(Pegno di cosa fruttifera).
Se e' data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facolta' di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.
[…] Tuttavia se la cosa produce dei frutti il creditore ha la facoltà di farli suoi imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale, ex art. 2791 c.c. […]
Leggi di più…[…] sede di approvazione del bilancio relativo all\'esercizio 2002. In relazione a tale circostanza, quindi, la Banca non ha esercitato il diritto alla stessa spettante ai sensi dell\'articolo 2791 del codice civile, lasciando i dividendi nella disponibilita\' del proprio debitore pignoratizio. In relazione a tale fattispecie concreta, si chiede di precisare:
Leggi di più…[…] che attribuisce che attribuisce al compratore di una cosa gravata da pegno la tutela contro l'evizione); b) un diritto di trattenere la cosa per premere sulla volontà di adempiere del debitore (art. 2794 c.c.); c) un diritto di recupero della cosa (art. 2789 c.c.); d) un diritto di soddisfarsi sui frutti (art. 2791 c.c.); e) una facilitazione nelle forme di vendita (art. 2797 c.c.). […]
Leggi di più…[…] Pegno su azioni e dividendi Se si considerano le azioni come cose fruttifere bisogna applicare quanto disposto dall'articolo 2791 del codice civile. […]
Leggi di più…[…] Il giudice delegato aveva anche esclusa la compensazione della somma di L. 43.819.633, corrispondente all'importo delle cedole maturate sui c.c.t., erroneamente incassate dalla banca, avendo le parti pattuito che, in deroga agli artt. 2791 e 2801 c.c., gli interessi restassero di pertinenza del costituente il pegno. […]
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