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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/12/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2176/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ER RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2176/2022, pendente tra
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AB RI e dell'avv. PERSIANI LAURA ricorrente e rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv.RUPERTO CLAUDIA giusta procura in atti Cont
rappresentato e difeso dai propri funzionari resistenti
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.09.2021, la sig. ha adito il Tribunale di Parte_1
Roma onde sentir accertare e dichiarare: “1) In via preliminare, l'inefficacia e/o invalidità e/o nullità e/o annullabilità del verbale unico di accertamento e notificazione di illecito amministrativo emesso dall' di Roma prot. n. 2021000898 del CP_2
12.02.2021 pervenuto con raccomandata del 18.02/12.03.2021, nonchè dell'iscrizione della signora alla gestione AGO pervenuta con note datate Parte_1
03.05.2021 e ricevute a mezzo raccomandate in data 20.05-26.05.2021, per tutti CP_1
i motivi sopra esposti;
con conseguente annullamento di ogni atto connesso e conseguente;
2) Sempre in via preliminare dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto amministrativo inerente la nota datata 3.05.2021 per carenza dei CP_1
requisiti fondamentali ai sensi dell'art. 21-septies, L. n. 241/1990 e per violazione degli art.li . 24 e 97 Cost. 3) Nel merito, accertare e dichiarare che la ricorrente, dall'anno
2017 non era tenuta all'Iscrizione alla Gestione AGO dell' di Roma, per i motivi CP_1
esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare che la ricorrente non è tenuta a versare la somma complessiva di € 13.631,55, di cui alla diffida ad adempiere Prot.
7001.13/02/2021.0237080, per le causali sopra esposte, ove occorrendo previa CP_1
disapplicazione dello stesso provvedimento;
con conseguente riconoscimento in favore della sig.ra del periodo di indennita NASPI, cosi come precisato in Parte_1
narrativa; 4)in via subordinata disporre l'annullamento di ogni atto e provvedimento impugnato, previo accertamento e dichiarazione della nullita e/o inefficacia e/o illegittimita e/o infondatezza della stessa, e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo, e per l'effetto: - disporre la cancellazione d'ufficio dalla gestione AGO Inps dal 2017; - dichiarare la non debenza delle somme (per contributi e sanzioni) pretese dall' per l'anno 2017, CP_1
per complessivi € 13.631,55, con conferma delle somme erogate a titolo di NASPI;
5)in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimita delle pretese dell' di Roma CP_1
contenute nella diffida ad adempiere per errata determinazione dell'aliquota di imposta e/o per errata determinazione delle sanzioni irrogate per tutti i motivi indicati sopra, ove occorrendo dichiarandone l'annullamento e previa disapplicazione della stessa nota impugnata;
6)in via ulteriormente subordinata, disporre per tutti i motivi sopra indicati la riduzione delle sanzioni di cui agli atti dell indicati in oggetto al CP_1
minimo edittale”.
Con distinto giudizio parte ricorrente impugnava l'avviso di addebito n. 3972022
0025415529000 avente ad oggetto il medesimo credito di cui all'ordinanza ingiunzione chiedendo “in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 3972022
0025415529000, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
3. Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n.
3972022 0025415529000 per i motivi esposti nel presente ricorso;
4. Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme, così come richieste con l'avviso di addebito n. 3972022 0025415529000 per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
5. Nel merito disporre l'annullamento di ogni atto e provvedimento impugnato, previo accertamento e dichiarazione della nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza della stessa e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo, e per l'effetto: -disporre la cancellazione d'ufficio dalla gestione AGO Inps;
- dichiarare la non debenza delle somme pretese dall' con l'avviso di addebito oggetto della presente impugnativa, con conferma CP_1
delle somme erogate a titolo di NASPI;
6. Nel merito in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità delle pretese dell' di Roma contenute nell' avviso di CP_1
addebito per errata determinazione dell'aliquota di imposta e/o per errata determinazione delle sanzioni irrogate per tutti i motivi indicati sopra, ove occorrendo dichiarandone l'annullamento e previa disapplicazione di detto avviso;
7. Nel merito in via ulteriormente subordinata, disporre per tutti i motivi sopra indicati la riduzione delle sanzioni di cui agli atti dell' indicati in oggetto al minimo edittale;
8. CP_1
Condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali”.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e CP_1
diritto. Cont Si è costituita la eccependo la carenza di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda.
I giudizi venivano riuniti. Venivano escussi testimoni e, all'esito del deposito di note scritte, la causa veniva decisa sulla base dei seguenti motivi.
Oggetto del presente giudizio è la declaratoria di inefficacia e/o invalidità del verbale Part di accertamento notificato in data 18.02./12.03.2021 con il quale l' di Roma contestava alla predetta di aver “...svolto per la società Hemera S.r.l.s. attività lavorativa con modalità tipiche del socio lavoratore (lavoratore autonomo), con conseguente obbligo di iscrizione all'Assicurazione Generale Obbligatoria AGO –
Gestione Speciale Lavoratori Autonomi dell' (commercianti)”. CP_1
A seguito della contestazione di cui al punto che precede, l provvedeva, altresì, CP_1
all'iscrizione della signora all'AGO, Gestione Speciale Lavoratori Parte_1
Autonomi INPS (commercianti), in qualità di socio lavoratore autonomo della Hemera
S.r.l.s., dal 9.01.2017 al 16.01.2018 e dal 31.08.2018 in poi.
Con il suddetto verbale, veniva rivolto formale invito e diffida a provvedere alla regolarizzazione nei confronti dell' per le inadempienze accertate e segnatamente CP_1
al versamento di complessivi € 13.631,55, di cui € 12.299,40 a titolo di contributi ed €
1.332,15 per somme aggiuntive. Part Tale era l'esito dell'accesso degli ispettori presso la sede legale ed operativa della società Hemera Srls, sita in Roma alla Via Zoe Fontana n. 220, come da verbale del
24.10.2019 con esito negativo, in quanto la società non veniva rinvenuta presso detto indirizzo e successiva richiesta di documentazione a mezzo pec alla Hemera S.r.l.s attestante il personale occupato.
Venivano, altresì, assunte le dichiarazioni delle signore e Parte_3 Parte_1
unitamente a quelle della dipendente
[...] Parte_4
Parte opponente sostiene nel presente giudizio come vi fossero vizi formali nell'atto impugnato, mancato rispetto dei termini, audizione degli interessati senza ausilio di un professionista, erronea interpretazione delle dichiarazioni rese, erroneità della data di iscrizione della alla AGO, assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per Parte_1
l'iscrizione. Quanto ai vizi formali e imprecisioni contestate nel verbale e atti prodromici, si osserva come non si rinviene alcuna violazione che possa aver inciso sul diritto di difesa della parte opponente che ha compiutamente spiegato le ragioni di opposizione senza alcun pregiudizio dettato da qualsivoglia vizio inerente il codice identificativo, i termini di contestazione e notifica, la chiarezza motivazionale o il rispetto delle revisioni della legge n.241/90.
Nel merito, si osserva come la contestazione dell' sia relativa al ruolo rivestito CP_1
dalla nell'ambito dell'impresa che ne avrebbe comportato l'obbligo di Parte_1
iscriversi alla Gestione Commercianti in quanto di tipo gestorio.
Ai sensi dell'art. 29 della L. 160/1975 (che ha sostituito l'art. 1, L. n. 1397/1960), come modificato dall'art. 1, comma 203, L. 662/1996, sono tenuti all'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario (cd. “Gestione
Commercianti”) i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
“a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'art. 3, comma 1, della Legge n. 45/1986, prevede inoltre che le disposizioni sull'iscrizione alla predetta assicurazione contenute nell'art. 1 della L. 1397/1960 “si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'art. 2 L. 613/1966. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) ...”.
In base alle norme citate, quindi, hanno l'obbligo di iscrizione alla Gestione
Commercianti i soci di s.r.l. che svolgano attività commerciale in presenza dei due requisiti soggettivi menzionati (responsabilità dell'impresa con assunzione dei relativi rischi e partecipazione al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente).
Sul presupposto oggettivo (esercizio di attività commerciale), la S.C. ha statuito che:
l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti non può essere desunto “sulla base di elementi di carattere fiscale, che non rilevano sul piano previdenziale. Infatti il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale” e “presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di srl che abbia come oggetto un esercizio commerciale …”, in mancanza “va esclusa la ricorrenza della attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla attività prevalente” (Cass. ordinanza n. 3145 del 2013; in senso analogo, Cass. ord. n. 13485 del 2018).
Sul requisito soggettivo, la S.C. ha chiarito “la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (Cass. ordinanza n. 2665 del 2021; sent. n. 5210 del 2017; ord. n. 28017 del 2017; n. 3835 del
2016; n. 23439 del 2016).
La S.C. ha poi ribadito che l'onere della prova di tali requisiti, necessari per l'iscrizione alla gestione commercianti e quindi fatti costituivi dell'obbligo contributivo, è a carico dell' (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass.,n. 23600 del 2009). CP_1
L'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato. Quanto, poi, ai requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza dell'attività di socio di società, essi sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiale e personali) dell'impresa (Cassazione civile sez. lav., 11/03/2020, n.6944).
Ebbene, l ha dedotto come da risultanze emergenti dalla visura camerale la CP_1
compagine sociale di Hemera S.r.l.s. è composta dai due soci Parte_3
(c.f. ), nata a [...] il [...], socia al 50% e con carica di C.F._2
amministratore unico dal 30.06.2016 e Presidente dal 16.02.2021 e dalla ricorrente
(c.f. ), anch'essa socia al 50% che, Parte_1 C.F._1
dal16.02.2021 con il passaggio della società Hemera dal modello di amministrazione unica alla adozione di un consiglio di amministrazione.
Con specifico riferimento al periodo oggetto del verbale unico di accertamento, cioè da gennaio 2017 a gennaio 2018 e da agosto 2018, oltre al profilo formale sopra evidenziato, sarebbe emerso in concreto lo svolgimento di attività di lavoro autonomo da parte della ricorrente.
Al riguardo la medesima aveva così dichiarato:“Posso dire di essere interscambiabile con la socia nell'attività legata ai rapporti con la clientela per la 81/2008 e Pt_3
posso dire di essere più preparata per quanto riguarda il lavoro di amministrazione mentre la da un punto dl vista informatico, sin dall'inizio della attività della Pt_3 società…mi capita di lavorare a casa se le esigenze familiari lo richiedono anche perché il tipo di lavoro lo consente, a meno che non mi debba recare presso clienti.
Per riassumere, per lavorare essenzialmente ho necessità di un computer e di una linea internet….Dell'assunzione dei dipendenti LA e UT si è occupata la socia trattandosi di lavoratori occupati nel ramo informatico” . Pt_3
Detta dichiarazione trova speculare riscontro anche nella dichiarazione di Pt_3
: “La società Hemera S.r.l.s….si occupa di servizi alle imprese nello specifico
[...]
accompagniamo le imprese ad ottemperare agli obblighi stabiliti dal d. Lgs 81 del
2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare facciamo da tramite tra le aziende clienti e gli enti di formazione abilitati. Col tempo abbiamo ampliato la sfera dei servizi che offriamo alle aziende es. gestione della formazione dell'apprendista, in questo caso nello specifico facciamo da tramite tra l'azienda cliente e l'ente di formazione: in aggiunta ai servizi alle imprese facciamo consulenza informatica. La socia mi affianca nelle attività finora descritte”. Parte_1
Quanto alla dichiarazione della dipendente la stessa afferma: “Non Parte_4
sono a conoscenza di altro personale dipendente nel periodo della mia attività lavorativa…anche la signora lavorava nel periodo di interesse in Parte_1
via Zoe fontana con la signora . La sig.ra provvedeva all'invio, Pt_3 Parte_1
tramite l'indirizzo e mail della società, della busta paga….. non so chi delle socie si occupasse delle varie attività dell'azienda, comunque lavoravano entrambe nella società. Per quanto di mia conoscenza condividevano le decisioni e le responsabilità”.
Tali dichiarazioni sono state assunte dall'ispettrice che in Testimone_1
udienza ha confermato “Ho tentato l'accesso con due colleghe all'indirizzo che ci risultava non trovammo nulla così ho proseguito da sola e ho notificato il verbale alla legale rappresentante e ho fatto tutto ciò che è scritto nel verbale. Venne fuori che la ricorrente era inquadrata come dipendente con qualifica di apprendista;
la società era costituita da due socie lei era socia al 50%. Non ho ritenuto presente la subordinazione. Ho ritenuto che agisse e prendesse decisioni al pari dell'altra socia.
Ho sentito la ricorrente e la e una dipendente. L'altro dipendente in forza al Pt_3 momento dell'accertamento non si è presentato. Dalle modalità di svolgimento dell'attività ho desunto l'assenza della subordinazione;
la si occupava della Parte_1
parte amministrativa contabile mentre l'altra socia si occupava della parte informatica. La ricorrente mi dichiarò che si occupava di questo così come me lo dichiarò l'altra socia. Il verbale l'ho redatto io.La dipendente sentita mi pare Pt_4
misdisse che le socie lavoravano alla pari e dal suo punto di vista non c'era subordinazione di una rispetto all'altra. ADR Quando dico amministrativo contabile ricordo che la ricorrente mi specificò che si occupava dell'applicazione del d.lgs.81/2008 ma non sono entrata nel merito dell'attività.”
Quanto alle prove esperite nel corso del giudizio, escussione dei due testimoni di parte ricorrente, si osserva quanto segue.
Il testimone ha dichiarato “Conosco la ricorrente perché era la socia Testimone_2
della Hemera s.r.l.s; l'ho conosciuta nel 2018/2019 circa. Sono stato commercialista per la società da quella data fino al 2022 quando è stata posta in liquidazione. Le decisioni interno amministrative era della e alcune decisioni Parte_3
strategiche venivano decise tra soci anche con la e anche con la mia Parte_1
presenza/ausilio. Spesso facevamo riunioni on site li raggiungevo nel loro ufficio.
Della sottoscrizione dei contratti si occupava la . La ricorrente faceva attività Pt_3
di supporto seguendo le direttive impartite dall'ing che la Controparte_3
supervisionava. La dava le direttive a livello amministrativo credo. Dei Pt_3
rapporti con i fornitori si occupava la;
spesso quando c'ero io sentivo Pt_3
telefonate con clienti e fornitori.”
Il testimone di parte ricorrente ha riferito “Conosco la ricorrente Controparte_3
perché la incontravo spesso perché ero il suo tutor nelle Hemera s.r.l.; io avevo un rapporto di collaborazione non ero assunto. Insieme alla titolare Parte_3
fornivo delle disposizioni operative alla ricorrente perché ero un collaboratore e avevo competenze sulla sicurezza del lavoro e altra operatività. Io ho una società e mi occupo di sicurezza del lavoro e ho esperienza organizzativa. Il lavoro della ricorrente era questo: si occupava della segreteria organizzativa, gestione clienti, tenute contabili e io davo dei consigli sull'utilizzo delle tecnologie. Io davo direttive insieme alla Pt_3
alla ricorrente per ottimizzare il lavoro della ricorrente. Non so riferire sull'assunzione di altri dipendenti. Non avevo una panoramica tale per sapere chi se ne occupasse non rientrava nella mia panoramica. Dal mio punto di vista la Pt_3
aveva un ruolo di coordinamento mettendo in luce cose da ottimizzare che riguardavano la ricorrente e non il contrario”.
Le dichiarazioni sopra riportate non appaiono tali da aver delineato un rapporto di subordinazione della ricorrente atteso il ruolo di esterno collaboratore dell'ultimo testimone escusso e delle dichiarazioni dell'altro testimone che ha confermato un ruolo gestorio e decisionale della medesima.
Tali dichiarazioni lette in uno con quelle rese dalla ricorrente stessa all'ispettrice e da quest'ultima confermate appaiono univocamente espressive di un rapporto gestorio e tale da giustificare l'iscrizione della gestione commercianti con conseguente legittimità della revoca della PI e dell'avviso di addebito ricevuto in relazione al debito accertato.
Le spese seguono la soccombenza e sono suddivise tra i resistenti tenuto conto della difesa dell a mezzo di funzionari. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta i ricorsi riuniti;
2. Condanna la ricorrente a corrispondere in favore dei resistenti i compensi di avvocato che liquida in Euro 1314,00 per l'INPS e € 850,00 per l'Ispettorato oltre spese, iva e cpa come per legge.
Tivoli, il 17.12.2025
Il giudice
ER RI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ER RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2176/2022, pendente tra
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AB RI e dell'avv. PERSIANI LAURA ricorrente e rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv.RUPERTO CLAUDIA giusta procura in atti Cont
rappresentato e difeso dai propri funzionari resistenti
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.09.2021, la sig. ha adito il Tribunale di Parte_1
Roma onde sentir accertare e dichiarare: “1) In via preliminare, l'inefficacia e/o invalidità e/o nullità e/o annullabilità del verbale unico di accertamento e notificazione di illecito amministrativo emesso dall' di Roma prot. n. 2021000898 del CP_2
12.02.2021 pervenuto con raccomandata del 18.02/12.03.2021, nonchè dell'iscrizione della signora alla gestione AGO pervenuta con note datate Parte_1
03.05.2021 e ricevute a mezzo raccomandate in data 20.05-26.05.2021, per tutti CP_1
i motivi sopra esposti;
con conseguente annullamento di ogni atto connesso e conseguente;
2) Sempre in via preliminare dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto amministrativo inerente la nota datata 3.05.2021 per carenza dei CP_1
requisiti fondamentali ai sensi dell'art. 21-septies, L. n. 241/1990 e per violazione degli art.li . 24 e 97 Cost. 3) Nel merito, accertare e dichiarare che la ricorrente, dall'anno
2017 non era tenuta all'Iscrizione alla Gestione AGO dell' di Roma, per i motivi CP_1
esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare che la ricorrente non è tenuta a versare la somma complessiva di € 13.631,55, di cui alla diffida ad adempiere Prot.
7001.13/02/2021.0237080, per le causali sopra esposte, ove occorrendo previa CP_1
disapplicazione dello stesso provvedimento;
con conseguente riconoscimento in favore della sig.ra del periodo di indennita NASPI, cosi come precisato in Parte_1
narrativa; 4)in via subordinata disporre l'annullamento di ogni atto e provvedimento impugnato, previo accertamento e dichiarazione della nullita e/o inefficacia e/o illegittimita e/o infondatezza della stessa, e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo, e per l'effetto: - disporre la cancellazione d'ufficio dalla gestione AGO Inps dal 2017; - dichiarare la non debenza delle somme (per contributi e sanzioni) pretese dall' per l'anno 2017, CP_1
per complessivi € 13.631,55, con conferma delle somme erogate a titolo di NASPI;
5)in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimita delle pretese dell' di Roma CP_1
contenute nella diffida ad adempiere per errata determinazione dell'aliquota di imposta e/o per errata determinazione delle sanzioni irrogate per tutti i motivi indicati sopra, ove occorrendo dichiarandone l'annullamento e previa disapplicazione della stessa nota impugnata;
6)in via ulteriormente subordinata, disporre per tutti i motivi sopra indicati la riduzione delle sanzioni di cui agli atti dell indicati in oggetto al CP_1
minimo edittale”.
Con distinto giudizio parte ricorrente impugnava l'avviso di addebito n. 3972022
0025415529000 avente ad oggetto il medesimo credito di cui all'ordinanza ingiunzione chiedendo “in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 3972022
0025415529000, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
3. Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n.
3972022 0025415529000 per i motivi esposti nel presente ricorso;
4. Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme, così come richieste con l'avviso di addebito n. 3972022 0025415529000 per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
5. Nel merito disporre l'annullamento di ogni atto e provvedimento impugnato, previo accertamento e dichiarazione della nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza della stessa e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo, e per l'effetto: -disporre la cancellazione d'ufficio dalla gestione AGO Inps;
- dichiarare la non debenza delle somme pretese dall' con l'avviso di addebito oggetto della presente impugnativa, con conferma CP_1
delle somme erogate a titolo di NASPI;
6. Nel merito in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità delle pretese dell' di Roma contenute nell' avviso di CP_1
addebito per errata determinazione dell'aliquota di imposta e/o per errata determinazione delle sanzioni irrogate per tutti i motivi indicati sopra, ove occorrendo dichiarandone l'annullamento e previa disapplicazione di detto avviso;
7. Nel merito in via ulteriormente subordinata, disporre per tutti i motivi sopra indicati la riduzione delle sanzioni di cui agli atti dell' indicati in oggetto al minimo edittale;
8. CP_1
Condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali”.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e CP_1
diritto. Cont Si è costituita la eccependo la carenza di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda.
I giudizi venivano riuniti. Venivano escussi testimoni e, all'esito del deposito di note scritte, la causa veniva decisa sulla base dei seguenti motivi.
Oggetto del presente giudizio è la declaratoria di inefficacia e/o invalidità del verbale Part di accertamento notificato in data 18.02./12.03.2021 con il quale l' di Roma contestava alla predetta di aver “...svolto per la società Hemera S.r.l.s. attività lavorativa con modalità tipiche del socio lavoratore (lavoratore autonomo), con conseguente obbligo di iscrizione all'Assicurazione Generale Obbligatoria AGO –
Gestione Speciale Lavoratori Autonomi dell' (commercianti)”. CP_1
A seguito della contestazione di cui al punto che precede, l provvedeva, altresì, CP_1
all'iscrizione della signora all'AGO, Gestione Speciale Lavoratori Parte_1
Autonomi INPS (commercianti), in qualità di socio lavoratore autonomo della Hemera
S.r.l.s., dal 9.01.2017 al 16.01.2018 e dal 31.08.2018 in poi.
Con il suddetto verbale, veniva rivolto formale invito e diffida a provvedere alla regolarizzazione nei confronti dell' per le inadempienze accertate e segnatamente CP_1
al versamento di complessivi € 13.631,55, di cui € 12.299,40 a titolo di contributi ed €
1.332,15 per somme aggiuntive. Part Tale era l'esito dell'accesso degli ispettori presso la sede legale ed operativa della società Hemera Srls, sita in Roma alla Via Zoe Fontana n. 220, come da verbale del
24.10.2019 con esito negativo, in quanto la società non veniva rinvenuta presso detto indirizzo e successiva richiesta di documentazione a mezzo pec alla Hemera S.r.l.s attestante il personale occupato.
Venivano, altresì, assunte le dichiarazioni delle signore e Parte_3 Parte_1
unitamente a quelle della dipendente
[...] Parte_4
Parte opponente sostiene nel presente giudizio come vi fossero vizi formali nell'atto impugnato, mancato rispetto dei termini, audizione degli interessati senza ausilio di un professionista, erronea interpretazione delle dichiarazioni rese, erroneità della data di iscrizione della alla AGO, assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per Parte_1
l'iscrizione. Quanto ai vizi formali e imprecisioni contestate nel verbale e atti prodromici, si osserva come non si rinviene alcuna violazione che possa aver inciso sul diritto di difesa della parte opponente che ha compiutamente spiegato le ragioni di opposizione senza alcun pregiudizio dettato da qualsivoglia vizio inerente il codice identificativo, i termini di contestazione e notifica, la chiarezza motivazionale o il rispetto delle revisioni della legge n.241/90.
Nel merito, si osserva come la contestazione dell' sia relativa al ruolo rivestito CP_1
dalla nell'ambito dell'impresa che ne avrebbe comportato l'obbligo di Parte_1
iscriversi alla Gestione Commercianti in quanto di tipo gestorio.
Ai sensi dell'art. 29 della L. 160/1975 (che ha sostituito l'art. 1, L. n. 1397/1960), come modificato dall'art. 1, comma 203, L. 662/1996, sono tenuti all'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario (cd. “Gestione
Commercianti”) i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
“a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'art. 3, comma 1, della Legge n. 45/1986, prevede inoltre che le disposizioni sull'iscrizione alla predetta assicurazione contenute nell'art. 1 della L. 1397/1960 “si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'art. 2 L. 613/1966. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) ...”.
In base alle norme citate, quindi, hanno l'obbligo di iscrizione alla Gestione
Commercianti i soci di s.r.l. che svolgano attività commerciale in presenza dei due requisiti soggettivi menzionati (responsabilità dell'impresa con assunzione dei relativi rischi e partecipazione al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente).
Sul presupposto oggettivo (esercizio di attività commerciale), la S.C. ha statuito che:
l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti non può essere desunto “sulla base di elementi di carattere fiscale, che non rilevano sul piano previdenziale. Infatti il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale” e “presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di srl che abbia come oggetto un esercizio commerciale …”, in mancanza “va esclusa la ricorrenza della attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla attività prevalente” (Cass. ordinanza n. 3145 del 2013; in senso analogo, Cass. ord. n. 13485 del 2018).
Sul requisito soggettivo, la S.C. ha chiarito “la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (Cass. ordinanza n. 2665 del 2021; sent. n. 5210 del 2017; ord. n. 28017 del 2017; n. 3835 del
2016; n. 23439 del 2016).
La S.C. ha poi ribadito che l'onere della prova di tali requisiti, necessari per l'iscrizione alla gestione commercianti e quindi fatti costituivi dell'obbligo contributivo, è a carico dell' (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass.,n. 23600 del 2009). CP_1
L'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato. Quanto, poi, ai requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza dell'attività di socio di società, essi sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiale e personali) dell'impresa (Cassazione civile sez. lav., 11/03/2020, n.6944).
Ebbene, l ha dedotto come da risultanze emergenti dalla visura camerale la CP_1
compagine sociale di Hemera S.r.l.s. è composta dai due soci Parte_3
(c.f. ), nata a [...] il [...], socia al 50% e con carica di C.F._2
amministratore unico dal 30.06.2016 e Presidente dal 16.02.2021 e dalla ricorrente
(c.f. ), anch'essa socia al 50% che, Parte_1 C.F._1
dal16.02.2021 con il passaggio della società Hemera dal modello di amministrazione unica alla adozione di un consiglio di amministrazione.
Con specifico riferimento al periodo oggetto del verbale unico di accertamento, cioè da gennaio 2017 a gennaio 2018 e da agosto 2018, oltre al profilo formale sopra evidenziato, sarebbe emerso in concreto lo svolgimento di attività di lavoro autonomo da parte della ricorrente.
Al riguardo la medesima aveva così dichiarato:“Posso dire di essere interscambiabile con la socia nell'attività legata ai rapporti con la clientela per la 81/2008 e Pt_3
posso dire di essere più preparata per quanto riguarda il lavoro di amministrazione mentre la da un punto dl vista informatico, sin dall'inizio della attività della Pt_3 società…mi capita di lavorare a casa se le esigenze familiari lo richiedono anche perché il tipo di lavoro lo consente, a meno che non mi debba recare presso clienti.
Per riassumere, per lavorare essenzialmente ho necessità di un computer e di una linea internet….Dell'assunzione dei dipendenti LA e UT si è occupata la socia trattandosi di lavoratori occupati nel ramo informatico” . Pt_3
Detta dichiarazione trova speculare riscontro anche nella dichiarazione di Pt_3
: “La società Hemera S.r.l.s….si occupa di servizi alle imprese nello specifico
[...]
accompagniamo le imprese ad ottemperare agli obblighi stabiliti dal d. Lgs 81 del
2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare facciamo da tramite tra le aziende clienti e gli enti di formazione abilitati. Col tempo abbiamo ampliato la sfera dei servizi che offriamo alle aziende es. gestione della formazione dell'apprendista, in questo caso nello specifico facciamo da tramite tra l'azienda cliente e l'ente di formazione: in aggiunta ai servizi alle imprese facciamo consulenza informatica. La socia mi affianca nelle attività finora descritte”. Parte_1
Quanto alla dichiarazione della dipendente la stessa afferma: “Non Parte_4
sono a conoscenza di altro personale dipendente nel periodo della mia attività lavorativa…anche la signora lavorava nel periodo di interesse in Parte_1
via Zoe fontana con la signora . La sig.ra provvedeva all'invio, Pt_3 Parte_1
tramite l'indirizzo e mail della società, della busta paga….. non so chi delle socie si occupasse delle varie attività dell'azienda, comunque lavoravano entrambe nella società. Per quanto di mia conoscenza condividevano le decisioni e le responsabilità”.
Tali dichiarazioni sono state assunte dall'ispettrice che in Testimone_1
udienza ha confermato “Ho tentato l'accesso con due colleghe all'indirizzo che ci risultava non trovammo nulla così ho proseguito da sola e ho notificato il verbale alla legale rappresentante e ho fatto tutto ciò che è scritto nel verbale. Venne fuori che la ricorrente era inquadrata come dipendente con qualifica di apprendista;
la società era costituita da due socie lei era socia al 50%. Non ho ritenuto presente la subordinazione. Ho ritenuto che agisse e prendesse decisioni al pari dell'altra socia.
Ho sentito la ricorrente e la e una dipendente. L'altro dipendente in forza al Pt_3 momento dell'accertamento non si è presentato. Dalle modalità di svolgimento dell'attività ho desunto l'assenza della subordinazione;
la si occupava della Parte_1
parte amministrativa contabile mentre l'altra socia si occupava della parte informatica. La ricorrente mi dichiarò che si occupava di questo così come me lo dichiarò l'altra socia. Il verbale l'ho redatto io.La dipendente sentita mi pare Pt_4
misdisse che le socie lavoravano alla pari e dal suo punto di vista non c'era subordinazione di una rispetto all'altra. ADR Quando dico amministrativo contabile ricordo che la ricorrente mi specificò che si occupava dell'applicazione del d.lgs.81/2008 ma non sono entrata nel merito dell'attività.”
Quanto alle prove esperite nel corso del giudizio, escussione dei due testimoni di parte ricorrente, si osserva quanto segue.
Il testimone ha dichiarato “Conosco la ricorrente perché era la socia Testimone_2
della Hemera s.r.l.s; l'ho conosciuta nel 2018/2019 circa. Sono stato commercialista per la società da quella data fino al 2022 quando è stata posta in liquidazione. Le decisioni interno amministrative era della e alcune decisioni Parte_3
strategiche venivano decise tra soci anche con la e anche con la mia Parte_1
presenza/ausilio. Spesso facevamo riunioni on site li raggiungevo nel loro ufficio.
Della sottoscrizione dei contratti si occupava la . La ricorrente faceva attività Pt_3
di supporto seguendo le direttive impartite dall'ing che la Controparte_3
supervisionava. La dava le direttive a livello amministrativo credo. Dei Pt_3
rapporti con i fornitori si occupava la;
spesso quando c'ero io sentivo Pt_3
telefonate con clienti e fornitori.”
Il testimone di parte ricorrente ha riferito “Conosco la ricorrente Controparte_3
perché la incontravo spesso perché ero il suo tutor nelle Hemera s.r.l.; io avevo un rapporto di collaborazione non ero assunto. Insieme alla titolare Parte_3
fornivo delle disposizioni operative alla ricorrente perché ero un collaboratore e avevo competenze sulla sicurezza del lavoro e altra operatività. Io ho una società e mi occupo di sicurezza del lavoro e ho esperienza organizzativa. Il lavoro della ricorrente era questo: si occupava della segreteria organizzativa, gestione clienti, tenute contabili e io davo dei consigli sull'utilizzo delle tecnologie. Io davo direttive insieme alla Pt_3
alla ricorrente per ottimizzare il lavoro della ricorrente. Non so riferire sull'assunzione di altri dipendenti. Non avevo una panoramica tale per sapere chi se ne occupasse non rientrava nella mia panoramica. Dal mio punto di vista la Pt_3
aveva un ruolo di coordinamento mettendo in luce cose da ottimizzare che riguardavano la ricorrente e non il contrario”.
Le dichiarazioni sopra riportate non appaiono tali da aver delineato un rapporto di subordinazione della ricorrente atteso il ruolo di esterno collaboratore dell'ultimo testimone escusso e delle dichiarazioni dell'altro testimone che ha confermato un ruolo gestorio e decisionale della medesima.
Tali dichiarazioni lette in uno con quelle rese dalla ricorrente stessa all'ispettrice e da quest'ultima confermate appaiono univocamente espressive di un rapporto gestorio e tale da giustificare l'iscrizione della gestione commercianti con conseguente legittimità della revoca della PI e dell'avviso di addebito ricevuto in relazione al debito accertato.
Le spese seguono la soccombenza e sono suddivise tra i resistenti tenuto conto della difesa dell a mezzo di funzionari. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta i ricorsi riuniti;
2. Condanna la ricorrente a corrispondere in favore dei resistenti i compensi di avvocato che liquida in Euro 1314,00 per l'INPS e € 850,00 per l'Ispettorato oltre spese, iva e cpa come per legge.
Tivoli, il 17.12.2025
Il giudice
ER RI