Versione
9 marzo 1971
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9 marzo 1972
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Art. 8.
L' articolo 7 della legge 12 giugno 1962, n. 567 , e' sostituito dal seguente:
"Qualora il canone convenuto non sia contenuto, sia all'inizio che nel corso del contratto, entro i limiti determinati dalla commissione tecnica provinciale o dalla commissione centrale, ai sensi dei precedenti articoli, ciascuna delle parti puo' adire durante il quadriennio di applicazione delle tabelle, la sezione specializzata agraria presso il tribunale la quale determinera' il nuovo canone entro i limiti suddetti con riferimento alle caratteristiche concrete del fondo ed in relazione alla zona agraria in cui esso e' ubicato". ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".
L' articolo 7 della legge 12 giugno 1962, n. 567 , e' sostituito dal seguente:
"Qualora il canone convenuto non sia contenuto, sia all'inizio che nel corso del contratto, entro i limiti determinati dalla commissione tecnica provinciale o dalla commissione centrale, ai sensi dei precedenti articoli, ciascuna delle parti puo' adire durante il quadriennio di applicazione delle tabelle, la sezione specializzata agraria presso il tribunale la quale determinera' il nuovo canone entro i limiti suddetti con riferimento alle caratteristiche concrete del fondo ed in relazione alla zona agraria in cui esso e' ubicato". ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/11/1977, n. 5096Provvedimento: […] Inoltre, poiche l'art 7 della citata legge n 567 del 1962 prevedeva la deliberazione delle tabelle da parte delle suddette commissioni per un periodo biennale, limitando al biennio la possibilita di Determinazione giudiziale dell'equo canone, mentre l'art 8 della legge 11 febbraio 1971 n 11 ha ampliato il periodo stesso ad un quadriennio, il giudice del merito non puo genericamente stabilire un canone unificato per tre annate agrarie, ma deve riferirsi alle predette Disposizioni di legge ed indicarle espressamente,onde risultino espliciti i criteri applicati. ( V 2077/76, mass n 380898; ( V 1849/76, mass n 380640).*Leggi di più...
- affitto di fondi rustici·
- perequazione e eccessiva onerosita·
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- criteri·
- contratti agrari