Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2179.
(Morte di una delle parti).
La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.
In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158.
(Morte di una delle parti).
La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.
In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158.
Commentari • 2
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 26530 del 30https://www.laleggepertutti.it/ · 124.50888
[…]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 33
- 1. Trib. Roma, sentenza 02/02/2022, n. 1723Provvedimento: […] antico. […] c. con riferimento all'efficacia probatoria delle copie ex art. 2719 c.c. -) a norma dell'art. 2179 c.c. “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformita' con l'originale e' attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non e' espressamente disconosciuta.”Leggi di più...
- prova del pagamento·
- DURC·
- interessi ex art. 1284 c.c.·
- art. 2719 c.c.·
- spese di lite·
- art. 281-sexies c.p.c.·
- art. 1193 c.c.·
- inopponibilità cessione crediti·
- imputazione di pagamento·
- cessione crediti