Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2168.
(Morte di una delle parti).
La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.
In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art.
2158.
(Morte di una delle parti).
La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.
In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art.
2158.
Commentario • 1
- 1. Del lavoro nell'impresaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 maggio 2007 · 0.7150714
Giurisprudenza • 14
- 1. Cass. civ., sez. II, ordinanza 23/11/2018, n. 30461Provvedimento: […] -con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell'art. 2158 commi, 2,3,4 cod. civ. come richiamato dall'art. 2168 cod civ. per non avere la sentenza impugnata ritenuto che il contratto di colonia parziaria si era sciolto a seguito della morte del colono IE RO, con la conseguenza che la signora RI aveva esercitato animo domini, comportandosi quale proprietaria, il possesso continuo, ininterrotto ed indisturbato del fondo per un tempo utile ai fini della sua usucapione;Leggi di più...
- usucapione·
- interversione del possesso·
- possesso·
- contributo unificato·
- spese di lite·
- art. 1141 cod. civ.·
- art. 1164 cod. civ.·
- detenzione·
- contratto di colonia parziaria·
- prova del possesso