Articolo 8 della Legge 12 giugno 1962, n. 567
Articolo 7Articolo 9
Versione
15 luglio 1962
Art. 8.
L'affittuario puo' in qualunque momento, e in ogni caso non oltre un anno dalla cessazione del contratto, ripetere le somme eventualmente corrisposte in eccedenza alla misura del canone dovuto a norma della presente legge, e di quella risultante dalle riduzioni per i canoni in cereali e in canapa previste dalle leggi per le annate antecedenti a quella indicata nel comma primo dell'articolo 6 della presente legge.
Entrata in vigore il 15 luglio 1962
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