Articolo 7 della Legge 12 giugno 1962, n. 567
Articolo 6Articolo 8
Versione
15 luglio 1962
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Versione
9 marzo 1971
Art. 7. ((Qualora il canone convenuto non sia contenuto, sia all'inizio che nel corso del contratto, entro i limiti determinati dalla commissione tecnica provinciale o dalla commissione centrale, ai sensi dei precedenti articoli, ciascuna delle parti puo' adire durante il quadriennio di applicazione delle tabelle, la sezione specializzata agraria presso il tribunale la quale determinera' il nuovo canone entro i limiti suddetti con riferimento alle caratteristiche concrete del fondo ed in relazione alla zona agraria in cui esso e' ubicato))
Entrata in vigore il 9 marzo 1971
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