Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2158.
(Morte di una delle parti).
La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente.
In caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie alla fine dell'anno agrario in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro vi sia persona idonea a sostituirlo ed i componenti della famiglia colonica si accordino nel designarla.
Se la morte del mezzadro e' avvenuta negli ultimi quattro mesi dell'anno agrario, i componenti della famiglia colonica possono chiedere che la mezzadria continui sino alla fine dell'anno successivo, purche' assicurino la buona coltivazione del podere. La richiesta deve essere fatta entro due mesi dalla morte del mezzadro, o, se cio' non e' possibile, prima dell'inizio del nuovo anno agrario.
In tutti i casi, se il podere non e' coltivato con la dovuta diligenza il concedente puo' fare eseguire a sue spese i lavori necessari, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.
(Morte di una delle parti).
La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente.
In caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie alla fine dell'anno agrario in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro vi sia persona idonea a sostituirlo ed i componenti della famiglia colonica si accordino nel designarla.
Se la morte del mezzadro e' avvenuta negli ultimi quattro mesi dell'anno agrario, i componenti della famiglia colonica possono chiedere che la mezzadria continui sino alla fine dell'anno successivo, purche' assicurino la buona coltivazione del podere. La richiesta deve essere fatta entro due mesi dalla morte del mezzadro, o, se cio' non e' possibile, prima dell'inizio del nuovo anno agrario.
In tutti i casi, se il podere non e' coltivato con la dovuta diligenza il concedente puo' fare eseguire a sue spese i lavori necessari, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.
Commentari • 8
- 1. Poderehttps://www.brocardi.it/ · 21.267458
Tu sei qui: Ricerca > Ricerca testuale Hai cercato: Podere Trovati 11 risultati negli articoli Codice Civile - Art. 2141 - Nozione Codice Civile - Art. 2145 - Diritti ed obblighi del concedente Codice Civile - Art. 2147 - Obblighi del mezzadro Codice Civile - Art. 2148 - Obblighi di residenza e di custodia Codice Civile - Art. 2149 - Divieto di subconcessione Codice Civile - Art. 2151 - Spese per la coltivazione Codice Civile - Art. 2152 - Miglioramenti Codice Civile - Art. 2158 - Morte di una delle parti Norme sui contratti agrari - Art. 29 - Casi di esclusione della conversione Norme sui contratti agrari - Art. 31 - Unità produttive insufficienti Vedi tutti i risultati negli articoli... […]
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