Sentenza 28 ottobre 1999
Massime • 1
Nel caso in cui la notificazione venga eseguita, ai sensi dell'articolo 157 cod. proc. pen., mediante consegna a persona diversa dall'imputato e il consegnatario dell'atto non abbia dichiarato la inesistenza del rapporto di convivenza asserito nella relazione dell'ufficiale giudiziario, l'interessato che deduca la nullità della notifica, negando tale rapporto o allegando la sua avvenuta cessazione al momento della notifica, deve provare, in modo rigoroso, la diversa realtà da lui prospettata. (Nella specie la Corte ha escluso la violazione delle norme in quanto la notifica del decreto di citazione era avvenuta a mani del figlio dell'imputato dichiaratosi convivente, mentre l'allontanamento dal domicilio familiare era avvenuto successivamente alla notifica dell'atto stesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/1999, n. 14108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14108 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Franco Marrone Presidente del 28.10.1999
1. Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
2. " Renato L. Calabrese " N.1877
3. " Alfonso Amato " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo Di Popolo " N.11453/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AR CL, nato a [...] il 27 marzo avverso la sentenza del Pretore di Fano, emessa in data 28 maggio visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Vincenzo Geraci che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
L'imputato è stato ritenuto colpevole dei reati previsti dagli artt. 688 c.p. 4 L. 110/75. Con l'attuale impugnazione deduce:
- violazione dell'art. 157 c.p.p.;
- erronea applicazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla statuizione di responsabilità;
- insufficiente motivazione sulla quantificazione della pena. Il ricorso va disatteso.
Quanto alla doglianza di natura processuale, si osserva che qualora la notificazione venga eseguita, ai sensi dell'art. 157 c.p.p., mediante consegna a persona diversa dall'imputato, e il consegnatario dell'atto non abbia dichiarato la inesistenza del rapporto di convivenza asserito nella relazione dell'ufficiale giudiziario, l'interessato che deduca la nullità della notifica, negando tale rapporto o, come nella specie, allegando la sua avvenuta cessazione al momento della notifica, deve provare, in modo rigoroso, la diversa realtà da lui prospettata.
Nel caso concreto una prova siffatta non è stata fornita, rilevandosi del tutto inutile il richiamo alle informative dei C.C.6 novembre 1998, acquisite in sede di notificazione della sentenza, dal momento che esse attestano sì l'allontanamento dell'imputato dal domicilio familiare, ma in epoca successiva a quella (II aprile 1997) in cui il decreto di citazione a giudizio venne notificato presso tale domicilio a mani del figlio dichiaratosi convivente. Non sussiste pertanto la dedotta violazione di legge, per quel che attiene alla notificazione del decreto a giudizio. Quanto alle censure concernenti l'affermazione di responsabilità, esse propongono sostanzialmente una interpretazione degli elementi fattuali differente da quella ritenuta dal giudice di merito, postulandosi da questa Corte, in una sorta di giudizio di merito di terzo grado una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio, già delibato.
Non senza aggiungere che l'impugnata decisione trae il proprio convincimento da ben precise testimonianze, alla certezza che l'imputato era in evidente stato di ubriachezza e celava sotto gli indumenti un bastone di legno dotato, per la sua consistenza e lunghezza, di sicura offensività.
Corretta, ancorché concisa, è - infine - la motivazione con la quale il pretore, attraverso il riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., ha determinato la pena, fissandola in L. 300.000 di ammenda per il primo reato e in L. 200.000 di ammenda per il secondo.
Per le ragioni dette, il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 1999