Articolo 2791 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2791.

(Pegno di cosa fruttifera).

Se e' data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facolta' di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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