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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/05/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 219 /2024 promossa congiuntamente da:
c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con l'avv. VALENTINA MEONI, presso il cui Studio hanno eletto C.F._2 domicilio
RICORRENTI
con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c.
Conclusioni delle parti
Le parti congiuntamente: “PRONUNCIARE la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti CONDIZIONI 1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e sposati con rito concordatario, Parte_1 Parte_2
a Prato in data 25.5.1996, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune, agli atti di
Matrimonio dell'anno 1996, Parte II, Serie A, atto n. 83, ordinando al competente Ufficiale di Stato
Civile di procedere alle dovute annotazioni;
2. Il sig. continuerà ad abitare e a Parte_1
1 mantenere la propria residenza presso l' abitazione di sua esclusiva proprietà sita in Prato, Via del
Castellare n. 21/C mentre la sig.ra continuerà a risiedere presso l'abitazione del padre Parte_2 in Prato, Via delle Colombaie, n. 35 L2; 3. I figli della coppia , di anni venticinque e Per_1 Per_2 di anni ventidue– e dunque entrambi maggiorenni ma economicamente non autosufficienti in quanto studenti universitari presso l'Università degli Studi di Firenze- continueranno ad abitare insieme al padre presso l'abitazione del medesimo in Prato, Via del Castellare, n. 21/C. La frequentazione fra genitori e figli è concordata liberamente tenuto conto della loro età, i loro impegni universitari, formativi e sociali, i loro tempi di svago e studio. Tenuto conto dell'evidente differenza reddituale esistente tra i ricorrenti, il sig. provvederà al mantenimento ordinario dei figli Parte_1 Per_1
e e alle spese straordinarie che saranno per l'intero da lui sostenute fino al raggiungimento Per_2 della loro indipendenza economica, mentre la sig.ra non potrà che provvedere con Parte_2 compiti di cura. L'autovettura Toyota Aygo tg GF933KG intestata formalmente alla sig.ra
[...] ma di fatto utilizzata dai figli e continuerà a rimanere nella loro esclusiva Pt_2 Per_1 Per_2 disponibilità.
4. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di divorzio, dichiarandosi entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
5. Le parti dichiarano di non avere beni immobili e beni mobili in comune, né rapporti economici e patrimoniali, che dunque niente deve essere diviso.
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 01.04.2025”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 22.02.2024, sposati Parte_1 Parte_2
con matrimonio celebrato in data 25.05.1996 a Prato (PO) - trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato (PO), nel Registro atti di matrimonio dell'anno 1996, Parte II,
Serie A, atto n. 83 - hanno proposto domanda congiunta volta ad ottenere cumulativamente, in primis, la pronuncia di separazione personale e, in secundis, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in combinato disposto degli artt. 473bis.51 e 473bis.49
c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 117 del 2024, passata in giudicato, questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, rimettendo, con separata ordinanza, gli atti al giudice relatore e disponendo la sospensione del processo sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 Con ricorso depositato in data 25.03.2025, divenuta procedibile la domanda di divorzio, le parti hanno domandato di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni “
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e sposati con rito concordatario, Parte_1 Parte_2
a Prato in data 25.5.1996, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune, agli atti di
Matrimonio dell'anno 1996, Parte II, Serie A, atto n. 83, ordinando al competente Ufficiale di Stato
Civile di procedere alle dovute annotazioni;
2. Il sig. continuerà ad abitare e a Parte_1 mantenere la propria residenza presso l'abitazione di sua esclusiva proprietà sita in Prato, Via del
Castellare n. 21/C mentre la sig.ra continuerà a risiedere presso l'abitazione del padre Parte_2 in Prato, Via delle Colombaie, n. 35 L2; 3. I figli della coppia , di anni venticinque e Per_1 Per_2 di anni ventidue– e dunque entrambi maggiorenni ma economicamente non autosufficienti in quanto studenti universitari presso l'Università degli Studi di Firenze- continueranno ad abitare insieme al padre presso l'abitazione del medesimo in Prato, Via del Castellare, n. 21/C. La frequentazione fra genitori e figli è concordata liberamente tenuto conto della loro età, i loro impegni universitari, formativi e sociali, i loro tempi di svago e studio.
4. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di divorzio, dichiarandosi entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
5. Le parti dichiarano di non avere beni immobili e beni mobili in comune, né rapporti economici e patrimoniali, che dunque niente deve essere diviso.
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
All'udienza del 14.05.2025, fissata per la prosecuzione del giudizio, le parti, presenti personalmente, hanno ribadito di non volersi riconciliare ed hanno insistito nell'accoglimento della domanda proposta aggiungendo al punto 3 delle conclusioni del ricorso in prosecuzione la seguente condizione: “tenuto conto dell'evidente differenza reddituale esistente tra i ricorrenti, il sig. provvederà al mantenimento ordinario dei figli Parte_1 Per_1
e e alle spese straordinarie che saranno per l'intero da lui sostenute fino al raggiungimento Per_2 della loro indipendenza economica, mentre la sig.ra non potrà che provvedere con Parte_2 compiti di cura. L'autovettura Toyota Aygo tg GF933KG intestata formalmente alla sig.ra
[...] ma di fatto utilizzata dai figli e continuerà a rimanere nella loro esclusiva Pt_2 Per_1 Per_2 disponibilità.”
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. È decorso il prescritto termine di sei mesi previsto dal
3 legislatore senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente,
e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Considerato, altresì, che la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente gli accordi patrimoniali tra i medesimi, anche in relazione al mantenimento della prole;
ravvisato che le clausole relative ai figli e formulate in conformità all'art. Per_1 Per_2
337-septies c.c., non sono in contrasto con gli interessi degli stessi;
rilevato, infine, che in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio, il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale;
accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge;
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e sposati con matrimonio celebrato a Prato in data 25.5.1996, Parte_2
trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune, nel registro atti di Matrimonio dell'anno 1996, Parte II, Serie A, atto n. 83;
- omologa l'accordo delle parti sulle seguenti condizioni:
2. Il sig. continuerà ad abitare e a mantenere la propria residenza presso Parte_1
l'abitazione di sua esclusiva proprietà sita in Prato, Via del Castellare n. 21/C mentre la sig.ra continuerà a risiedere presso l'abitazione del padre in Prato, Via delle Parte_2
Colombaie, n. 35 L2;
3. I figli della coppia , di anni venticinque e di anni ventidue– e dunque Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ma economicamente non autosufficienti in quanto studenti universitari presso l'Università degli Studi di Firenze- continueranno ad abitare insieme al padre presso l'abitazione del medesimo in Prato, Via del Castellare, n. 21/C. La frequentazione fra genitori e figli è concordata liberamente tenuto conto della loro età, i loro impegni universitari, formativi e sociali, i loro tempi di svago e studio.
Tenuto conto dell'evidente differenza reddituale esistente tra i ricorrenti, il sig. Parte_1
provvederà al mantenimento ordinario dei figli e e alle spese straordinarie Per_1 Per_2
4 che saranno per l'intero da lui sostenute fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, mentre la sig.ra non potrà che provvedere con compiti di cura. Parte_2
4. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di divorzio, dichiarandosi entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
C) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle seguenti condizioni:
3. L'autovettura Toyota Aygo tg GF933KG intestata formalmente alla sig.ra Parte_2
ma di fatto utilizzata dai figli e continuerà a rimanere nella loro esclusiva Per_1 Per_2
disponibilità.
5. Le parti dichiarano di non avere beni immobili e beni mobili in comune, né rapporti economici e patrimoniali, che dunque niente deve essere diviso.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato (PO) di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 21.5.2025.
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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