Sentenza 25 ottobre 2000
Massime • 1
In tema di citazione diretta a giudizio,a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479, in assenza di specifica disciplina transitoria, deve farsi applicazione del principio tempus regit actum; ne consegue che deve aversi riguardo al momento in cui è stato emesso il decreto di citazione diretta a giudizio, il quale dunque, se legittimamente emesso secondo la previgente disciplina e nel periodo in cui essa era applicabile, ha già prodotto l'effetto della vocatio in ius, con il conseguente valido ed irreversibile trapasso alla fase ulteriore del dibattimento. (Fattispecie in tema di omicidio colposo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/10/2000, n. 4724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4724 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI PAOLO - Presidente - del 25/10/2000
1. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE " N. 4724
3. Dott. LICARI CARLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROMIS VINCENZO " N. 019589/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto dal:
P.M. c/
1) GI AR N. IL 24/04/1962
avverso ORDINANZA del 29/02/2000 TRIBUNALE di CORLEONE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO lette le conclusioni del P.G. Dr. A. Maria De Sandro, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata;
OSSERVA
Con ordinanza del 29/2/2000, il giudice monocratico del Tribunale di Palermo, Sez. distaccata di Corleone, decidendo sull'eccezione proposta prima dell'apertura del dibattimento relativo al procedimento
contro
ON Rosario, imputato del reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.), ha disposto la trasmissione degli atti al P.M., ritenendo di fare immediata applicazione della disposizione di cui al comma 3^ dell'art. 550 c.p.p. introdotta dalla legge 16/12/1999 n. 479, entrata in vigore il 2/1/2000, sul presupposto che fosse improduttivo di effetti giuridici l'esercizio dell'azione penale avvenuto, nel regime processuale vigente anteriormente all'introduzione della richiamata novella, con la citazione diretta per uno dei reati, come l'omicidio colposo, per i quali però è previsto attualmente il necessario filtro dell'udienza preliminare. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, deducendo l'abnormità del provvedimento impugnato, il quale, sulla scia di una erronea applicazione immediata al procedimento di che trattasi della nuova disposizione di cui all'art. 550, comma 3^, c.p.p., ha di fatto determinato una stasi del procedimento medesimo, determinandone la indebita regressione alla fase delle indagini preliminari e, per l'effetto, impedendone la regolare prosecuzione, a seguito dell'esercizio dell'azione penale correttamente e validamente avvenuto con la citazione diretta dell'imputata al tempo del regime processuale anteriormente vigente.
Il ricorso è fondato.
È d'uopo precisare che nel momento in cui il P.M. ha esercitato l'azione penale, emettendo il decreto di citazione a giudizio per il reato di omicidio colposo ascritto al ON, era in vigore la vecchia disciplina processuale, quella cioè che prevedeva la citazione diretta a giudizio per tutti i reati di competenza pretorile.
Con l'introduzione con legge n. 479 del 1999 della nuova disciplina del procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, i casi in cui deve procedersi con citazione diretta sono previsti all'art. 550 c.p.p. e tra questi non rientra il reato di omicidio colposo, essendo punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a 4 anni e non rientrando nemmeno nel novero di quei reati specificamente ammessi alla citazione diretta.
Ne deriva che, al contrario del previgente regime processuale, a far data dal 2/1/2000, giorno di entrata in vigore della nuova disciplina introdotta con la citata legge n. 479, è necessario, per il procedimento concernente il reato come quello in esame, che abbia luogo l'udienza preliminare.
Ciò precisato, l'ultimo comma del novellato art. 550 c.p.p., nel prevedere la regressione alla fase delle indagini preliminari del procedimento per il quale non abbia avuto luogo la necessaria udienza preliminare, trova fondamento sul presupposto della piena vigenza delle norme che obbligano il P.M. a non emettere la citazione diretta, tanto è vero che si preoccupa unicamente di porre un limite temporale all'eccezione con la quale si faccia valere l'omissione dell'udienza preliminare e non si occupa, invece, dei casi intermedi in cui, ancora prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, sia stato emesso decreto di citazione diretta a giudizio per reati che, come quello in esame, solo con il nuovo regime necessitano dell'udienza preliminare.
Orbene, in assenza di esplicita normativa transitoria che regoli siffatti casi, deve ribadirsi il principio secondo cui lo "jus superveniens", come non può sanare un atto ormai viziato da nullità, così non può caducare un atto già validamente formatosi, che sia produttivo di effetti giuridici esauritisi all'epoca del regime anteriormente vigente.
Consegue da tale principio che, avuto riguardo, non già alla tempestività dell'eccezione nel termine indicato dal comma 1^ dell'art. 491 c.p.p., come mostra di avere opinato il giudice di merito, bensì al tempo in cui è stato emesso il decreto di citazione diretta a giudizio, è dato trarre, in aderenza al principio "tempus regit actum", la conclusione che, nel caso in esame, la citazione legittimamente esercitata secondo la vecchia disciplina, aveva già prodotto l'effetto della "vocatio in ius", con il conseguente, valido e irreversibile trapasso alla fase ulteriore del dibattimento.
L'esercizio legittimo di tale potestà, produttivo di effetti giuridici consolidatisi per l'osservanza delle norme processuali al tempo vigenti, rende abnorme sotto il profilo funzionale il provvedimento impugnato, perché esso, pur non estraneo al sistema normativo, ha determinato la regressione del processo alla fase precedente e quindi la sua stasi.
La possibilità di prosecuzione, in termini giuridicamente corretti, del medesimo procedimento è raggiungibile per mezzo dell'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza e la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo, perché proceda oltre nel dibattimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo in composizione monocratica per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2000