Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2002, n. 22568
CASS
Sentenza 23 gennaio 2002

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di causalità omissiva la ricerca delle cosiddette Leggi di copertura, universali o statistiche, seguita dalla necessaria verifica della loro adattabilità al caso concreto, non può portare all'affermazione della sussistenza del nesso di causalità sulla base di un giudizio di probabilità statistica, essendo invece necessaria la formulazione di un giudizio di probabilità logica, caratterizzato da una elevata credibilità razionale, in linea con i criteri di valutazione della prova previsti per tutti gli elementi costitutivi del reato e tale, quindi, da poter giustificare il convincimento che l'evento specifico sia riconducibile alla condotta dell'agente al di là di ogni ragionevole dubbio. (Fattispecie in tema di colpa professionale medica, nella quale è stata ritenuta legittimamente affermata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di omicidio colposo, per avere colposamente omesso di diagnosticare un tumore intestinale, non adottando, di conseguenza, i necessari interventi chirurgici e terapeutici).

Commentario1

  • 1Percentuali a occhio e occhio alle percentuali: le pseudo leggi
    Paolo Piras · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Probabilità statistica e probabilità logica. - Nel giudizio di causalità medica il dubbio è dietro l'angolo processuale. Ci si pone la solita domanda controffattuale: che cosa sarebbe successo se il medico avesse tenuto la condotta doverosa? E si rimane nel dubbio se la condotta doverosa avrebbe scongiurato o ritardato l'evento. Questa evenienza è alquanto frequente. Pensiamo ai casi di neoplasia maligna tardivamente trattati. Spesso c'è il dubbio che la tempestiva aggressione chirurgica della massa avrebbe scongiurato o ritardato l'evento morte. Vi sono tuttavia anche casi certi, ad es., una ferita emorragica non suturata: la sutura avrebbe evidentemente fermato l'ulteriore emorragia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2002, n. 22568
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22568
Data del deposito : 23 gennaio 2002

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