Articolo 2784 del Codice civile
Articolo 2783Articolo 2785
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19 aprile 1942
Art. 2784.

(Nozione).

Il pegno e' costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.

Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalita' di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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