Cass. civ., sez. III, sentenza 27/08/1999, n. 9014
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Sentenza 27 agosto 1999

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In caso di decesso o recesso di alcuni affittuari di un unico fondo agricolo il rapporto prosegue con gli eredi del "de cuius", se continuano ad esercitare attività agricola sul fondo, ovvero con i conduttori rimasti, e, poiché i predetti eventi non determinano una pluralità di contratti di affitto, il termine prescrizionale per la ripetizione, ai sensi dell'art. 8 legge 12 giugno 1962 n. 567, dei canoni corrisposti in misura eccedente i livelli massimi stabiliti dalla tabella provinciale di equo canone, decorre dalla cessazione dell'originario contratto, ancorché l'eccedenza sia stata sborsata da un soggetto diverso rispetto a colui che alla fine del rapporto riveste la qualità di affittuario, o sia richiesta ai successori o a coloro che sono rimasti degli originari concedenti, così come è l'acquirente di un bene locato che ha azione per i danni derivati dalla mancata riparazione di esso ed è obbligato nei confronti del conduttore, essendo terzo soltanto per i diritti e gli obblighi esauritisi prima del suo acquisto.

Sulla somma depositata dall'affittuario di fondo rustico a titolo cauzionale non decorrono gli interessi legali dalla data del deposito, essendo inapplicabile l'art. 11 della legge 27 luglio 1978 n. 392, disposto per le locazioni di immobili urbani, mentre, applicando a tale credito l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto nascente da un rapporto ricompreso nell'art. 409 cod. proc. civ., la somma non è esigibile prima della cessazione del rapporto e della prova, a carico del conduttore, di aver adempiuto agli obblighi incombentigli, a garanzia dei quali è previsto il predetto deposito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/08/1999, n. 9014
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9014
    Data del deposito : 27 agosto 1999

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