Sentenza 27 agosto 1999
Massime • 2
In caso di decesso o recesso di alcuni affittuari di un unico fondo agricolo il rapporto prosegue con gli eredi del "de cuius", se continuano ad esercitare attività agricola sul fondo, ovvero con i conduttori rimasti, e, poiché i predetti eventi non determinano una pluralità di contratti di affitto, il termine prescrizionale per la ripetizione, ai sensi dell'art. 8 legge 12 giugno 1962 n. 567, dei canoni corrisposti in misura eccedente i livelli massimi stabiliti dalla tabella provinciale di equo canone, decorre dalla cessazione dell'originario contratto, ancorché l'eccedenza sia stata sborsata da un soggetto diverso rispetto a colui che alla fine del rapporto riveste la qualità di affittuario, o sia richiesta ai successori o a coloro che sono rimasti degli originari concedenti, così come è l'acquirente di un bene locato che ha azione per i danni derivati dalla mancata riparazione di esso ed è obbligato nei confronti del conduttore, essendo terzo soltanto per i diritti e gli obblighi esauritisi prima del suo acquisto.
Sulla somma depositata dall'affittuario di fondo rustico a titolo cauzionale non decorrono gli interessi legali dalla data del deposito, essendo inapplicabile l'art. 11 della legge 27 luglio 1978 n. 392, disposto per le locazioni di immobili urbani, mentre, applicando a tale credito l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto nascente da un rapporto ricompreso nell'art. 409 cod. proc. civ., la somma non è esigibile prima della cessazione del rapporto e della prova, a carico del conduttore, di aver adempiuto agli obblighi incombentigli, a garanzia dei quali è previsto il predetto deposito.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/08/1999, n. 9014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9014 |
| Data del deposito : | 27 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Cons. Relatore -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso (n. 14351/97 R.G.) proposto da:
NE IA TA, NE CA, RT GI, elettivamente domiciliate in Roma, via Gramsci n. 14, presso l'avv. Salvatore Hernandez, che le difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Gianfranco Bongioanni, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IA GI, IA TA, IA NA, RD UC, NE NA, NE OM, MA IA TE,
- intimati -
nonché sul ricorso (n. 16619/97 R.G.) proposto da:
IA GI, IA TA, IA NA, RD UC, elettivamente domiciliati in Roma, via Monte delle Gioie n. 13, presso l'avv. Carolina Valensise, che li difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Ugo Bertello, giusta delega in atti;
contro
NE IA TA, NE CA, RT GI, elettivamente domiciliate in Roma, via Gramsci n. 14, presso l'avv. Salvatore Hernandez, che le difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Gianfranco Bongioanni, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
e
contro
NE NA, NE OM, MA IA TE,
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, sezione specializzata agraria, n. 971/97 del 19 giugno - 23 luglio 1997 (R.G. 207/95; 246/95).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 giugno 1999 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. S. Hernandez per i ricorrenti principali e l'avv. C. Valensise, per i ricorrenti incidentali.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso perché, previa riunione dei ricorsi, sia rigettato il primo motivo del ricorso principale, con accoglimento del secondo e del terzo, assorbimento del quarto motivo e rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 22 ottobre 1992 IA NA, IA TA, IA GI e RD UC convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Torino, sezione specializzata agraria, RT GI, NE NA e NE IA TA, nella loro qualità di aventi causa del defunto TE PP.
Esponevano gli attori che il proprio ascendente IA GI con scrittura 20 maggio 1949 aveva assunto in affitto, dal proprietario NE RE, una cascina in Poirino, Borgata Cereaglio, di 116 giornate.
Alla morte dell'originario affittuario - proseguivano gli attori - erano succeduti nel contratto i figli IA AN, coadiuvato dalla moglie RD UC e IA NC, mentre a seguito della morte del concedente erano succeduti, in tale qualità, prima il figlio TE PP e alla morte di questo ultimo i suoi eredi, cioè la moglie RT GI e le figlie TE NA e TE IA TA.
Nel 1991 - evidenziavano ancora gli attori - era venuto a morte anche il conduttore IA NC e, pertanto, la cascina era stata restituita alla proprietà la quale, peraltro, aveva rifiutato la restituzione sia della somma di lire 100.000, versata dal proprio avo nell'anno 1949 a titolo di cauzione, sia dei canoni pagati in eccesso rispetto al canone equo nel periodo tra il 1977 e il 1991, anno di cessazione del contratto di affitto.
Esposto, ancora, che tra gli eredi di TE RE unico legittimato passivo, rispetto alla domanda di restituzione degli importi in questione, era TE PP (e per esso deceduto gli attuali convenuti) perché lo stesso disponeva da solo e incondizionatamente del fondo, percependo i canoni del caso, gli attori chiedevano che l'adita sezione specializzata agraria condannasse i convenuti RT GI, NE NA e NE IA TA, nella loro qualità di aventi causa del defunto TE PP, alla restituzione delle somme loro dovute per i titoli sopra indicati.
Costituitesi in giudizio le convenute resistevano alle avverse domande eccependo che il proprio dante causa non era l'unico proprietario del fondo oggetto di controversia, essendone comproprietarie anche le eredi di TE IN, e, in particolare, TE OM, TE NA e MA IA TE, di cui chiedevano la chiamata in causa, che le pretese attrici erano prescritte, quantomeno in rapporto a IA AN, deceduto il 14 maggio 1982 e, per esso, dei suoi eredi, e di RD UC che aveva perso la qualifica di coltivatore diretto l'1 gennaio 1988.
In ogni caso - osservavano ancora le convenute - da un lato nel 1960 l'originario rapporto era stato novato, in conseguenza dei miglioramenti e delle innovazioni apportate al fondo dai proprietari, dall'altro, i conduttori avevano arrecato ingenti danni alle strutture sì che consistenti somme dovevano essere conteggiate a credito della proprietà.
Chiamate in causa TE OM, TE NA e MA IA TE, aventi causa da TE IN, queste eccepivano che a seguito della morte dell'originario concedente il rapporto agrario era proseguito esclusivamente tra TE PP e gli eredi di IA GI, per cui chiedevano il rigetto di ogni domanda proposta nei loro confronti.
Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione specializzata agraria con sentenza 18 novembre 1994, accertato l'ammontare dei canoni versati e di quello effettivamente dovuto dai conduttori e il quantum dei danni arrecati dai conduttori stessi al fondo, operate le opportune compensazioni condannava le convenute al pagamento in favore degli attori della somma di lire 91.523.270 e, in parziale accoglimento della domanda di manleva spiegata dalle convenute nei confronti delle terze chiamate condannava la sola NE NA a tenere indenni le convenute sino alla somma di lire 21.050.352, rigettando le domande spiegate nei confronti delle altre chiamate, atteso che le stesse non avevano percepito alcuna quota dei canoni. Gravata tale sentenza sia da NE IA TA, NE NA e TE GI, sia - con separato atto - da NE NA, la Corte di appello di Torino, sezione specializzata agraria così provvedeva: condanna le appellanti [principali] a pagare la somma di lire 26.008.967, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze;
condanna IA NA, IA TA, IA GI e RD UC al risarcimento a favore delle parti appellanti dei danni, liquidati in lire 14.348.723, a titolo di capitale rivalutato e interessi.
Quanto ai rapporti tra NE NA, NE GI, NE IA TA da una parte e NE NA dall'altra i giudici di appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado condannavano quest'ultima a rifondere alle prime la somma di lire 5.982.062, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze. Per la cassazione della riassunta pronuncia hanno proposto ricorso, affidato a 4 motivi e illustrato da memoria, NE IA TA, NE NA, RT GI, cui resistono, con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo IA GI, IA TA, IA NA e RD UC, nonché con controricorso, NE NA. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Come accennato in parte espositiva con contratto in data 20 maggio 1949 IA GI ha assunto in affitto da TE RE, all'epoca esclusivo proprietario, il fondo per cui è controversia.
A seguito della morte di IA GI gli sono succeduti, nel contratto, in qualità di affittuari, i figli IA AN, con la moglie RD UC e IA NC.
IA AN, ancora, è venuto a morte il 14 maggio 1982, mentre RD UC è receduta dal contratto l'1 aprile 1988 ed il contratto stesso è cessato, a seguito della morte di IA NC, il 10 novembre 1991.
Avendo IA NA, IA TA, IA GI, quali eredi di IA AN, e RD UC, anche in proprio, chiesto, in questa sede, la restituzione delle somme corrisposte alla parte concedente oltre il canone equo di legge, i convenuti hanno eccepito, in limine, che il credito ex adverso azionato era prescritto ai sensi dell'art. 2956 c.c. essendo decorso, al momento della domanda, il termine triennale del caso.
Tale termine, infatti, doveva computarsi, per gli eredi di IA AN, a far data dalla morte del loro dante causa, deceduto il 14 maggio 1982, per la RD, dalla data in cui la stessa era receduta dal contratto (1 aprile 1988).
Sia il tribunale che la Corte di appello hanno disatteso tale assunto sul rilievo che "non appare condivisibile la tesi della possibilità di frazionare la decorrenza dei termini prescrizionali in capo ai vari affittuari, in considerazione del fatto che la lettera della legge fa riferimento alla "cessazione del rapporto" e alla famiglia colonica, e dunque a quel contratto unitariamente sorto, che deve essere unitariamente considerato, durante tutta la sua sussistenza, senza che sullo stesso possano influire le vicende personali dei singoli locatori".
3. Con il primo motivo le ricorrenti principali censurano tale capo della sentenza gravata, denunciando "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1295, 1314, 2936, 2941 c.c. in relazione all'art. 48, della l. 3 maggio 1982, n. 203, circa l'inizio e il decorso della eccepita prescrizione delle pretese restitutorie vantate dagli eredi di IA AN e da RD UC in proprio (art. 360 n. 3 c.p.c., violazione di legge). Si osserva - al riguardo - che l'azione di ripetizione in questione ha carattere personale e, pertanto, non può prescindere dalla vicende che riguardano il suo titolare.
"Il ragionamento della sentenza appellata, invece - denunziano le ricorrenti principali - postula una disciplina della prescrizione variabile da soggetto a soggetto e contrastante con le ipotesi legali di sospensione del suo decorrere e con l'inderogabilità delle norme in materia".
Poiché "il diritto di ripetizione delle somme pagate in più rispetto ai canoni massimi tabellari... è un credito di valuta facilmente divisibile tra tutti coloro che hanno pagato e la ripartizione non trova ostacolo neppure nell'ipotesi che il credito venga considerato di natura solidale - proseguono le ricorrenti - il termine di prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui per ognuno dei singoli creditori o debitori è venuto meno il rapporto di affittanza e quindi il diritto di ripetizione può essere fatto valere".
4. Il motivo è infondato.
Il presente giudizio prende le mosse dall'azione proposta dagli affittuari IA [ai sensi dell'art. 8, l. 12 giugno 1962, n. 567, secondo cui "l'affittuario può in qualunque momento e in ogni caso non oltre un anno dalla cessazione del contratto, ripetere ... "] contro i concedenti per conseguire - tra l'altro - la restituzione dei canoni pagati in eccesso rispetto al canone equo nel periodo tra il 1977 e il 1991, anno di cessazione del contratto di affitto, contratto che - per concorde ammissione delle parti - ha avuto inizio nel lontano 1949.
Pacifico quanto precede è palese che allorché gli attuali ricorrenti oppongono che il diritto ex adverso azionato è prescritto, atteso che RD UC è receduta dal contratto, per sua libera scelta, nell'aprile 1988, e che gli altri attori nulla possono reclamare nella qualità di eredi di IA AN, deceduto nel lontano 1982, poiché costoro dovevano azionare la pretesa a far tempo dalle dette date, in realtà gli stessi invocano che nel tempo si sarebbero succeduti - per effetto degli eventi sopra descritti (morte di uno degli affittuari, rinuncia al contratto da parte di altro) - una pluralità di contratti di affitto.
Tale circostanza deve - decisamente - escludersi.
Sia in forza della l. 28 marzo 1957, n. 244 (art. 2), secondo cui "nel caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto, il contratto continua con il coniuge e con gli altri eredi legittimi sempreché siano coltivatori diretti e dispongano di forza lavorativa che costituisca almeno un terzo di quella necessaria per le normali esigenze di coltivazione del fondo", sia - attualmente - a norma della l. 3 maggio 1982, n. 203 (art. 49) ["in caso di morte dell'affittuario, mezzadro, colono, compartecipante o soccidario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola ..."] ove un unico fondo indiviso sia stato concesso in affitto a una pluralità di conduttori la morte di uno di questi (o la rinuncia, da parte sua, al contratto) non sono causa di cessazione (o di scioglimento) dell'originario rapporto (cfr.
Cass. 29 agosto 1995 n. 9609; Cass. 5 giugno 1995 n. 6292, e, con riguardo alla di disciplina di cui alla legge n. 244 del 1957, Cass.27 gennaio 1986 n. 528; Cass. 30 agosto 1984 n. 4730).
Tale contratto, infatti, "continua", cioè prosegue, in un caso con gli "eredi" del defunto, imprenditori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale che continuino ad esercitare attività agricola sul fondo, nell'altro, con i conduttori non receduti, senza alcuna soluzione di continuità.
Pacifico quanto precede e certo, altresì, che il diritto dell'affittuario di ripetere le somme eventualmente corrisposte in eccedenza, rispetto ai livelli massimi stabiliti nella tabella provinciale di equo canone, si prescrive in tre anni con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto (Cass. 5 ottobre 1994 n. 8125) e che nella specie il "contratto" è cessato esclusivamente nel novembre 1991, è palese che correttamente è stato escluso, dai giudici del merito, che il diritto azionato dai IA fosse, nella specie, prescritto.
Nè rileva che non vi sia coincidenza tra i soggetti che, di fatto, hanno provveduto al pagamento del canone in misura superiore a quella legale, e quanti, al momento di cessazione del rapporto, rivestivano la qualità di "affittuari" (analogamente, in margine all'azione di ripetizione, prevista dall'art. 79, l. 27 luglio 1978 n. 392, delle somme pagate in eccedenza rispetto al canone legale,
nel senso che la relativa legittimazione spetta unicamente al conduttore, anche se il pagamento dei canoni sia stato effettuato da altra persona, Cass. 13 gennaio 1997 n. 253). La legittimazione all'azione de qua infatti, compete a colui che al momento di scioglimento del contratto riveste la qualità di affittuario - o sia suo avente causa - a prescindere dalla circostanza che abbia, in concreto, provveduto all'esborso. In realtà, qualora - come si è verificato nella specie - nell'arco degli anni sia mancata una espressa novazione dell'originario contratto, ma vi sia stata una [fisiologica] sostituzione degli originari affittuari con i loro eredi, alla cessazione dell'unico contratto, da un lato, i concedenti possono agire - nei confronti degli "ultimi" affittuari (o dei loro aventi causa) - per il risarcimento dei danni arrecati, nel tempo, al fondo anche se - eventualmente - concretamente provocati da persone da tempo decedute, dall'altro gli [ultimi] affittuari [o loro aventi causa] possono agire nei confronti dei concedenti per far valere loro eventuali ragioni di credito, anche se - per ventura - il fatto giustificativo si è verificato molti anni indietro, per fatto riferibile esclusivamente a persone che da anni non rivestono più la qualità di affittuari.
5. Sempre con il primo motivo le ricorrenti principali evidenziano - altresì - che "il concedente .. potrà cedere la proprietà del fondo a terzi, senza che il rapporto di affittanza venga meno per gli affittuari, mentre lo si dovrà considerare chiuso nei confronti del venditore con l'atto di trasferimento" e, pertanto, "il termine di prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui per ognuno dei singoli ... debitori è venuto meno il rapporto di affittanza e quindi il diritto di ripetizione può essere fatto valere".
6. Al pari della precedente, la deduzione è infondata. Giusta i principi generali (cfr., artt. 2158, 2168 e 2179) "i contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente" [art.49, comma 3, l. 3 maggio 1982, n. 203] e non è causa di cessazione degli stessi l'eventuale trasferimento, a titolo particolare, del fondo a terzi (per atto inter vivos o mortis causa).
È palese pertanto che come l'acquirente di un immobile locato, subentrando al precedente proprietario nei diritti e negli obblighi relativi all'immobile trasferito, assume dal giorno dell'acquisto la qualità di locatore ed ha quindi azione nei confronti del conduttore per il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata riparazione della cosa locata, ancorché verificatisi anteriormente all'acquisto [sempreché del minor valore dell'immobile non si sia tenuto conto nella determinazione del prezzo della compravendita] (Cass. 24 febbraio 1997 n. 1685; Cass. 21 novembre 1994 n. 9844; Cass. 17 maggio 1990 n. 4278) lo stesso è - altresì - legittimato passivamente rispetto ad azioni che la norma positiva riconosce in favore del conduttore.
L'acquirente dell'immobile locato, in altri termini, subentra in tutti i diritti e gli obblighi correlati alla prosecuzione del rapporto di locazione, e deve considerarsi terzo esclusivamente rispetto ai diritti ed agli obblighi già perfezionatisi ed esauritisi a favore ed a carico delle parti originarie fino al giorno del suo acquisto (Cass. 12 gennaio 1991 n. 254). È palese - concludendo sul punto - che ove non si deduca, e adeguatamente si dimostri, che in occasione del trasferimento (inter vivos o mortis causa) di un fondo da un proprietario all'altro le parti hanno inteso sciogliere il precedente rapporto di affitto e dare vita ad uno totalmente nuovo, che il nuovo acquirente subentra in tutti gli "obblighi" [nonché nei "diritti"] già facenti capo al proprio dante causa.
7. Gli attori in primo grado - come accennato in parte espositiva - hanno chiesto, altresì, la restituzione della cauzione versata al momento del sorgere del contratto dal loro dante causa (pari a lire 100 mila).
Opponendo i convenuti che la somma in questione serviva concretamente a "garantire" la riparazione dei danni arrecati dagli affittuari al fondo la Corte di appello ha definito tale ragionamento "pretestuoso" "poiché - proprio in considerazione del fatto che la cauzione aveva la funzione di garantire il pagamento dei danni risarcibili causati dagli affittuari - a fronte delle pretese reciprocamente avanzate dalle parti, da una parte di restituzione dei canoni e dall'altra di risarcimento danni, si sono in concreto create delle poste attive e passive, effettuata la compensazione delle quali è conseguita automaticamente la liberazione della somma cauzionale, che comunque doveva essere calcolata quale voce attiva a favore degli affittuari". "Quanto all'ammontare del dovuto .. è vero - hanno osservato quei giudici - che trattandosi di debito originariamente predeterminato lo stesso presentava la struttura di un debito di valuta, ma è altrettanto vero che, nel caso concreto, trattandosi di un credito alimentare, in base all'art. 429 c.p.c. la rivalutazione deve essere applicata automaticamente operando la stessa a favore del lavoratore, per il quale deve intendersi non solo quello subordinato, ma anche ogni soggetto parte di uno dei rapporti previsti dall'art. 409 c.p.c.".
8. Tale capo, della sentenza gravata, è censurato dai ricorrenti principali con il secondo motivo di ricorso che si articola in due parti. Da un lato, in particolare, le ricorrenti denunciano "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1277, 1282, 2784, 2791, 1794, 1241 e ss. c.c. e 429 c.p.c. in ordine al credito per restituzione cauzione (violazione art. 360 n. 3 c.p.c.)". Si osserva al riguardo:
- l'obbligo di restituzione della "cauzione" sorge solo al momento della cessazione del rapporto ed è subordinato all'adempimento di tutte le obbligazioni garantite: pacifico - come accertato anche dalla corte di appello nella sentenza gravata - l'esistenza di inadempienze degli affittuari con danni è palese che non è sorto alcun obbligo di restituzione;
- erroneamente i giudici del merito hanno disposto la rivalutazione della detta somma, con decorrenza dalla data del suo versamento (20 maggio 1949) pur trattandosi di debito di valuta, nonché l'anatocismo, in violazione dell'art. 1283 c.c.;
- erroneamente i giudici del merito hanno escluso che nel 1960 sia intervenuta - tra le parti - una novazione dell'originario rapporto, tenuto presente che in quell'epoca venne radicalmente modificato sia l'oggetto del contratto (riduzione della superficie oggetto del contratto, dotazione del fondo di una nuova casa di abitazione, di tettoie e porcilaie) sia i soggetti, sia il corrispettivo.
9. Nei limiti di cui appresso il motivo è fondato, e meritevole di accoglimento. Giusta i principi generali in materia, l'obbligo del locatore di restituire il deposito cauzionale sorge al termine della locazione, ma soltanto se il conduttore abbia integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni, giacché, diversamente, assume rilievo la funzione specifica del deposito, che è quella di garantire preventivamente il locatore dagli inadempimenti del conduttore (tra le tantissime, cfr. Cass., 20 gennaio 1997, n. 538, nonché Cass., 8 agosto 1997, n. 7360). Certo quanto precede e certo - altresì - che la disposizione contenuta nell'art. 11, l. 27 luglio 1978, n. 392 (secondo cui il deposito cauzionale .. è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno), in quanto norma eccezionale, dettata con specifico riguardo alla locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, non può trovare applicazione nella specie, trattandosi di contratto sorto in epoca ben anteriore al 1978 e non avente ad oggetto un immobile urbano ad uso di locazione, è palese l'errore di diritto in cui è incorsa la Corte di appello di Torino, sezione specializzata agraria, allorché da un lato ha riconosciuto gli interessi legali sul deposito cauzionale con decorrenza dal 1949, dall'altro, ha disposto la sua rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sempre con detta decorrenza (come richiesto in primo grado dagli attori). Nè al riguardo è rilevante - in senso contrario - la ritenuta applicabilità alla fattispecie dell'art. 429, comma 3, c.p.c., alla luce della giurisprudenza di questa Corte (favorevole ad una lettura dell'art. 429, comma 3, c.p.c. tale da comprendere tra i crediti soggetti a rivalutazione tutti i crediti comunque nascenti da uno dei rapporti descritti nel precedente art. 409 c.p.c.). Giusta la testuale previsione di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c., in particolare, "il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto". Certo quanto precede e certo che in tema il "diritto" degli affittuari a conseguire la restituzione del deposito cauzionale è maturato, ed è divenuto esigibile (cfr., sulla applicabilità dell'art. 429, comma 3, c.p.c. ai soli crediti "esigibili", Cass. 11 aprile 1996 n. 3370, nonché Cass. 29 marzo 1996 n. 1896), solo al momento della cessazione del rapporto e dopo che i conduttori abbiano dimostrato di avere puntualmente eseguito il contratto (quanto all'obbligo di restituire il fondo in pristino stato). è evidente che la sentenza di merito - che non si è attenuta ai detti principi - deve essere, sul punto, cassata.
Infondato - per
contro
- si appalesa il proposto motivo nell'ultima sua parte, e - in particolare - allorché invoca l'intervenuta "novazione" del rapporto di affitto per effetto di modifiche, vuoi quanto all'estensione del fondo, vuoi in ordine al corrispettivo dovuto, vuoi - altresì - alle innovazioni apportate al fondo stesso. La censura non può trovare accoglimento, atteso - a tacere d'altro - che l'accertamento, in concreto, se vi è stata - nell'ambito di un rapporto contrattuale [nella specie protrattosi per oltre quaranta anni] una novazione - a seguito del concordato (o, comunque, verificatosi) mutamento di alcuni elementi di quel rapporto costituisce una valutazione di merito, riservata in via esclusiva al giudice del merito, ove congruamente e adeguatamente motivata. Nella specie le ricorrenti, lungi del denunciare errori logici o giuridici, in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, allorché hanno negato vi sia stata - per effetto delle "modifiche" descritte in ricorso - una novazione dell'originario rapporto, si limitano a contrapporre, alla interpretazione delle risultanze di causa fatta dai giudici di merito, una propria, soggettiva, lettura, di quelle stesse risultanze, ed è palese, pertanto, che la censura non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.
10. Sempre con il secondo motivo le ricorrenti lamentano, ancora, "nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. nel disporre a carico delle ricorrenti la restituzione dell'intera somma di lire 100.000 rivalutata dal 20 maggio 1949 sino al saldo in contrasto colla riduzione e frazionamento di tale preteso debito già disposti dalla sentenza di primo grado, non impugnata ex art. 346 c.p.c. dagli eredi IA (art. 360 n. 4 c.p.c., violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato)".
Nel resistere alle riassunte censure i ricorrenti incidentali oppongono, che è esatto quanto si afferma della seconda parte del motivo, e cioè che parte IA non aveva censurato la sentenza dei primi giudici, nella parte de qua ma che "la statuizione delle corte di appello è conseguenza del fatto che è stato sottoposto alla sua attenzione l'intero problema della cauzione proprio da parte degli NE, i quali ne hanno fatto oggetto di specifico motivo di impugnazione della sentenza del tribunale".
11. Anche tale profilo, del motivo è fondato e meritevole di accoglimento.
Come noto il vizio di ultra o extrapetizione ricorre quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri qualcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum o causa petendi), attribuendo o negando a taluna delle parti un bene diverso da quello richiesto e non compreso nemmeno virtualmente o implicitamente nella domanda, o sostituendo l'azione espressamente o formalmente proposta con una diversa, fondata su fatti diversi o su una diversa causa petendi, con la conseguente introduzione nel processo di un nuovo o diverso titolo, accanto a quello posto dalla parte a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine (Cass. 18 aprile 1996 n. 3670). Come denunziato dalle ricorrenti, tale violazione sussiste nel caso di specie.
In particolare avendo i giudici di primo grado escluso espressamente che le attuali ricorrenti fossero tenute a restituire [opportunamente rivalutata e maggiorata degli interessi del caso] tutto l'importo del deposito cauzionale versato nel 1949, e non avendo parte IA - risultata sul punto soccombente - gravato tale statuizione con appello incidentale, è di palmare evidenza la violazione dell'art. 112 c.p.c. posta in essere dai giudici torinesi allorché, pronunziando esclusivamente sull'appello dei soccombenti TE, hanno disposto a carico di questi l'obbligo di restituire [opportunamente rivalutato e maggiorato degli interessi del caso] l'intero importo del deposito cauzionale versato nel 1949, pari a lire 100 mila.
Nè - in qualche modo - tale ultrapetizione può giustificarsi, come invocano i ricorrenti incidentali, per essere la statuizione "conseguenza" dell'appello degli TE, in merito al qauntum da loro dovuto al detto titolo.
In realtà, escluso - in modo tassativo - che gli appellanti NE abbiano formulato, in grado di appello, conclusioni contra se [id est dirette a conseguire una pronuncia più favorevole a controparte] è palese che la Corte di appello poteva, alternativamente, o accogliere le censure svolte dai debitori NE (e, quindi, di conseguenza, ridurre, l'importo da questi dovuto a controparte per il titolo di cui si occupa) o ritenere dette censure prive di fondamento e, pertanto, rigettarle.
Mantenendo ferma, nella parte de qua la sentenza di primo grado. Non essendosi quei giudici attenuti ai riferiti principi di diritto è palese - come anticipato - che anche sotto tale profilo la sentenza impugnata - resa in violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. - deve essere cassata. 12. In merito - ancora - al quantum del credito di parte conduttrice per canoni corrisposti in misura ultralegale la Corte di appello ha affermato "non fondata appare la critica dell'avere il giudicante, sulla traccia delle valutazioni tecniche presentate dal CTU adottato il canone equo e non il massimo tabellare, poiché quest'ultimo costituiva unicamente un concetto astratto senza riferimenti alla peculiarità del caso concreto al quale certo necessariamente le parti dovevano riferirsi".
13. Tale capo, della pronuncia impugnata, è censurato dai ricorrenti principali con il terzo motivo del ricorso con il quale gli stessi denunciano, in particolare "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 8, 28 legge 11 febbraio 1971 n. 11, in relazione agli artt. 9 e ss. della l. 3 maggio 1982, n. 203 e artt. 1419, 1339, 1322 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)" nonché "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi prospettati dalle ricorrenti e comunque rilevabili d'ufficio per stabilire il limite inderogabile del dovuto circa la pretesa ripetizione di indebito a rapporto ormai esaurito (art. 360 n. 5 c.p.c.)". Assumono, in buona sostanza, i ricorrenti che a norma dell'art. 28, l. 11 febbraio 1971, n. 11 il concetto di "massimo tabellare"
costituisce un limite con caratteristiche di assolutezza, senza possibilità di valutazioni discrezionali intermedie, da parte del giudice adito, per cui i giudicanti, in primo grado come in appello, non potevano quantificare questo con riferimento alla situazione in concreto esistente, date le caratteristiche del fondo. 14. Il motivo è fondato, e meritevole di accoglimento. L'art. 7, l. 12 giugno 1962, n. 567 (come sostituito dall'art. 8, l.11 febbraio 1971, n. 11) testualmente dispone: "qualora il canone convenuto non sia contenuto, sia all'inizio che nel corso del contratto, entro i limiti determinati dalla commissione tecnica provinciale o dalla commissione centrale, ai sensi dei precedenti articoli, ciascuna delle parti può adire durante il quadriennio di applicazione delle tabelle, la sezione specializzata agraria presso il tribunale la quale determinerà il nuovo canone entro i limiti suddetti con riferimento alle caratteristiche concrete del fondo ed in relazione alla zona agraria in cui esso è ubicato". Contemporaneamente, in base all'art. 8 della l. 12 giugno 1962 n.567 l'affittuario può ripetere in qualunque momento e, comunque, non oltre un anno dalla cessazione del contratto, le somme corrisposte in eccedenza rispetto alla misura del canone dovuto a norma della legge medesima.
Tale disposizione è stata confermata dall'art. 28, l. 11 febbraio 1971, n. 11, secondo cui "resta fermo il diritto dell'affittuario di ripetere le somme eventualmente corrisposte in eccedenza ai livelli massimi di equità stabiliti nelle tabelle provinciali di equo canone e nella presente legge e si applicano agli affittuari coltivatori diretti i termini di prescrizione previsti per i rapporti di lavoro subordinato con decorrenza alla data di cessazione del rapporto". Come assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice (al riguardo, cfr., ad esempio, Cass. 5 ottobre 1994 n. 8125, specie in motivazione) le ricordate disposizioni disciplinano due "azioni" totalmente diverse.
La prima - che ha la propria disciplina dell'art. 7 della legge 12 giugno 1962, n. 567 del 1962 - è una azione di perequazione del canone dovuto e tende alla preventiva determinazione del canone da parte della sezione speciale agraria durante il periodo di applicazione delle tabelle stabilite dalla commissione tecnica provinciale (Cass. 3 giugno 1982 n. 3408, ove il rilievo che, scaduto detto periodo, mentre entrambe le parti decadono dall'azione perequativa del canone, il concedente dovrà eventualmente subire, in difetto di tempestiva proposizione dell'azione stessa, il versamento del canone pattuito, anche se inferiore al limite minimo stabilito dalle tabelle, laddove resta salvo il diritto dell'affittuario di ripetere quanto abbia eventualmente versato in più rispetto al limite massimo tabellare).
La seconda (di cui all'art. 8 della l. 12 giugno 1962, n. 567 e all'art. 28, l. 11 febbraio 1971, n. 11) è concessa al solo affittuario e consente allo stesso [ancorché non abbia, nel vigore del tabelle sopra menzionate, proposto azione di perequazione, Cass.3 giugno 1982 n. 3408; Cass. 17 marzo 1972 n. 815] di ripetere le somme "corrisposte in eccedenza [rispetto] alla misura del canone dovuto a norma della [stessa] legge".
Mentre - in particolare - con l'azione di perequazione (art. 7, legge n. 567 del 1962) si oppone che il canone, come determinato in base alle tabelle predisposte dalla commissione tecnica provinciale o dalla commissione centrale non è adeguato (per difetto o per eccesso) alla reale consistenza del fondo, con l'azione di ripetizione (art. 8 della stessa legge n. 567 del 1962) si invoca che è stato corrisposto un canone superiore ai massimi tabellari e a quello determinato in base a legge sulla scorta delle sopra descritte tabelle.
Oppone la difesa dei IA che nella specie [pur nell'ermetico silenzio serbato dal giudice del merito, quanto alle norme di cui in concreto ritiene di avere fatto applicazione] la Corte di appello ha accolto la loro domanda non ai sensi dell'art. 28, l. 11 febbraio 1971, n. 11, ma a norma dell'art. 8, l. 12 giugno 1962 n. 567 "la quale consente di agire entro un anno dalla cessazione del rapporto per il recupero di quanto pagato in eccedenza rispetto alla misura del canone dovuto in base alle norme contenute nella stessa legge, le quali ultime prevedono per l'esattezza che l'ammontare del canone venga determinato dall'autorità giudiziaria con riferimento alle caratteristiche concrete del fondo e in relazione alla zona agraria in cui lo stesso è ubicato (art. 7, l. 12 giugno 1962 n. 567)". Il rilievo - come evidenziato sopra - non coglie nel segno. Almeno sotto due concorrenti profili.
In primo luogo risulta dal ricorso introduttivo in primo grado - il cui esame è consentito nella specie in questa sede, deducendosi un error in procedendo - che i IA hanno sempre proposto una domanda di "restituzione" delle somme pagate in più, e non di "perequazione" del canone, invocando, a tutela del proprio buon diritto, proprio l'art. 8, l. 12 giugno 1962, n. 567. È palese, pertanto, che in questa sede costoro non possono opporre che i giudici del merito hanno, correttamente, accolto una domanda mai da loro proposta.
In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede, contrariamente a quanto assume la difesa dei ricorrenti incidentali, non esiste alcuna contrapposizione tra l'art. 8, della legge 12 giugno 1962, n. 567 e l'art. 28 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.
Il giudice del merito, pertanto, allorché è investito della domanda di "restituzione" delle somme corrisposte dal conduttore in eccedenza rispetto alla misura legale non ha alcun potere discrezionale di accertare il "canone" dovuto a "norma di legge" alternativamente tenendo presente le caratteristiche concrete del fondo, in relazione alla zona agraria in cui esso è ubicato (a norma dell'art. 7, l. 12 giugno 1962, n. 567), o considerando - piuttosto - "i livelli massimi di equità stabiliti nelle tabelle provinciali di equo canone e" nelle leggi succedutesi in materia nel tempo (in applicazione dell'art. 28, l. 11 febbraio 1971, n. 11) a seconda che ritenga di accogliere la domanda sotto un profilo [cioè facendo applicazione dell'art 8 della legge n. 567 del 1962] o l'altro [in pratica a norma dell'art. 28 della legge n. 11 del 1971]. Contrapponendo le norme positive unicamente la azione di "perequazione" del canone a quella di "restituzione" e certo [come evidenziato sopra] che nel ricorso introduttivo è stato chiesta, da parte degli attori IA, dopo la cessazione del rapporto inter partes, la restituzione dei canoni pagati in eccesso rispetto all'equo canone, relativamente alle annualità agrarie dal 1977 al 1991, è palese che erroneamente i giudici del merito hanno quantificato il canone pagato dai IA in eccedenza, rispetto alla misura di legge, tenendo presente non i massimi tabellari, ma le concrete caratteristiche del fondo oggetto di affitto. In conclusione anche per la parte de qua la sentenza impugnata deve essere cassata e rimessa, per nuovo esame, alla stessa sezione specializzata agraria della corte di appello di Torino per nuovo esame, alla luce dei principi di diritto sopra riferiti. 15. All'accoglimento del terzo motivo segue l'assorbimento sia del quarto motivo del ricorso principale, sia dell'unico motivo del ricorso incidentale, entrambi relativi ai criteri con i quali è stato quantificato il canone dovuto dai IA a titolo di corrispettivo per il godimento del fondo.
16. Riuniti i ricorsi, in conclusione, il primo motivo del ricorso principale deve rigettarsi mentre devono accogliersi il secondo e il terzo motivo dello stesso ricorso, con assorbimento del quarto motivo e del ricorso incidentale.
La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata, per nuovo esame, alla stessa la Corte di appello di Torino, sezione specializzata agraria, che provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
rigetta il primo motivo del ricorso principale;
accoglie il secondo e il terzo motivo dello stesso ricorso;
dichiara assorbito il quarto motivo del ricorso principale nonché il ricorso incidentale;
cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame alla stessa la Corte di appello di Torino, sezione specializzata agraria, che provvederà, altresì, anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di cassazione il giorno 3 giugno 1999. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 AGOSTO 1999.