Articolo 11 della Legge 27 luglio 1978, n. 392
Articolo 10Articolo 12
Versione
30 luglio 1978
Art. 11. (Deposito cauzionale)

Il deposito cauzionale non puo' essere superiore a tre mensilita' del canone. Esso e' produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno.
Entrata in vigore il 30 luglio 1978
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