il muro di conci di tufo aveva la finalità di delimitare le rispettive proprietà, ciò che aveva trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi e in particolare nelle dichiarazioni del teste il Persona_1 quale aveva riferito di aver avuto, su incarico dell'attore, accesso ai fondi prima che nascessero le contrapposte rivendicazioni ed aveva asserito che nell'anno 2012 entrambe le parti erano a piena conoscenza della diversità dello stato di fatto dei luoghi rispetto a quello catastale e della necessità delle opportune rettifiche notarili, aggiungendo che l'attore si comportava pubblicamente quale proprietario dell'area avendone il possesso, come desumibile dall'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria negli ultimi venticinque anni, e dalle dichiarazioni rese dalla teste
[...]
vicina di casa dei che aveva riferito che Tes_1 Pt_1 Controparte_1 aveva sempre avuto il possesso dell'area in contestazione quanto meno dal 1990, occupandosi della sua manutenzione, straordinaria e ordinaria, senza interferenze di terzi;
osservava che tali dichiarazioni si contrapponevano quelle rese dal teste citato dal convenuto, il quale aveva riferito di circostanze apprese tuttavia in Testimone_2 tenera età mentre quelle del teste riguardavano circostanze apprese Testimone_3 dal convenuto o da sua moglie;
infine, giudicava inattendibili le dichiarazioni rese dai restanti testi citati dall'attore in quanto a lui legati da vincoli di parentela ed in quanto ad esse si contrapponevano le dichiarazioni dei testi addotti dal convenuto, legati anch'essi da vincoli di parentela ovvero affinità con il convenuto;
regolamentava le spese di lite in base al principio di soccombenza. ha proposto appello con cui ha chiesto che, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, venga respinta la domanda di usucapione avanzata dalla controparte, con vittoria del doppio grado di giudizio.
pag. 5/18 Si è costituito eccependo la violazione dell'art. 342 c.p.c. ed Controparte_1 invocando la declaratoria di inammissibilità dell'appello; nel merito ne ha contestato il fondamento e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite del grado.
La causa viene ora in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe a seguito della rimessione al collegio all'udienza fissata ai sensi ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva che non è ravvisabile la violazione dell'art. 342 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, per difetto di specificità dei motivi poiché
l'esame dell'atto di appello consente la individuazione delle censure rivolte alla sentenza impugnata ed in particolare all'argomentare del primo giudice.
Tanto premesso, con un unico articolato motivo di appello ha Parte_1 lamentato la violazione degli artt. 1158 e 2697 c.c. da parte del giudice a quo per aver accertato e dichiarato in violazione delle risultanze istruttorie l'acquisto per usucapione in capo all'odierno appellato della porzione di fabbricato censito in Catasto Fabbricati al foglio 10 particella 120 sub 1 e particella 122 sub 1, corrispondente al bagno ed allo sgabuzzino dell'immobile di adibito ad abitazione nonché Controparte_1 all'area circostante il fabbricato, comprensiva del forno e del pollaio;
più in dettaglio ha addebitato al giudice di prime cure di aver disatteso la reale linea di confine tracciata e individuata nella sua esatta estensione e dimensione nel frazionamento allegato all'atto di donazione del 1949 e da esso richiamato espressamente e di aver errato nel ritenere che avesse provato Controparte_1 il possesso continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico, non equivoco ed ultraventennale delle particelle originarie 52 c) e 54 a) del foglio 10 (particelle catastali anteriori alla modifica apportata, all'insaputa del deducente, dall'appellato a seguito della quale esse erano divenute 120 sub 1 e 122 sub 1 “in ditta di ”); Parte_1 sotto il primo profilo ha evidenziato che, nell'atto di donazione del 1949 per notar
(pag. 8 n. 4 e pag. 9), la proprietà donata ad Persona_4 Persona_3 era stata individuata e delimitata “nella piantina planimetrica prodotta che si allega, tenendo presente che l'eseguito frazionamento raffigurata in tale pianta, comprende: … omissis ... la particella 52 a) di ettari 1.14,59, comprensiva di cisterna;
la particella 52
c) di are 2,30; la particella 54 a) di are 7,56, che particolarmente comprende un pag. 6/18 capannone per vacche, una stalla, il forno, un vano per deposito di paglia e l'ovile, e la particella 56 a) di are 13,40: tutte particelle del foglio di mappa 10” ed ha segnalato che l'elaborato tecnico del 1949 - sottoscritto ed accettato da tutti i partecipanti all'atto di donazione, compresi il notaio ed i testimoni - era stato redatto dal Geom.
[...]
sulla base della consistenza e della delimitazione dei beni immobili donati e Per_5 nel rispetto della volontà espressa dal donante;
ne ha dedotto che quel frazionamento non potesse essere modificato da un ipotetico accordo verbale di segno contrario poiché l'assetto definito nell'atto di donazione doveva ritenersi cristallizzato a seguito della manifestazione di consenso di tutte le parti, con la conseguenza che il primo giudice aveva errato nell'affermare che appariva verosimile la ricostruzione di secondo cui “il confine tra le Controparte_1 due proprietà risulta diverso da quanto accertato sul posto, dovuto probabilmente ad un errore del tecnico nel redigere il tipo di frazionamento”; ha concluso che la reale linea di confine tra le particelle nn. 52 a), 52 c), 54 a) e 56 a), pervenute al deducente a seguito di donazione del 24 dicembre 1973, nella medesima dimensione e consistenza pervenuta al sui dante causa con atto di Persona_3 donazione del 18 agosto 1949, e quelle ricevute per successione da Controparte_1 non era fissata dal muro di conci di tufo, così come tale muro non era stato
[...] edificato “in accordo tra le parti e in piena continuità con quello vecchio delimitante il reale confine”, secondo quanto riportato in sentenza, atteso che l'effettiva linea di demarcazione fra le proprietà delle parti in causa comincia da sud, dalla strada vicinale
Mezzacoppa, e prosegue verso nord, in direzione della particella già 47, allineandosi alla testata di muro di pietra a secco collocata a nord, dietro l'abitazione di
[...]
nei pressi del capannone per vacche, come individuata, delineata ed CP_1 evidenziata dal Geom. nel su menzionato atto di frazionamento, Persona_5 messo in risalto con il colore verde dal c.t.u. nella Tavola n. 4; ha poi rimarcato di aver sempre utilizzato e di continuare ad utilizzare la particella già
54 a) per usare il forno e per accedere al pollaio - forno e pollaio ivi presenti - attraverso il varco praticato nel muro di conci di tufo, la cui funzione doveva ravvisarsi nel contenimento degli animali e non invece nella funzione di delimitazione delle proprietà dei cugini Pt_1
pag. 7/18 con riguardo all'ampliamento del fabbricato di consistito Controparte_1 nella realizzazione di un bagno e di uno sgabuzzino, ha osservato che, in applicazione dell'art. 934 e ss. c.c., entrambi erano stati ipso iure acquisiti in proprietà al momento della incorporazione nel suolo da parte del deducente quale proprietario dell'area su cui insistono, come peraltro riconosciuto dall'appellato il quale aveva accatastato detto ampliamento al foglio 10 particelle 120 sub 1 e 122 sub 1 “in ditta di ” Parte_1 in data 28 novembre 2012, come dal medesimo dichiarato nei propri scritti difensivi;
sotto il secondo profilo, ha negato che l'appellato avesse esercitato una prolungata signoria di fatto sull'area in contestazione, comprensiva di forno e pollaio, ed ha asserito che mai egli si era sostituito all'esponente nella utilizzazione delle particelle
120 sub 1 e 122 sub 1, già particelle 52 e 54, per aver il deducente sempre esercitato le potestà dominicali come emergente dalle dichiarazioni rese dal teste Testimone_4
(nato il [...]), il quale aveva riferito di aver frequentato i luoghi di causa da piccolo con il padre e che già all'età di dodici anni aveva “iniziato a fare dei Per_6 lavoretti con il sig. , del tipo tagliare erba imbiancare il muretto e la Parte_1 sig.ra [moglie dell'esponente] per ringraziarmi faceva dei pani o delle CP_4 focacce nel forno che lì presente” ed ancora che “Il forno di cui ho detto e nel quale la sig.ra faceva il pane e le focacce è posto nel triangolo rosso della CP_4 planimetria che la S.V. mi mostra nella proprietà del sig. ”; Parte_1 ha sostenuto che tali affermazioni non potevano considerarsi smentite né dalla deposizione del Geom. poiché la conoscenza di quest'ultimo risaliva al Persona_1
2012 e comunque le sue dichiarazioni riguardavano circostanze ininfluenti rispetto alla prova del possesso, anche perché il teste, nel dichiarare che Controparte_1 aveva svolto manutenzione ordinaria e straordinaria sui luoghi, non aveva specificato nulla in ordine al tipo di lavori di manutenzione straordinaria a cui aveva inteso far riferimento, e neppure dalla deposizione di (nata il [...]), la Testimone_1 quale aveva riferito di aver frequentato i luoghi di causa quando era piccola sino a quando aveva iniziato a frequentare la scuola sicché nulla poteva dire su quanto avvenuto dal maggio 1990, epoca in cui era divenuto Controparte_1 proprietario del fabbricato sito in Massafra alla Via Citigano-Cernera n. 35 succedendo al padre , e neanche dell'asserito possesso risalente al 1949 da parte di Pt_1
pag. 8/18 quest'ultimo, tanto più che il padre dell'odierno appellato aveva vissuto con la famiglia in Martina Franca dal 6 ottobre 1951 al 21 settembre 1954 e dal 7 febbraio 1961 al 3 settembre 1963 mentre si era stabilito nei luoghi di causa soltanto dal 1973, come da certificato storico di residenza;
ha evidenziato che l'appellato non aveva dimostrato di aver realizzato, come dal medesimo affermato, nell'area in contestazione nel 1954 il forno, nel 1972 il pollaio, nel
1976 l'ampliamento del fabbricato e nel 1991 e 1992 la muratura alta m 2 circa.
Le censure svolte dall'impugnante non consentono di pervenire alla riforma della sentenza appellata nei termini invocati da Parte_1
La controversia riguarda una porzione di terreno perimetrata in colore rosso e campita con tratteggio obliquo sempre di colore rosso nella Tavola 4 allegata alla relazione di consulenza depositata dal Geom. il quale ne ha accertato l'estensione in Persona_7 mq 141,70 con le dimensioni lineari di m 11,63 x m 26,09 x m 28,57. Essa ricade, secondo quanto attestato e ricostruito dal c.t.u. sulla base delle mappe catastali, nelle particelle intestate ad Parte_1
E' opportuno premettere che ed sono Controparte_1 Parte_1 proprietari di terreni e fabbricati siti in Massafra (Taranto) alla Contrada Citignano-
Cernera, loro pervenuti a seguito di successione testamentaria o atto tra vivi dai rispettivi genitori.
In particolare - deceduto il 2 gennaio 1990 e padre di Parte_1 Controparte_1
- lasciò il compendio in eredità al figlio con testamento dell'1 ottobre 1989
[...] mentre padre di trasferì il compendio di sua Persona_3 Parte_1 proprietà al figlio con atto di vendita e donazione per notaio Pt_1 Persona_8 del 24 dicembre 1973.
Tali compendi immobiliari, tra loro confinanti, erano pervenuti ad e ad Parte_1
a seguito di donazione in loro favore da parte dei genitori ( Persona_3 [...]
e con atto per notaio del Persona_2 Controparte_2 Persona_4
18 agosto 1949.
Ebbene, dalle dichiarazioni testimoniali del Geom. si ricava che questi, Tes_5 nell'espletamento dell'incarico conferitogli da di Controparte_1 regolarizzazione di fabbricati c.d. fantasma nella disponibilità del medesimo figuranti in pag. 9/18 un elenco pubblicato in Gazzetta Ufficiale dall'Agenzia delle Entrate, rilevò che la linea di confine risultante dal catasto intersecava parte del fabbricato del ridetto
[...]
CP_1
La c.t.u espletata dal Geom. ha confermato che, come riportato nella Persona_7
Tavola 4 allegata alla relazione di consulenza, il confine catastale, ricavato dal frazionamento allegato al citato atto di donazione del notaio del Persona_4
18 agosto 1949, attraversa il fabbricato esistente occupato dal Controparte_1
(fg. 10, p.lla 124, sub 1 e 2).
Tornando agli accertamenti commissionati da il Geom. Controparte_1 Per_1 secondo quanto riferito dal medesimo nel corso della deposizione testimoniale, informò di quanto rilevato sia sia il cugino Controparte_1 Parte_1
I contrasti tra questi ultimi insorsero quando furono messi al corrente di tale situazione.
A riprova di quanto precede si registra che non risulta che in precedenza fosse mai sorto contrasto tra loro, né tra i rispettivi danti causa, sulla delimitazione delle rispettive proprietà.
Tanto puntualizzato si osserva che nella presente causa rileva la relazione di fatto instaurata da con l'anzidetta porzione di terreno oggetto di Controparte_1 causa estesa mq 141,70 su cui insiste uno sconfinamento dell'immobile adibito ad abitazione del menzionato e dall'area circostante su cui insistono un forno ed Pt_1 un pollaio. Ed infatti il giudice di prime cure ha definito il giudizio con l'accertamento di un modo di acquisto della proprietà da parte di a titolo Controparte_1 originario e non derivativo.
Al riguardo, con riferimento all'area su cui fu realizzato l'ampliamento dell'immobile abitato da e in precedenza dalla sua famiglia, si osserva che Controparte_1
l'affermazione contenuta nell'originario atto di citazione in ordine alla avvenuta costruzione di un bagno e di un annesso ripostiglio nell'anno 1976 non fu contestata da con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado. La Parte_1 negazione di tale assunto, avente ad oggetto una circostanza fattuale specifica rientrante nel patrimonio di conoscenza dell'odierno appellante che, secondo quanto dal medesimo asserito, era informato di quel che accadeva in loco, è stata effettuata solo nel presente grado ed è dunque tardiva sicché non vale ad elidere le conseguenze della pag. 10/18 mancata tempestiva contestazione del fatto storico in esame. Il giudice a quo ha poi condivisibilmente ritenuto che dalla struttura del fabbricato, tale da consentire l'accesso al solo ed al suo dante causa (i.e. il padre ) dovesse Controparte_1 Pt_1 desumersi che questi ed il dante causa ne ebbero la esclusiva disponibilità, sicché
l'esercizio di una signoria di fatto di durata ultraventennale, continuativa ed ininterrotta, da parte dei predetti, sull'area su cui l'ampliamento fu realizzato sconfinando nel terreno catastalmente intestato all'appellante ed in precedenza al suo dante causa deve dirsi provata in base alla conformazione dei luoghi.
Sotto il profilo soggettivo, la stessa realizzazione di un ampliamento sconfinate è espressione di una signoria di fatto sorretta dall'animus rem sibi habendi. Da tanto è derivato l'acquisto per usucapione accertato dal primo giudice in capo all'appellato il quale, ai sensi dell'art. 1146, co. 1, c.c., ha unito al suo il possesso esercitato dal padre, del quale è erede. Tale considerazione assorbe e rende irrilevante la deduzione - formulata dall'impugnante solo nel presente grado - degli artt. 934 e ss. c.c., non senza segnalare che al più il caso di specie, considerato che non vi sono elementi dai quali desumere che l'ampliamento avvenne nella consapevolezza dello sconfinamento, sarebbe da ricondurre all'art. 938 c.c., la cui applicazione, tuttavia, richiede una specifica tempestiva domanda qui mancante e comunque non condurrebbe al risultato invocato dall'appellante di rigetto della domanda di usucapione. Al riguardo si segnala che nella perizia di parte dell'Ing. in atti, predisposta in data 5 Persona_9 marzo 2015 su incarico di e depositata nei procedimenti possessori Parte_1 proposti in corso di causa da si legge che le dimensioni più Controparte_1 ampie del fabbricato di proprietà di quest'ultimo rispetto a quello originario, emergenti dal confronto tra la planimetria del frazionamento del 1949 a firma del Geom.
[...]
, e le planimetrie attuali del fabbricato nonché con i grafici del tipo mappale n. Per_5
181040 del 23 novembre 2012 redatto e firmato dal Geom. furono il frutto Tes_5 di ampliamenti effettuati nel tempo di cui non sono noti i permessi edilizi, eseguiti in buona fede senza prestare particolare attenzione alla linea di confine sicché non vi è spazio per la fattispecie prevista dall'art. 934 c.c..
Con riferimento all'area circostante il fabbricato, comprensiva del forno e del pollaio, mentre nell'originario atto di citazione espose che era stato Controparte_1
pag. 11/18 suo padre a realizzare nel 1954 il forno in questione in adiacenza alla muratura del fabbricato esistente nonché a realizzare nel 1973 il pollaio e che inoltre, per accordi intercorsi tra le parti, tra il 1991 ed il 1992 egli stesso delimitò la sua proprietà con la costruzione di un muro alto m 2, nel quale fu aperto un varco per consentire al cugino di accedere al terreno contiguo di sua proprietà per poter prelevare l'acqua che Pt_1 gli era necessaria (fruizione interrotta nel 1998) dalla cisterna presente nel suo fondo, varco poi chiuso con una porta in ferro per evitare che i bambini passassero da una proprietà all'altra con pericolo per la loro incolumità, nel costituirsi in Parte_1 giudizio, sostenne che il pollaio ed il forno erano stati realizzati da suo padre su terreno di sua proprietà e negò la sussistenza di alcun accordo sulla costruzione del muro in conci di tufo ed anche di aver mai avuto bisogno di accedere alla cisterna sita nel terreno dell'avversario in quanto, da tempo immemore, aveva sempre avuto a disposizione varie cisterne d'acqua collocate in diversi punti della sua proprietà, tra cui quella antichissima presente nella particella 52 (oggi catastalmente particella 119) e quella a ridosso del fabbricato di sua proprietà, e negò, altresì, l'assunto dell'esposizione a pericolo dei bambini a causa del varco aperto nel muro ed anche che il muro in conci di tufo realizzato negli anni '90 rappresentasse il confine tra le due proprietà; spiegò, in particolare, che il muro di pietre a secco che segnava il confine delle proprietà, ad un certo punto, per comodità di gestione degli animali e conduzione dei fondi venne demolito dai rispettivi genitori e per tanti anni i luoghi rimasero in tale stato, e cioè in assenza di murature di confine, sino a quando negli anni novanta fu eretto il muro in conci di tufo che non aveva la funzione di delimitare le proprietà, tanto vero il deducente ed i suoi aventi causa negli anni successivi utilizzavano la porzione di terreno di loro proprietà oltre la suddetta muratura e le sue pertinenze (pollaio e forno).
Solo nel presente grado l'appellante ha poi sostenuto che il muro in conci di tufo aveva la finalità di contenimento degli animali, senza peraltro specificare di quali animali si trattasse, salvo affermare in memoria di replica che il muro doveva fungere da contenimento di predatori, essendo nota la presenza in zona di lupi, sicché il muretto a secco fu sostituito dal muro in conci di tufo.
Ora, non può sottacersi, per un verso, che, a fronte della puntualità delle allegazioni di in ordine all'epoca della costruzione del forno e del pollaio, le Controparte_1
pag. 12/18 contestazioni di sono generiche essendosi egli limitato ad affermare Parte_1 che era stato suo padre a realizzarli nella sua proprietà senza offrire altri elementi utili allo svolgimento dei fatti.
A ben vedere, inoltre, la circostanza della costruzione - da parte dell'odierno appellato - del muro in conci di tufo tra il 1991 ed il 1992, dotato di un varco poi chiuso con un cancello (o porta) in ferro, non fu contestata avendo per un verso, Parte_1 negato che la realizzazione del muro avvenne previo accordo delle parti e, per altro verso, ribattuto alle ragioni addotte da per spiegare l'apertura Controparte_1 del varco e la sua successiva chiusura con il ridetto cancello. L'epoca di costruzione può quindi considerarsi accertata.
Per il resto si osserva che, secondo quanto si percepisce dall'esame delle fotografie in atti, la funzione di detto muro appare quella propria di un muro di delimitazione tra una proprietà e l'altra. Ed invero, come si legge nella sentenza impugnata, non si vede quale potesse essere la funzione di un muro alto due metri nella posizione in cui fu collocato.
D'altra parte, non è verosimile che - come osservato dal primo giudice -
[...] abbia consentito la realizzazione di un muro di apprezzabili proporzioni in Pt_1 posizione che ricadeva in pieno, secondo quanto dal medesimo affermato, nel terreno di sua proprietà, sia pure in assenza di previo accordo - ciò che peraltro rende ancor più pregnante sotto il profilo dell'esercizio di una signoria, sorretta dall'animus rem sibi habendi, la condotta dell'appellato in quanto svolta per sua iniziativa –, muro che veniva a determinare una separazione della porzione al di là del muro, ove oltretutto, secondo il suo assunto (su cui torneremo in prosieguo), si trovavano il forno ed il pollaio costruiti da suo padre e dei quali egli si serviva. Non risulta, infatti, che vi fu alcuna opposizione o contrasto tra le parti né prima, né durante la costruzione del muro, né successivamente sino agli accertamenti del Geom Una siffatta condotta da Per_1 parte dell'odierno appellante si giustifica solo alla luce della convinzione di entrambi i confinanti che, prima degli accertamenti del Geom. la demarcazione tra le due Per_1 proprietà non coincidesse con il confine catastale.
Non può poi sottacersi che la funzione del muro indicata dall'impugnante solo nel presente giudizio (protezione da animali predatori e in particolare dai lupi), a prescindere dalla tempestività della allegazione, non è chiara poiché non si comprende a pag. 13/18 tutela di chi il muro fu eretto da poiché, se questi costruì sua Controparte_1 tutela, non si comprende la ragione per la quale ne consentì la Parte_1 realizzazione nella sua proprietà mentre se il muro lo realizzò a tutela del cugino, non si spiega perché fu eretto da L'assunto è comunque smentito Controparte_1 ancora una volta dalla condizione dei luoghi atteso che i lupi o altri animali predatori avrebbero potuto entrare nei terreni di ognuna delle parti, da altri punti, non ultimo il varco. Infine, si segnala che nell'anzidetta giustificazione vi è traccia della contraddizione evidenziata dal giudice a quo: se il muro in conci di tufo fu realizzato dove in precedenza vi era un muretto a secco, il quale non è contestato che corresse lungo il confine tra le proprietà, non si comprende la ragione per la quale
[...] continui ad affermare l'appartenenza al medesimo dell'area posta al di qua del Pt_1 muro verso il fabbricato di mentre, se fu collocato in Controparte_1 posizione diversa, quel che rileva in causa - come detto in principio - è l'accertamento dell'avvenuta usucapione dell'area.
Venendo alla funzione dell'apertura del varco che permetteva ad di Parte_1 accedere all'area al di qua del muro e verso il fabbricato di in Controparte_1 corrispondenza del quale fu poi collocato un cancello in ferro con apertura rivolta verso il fabbricato di come si legge nella perizia dell'Ing. Controparte_1 [...]
e si ricava dalle fotografie in atti, si osserva in via descrittiva che il cancello Persona_9 risulta collocato sul bordo del muro verso l'area circostante il fabbricato di proprietà di con apertura consentita dalla rotazione del cancello nella Controparte_1 stessa direzione e allineamento sulla parte interna del muro prospiciente l'area – si ripete – circostante il fabbricato di Ebbene, premesso che Controparte_1 non ha affermato di aver chiesto al vicino di aprire il varco né ha Parte_1 affermato di aver provveduto egli stesso alla sua apertura del varco ed alla collocazione del cancello, e che dunque vi provvide tanto sta a dimostrare Controparte_1 che si trattava di apertura consentita da quest'ultimo, e non il contrario. Ne costituisce una conferma il fatto che l'apertura fosse rivolta verso l'area che egli considerava sua e che aveva inteso delimitare.
Quanto alla ragione dell'apertura del varco, poi dotato di cancello, si osserva che, pur in difetto di prova che il varco servisse ad di raggiungere la cisterna Parte_1
pag. 14/18 d'acqua presente sul terreno della controparte, atteso che nessuno dei testi vi ha fatto riferimento né la circostanza risulta dalla documentazione prodotta o da altri elementi di valutazione ricavabili dall'istruttoria svolta, essa va ricercata nei sereni rapporti di vicinato intercorsi tra le parti prima dell'insorgere dei contrasti sfociati nel presente contenzioso, come riferito dalla teste Testimone_1
Ciò puntualizzato, sulla base della conformazione dei luoghi, ben evincibile dalle numerose fotografie prodotte dalle parti, non è ragionevolmente dubitabile che sull'area delimitata dal muro in conci di tufo abbia esercitato una Controparte_1 signoria di fatto con i contenuti e le forme del diritto di proprietà, massimamente estrinsecatasi nella costruzione del ridetto muro tra il 1991 ed il 1992, e che tale esercizio si sia protratto da tale epoca in poi in maniera continuativa ed ininterrotta, a prescindere da quanto avvenuto in precedenza, sicché il ventennio necessario all'acquisto per usucapione va collocato al più tardi nell'anno 2012, senza che sia stata provata alcuna cesura intermedia, il cui onere, ai sensi dell'art. 1142 c.c., ricadeva sull'appellante. Per completezza si segnala che in quel periodo Controparte_1 risiedette nel fabbricato adibito ad abitazione, come risulta dal certificato storico di residenza prodotto dallo stesso appellante sicché si trovò nella condizione di esercitare una piena signoria di fatto sull'area in questione, con la notazione che l'esercizio del potere di fatto sulla cosa non richiede la presenza continua sul bene dell'usucapiente se rimane immutata la condizione dei luoghi espressione dell'esercizio di un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena.
La conformazione dei luoghi è, altresì, rivelatrice della riconduzione della costruzione del forno e del pollaio all'iniziativa della famiglia di Controparte_1
Ed invero, ribadito che ha genericamente affermato che erano stati Parte_1 entrambi realizzati da suo padre senza specificare, come si è detto, neanche l'epoca ciò che toglie verosimiglianza e pregnanza al suo assunto, si osserva che, se anche tale assunto fosse vero, non si comprenderebbe la ragione per la quale suo padre costruì il forno in adiacenza e appoggio al fabbricato di o del suo dante Controparte_1 causa ed il pollaio addossato al muro in pietrame, che pacificamente segnava il confine tra le proprietà, ma sul lato che guardava al fabbricato di e Controparte_1 quindi separato dalla sua proprietà. pag. 15/18 Le dichiarazioni rese da Geom. e da (nata il [...]) Per_1 Testimone_1 confermano poi quel che lo stato dei luoghi suggerisce in maniera chiara. La Tes_1 riferì di abitare al confine con le proprietà delle parti, alle spalle delle rispettive aziende agricole, e di aver frequentato i luoghi di causa sin da piccola e sino a quando aveva cominciato la scuola ma di essere tornata sul posto saltuariamente anche dopo e di aver visto il forno acceso e intento a lavori di pulizia dell'area; CP_1 CP_1 puntualizzò di esserci tornata sino a circa sei-sette anni prima [della deposizione resa in data 13 ottobre 2021] per prendere sorella di ed CP_2 Controparte_1 accompagnarla a fare delle visite mediche e di non aver mai incontrato in tali occasioni o i suoi familiari, mentre in precedenza, quando i rapporti erano sereni, Parte_1 aveva incontrato “ogni tanto” ma in visita e non per usare l'area. Parte_1
Quanto al in occasione dei rilievi effettuati nell'area su incarico di Per_1 [...] nell'anno 2012 quando ancora non erano insorti i contrasti tra le parti, CP_1 egli constatò la presenza di galline che ricoverò nel pollaio Controparte_1 presente sull'area per consentirgli di eseguire i rilievi, circostanza questa significativa del fatto che si trattava di area che ricadeva nella sua sfera di azione e di controllo.
Le dichiarazioni di tali testi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in quanto provenienti da testi estranei alle parti e non aventi alcun interesse all'esito della controversia, sono significative poiché riscontrano - si ripete - ciò che lo stato dei luoghi di per sé dimostra e rende palese.
Inoltre, la circostanza che ed i suoi familiari possano aver avuto Parte_1 accesso al forno ed al pollaio non significa di per sé che essi abbiano esercitato potestà dominicali, tanto meno in via esclusiva, su tali manufatti. In ogni caso dalle dichiarazioni rese dal teste invocate dall'impugnante, non possono Testimone_2 trarsi convincenti elementi a sostegno dell'assunto di della sua piena Parte_1 disponibilità dei due manufatti e dell'area circostante poiché, considerata la data di nascita del teste (23 luglio 1994), le circostanze riferite riguardano epoca successiva alla costruzione del muro di cinta che costituisce espressione della volontà di delimitazione da parte di dell'area al di qua del muro verso il suo fabbricato Controparte_1
e di tutto quanto ivi insistente, compresi il pollaio ed il forno, se non su concessione del medesimo esplicitatasi nell'apertura del varco. Infine, quanto riferito è compatibile con pag. 16/18 l'accesso a quell'area attraverso il varco e non vale a superare le considerazioni sopra riportate.
Le restanti doglianze volte a contrastare i passi della motivazione della sentenza impugnata che si soffermano sull'andamento del confine risultante dal catasto sono nella sostanza poco significative o persino ininfluenti alla luce delle considerazioni sopra esposte vertenti, come si è detto, sulla relazione instaurata da Controparte_1 con l'area oggetto di causa e i manufatti che su di essa insistono e su un modo
[...] di acquisto della proprietà a titolo originario.
Un'ultima notazione: l'accatastamento, da parte di “in ditta di Controparte_1
Nardelli Oronzo” dell'ampliamento della sua abitazione al foglio 10 particelle 120 sub
1 e 122 sub 1, avvenuto in data 28 novembre 2012, a prescindere dalla correttezza della condotta se posta in essere all'insaputa dell'odierno impugnante, non costituisce riconoscimento di alcunché tale da interferire con l'accertamento effettuato dal giudice
a quo dell'avvenuta usucapione posto che, anteriormente al detto accertamento,
l'accatastamento non poteva avvenire a nome di Controparte_1
Conclusivamente le censure mosse alla sentenza impugnata, superate dalle considerazioni che precedono, non giustificano la invocata riforma della statuizione in ordine all'acquisto per usucapione
L'appello va, dunque, rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n. 147/2022 tenuto conto del valore dichiarato della causa e delle attività espletate.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Taranto n. 1963/2023 pubblicata in data 9 agosto 2023, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pag. 17/18 condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado, liquidate in euro 4.000,00, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a e c.p.a.; dichiara, ai sensi art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 25 luglio 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 344/2023 R.G. promossa avverso la sentenza n. 1963/2023 del Tribunale di Taranto da
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv. Donato Parte_1 C.F._1
Ippolito
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappr. e dif. dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Pietro G. Cicerone
APPELLATO
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note autorizzate ex art. 352 c.p.c. il cui contenuto coincide con le conclusioni formulate nei rispettivi atti, rispettivamente nell'atto di appello ed in comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva ritualmente in giudizio dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Taranto e chiedeva accertare che la proprietà di una piccola porzione di Parte_1 terreno di estensione pari a mq 174 e di quanto insisteva sulla medesima, sita in agro di
Massafra (Taranto) alla Via Citignano Cernera n. 35, parte integrante di un maggior compendio immobiliare pervenutogli per successine paterna, apparteneva al deducente
“quanto meno per usucapione” e ordinarsi al convenuto la cessazione delle molestie e delle turbative poste in essere da lui o da chi per lui ed il risarcimento del danno. A fondamento della domanda l'attore esponeva di aver preso atto solo nell'anno 2012, in occasione dei rilievi effettuati dal suo tecnico di fiducia Geom. che i Persona_1 confini catastali erano difformi da quelli reali, pur non essendo mai insorte contestazioni tra i confinanti sul possesso e sull'esatta estensione delle rispettive proprietà; aggiungeva che le difformità emerse tra i dati catastali e la realtà dei fatti avevano ingenerato incertezze con il confinante in ordine al diritto di proprietà della porzione di terreno qui rivendicata, solo formalmente intestata a parzialmente Parte_1 coincidente in Catasto Terreni con la particella 54 ex particella 52 del foglio 10, facendo presente che su di essa insistevano una parte del fabbricato di sua proprietà adibito ad abitazione e ad uso stalla nonché un forno esterno, un pollaio ed il piazzale circostante tali fabbricati, beni dei quali il deducente aveva avuto la piena disponibilità utilizzandoli quale pieno proprietario;
esponeva, inoltre, che - in accordo con il confinante – nell'anno 1991 era stato realizzato un muro di conci di tufo in sostituzione del vecchio muro in pietrame ed era stati aperto un vano chiuso da un cancelletto in modo che il convenuto potesse prelevare acqua da una cisterna sita sulla proprietà del deducente;
evidenziava che solo dopo aver appreso della erroneità delle risultanze Parte_1 catastali, aveva messo in atto una serie di attività pretestuose e strumentali volte a dimostrare i suoi diritti sulla porzione di terreno in contestazione. si costituiva in giudizio e contestava il fondamento della domanda Parte_1 avanzata dalla controparte di cui chiedeva il rigetto;
segnalava che l'intero compendio immobiliare, prima di divenire di proprietà dell'attore e del deducente, nell'anno 1949 era stato diviso e donato dai comproprietari, e cioè dai nonni e Persona_2
ai figli e e da questi ultimi Controparte_2 Parte_1 Persona_3 pervenuti ai figli per successione o per donazione;
il convenuto spiegava che mai era insorte contestazioni in ordine alla reale consistenza delle proprietà, come individuate nell'originario atto di donazione e nelle allegate planimetrie, proprietà consistenti in due corpi ben distinti e distaccati da linee rette ben delineate e visibili nell'atto di frazionamento;
assumeva di aver sempre avuto la piena disponibilità del pollaio, del forno e del terreno circostante.
Il Tribunale adito, all'esito dell'istruttoria della causa consistita nell'assunzione delle prove orali ammesse e nell'espletamento di consulenza di ufficio affidata al Geom. pag. 2/18 con sentenza n. 1963/2023 pubblicata in data 9 agosto 2023, con cui CP_3 accertava e dichiarava l'acquisto per usucapione da parte di Controparte_1 della porzione di terreno individuata dalla Tavola 4 allegata alla relazione di consulenza depositata in data 29 marzo 2018, da intendersi richiamata;
ordinava la trascrizione della sentenza ai sensi degli artt. 2643 n. 1 e 2651 c.c. e condannava il convenuto alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite ed al rimborso delle spese di c.t.u..
Il primo giudice motivava la decisione come segue: riportati gli assunti delle parti in ordine alla linea di confine, rilevava che l'antico muro a secco, per il solo tratto corrispondente al terreno in contestazione, era stato sostituito da un muro in conci di tufo, il quale era stato edificato in piena continuità con il vecchio muro, ereditandone l'originario posizionamento, in direzione nord-sud, come da Tavola
n. 1 allegata alla relazione di consulenza, tanto vero che l'inclinazione del muro in conci di tufo era stata obbligatoriamente impressa dalla testata in pietra dell'antico muro a secco, ancor oggi visibile dietro il fabbricato dell'attore, anche questo visibile nella citata tavola;
rilevava che invece il confine catastale, partendo a sud dalla strada pubblica, tagliava in direzione nord-est, mantenendo inalterato tale orientamento anche nei pressi dell'area oggetto di contestazione, sino a raggiungere la particella 132, come da Tavola n. 2 allegata alla relazione di consulenza;
riteneva che fossero contraddittorie le considerazioni svolte dal convenuto atteso che, se il muro a secco aveva sempre rappresentato il confine tra le proprietà come dal medesimo affermato, evidentemente aveva sempre avuto un posizionamento non corrispondente all'effettivo confine catastale e che, quindi, non poteva affermarsi che quel muro a secco era stato considerato da sempre quale confine tra le proprietà e, nel contempo, sostenere che il confine coincidesse con quello catastale;
osservava che già nel frazionamento del 1949 il muro a secco era stato considerato elemento delimitativo delle particelle catastali, ciò che aveva indotto i proprietari dei compendi immobiliari confinanti a ritenere che esso fosse anche elemento delimitativo delle rispettive proprietà senza alcuna reciproca interferenza;
pag. 3/18 valutava, pertanto, verosimile la ricostruzione attorea secondo cui il confine tra le due proprietà risultava diverso da quanto accertato sul posto, probabilmente a causa di un errore del tecnico nel redigere il tipo di frazionamento;
riteneva che l'equivoco sorto tra le parti in ordine alla difformità tra i dati catastali e quelli reali risultava ancor più evidente considerando che, intorno al 1975, veniva ampliato il fabbricato dell'attore con sconfinamento di fatto nella particella ora catastalmente intestata ad a cui non era stata opposta alcuna Parte_1 contestazione nonostante il ridetto avesse sostenuto di aver sempre Parte_1 conosciuto i confini catastali e quindi l'estensione reale della sua proprietà; riteneva che quanto esposto valesse anche per la costruzione del muro in conci di tufo risalente ai primi anni '90; con riguardo all'assunto del convenuto secondo cui l'apertura del cancelletto costituiva la prova della sua disponibilità del suolo in contestazione ed il muro in conci di tufo non aveva la funzione di delimitare le proprietà, osservava che il predetto non aveva però saputo indicare quale utilità potesse avere quel muro né perché il muro fosse stato eretto, con il suo consenso, nel mezzo di un'area di sua proprietà, mentre nel contempo appariva del tutto verosimile che il muro in esame fosse stato edificato in sostituzione del vecchio muro in pietrame con il solo scopo di delimitare le rispettive proprietà nella convinzione che esso corrispondesse al confine catastale;
giudicava fondata, alla luce delle considerazioni esposte, la domanda di usucapione avendo l'attore provato il possesso ultraventennale uti dominus della porzione di suo oggetto di causa;
al riguardo rilevava che non era stata contestata l'intervenuta usucapione della porzione di fabbricato censito in Catasto Terreni al foglio 10, particella 120 sub 1, corrispondente al bagno ed allo sgabuzzino dell'immobile dell'attore; puntualizzava che i vani suddetti erano stati costruiti in occasione dell'ampliamento del
1975 ed in quanto parti integranti del fabbricato adibito dall'attore a sua abitazione erano stati nella sua piena disponibilità e, in precedenza, nella piena disponibilità del suo dante causa, per oltre vent'anni, come desumibile dall'accesso ai medesimi consentito unicamente per mezzo dell'ingresso principale del fabbricato ubicato nel pag. 4/18 terreno di esclusiva proprietà dell'attore, ricostruzione questa non smentita dai testi escussi;
con riguardo all'area circostante il fabbricato, comprensiva del forno e del pollaio, le argomentazioni esposte e la descritta conformazione dello stato dei luoghi suggerivano che essi erano sempre stati nella piena disponibilità dell'attore e che il muro di conci di tufo aveva la finalità di delimitare le rispettive proprietà, ciò che aveva trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi e in particolare nelle dichiarazioni del teste il Persona_1 quale aveva riferito di aver avuto, su incarico dell'attore, accesso ai fondi prima che nascessero le contrapposte rivendicazioni ed aveva asserito che nell'anno 2012 entrambe le parti erano a piena conoscenza della diversità dello stato di fatto dei luoghi rispetto a quello catastale e della necessità delle opportune rettifiche notarili, aggiungendo che l'attore si comportava pubblicamente quale proprietario dell'area avendone il possesso, come desumibile dall'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria negli ultimi venticinque anni, e dalle dichiarazioni rese dalla teste
[...]
vicina di casa dei che aveva riferito che Tes_1 Pt_1 Controparte_1 aveva sempre avuto il possesso dell'area in contestazione quanto meno dal 1990, occupandosi della sua manutenzione, straordinaria e ordinaria, senza interferenze di terzi;
osservava che tali dichiarazioni si contrapponevano quelle rese dal teste citato dal convenuto, il quale aveva riferito di circostanze apprese tuttavia in Testimone_2 tenera età mentre quelle del teste riguardavano circostanze apprese Testimone_3 dal convenuto o da sua moglie;
infine, giudicava inattendibili le dichiarazioni rese dai restanti testi citati dall'attore in quanto a lui legati da vincoli di parentela ed in quanto ad esse si contrapponevano le dichiarazioni dei testi addotti dal convenuto, legati anch'essi da vincoli di parentela ovvero affinità con il convenuto;
regolamentava le spese di lite in base al principio di soccombenza. ha proposto appello con cui ha chiesto che, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, venga respinta la domanda di usucapione avanzata dalla controparte, con vittoria del doppio grado di giudizio.
pag. 5/18 Si è costituito eccependo la violazione dell'art. 342 c.p.c. ed Controparte_1 invocando la declaratoria di inammissibilità dell'appello; nel merito ne ha contestato il fondamento e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite del grado.
La causa viene ora in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe a seguito della rimessione al collegio all'udienza fissata ai sensi ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva che non è ravvisabile la violazione dell'art. 342 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, per difetto di specificità dei motivi poiché
l'esame dell'atto di appello consente la individuazione delle censure rivolte alla sentenza impugnata ed in particolare all'argomentare del primo giudice.
Tanto premesso, con un unico articolato motivo di appello ha Parte_1 lamentato la violazione degli artt. 1158 e 2697 c.c. da parte del giudice a quo per aver accertato e dichiarato in violazione delle risultanze istruttorie l'acquisto per usucapione in capo all'odierno appellato della porzione di fabbricato censito in Catasto Fabbricati al foglio 10 particella 120 sub 1 e particella 122 sub 1, corrispondente al bagno ed allo sgabuzzino dell'immobile di adibito ad abitazione nonché Controparte_1 all'area circostante il fabbricato, comprensiva del forno e del pollaio;
più in dettaglio ha addebitato al giudice di prime cure di aver disatteso la reale linea di confine tracciata e individuata nella sua esatta estensione e dimensione nel frazionamento allegato all'atto di donazione del 1949 e da esso richiamato espressamente e di aver errato nel ritenere che avesse provato Controparte_1 il possesso continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico, non equivoco ed ultraventennale delle particelle originarie 52 c) e 54 a) del foglio 10 (particelle catastali anteriori alla modifica apportata, all'insaputa del deducente, dall'appellato a seguito della quale esse erano divenute 120 sub 1 e 122 sub 1 “in ditta di ”); Parte_1 sotto il primo profilo ha evidenziato che, nell'atto di donazione del 1949 per notar
(pag. 8 n. 4 e pag. 9), la proprietà donata ad Persona_4 Persona_3 era stata individuata e delimitata “nella piantina planimetrica prodotta che si allega, tenendo presente che l'eseguito frazionamento raffigurata in tale pianta, comprende: … omissis ... la particella 52 a) di ettari 1.14,59, comprensiva di cisterna;
la particella 52
c) di are 2,30; la particella 54 a) di are 7,56, che particolarmente comprende un pag. 6/18 capannone per vacche, una stalla, il forno, un vano per deposito di paglia e l'ovile, e la particella 56 a) di are 13,40: tutte particelle del foglio di mappa 10” ed ha segnalato che l'elaborato tecnico del 1949 - sottoscritto ed accettato da tutti i partecipanti all'atto di donazione, compresi il notaio ed i testimoni - era stato redatto dal Geom.
[...]
sulla base della consistenza e della delimitazione dei beni immobili donati e Per_5 nel rispetto della volontà espressa dal donante;
ne ha dedotto che quel frazionamento non potesse essere modificato da un ipotetico accordo verbale di segno contrario poiché l'assetto definito nell'atto di donazione doveva ritenersi cristallizzato a seguito della manifestazione di consenso di tutte le parti, con la conseguenza che il primo giudice aveva errato nell'affermare che appariva verosimile la ricostruzione di secondo cui “il confine tra le Controparte_1 due proprietà risulta diverso da quanto accertato sul posto, dovuto probabilmente ad un errore del tecnico nel redigere il tipo di frazionamento”; ha concluso che la reale linea di confine tra le particelle nn. 52 a), 52 c), 54 a) e 56 a), pervenute al deducente a seguito di donazione del 24 dicembre 1973, nella medesima dimensione e consistenza pervenuta al sui dante causa con atto di Persona_3 donazione del 18 agosto 1949, e quelle ricevute per successione da Controparte_1 non era fissata dal muro di conci di tufo, così come tale muro non era stato
[...] edificato “in accordo tra le parti e in piena continuità con quello vecchio delimitante il reale confine”, secondo quanto riportato in sentenza, atteso che l'effettiva linea di demarcazione fra le proprietà delle parti in causa comincia da sud, dalla strada vicinale
Mezzacoppa, e prosegue verso nord, in direzione della particella già 47, allineandosi alla testata di muro di pietra a secco collocata a nord, dietro l'abitazione di
[...]
nei pressi del capannone per vacche, come individuata, delineata ed CP_1 evidenziata dal Geom. nel su menzionato atto di frazionamento, Persona_5 messo in risalto con il colore verde dal c.t.u. nella Tavola n. 4; ha poi rimarcato di aver sempre utilizzato e di continuare ad utilizzare la particella già
54 a) per usare il forno e per accedere al pollaio - forno e pollaio ivi presenti - attraverso il varco praticato nel muro di conci di tufo, la cui funzione doveva ravvisarsi nel contenimento degli animali e non invece nella funzione di delimitazione delle proprietà dei cugini Pt_1
pag. 7/18 con riguardo all'ampliamento del fabbricato di consistito Controparte_1 nella realizzazione di un bagno e di uno sgabuzzino, ha osservato che, in applicazione dell'art. 934 e ss. c.c., entrambi erano stati ipso iure acquisiti in proprietà al momento della incorporazione nel suolo da parte del deducente quale proprietario dell'area su cui insistono, come peraltro riconosciuto dall'appellato il quale aveva accatastato detto ampliamento al foglio 10 particelle 120 sub 1 e 122 sub 1 “in ditta di ” Parte_1 in data 28 novembre 2012, come dal medesimo dichiarato nei propri scritti difensivi;
sotto il secondo profilo, ha negato che l'appellato avesse esercitato una prolungata signoria di fatto sull'area in contestazione, comprensiva di forno e pollaio, ed ha asserito che mai egli si era sostituito all'esponente nella utilizzazione delle particelle
120 sub 1 e 122 sub 1, già particelle 52 e 54, per aver il deducente sempre esercitato le potestà dominicali come emergente dalle dichiarazioni rese dal teste Testimone_4
(nato il [...]), il quale aveva riferito di aver frequentato i luoghi di causa da piccolo con il padre e che già all'età di dodici anni aveva “iniziato a fare dei Per_6 lavoretti con il sig. , del tipo tagliare erba imbiancare il muretto e la Parte_1 sig.ra [moglie dell'esponente] per ringraziarmi faceva dei pani o delle CP_4 focacce nel forno che lì presente” ed ancora che “Il forno di cui ho detto e nel quale la sig.ra faceva il pane e le focacce è posto nel triangolo rosso della CP_4 planimetria che la S.V. mi mostra nella proprietà del sig. ”; Parte_1 ha sostenuto che tali affermazioni non potevano considerarsi smentite né dalla deposizione del Geom. poiché la conoscenza di quest'ultimo risaliva al Persona_1
2012 e comunque le sue dichiarazioni riguardavano circostanze ininfluenti rispetto alla prova del possesso, anche perché il teste, nel dichiarare che Controparte_1 aveva svolto manutenzione ordinaria e straordinaria sui luoghi, non aveva specificato nulla in ordine al tipo di lavori di manutenzione straordinaria a cui aveva inteso far riferimento, e neppure dalla deposizione di (nata il [...]), la Testimone_1 quale aveva riferito di aver frequentato i luoghi di causa quando era piccola sino a quando aveva iniziato a frequentare la scuola sicché nulla poteva dire su quanto avvenuto dal maggio 1990, epoca in cui era divenuto Controparte_1 proprietario del fabbricato sito in Massafra alla Via Citigano-Cernera n. 35 succedendo al padre , e neanche dell'asserito possesso risalente al 1949 da parte di Pt_1
pag. 8/18 quest'ultimo, tanto più che il padre dell'odierno appellato aveva vissuto con la famiglia in Martina Franca dal 6 ottobre 1951 al 21 settembre 1954 e dal 7 febbraio 1961 al 3 settembre 1963 mentre si era stabilito nei luoghi di causa soltanto dal 1973, come da certificato storico di residenza;
ha evidenziato che l'appellato non aveva dimostrato di aver realizzato, come dal medesimo affermato, nell'area in contestazione nel 1954 il forno, nel 1972 il pollaio, nel
1976 l'ampliamento del fabbricato e nel 1991 e 1992 la muratura alta m 2 circa.
Le censure svolte dall'impugnante non consentono di pervenire alla riforma della sentenza appellata nei termini invocati da Parte_1
La controversia riguarda una porzione di terreno perimetrata in colore rosso e campita con tratteggio obliquo sempre di colore rosso nella Tavola 4 allegata alla relazione di consulenza depositata dal Geom. il quale ne ha accertato l'estensione in Persona_7 mq 141,70 con le dimensioni lineari di m 11,63 x m 26,09 x m 28,57. Essa ricade, secondo quanto attestato e ricostruito dal c.t.u. sulla base delle mappe catastali, nelle particelle intestate ad Parte_1
E' opportuno premettere che ed sono Controparte_1 Parte_1 proprietari di terreni e fabbricati siti in Massafra (Taranto) alla Contrada Citignano-
Cernera, loro pervenuti a seguito di successione testamentaria o atto tra vivi dai rispettivi genitori.
In particolare - deceduto il 2 gennaio 1990 e padre di Parte_1 Controparte_1
- lasciò il compendio in eredità al figlio con testamento dell'1 ottobre 1989
[...] mentre padre di trasferì il compendio di sua Persona_3 Parte_1 proprietà al figlio con atto di vendita e donazione per notaio Pt_1 Persona_8 del 24 dicembre 1973.
Tali compendi immobiliari, tra loro confinanti, erano pervenuti ad e ad Parte_1
a seguito di donazione in loro favore da parte dei genitori ( Persona_3 [...]
e con atto per notaio del Persona_2 Controparte_2 Persona_4
18 agosto 1949.
Ebbene, dalle dichiarazioni testimoniali del Geom. si ricava che questi, Tes_5 nell'espletamento dell'incarico conferitogli da di Controparte_1 regolarizzazione di fabbricati c.d. fantasma nella disponibilità del medesimo figuranti in pag. 9/18 un elenco pubblicato in Gazzetta Ufficiale dall'Agenzia delle Entrate, rilevò che la linea di confine risultante dal catasto intersecava parte del fabbricato del ridetto
[...]
CP_1
La c.t.u espletata dal Geom. ha confermato che, come riportato nella Persona_7
Tavola 4 allegata alla relazione di consulenza, il confine catastale, ricavato dal frazionamento allegato al citato atto di donazione del notaio del Persona_4
18 agosto 1949, attraversa il fabbricato esistente occupato dal Controparte_1
(fg. 10, p.lla 124, sub 1 e 2).
Tornando agli accertamenti commissionati da il Geom. Controparte_1 Per_1 secondo quanto riferito dal medesimo nel corso della deposizione testimoniale, informò di quanto rilevato sia sia il cugino Controparte_1 Parte_1
I contrasti tra questi ultimi insorsero quando furono messi al corrente di tale situazione.
A riprova di quanto precede si registra che non risulta che in precedenza fosse mai sorto contrasto tra loro, né tra i rispettivi danti causa, sulla delimitazione delle rispettive proprietà.
Tanto puntualizzato si osserva che nella presente causa rileva la relazione di fatto instaurata da con l'anzidetta porzione di terreno oggetto di Controparte_1 causa estesa mq 141,70 su cui insiste uno sconfinamento dell'immobile adibito ad abitazione del menzionato e dall'area circostante su cui insistono un forno ed Pt_1 un pollaio. Ed infatti il giudice di prime cure ha definito il giudizio con l'accertamento di un modo di acquisto della proprietà da parte di a titolo Controparte_1 originario e non derivativo.
Al riguardo, con riferimento all'area su cui fu realizzato l'ampliamento dell'immobile abitato da e in precedenza dalla sua famiglia, si osserva che Controparte_1
l'affermazione contenuta nell'originario atto di citazione in ordine alla avvenuta costruzione di un bagno e di un annesso ripostiglio nell'anno 1976 non fu contestata da con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado. La Parte_1 negazione di tale assunto, avente ad oggetto una circostanza fattuale specifica rientrante nel patrimonio di conoscenza dell'odierno appellante che, secondo quanto dal medesimo asserito, era informato di quel che accadeva in loco, è stata effettuata solo nel presente grado ed è dunque tardiva sicché non vale ad elidere le conseguenze della pag. 10/18 mancata tempestiva contestazione del fatto storico in esame. Il giudice a quo ha poi condivisibilmente ritenuto che dalla struttura del fabbricato, tale da consentire l'accesso al solo ed al suo dante causa (i.e. il padre ) dovesse Controparte_1 Pt_1 desumersi che questi ed il dante causa ne ebbero la esclusiva disponibilità, sicché
l'esercizio di una signoria di fatto di durata ultraventennale, continuativa ed ininterrotta, da parte dei predetti, sull'area su cui l'ampliamento fu realizzato sconfinando nel terreno catastalmente intestato all'appellante ed in precedenza al suo dante causa deve dirsi provata in base alla conformazione dei luoghi.
Sotto il profilo soggettivo, la stessa realizzazione di un ampliamento sconfinate è espressione di una signoria di fatto sorretta dall'animus rem sibi habendi. Da tanto è derivato l'acquisto per usucapione accertato dal primo giudice in capo all'appellato il quale, ai sensi dell'art. 1146, co. 1, c.c., ha unito al suo il possesso esercitato dal padre, del quale è erede. Tale considerazione assorbe e rende irrilevante la deduzione - formulata dall'impugnante solo nel presente grado - degli artt. 934 e ss. c.c., non senza segnalare che al più il caso di specie, considerato che non vi sono elementi dai quali desumere che l'ampliamento avvenne nella consapevolezza dello sconfinamento, sarebbe da ricondurre all'art. 938 c.c., la cui applicazione, tuttavia, richiede una specifica tempestiva domanda qui mancante e comunque non condurrebbe al risultato invocato dall'appellante di rigetto della domanda di usucapione. Al riguardo si segnala che nella perizia di parte dell'Ing. in atti, predisposta in data 5 Persona_9 marzo 2015 su incarico di e depositata nei procedimenti possessori Parte_1 proposti in corso di causa da si legge che le dimensioni più Controparte_1 ampie del fabbricato di proprietà di quest'ultimo rispetto a quello originario, emergenti dal confronto tra la planimetria del frazionamento del 1949 a firma del Geom.
[...]
, e le planimetrie attuali del fabbricato nonché con i grafici del tipo mappale n. Per_5
181040 del 23 novembre 2012 redatto e firmato dal Geom. furono il frutto Tes_5 di ampliamenti effettuati nel tempo di cui non sono noti i permessi edilizi, eseguiti in buona fede senza prestare particolare attenzione alla linea di confine sicché non vi è spazio per la fattispecie prevista dall'art. 934 c.c..
Con riferimento all'area circostante il fabbricato, comprensiva del forno e del pollaio, mentre nell'originario atto di citazione espose che era stato Controparte_1
pag. 11/18 suo padre a realizzare nel 1954 il forno in questione in adiacenza alla muratura del fabbricato esistente nonché a realizzare nel 1973 il pollaio e che inoltre, per accordi intercorsi tra le parti, tra il 1991 ed il 1992 egli stesso delimitò la sua proprietà con la costruzione di un muro alto m 2, nel quale fu aperto un varco per consentire al cugino di accedere al terreno contiguo di sua proprietà per poter prelevare l'acqua che Pt_1 gli era necessaria (fruizione interrotta nel 1998) dalla cisterna presente nel suo fondo, varco poi chiuso con una porta in ferro per evitare che i bambini passassero da una proprietà all'altra con pericolo per la loro incolumità, nel costituirsi in Parte_1 giudizio, sostenne che il pollaio ed il forno erano stati realizzati da suo padre su terreno di sua proprietà e negò la sussistenza di alcun accordo sulla costruzione del muro in conci di tufo ed anche di aver mai avuto bisogno di accedere alla cisterna sita nel terreno dell'avversario in quanto, da tempo immemore, aveva sempre avuto a disposizione varie cisterne d'acqua collocate in diversi punti della sua proprietà, tra cui quella antichissima presente nella particella 52 (oggi catastalmente particella 119) e quella a ridosso del fabbricato di sua proprietà, e negò, altresì, l'assunto dell'esposizione a pericolo dei bambini a causa del varco aperto nel muro ed anche che il muro in conci di tufo realizzato negli anni '90 rappresentasse il confine tra le due proprietà; spiegò, in particolare, che il muro di pietre a secco che segnava il confine delle proprietà, ad un certo punto, per comodità di gestione degli animali e conduzione dei fondi venne demolito dai rispettivi genitori e per tanti anni i luoghi rimasero in tale stato, e cioè in assenza di murature di confine, sino a quando negli anni novanta fu eretto il muro in conci di tufo che non aveva la funzione di delimitare le proprietà, tanto vero il deducente ed i suoi aventi causa negli anni successivi utilizzavano la porzione di terreno di loro proprietà oltre la suddetta muratura e le sue pertinenze (pollaio e forno).
Solo nel presente grado l'appellante ha poi sostenuto che il muro in conci di tufo aveva la finalità di contenimento degli animali, senza peraltro specificare di quali animali si trattasse, salvo affermare in memoria di replica che il muro doveva fungere da contenimento di predatori, essendo nota la presenza in zona di lupi, sicché il muretto a secco fu sostituito dal muro in conci di tufo.
Ora, non può sottacersi, per un verso, che, a fronte della puntualità delle allegazioni di in ordine all'epoca della costruzione del forno e del pollaio, le Controparte_1
pag. 12/18 contestazioni di sono generiche essendosi egli limitato ad affermare Parte_1 che era stato suo padre a realizzarli nella sua proprietà senza offrire altri elementi utili allo svolgimento dei fatti.
A ben vedere, inoltre, la circostanza della costruzione - da parte dell'odierno appellato - del muro in conci di tufo tra il 1991 ed il 1992, dotato di un varco poi chiuso con un cancello (o porta) in ferro, non fu contestata avendo per un verso, Parte_1 negato che la realizzazione del muro avvenne previo accordo delle parti e, per altro verso, ribattuto alle ragioni addotte da per spiegare l'apertura Controparte_1 del varco e la sua successiva chiusura con il ridetto cancello. L'epoca di costruzione può quindi considerarsi accertata.
Per il resto si osserva che, secondo quanto si percepisce dall'esame delle fotografie in atti, la funzione di detto muro appare quella propria di un muro di delimitazione tra una proprietà e l'altra. Ed invero, come si legge nella sentenza impugnata, non si vede quale potesse essere la funzione di un muro alto due metri nella posizione in cui fu collocato.
D'altra parte, non è verosimile che - come osservato dal primo giudice -
[...] abbia consentito la realizzazione di un muro di apprezzabili proporzioni in Pt_1 posizione che ricadeva in pieno, secondo quanto dal medesimo affermato, nel terreno di sua proprietà, sia pure in assenza di previo accordo - ciò che peraltro rende ancor più pregnante sotto il profilo dell'esercizio di una signoria, sorretta dall'animus rem sibi habendi, la condotta dell'appellato in quanto svolta per sua iniziativa –, muro che veniva a determinare una separazione della porzione al di là del muro, ove oltretutto, secondo il suo assunto (su cui torneremo in prosieguo), si trovavano il forno ed il pollaio costruiti da suo padre e dei quali egli si serviva. Non risulta, infatti, che vi fu alcuna opposizione o contrasto tra le parti né prima, né durante la costruzione del muro, né successivamente sino agli accertamenti del Geom Una siffatta condotta da Per_1 parte dell'odierno appellante si giustifica solo alla luce della convinzione di entrambi i confinanti che, prima degli accertamenti del Geom. la demarcazione tra le due Per_1 proprietà non coincidesse con il confine catastale.
Non può poi sottacersi che la funzione del muro indicata dall'impugnante solo nel presente giudizio (protezione da animali predatori e in particolare dai lupi), a prescindere dalla tempestività della allegazione, non è chiara poiché non si comprende a pag. 13/18 tutela di chi il muro fu eretto da poiché, se questi costruì sua Controparte_1 tutela, non si comprende la ragione per la quale ne consentì la Parte_1 realizzazione nella sua proprietà mentre se il muro lo realizzò a tutela del cugino, non si spiega perché fu eretto da L'assunto è comunque smentito Controparte_1 ancora una volta dalla condizione dei luoghi atteso che i lupi o altri animali predatori avrebbero potuto entrare nei terreni di ognuna delle parti, da altri punti, non ultimo il varco. Infine, si segnala che nell'anzidetta giustificazione vi è traccia della contraddizione evidenziata dal giudice a quo: se il muro in conci di tufo fu realizzato dove in precedenza vi era un muretto a secco, il quale non è contestato che corresse lungo il confine tra le proprietà, non si comprende la ragione per la quale
[...] continui ad affermare l'appartenenza al medesimo dell'area posta al di qua del Pt_1 muro verso il fabbricato di mentre, se fu collocato in Controparte_1 posizione diversa, quel che rileva in causa - come detto in principio - è l'accertamento dell'avvenuta usucapione dell'area.
Venendo alla funzione dell'apertura del varco che permetteva ad di Parte_1 accedere all'area al di qua del muro e verso il fabbricato di in Controparte_1 corrispondenza del quale fu poi collocato un cancello in ferro con apertura rivolta verso il fabbricato di come si legge nella perizia dell'Ing. Controparte_1 [...]
e si ricava dalle fotografie in atti, si osserva in via descrittiva che il cancello Persona_9 risulta collocato sul bordo del muro verso l'area circostante il fabbricato di proprietà di con apertura consentita dalla rotazione del cancello nella Controparte_1 stessa direzione e allineamento sulla parte interna del muro prospiciente l'area – si ripete – circostante il fabbricato di Ebbene, premesso che Controparte_1 non ha affermato di aver chiesto al vicino di aprire il varco né ha Parte_1 affermato di aver provveduto egli stesso alla sua apertura del varco ed alla collocazione del cancello, e che dunque vi provvide tanto sta a dimostrare Controparte_1 che si trattava di apertura consentita da quest'ultimo, e non il contrario. Ne costituisce una conferma il fatto che l'apertura fosse rivolta verso l'area che egli considerava sua e che aveva inteso delimitare.
Quanto alla ragione dell'apertura del varco, poi dotato di cancello, si osserva che, pur in difetto di prova che il varco servisse ad di raggiungere la cisterna Parte_1
pag. 14/18 d'acqua presente sul terreno della controparte, atteso che nessuno dei testi vi ha fatto riferimento né la circostanza risulta dalla documentazione prodotta o da altri elementi di valutazione ricavabili dall'istruttoria svolta, essa va ricercata nei sereni rapporti di vicinato intercorsi tra le parti prima dell'insorgere dei contrasti sfociati nel presente contenzioso, come riferito dalla teste Testimone_1
Ciò puntualizzato, sulla base della conformazione dei luoghi, ben evincibile dalle numerose fotografie prodotte dalle parti, non è ragionevolmente dubitabile che sull'area delimitata dal muro in conci di tufo abbia esercitato una Controparte_1 signoria di fatto con i contenuti e le forme del diritto di proprietà, massimamente estrinsecatasi nella costruzione del ridetto muro tra il 1991 ed il 1992, e che tale esercizio si sia protratto da tale epoca in poi in maniera continuativa ed ininterrotta, a prescindere da quanto avvenuto in precedenza, sicché il ventennio necessario all'acquisto per usucapione va collocato al più tardi nell'anno 2012, senza che sia stata provata alcuna cesura intermedia, il cui onere, ai sensi dell'art. 1142 c.c., ricadeva sull'appellante. Per completezza si segnala che in quel periodo Controparte_1 risiedette nel fabbricato adibito ad abitazione, come risulta dal certificato storico di residenza prodotto dallo stesso appellante sicché si trovò nella condizione di esercitare una piena signoria di fatto sull'area in questione, con la notazione che l'esercizio del potere di fatto sulla cosa non richiede la presenza continua sul bene dell'usucapiente se rimane immutata la condizione dei luoghi espressione dell'esercizio di un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena.
La conformazione dei luoghi è, altresì, rivelatrice della riconduzione della costruzione del forno e del pollaio all'iniziativa della famiglia di Controparte_1
Ed invero, ribadito che ha genericamente affermato che erano stati Parte_1 entrambi realizzati da suo padre senza specificare, come si è detto, neanche l'epoca ciò che toglie verosimiglianza e pregnanza al suo assunto, si osserva che, se anche tale assunto fosse vero, non si comprenderebbe la ragione per la quale suo padre costruì il forno in adiacenza e appoggio al fabbricato di o del suo dante Controparte_1 causa ed il pollaio addossato al muro in pietrame, che pacificamente segnava il confine tra le proprietà, ma sul lato che guardava al fabbricato di e Controparte_1 quindi separato dalla sua proprietà. pag. 15/18 Le dichiarazioni rese da Geom. e da (nata il [...]) Per_1 Testimone_1 confermano poi quel che lo stato dei luoghi suggerisce in maniera chiara. La Tes_1 riferì di abitare al confine con le proprietà delle parti, alle spalle delle rispettive aziende agricole, e di aver frequentato i luoghi di causa sin da piccola e sino a quando aveva cominciato la scuola ma di essere tornata sul posto saltuariamente anche dopo e di aver visto il forno acceso e intento a lavori di pulizia dell'area; CP_1 CP_1 puntualizzò di esserci tornata sino a circa sei-sette anni prima [della deposizione resa in data 13 ottobre 2021] per prendere sorella di ed CP_2 Controparte_1 accompagnarla a fare delle visite mediche e di non aver mai incontrato in tali occasioni o i suoi familiari, mentre in precedenza, quando i rapporti erano sereni, Parte_1 aveva incontrato “ogni tanto” ma in visita e non per usare l'area. Parte_1
Quanto al in occasione dei rilievi effettuati nell'area su incarico di Per_1 [...] nell'anno 2012 quando ancora non erano insorti i contrasti tra le parti, CP_1 egli constatò la presenza di galline che ricoverò nel pollaio Controparte_1 presente sull'area per consentirgli di eseguire i rilievi, circostanza questa significativa del fatto che si trattava di area che ricadeva nella sua sfera di azione e di controllo.
Le dichiarazioni di tali testi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in quanto provenienti da testi estranei alle parti e non aventi alcun interesse all'esito della controversia, sono significative poiché riscontrano - si ripete - ciò che lo stato dei luoghi di per sé dimostra e rende palese.
Inoltre, la circostanza che ed i suoi familiari possano aver avuto Parte_1 accesso al forno ed al pollaio non significa di per sé che essi abbiano esercitato potestà dominicali, tanto meno in via esclusiva, su tali manufatti. In ogni caso dalle dichiarazioni rese dal teste invocate dall'impugnante, non possono Testimone_2 trarsi convincenti elementi a sostegno dell'assunto di della sua piena Parte_1 disponibilità dei due manufatti e dell'area circostante poiché, considerata la data di nascita del teste (23 luglio 1994), le circostanze riferite riguardano epoca successiva alla costruzione del muro di cinta che costituisce espressione della volontà di delimitazione da parte di dell'area al di qua del muro verso il suo fabbricato Controparte_1
e di tutto quanto ivi insistente, compresi il pollaio ed il forno, se non su concessione del medesimo esplicitatasi nell'apertura del varco. Infine, quanto riferito è compatibile con pag. 16/18 l'accesso a quell'area attraverso il varco e non vale a superare le considerazioni sopra riportate.
Le restanti doglianze volte a contrastare i passi della motivazione della sentenza impugnata che si soffermano sull'andamento del confine risultante dal catasto sono nella sostanza poco significative o persino ininfluenti alla luce delle considerazioni sopra esposte vertenti, come si è detto, sulla relazione instaurata da Controparte_1 con l'area oggetto di causa e i manufatti che su di essa insistono e su un modo
[...] di acquisto della proprietà a titolo originario.
Un'ultima notazione: l'accatastamento, da parte di “in ditta di Controparte_1
Nardelli Oronzo” dell'ampliamento della sua abitazione al foglio 10 particelle 120 sub
1 e 122 sub 1, avvenuto in data 28 novembre 2012, a prescindere dalla correttezza della condotta se posta in essere all'insaputa dell'odierno impugnante, non costituisce riconoscimento di alcunché tale da interferire con l'accertamento effettuato dal giudice
a quo dell'avvenuta usucapione posto che, anteriormente al detto accertamento,
l'accatastamento non poteva avvenire a nome di Controparte_1
Conclusivamente le censure mosse alla sentenza impugnata, superate dalle considerazioni che precedono, non giustificano la invocata riforma della statuizione in ordine all'acquisto per usucapione
L'appello va, dunque, rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n. 147/2022 tenuto conto del valore dichiarato della causa e delle attività espletate.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Taranto n. 1963/2023 pubblicata in data 9 agosto 2023, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pag. 17/18 condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado, liquidate in euro 4.000,00, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a e c.p.a.; dichiara, ai sensi art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 25 luglio 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra
pag. 18/18