Art. 7. ((Qualora il canone convenuto non sia contenuto, sia all'inizio che nel corso del contratto, entro i limiti determinati dalla commissione tecnica provinciale o dalla commissione centrale, ai sensi dei precedenti articoli, ciascuna delle parti puo' adire durante il quadriennio di applicazione delle tabelle, la sezione specializzata agraria presso il tribunale la quale determinera' il nuovo canone entro i limiti suddetti con riferimento alle caratteristiche concrete del fondo ed in relazione alla zona agraria in cui esso e' ubicato))
Versione
15 luglio 1962
15 luglio 1962
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Versione
9 marzo 1971
9 marzo 1971
Giurisprudenza • 19
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/1984, n. 1489Provvedimento: […] la S.C. ha reputato che l'affittuario di fondo rustico il quale, convenuto davanti al pretore per il pagamento di differenze del canone di un solo anno, aveva richiesto con domanda riconvenzionale la Determinazione del canone dovuto per l'intero periodo di vigenza delle tabelle, non era incorso nella decadenza prevista dall'art. 7 della legge n. 567 del 1962, essendo stata detta riconvenzionale tempestivamente proposta sul prescritto biennio e la causa riassunta, dopo la dichiarazione di incompetenza del pretore, innanzi al giudice specializzato). ( V 39/1971).*Leggi di più...
- condizioni·
- incompetenza·
- competenza civile·
- esclusione della eventuale decadenza·
- domanda tempestivamente proposta avanti al giudice incompetente·
- idoneità