Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/1999, n. 6839
CASS
Sentenza 1 marzo 1999

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In tema di vizio della motivazione delle sentenze, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando la motivazione stessa, formalmente esistente, sia del tutto avulsa e dissociata dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa; vale a dire, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente.

In tema di reato di abuso d'ufficio, il problema della successione della legge nel tempo in seguito alla novella dell'art. 323 cod. pen. introdotta dalla legge n. 234/97, deve essere ricondotto nell'ambito del principio di specialità e risolto attraverso l'accertamento degli elementi che designano la nuova fattispecie; e quindi che la condotta si sia sostanziata nella violazione di legge o di regolamento o nell'inosservanza del dovere di astensione, per di più posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio e che sia stato effettivamente procurato un vantaggio patrimoniale per sè o per altri, ovvero che sia stato arrecato ad altri un danno ingiusto. Ne consegue che, dovendosi scegliere l'applicazione della norma più favorevole, in presenza delle dette specificità si deve ritenere l'art. 323 cod. pen. da ultimo sostituito come l'unica norma applicabile.

In tema di giudizio di legittimità, la regola secondo cui nel caso di decisione difforme da quella del giudice di primo grado si impone un'adeguata confutazione delle ragioni poste a base della decisione riformata, non comporta che laddove sussista diversità di valutazioni tra i giudici di merito oggetto dell'esame in sede di legittimità siano entrambe le decisioni, dovendo la verifica investire soltanto la sentenza del giudice di appello, la cui opinione si sostituisce a quella del primo giudice. Ne consegue che in sede di giudizio di legittimità, non potendo estendersi l'esame oltre i limiti istituzionali, la valutazione degli elementi probatori rimane sempre affidata esclusivamente all'apprezzamento del giudice di appello.

In tema di reato di abuso d'ufficio, mentre l'art. 323 cod. pen. previgente configurava l'abuso d'ufficio come reato a consumazione anticipata, fondamentalmente incentrato sul dolo specifico, sulla finalità di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio o di arrecare ad altri un danno ingiusto, il legislatore del 1997 ha configurato l'abuso d'ufficio come reato di danno, richiedendo che venga procurato a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecato un danno ingiusto, così da spostare in avanti la realizzazione della fattispecie. Ne consegue che essendosi arricchita la fattispecie di un elemento ulteriore, costituito dalla effettiva realizzazione di un vantaggio patrimoniale per il pubblico ufficiale ovvero per altri o di un danno altrui, entrambi "contra ius", la necessaria presenza dell'evento rende ancor più pertinente il richiamo all'abuso mediante omissione ravvisabile tutte le volte in cui ci si trovi di fronte ad un soggetto sul quale gravi l'obbligo di impedire l'evento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/1999, n. 6839
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6839
    Data del deposito : 1 marzo 1999

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