(Nozione).
Il pegno e' costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.
Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalita' di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.
[…] Come affermato dalla Corte Suprema di Cassazione, in tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà desumibile dall'art. 2784 c.c. comporta la nullità per difetto di causa dell'atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione a un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell'art. 2852 c.c., l'ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente; […]
Leggi di più…[…] Le cause legittime di prelazione ex art. 2741 del c.c. sono il privilegio (art. 2745 del c.c.), il pegno (art. 2784 del c.c.) e l'ipoteca (art. 2808 del c.c.): il creditore privilegiato non concorre con i chirografari, ma ha il diritto di far valere il suo credito sul bene oggetto di prelazione per l'intero. […]
Leggi di più…Definizione Quando si parla di pegno si fa riferimento, ai sensi dell'art. 2784 c.c., ad un diritto reale di garanzia costituito su beni mobili del debitore o di un terzo a garanzia dell'obbligazione del debitore. […]
Leggi di più…[…] Indice (COMPLETO)Apri Tesi (ESTRATTO)Apri Norme di riferimento Art. 1260 Codice Civile - Cedibilità dei crediti Art. 1264 Codice Civile - Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto Art. 1346 Codice Civile - Requisiti Art. 2740 Codice Civile - Responsabilità patrimoniale Art. 2784 Codice Civile - Nozione L. 30 aprile 1999, n. 130 (aggiornata) Trattato di Basilea II Trattato di Basilea III Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea (SEBC/BCE) D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49 D.L. 59/2016, convertito dalla L. 119/2016;
Leggi di più…[…] La determinazione/determinabilità del credito a favore del quale è costituita la garanzia reale attiene all'oggetto stesso del contratto, requisito indispensabile ai fini della validità dello stesso, ai sensi dell'art. 1346 c.c., poiché la mancata individuazione del credito, cui il pegno accede, fa venir meno la causa stessa di garanzia, per applicazione del principio di accessorietà del pegno, ex art. 2784 c.c. […]
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