Sentenza 1 marzo 1999
Massime • 4
In tema di vizio della motivazione delle sentenze, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando la motivazione stessa, formalmente esistente, sia del tutto avulsa e dissociata dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa; vale a dire, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente.
In tema di reato di abuso d'ufficio, il problema della successione della legge nel tempo in seguito alla novella dell'art. 323 cod. pen. introdotta dalla legge n. 234/97, deve essere ricondotto nell'ambito del principio di specialità e risolto attraverso l'accertamento degli elementi che designano la nuova fattispecie; e quindi che la condotta si sia sostanziata nella violazione di legge o di regolamento o nell'inosservanza del dovere di astensione, per di più posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio e che sia stato effettivamente procurato un vantaggio patrimoniale per sè o per altri, ovvero che sia stato arrecato ad altri un danno ingiusto. Ne consegue che, dovendosi scegliere l'applicazione della norma più favorevole, in presenza delle dette specificità si deve ritenere l'art. 323 cod. pen. da ultimo sostituito come l'unica norma applicabile.
In tema di giudizio di legittimità, la regola secondo cui nel caso di decisione difforme da quella del giudice di primo grado si impone un'adeguata confutazione delle ragioni poste a base della decisione riformata, non comporta che laddove sussista diversità di valutazioni tra i giudici di merito oggetto dell'esame in sede di legittimità siano entrambe le decisioni, dovendo la verifica investire soltanto la sentenza del giudice di appello, la cui opinione si sostituisce a quella del primo giudice. Ne consegue che in sede di giudizio di legittimità, non potendo estendersi l'esame oltre i limiti istituzionali, la valutazione degli elementi probatori rimane sempre affidata esclusivamente all'apprezzamento del giudice di appello.
In tema di reato di abuso d'ufficio, mentre l'art. 323 cod. pen. previgente configurava l'abuso d'ufficio come reato a consumazione anticipata, fondamentalmente incentrato sul dolo specifico, sulla finalità di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio o di arrecare ad altri un danno ingiusto, il legislatore del 1997 ha configurato l'abuso d'ufficio come reato di danno, richiedendo che venga procurato a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecato un danno ingiusto, così da spostare in avanti la realizzazione della fattispecie. Ne consegue che essendosi arricchita la fattispecie di un elemento ulteriore, costituito dalla effettiva realizzazione di un vantaggio patrimoniale per il pubblico ufficiale ovvero per altri o di un danno altrui, entrambi "contra ius", la necessaria presenza dell'evento rende ancor più pertinente il richiamo all'abuso mediante omissione ravvisabile tutte le volte in cui ci si trovi di fronte ad un soggetto sul quale gravi l'obbligo di impedire l'evento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/1999, n. 6839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6839 |
| Data del deposito : | 1 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 1 3.1999
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. Dott. OV de Roberto Consigliere N.419
3. Dott. Giuseppe La Greca Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. OV Conti Consigliere N.32352/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, dalla parte civile Comune di Camerino e dagli imputati IT OV e AR VI, avverso la sentenza 3 aprile 1998 della Corte di appello di Ancona. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Verderosa, che ha concluso per li annullamento con rinvio alla Corte di appello in sede civile limitatamente alla corruzione propria antecedente come originariamente contestata, limitatamente agli effetti civili e per il rigetto, nel resto, dei ricorsi.
Udito l'avvocato Fabio Pierdominici, per la parte civile Comune di Camerino.
Uditi gli avvocati Alfredo Angelucci, difensore di IT OV e Maurizio Lucangeli, difensore di AR VI. FATTO
1. La vicenda processuale ora al vaglio di legittimità scaturisce dalle dichiarazioni rese dal titolare della "Italprogetti", VI AR. Costui, mentre era ristretto in carcere per altri fatti, riferiva al Pubblico ministero di essersi accordato (promettendogli la somma di lire 200 milioni) con l'allora assessore ai trasporti della Regione Marche Alfio AS, per la nomina di una commissione di esperti che avrebbe dovuto esprimere il parere in merito all'assegnazione dell'appalto per l'esecuzione dei lavori relativi al "percorso meccanizzato di Camerino", lavori poi effettivamente affidati alla "Italprogetti". Venivano chiamati a comporre tale commissione il prof. OV IT, ordinario di scienza delle costruzioni nell'Università di Ancona, il commercialista Del Mastro ed il geologo Dattilo. La relazione tecnica per la "Italprogetti" (sottoscritta da un collaboratore della Italprogetti, l'ing. ER) era stata, in realtà, redatta dal prof. IT;
una circostanza confermata dallo stesso ER. Il prof. IT risultava, inoltre, fra i componenti del "Comitato scientifico" dell'impresa.
Si procedeva a carico del AR e del AS in ordine al reati di corruzione propria antecedente (capo a) e di abuso di ufficio (capo b) relativamente all'accordo per la nomina della commissione, del IT e del AR per gli stessi reati con riferimento all'accordo che sarebbe intercorso tra gli imputati al fine di far conseguire l'aggiudicazione dell'appalto alla "Italprogetti", con promessa di consulenze (ovviamente retribuite) al IT.
Nel corso del dibattimento di primo grado (separata la posizione del AS per avere costui "patteggiato" la pena) sia il AR sia il ER ritrattavano le accuse nei confronti del IT. Ad entrambi gli imputati venivano contestati in udienza due distinti reali di falso ideologico in atto pubblico: l'uno riguardante la ritenuta affidabilità finanziaria della "Italprogetti" (capo A), l'altro concernente la struttura della stessa impresa (capo B); veniva inoltre rideterminato il tempus commissi delicti "fino al maggio 1989".
Con sentenza del 28 ottobre 1996 il Tribunale di Ancona affermava la penale responsabilità del AR e del IT in ordine ai reati di corruzione (continuata per il Carbonetri;
capi a e c) in essa assorbiti gli abusi di ufficio (capi b e d) nonché ad uno dei falsi contestati in udienza (precisamente, quello di cui al capo A), condannando, concesse le circostanze attenuanti generiche, il primo alla pena di anni due di reclusione ed il secondo alla pena di un anno e otto mesi di reclusione. Condannava entrambi gli imputati, in solido, al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili Regione Marche e Comune di Camerino, da liquidarsi in separato giudizio.
A seguito di impugnazione del pubblico ministero e degli imputati, la Corte di appello di Ancona, con sentenza del 3 aprile 1998, in della decisione di primo grado, assolveva il AR ed il IT dal reato di falso in atto pubblico (capo A) perché il fatto non sussiste, dichiarava non doversi procedere nei confronti di entrambi in ordine al reato di abuso di ufficio, così modificata l'originaria imputazione di corruzione (capo c), per essere il reato estinto per prescrizione, con le già concesse circostanze attenuanti generiche;
determinava la pena per il AR in relazione all'episodio AS (capo a) in anni uno e mesi quattro di reclusione;
escludeva per il IT le statuizioni civili che confermava, invece, per il AR.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, la parte civile Comune di Camerino e gli imputati.
2. L'Ufficio ricorrente ha dedotto, anzi tutto, violazione di legge e mancanza di motivazione quanto alla "derubricazione" della corruzione propria antecedente nell'abuso di ufficio. La decisione denunciata si sarebbe espressa in modo apodittico ed avrebbe omesso di prendere in esame le puntuali argomentazioni della sentenza di primo grado, così pervenendo ad addebitare al IT lasola violazione del dovere di astensione relativamente alla partecipazione alla commissione cui era stato demandato il compito di esprimere il parere. Più in particolare, la Corte territoriale avrebbe trascurato: l'esistenza, prima della partecipazione del AR alla gara di appalto, dell'accordo corruttivo con il AS che, in cambio della promessa di lire 200 milioni, gli aveva assicurato la nomina di una commissione compiacente alla quale, di fatto, era stata rimessa la decisione sull'aggiudicazione della gara, il cui risultato era, dunque, predeterminato da un sccordo corruttivo;
la nomina del IT quale componente della commissione, nonostante costui avesse redatto la prima relazione e il allegato progettuale presentati dalla "Italprogetti" con la domanda di partecipazione alla gara;
l'esistenza di rapporti professionali continuativi tra il AR ed il IT già in epoca antecedente alla gara e la qualità rivestita da quest'ultimo di componente del "comitato scientifico" dell'impresa; la redazione, retribuita, del progetto preliminare quando già era intervenuta la nomina a componente della commissione e l'accordo per future consulenze;
la redazione, sempre retribuita, da parte del prof. IT, del progetto definitivo. Relativamente all'interesse all'impugnazione, il ricorrente deduce che la pronuncia di questa Corte legittimerebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato di corruzione anch'esso estinto per il decorso del tempo alla sola condizione dell'immanenza delle concesse circostanze attenuanti generiche;
un punto oggetto di specifico gravame ed in ordine al quale la sentenza impugnata non risulta avere assolutamente motivato. Circa, poi, l'omessa statuizione sugli interessi civili, il giudice a quo avrebbe erroneamente fissato un tempus commissi delicti diverso da quello precisato in udienza;
con la conseguenza che il reato in ordine al quale è stata dichiarata la prescrizione si sarebbe estinto successivamente alla sentenza di primo grado, donde l'applicabilità dell'art. 578 c.p.p. Quanto alla intervenuta assoluzione per il reato di falso, si deduce violazione della legge penale, mancanza di motivazione e travisamento del fatto risultante dal testo del provvedimento impugnato, per avere la Corte territoriale omesso l'esame dei seguenti dati probatori: la "Italprogetti" doveva farsi carico di anticipare la somma risultante dalla differenza tra quella indicata nel progetto (lire 9.800.000.000) e quella del finanziamento pubblico (lire 3.500.000.000), corrispondente alla complessiva attività di lavoro dell'impresa per un anno, mentre lo stesso AR ed il legale della società avevano ammesso che la "Italprogetti" versava alì epoca in difficoltà economiche ed in carenza di liquidità; sia la perizia di ufficio sia la consulenza disposta dal Pubblico ministero avevano dimostrato l'inaffidabilità economica dell'impresa il cui capitale sociale ammontava, oltre tutto, a sole lire 300 milioni;
in vista della partecipazione alla gara l'"Italprogetti" aveva mutato il oggetto sociale includendovi proprio lo specifico settore interessato per l'aggiudicazione dell'appalto (la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi e di infrastrutture integrate di ingegneria); non era stato allegato il bilancio dell'anno 1988; dall'esame dei bilanci depositati risultava una decrescenza del volume di affari;
il AR aveva omesso di presentare l'indicazione dei flussi finanziari dai quali sarebbe risultata l'inidoneità dell'impresa a realizzare il progetto;
le "referenze bancarie" erano del tutto generiche;
la falsa attestazione resa dalla commissione circa la capacità economica della "Italprogetti" rappresentava il più univoco riscontro sia della irregolarità della gara e del suo esito sia degli accordi corruttivi AR-AS, AR-IT.
3. La parte civile Comune di Camerino, con atto sottoscritto dall'avv. Fabio Pierdominici, deduce inosservanza degli artt. 578 c.p.p. e 157 e segg. c.p. per avere la Corte territoriale omesso di provvedere sugli interessi civili in relazione al IT sul presupposto che il reato di abuso di ufficio si sarebbe prescritto prima della sentenza del Tribunale;
un presupposto da ritenere erroneo, essendo stata la data del commesso reato determinata al dibattimento nel maggio 1989. Con la conseguenza che, essendo stata la decisione del Tribunale pronunciata il 28 ottobre 1996, a quella data la causa estintiva non era ancora maturata.
4. Con atto sottoscritto dall'avv. Mario Scaloni, OV IT ha dedotto quattro ordini di motivi.
Con il primo denuncia mancanza di motivazione sulle puntuali argomentazioni dedotte nell'atto di appello e relative alla comunanza di interessi con il coimputato AR, fondata su dichiarazioni ritrattate e comunque frutto di equivoci successivamente chiariti. Il tutto corredato da affermazioni prive di ogni apparato dimostrativo circa sia l'effettiva partecipazione del IT al comitato scientifico della "Italprogetti", sia la remunerazione da parte del AR, sia la ravvisabilità di un dovere di astensione gravante sul ricorrente.
Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 323 c.p. (nel testo previgente), mancando nel comportamento dell'imputato qualsivoglia strumentalizzazione dell'ufficio per fini privatistici. Con il terzo motivo deduce illogicità della motivazione per avere il giudice a quo ritenuto ipotizzabile il reato di abuso di ufficio nonostante l'avvenuta assoluzione dal reato di falso ideologico, implicante la conclusione, che contraddice la fattispecie di reato del quale è stata dichiarata l'estinzione per il decorso del tempo, che la "Italprogetti" aveva la capacità finanziaria per far fronte ai lavori.
Lamenta, infine, violazione dell'art. 323 c.p., quale ri3ultante a seguito della sua "novellazione" ad opera della legge 16 luglio 1997, n. 234, sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato.
5. Con atto sottoscritto personalmente, il AR deduce manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto relativamente alla condanna per il delitto di corruzione per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato che il ricorrente avrebbe dichiarato di aver promesso al AS la somma di lire 200 milioni per nominare i commissari a lui favorevoli.
Deduce, ancora, violazione della legge penale per essere sia la corruzione sia l'abuso di ufficio estinti per prescrizione già prima della sentenza di primo grado.
6. In prossimità dell'odierna udienza, il IT ha presentato motivi nuovi sottoscritti dall'avv. Alfredo Angelucci, oltre che a sostegno del ricorso, per contrastare il impugnazione del Pubblico ministero e della parte civile.
Più in particolare, sotto il secondo profilo, si censurano gli argomenti addotti nel ricorso del Procuratore Generale in quanto volti ad una rivalutazione dei fatti e delle prove non consentita in sede di legittimità; si contestano, altresì, le deduzioni relative alla mancanza di motivazione sulle doglianze concernenti le circostanze attenuanti generiche ed il tempus commissi delicti, ritenute inammissibili con riferimento agli interessi civili. Quanto al ricorso della parte civile, si deduce che lo spostamento della data del commesso reato fino al maggio 1989 avrebbe determinato la contestazione di un fatto diverso, quando già quello originariamente contestato era estinto per prescrizione. DIRITTO
7. Il ricorso del Pubblico ministero, coinvolgendo pressoché tutti i capi e i punti della decisione, con eccezione dell'addebito di cui al capo a), in ordine al quale è stata confermata per il AR la condanna del giudice di primo grado relativamente al reato di corruzione propria antecedente, costituisce l'asse portante della presente decisione. Poiché, peraltro, alle dette doglianze si contrappongono, a tutto campo, i motivi di ricorso dei due imputati, la Corte procederà allo scrutinio congiunto dei singoli motivi in relazione ai capi o ai punti di volta in volta contestati.
8. Come si è esposto in narrativa, l'Ufficio ricorrente ha svolto, anzi tutto, una critica di fondo alla sentenza impugnata che investe le statuizioni concernenti la dichiarazione di non doversi procedere in ordine al reato di abuso di ufficio, così "derubricato" il reato di cui al capo c), contestato al AR ed al IT come corruzione propria antecedente, e l'assoluzione di entrambi gli imputati perché il fatto non sussiste dal reato di cui al capo A.), cioè il falso ideologico in atto pubblico. Quella di avere del tutto trascurato ogni "dialogo" con le argomentazioni della sentenza di primo grado, così da violare il principio, più volte espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, in base al quale - se è pur vero che il giudice di appello è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato ed il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici e giuridici, le ragioni del suo convincimento, è - anche vero che nel caso di decisione difforme da quella del giudice di primo grado tale dovere impone anche un'adeguata confutazione delle ragioni poste a base della sentenza riformata. Ma, rileva il Collegio, tale regola non comporta che laddove sussista diversità di valutazioni tra i giudici nei gradi di giudizio di merito oggetto dell'esame in sede di legittimità siano entrambe le decisioni, dovendo la verifica investire soltanto la sentenza del giudice di appello, la cui opinione si sostituisce a quella del primo giudice. Con la conseguenza che il giudice di legittimità non può estendere - operando una inammissibile scelta tra le due diverse valutazioni - il suo esame oltre i limiti istituzionalmente stabiliti dalla legge, con la conseguenza che la valutazione degli elementi probatori rimane sempre affidata esclusivamente all'apprezzamento del giudice di appello (cfr., ex plurimis, Cass., 25 ottobre 1983, Arancio). Non a caso, del resto, il Pubblico ministero ha evocato nei motivi di ricorso anche il disposto dell'art. 125, comma 3, c.p.p. che impone il dovere della motivazione delle sentenze (e delle ordinanze) a pena di nullità, così da far rifluire il vizio denunciato nella motivazione apparente e, dunque, inesistente, proprio in rapporto alla mancata confutazione degli argomenti utilizzati dalla sentenza di primo grado. Va osservato, però, come un vizio di tal genere è ravvisabile soltanto quando la motivazione, formalmente esistente, sia del tutto avulsa e dissociata dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o d i proposizioni prive di efficacia dimostrativa;
vale a dire, in tutti i casi nei quali il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (v., fra le tante, Cass., 8 febbraio 1993, Maiale). Rileva però il Collegio come l'indagine demandata a questa Corte sulla struttura razionale della motivazione, e cioè sul modo di costruire il discorso giustificativo della decisione, deve essere orientato entro un perimetro rigorosamente circoscritto;
tale sindacato, infatti, per espressa disposizione normativa, deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza alcuna possibilità di spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice del merito si è servito per sostanziare il suo convincimento risultante dallo stesso testo della motivazione. La misura ed il limite della cognizione della Corte di cassazione sulla decisione del giudice di merito sono individuabili dal catalogo dei motivi di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., nel senso che il sindacato di legittimità deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di una motivazione che rispetti i canoni logici, vagliando la sussistenza della necessaria coordinazione fra le varie proposizioni.
Enunciati, questi, dai quali deriva il principio che il giudice prospetta una motivazione illogica (o soltanto apparente), nell'esternare il suo convincimento, quando l'assetto complessivo dell'argomentare non riveli una compiuta analisi critica di ogni elemento portato al suo esame, omettendo di indicare i criteri adottati in relazione sia alle prove a carico sia alle prove a favore dell'imputato. La confutazione, poi, degli argomenti adottati dalla sentenza oggetto del gravame può risultare implicitamente, soprattutto quando si incentri su questioni di diritto.
9. Poste tali premesse, il Collegio è dell'avviso che decisione della Corte del merito sia sufficientemente motivata in ordine all'insussistenza del reato di corruzione, peraltro strettamente connesso - stante la natura strumentale di tale reato - al falso ideologico.
Il giudice a quo, infatti, dopo aver condiviso - con succinta, ma perfettamente comprensibile, motivazione (donde l'inconferenza di ogni richiamo all'art. 125 c.p.p.) - la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, ne ha fatto scaturire conseguenze di ordine strettamente giuridico, negando, per un verso, che nei rapporti tra il AR ed il IT possa ravvisarsi la fattispecie della corruzione propria antecedente e, per un altro verso, che sia configurabile nel contenuto del parere espresso dalla commissione un falso ideologico.
Sotto il primo profilo, l'esclusione della corruzione propria antecedente viene ricavata dall'essersi la vicenda esaurita con la mera violazione del dovere di astensione gravante sul IT (autore del progetto e membro del comitato scientifico della "Italprogetti"), implicitamente svincolando la causale delle somme a lui corrisposte dall'opera prestata dal docente in seno alla commissione. D'altro canto non può farsi a meno di rilevare che l'entità delle somme ricevute (per complessive lire 7.000.000, 7.500.000) non sembra eccedere le prestazioni professionali affidate e non pare, certo, designare la dazione di danaro che contrassegna il delitto di corruzione.
L'entità delle somme corrisposte (o da corrispondere) al IT appare l'indice univoco della natura onerosa del rapporto costituito tra le parti, così da precludere la ravvisabilità di uno scopo eccedente il fine tipico dell'assetto di interessi da esse predisposto;
con conseguenze insuscettibili di alternativa sul piano della qualificazione del fatto.
Sotto il secondo profilo, concernente il reato di falso, la sentenza impugnata risulta motivata in modo irreprensibile avendo indicato tutti gli elementi in grado di comporre un quadro ampiamente rassicurante quanto alla capacità finanziaria della "Italprogetti" di eseguire le opere e di gestire il complesso una volta terminati i lavori. La sentenza evoca, più in particolare, le "referenze bancarie" prodotte dal AR, dalle quali si evinceva un buon avviamento dell'impresa, mai protestata, nonché, quel che più interessa, in una fase di evoluzione, in grado di assumere forniture di notevole importo. Così da relegare le censure del Pubblico ministero alla richiesta di una "rilettura" delle verifiche effettuate dal giudice di merito sulla base di precisi dato probatori e di insindacabili massime di esperienza.
Il ricorso del Procuratore Generale deve essere, dunque, sul punto, disatteso.
10. Va rigettato il motivo di ricorso del IT diretto anche qui, a provocare una nuova verifica dei fatti così come ricostruiti dalla sentenza impugnata.
In presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129 c.p.p. solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile;
tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più alla nozione di "constatazione" che a quello di "apprezzamento". Il concetto di "evidenza" presuppone, infatti, la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi, in tal modo, in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato (Cass., 15 febbraio 1999, Di Pinto). Sennonché la sentenza impugnata contiene un vistoso errore di diritto, rilevabile ex art. 129, comma 2, c.p.p. allorché ha ritenuto esistente nei confronti del IT e del AR il reato di abuso di ufficio, dichiarandolo poi estinto per prescrizione.
11. Il Collegio deve allora farsi carico delle "novellazioni" che hanno attinto l'art. 323 c.p. in forza dell'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, al fine di verificare se, valutando la concreta fattispecie sottoposta al suo esame, sia riscontrabile una continuità di tipo di illecito, da non circoscrivere - alla stregua del tempus commissi delicti quale risultante dall'imputazione - al rapporto tra l'art. 323, 2^ comma, c.p. e l'art. 323 c.p., come sostituito dalla legge n. 324 del 1997, ma da estendere al testo originario dell'art. 323 c.p. qui rilevante, quanto meno, sotto il profilo sanzionatorio. Una verifica che riveste una qualche complessità, non risultando in modo chiaro a quale delle norme succedutesi nel tempo la sentenza impugnata abbia inteso riferirsi. 11.1. Sul punto relativo alla configurabilità nel caso di specie del delitto di cui all'art. 323 c.p., occorre, anzi tutto, rammentare gli interventi normativi che hanno coinvolto, radicalmente modificandolo, il precetto ora ricordato.
Come è stato rilevato, il delitto denominato "abuso generico di ufficio", assolveva, nell'originario assetto codicistico, una funzione residuale, costituendo una sorta di contenitore nel quale era ricompresa ogni forma di abuso del pubblico ufficiale, che non fosse previsto come reato da una particolare disposizione di legge. Il tutto in un quadro entro il quale lo statuto penale della pubblica amministrazione, con la previsione del peculato per distrazione, della malversazione in danno di privati, dell'interesse privato in atti di ufficio, etc., era contrassegnato da un reticolo di fattispecie in grado di relegare al margine il delitto di cui all'art. 323 c.p., fra l'altro, caratterizzato - in rapporto ai valori allora rilevanti - dall'estrema tenuità della sanzione. 11.2. L'art. 13 della legge 26 aprile 1990, n. 86, che ha completamente ridisegnato l'art. 323 c.p., contemplava un'ipotesi di reato diretta à reprimere soprattutto l'uso distorto della discrezionalità amministrativa, profilandosi in termini di sintomaticità dell'abuso il vizio di eccesso di potere dell'atto o del provvedimento;
vale a dire, il compimento (o l'omissione) dell'atto come esercizio del potere per scopi diversi da quelli imposti dalla funzione predeterminata dalla legge;
in tal modo, per un verso, da far assumere all'agire della pubblica amministrazione uno scopo estraneo rispetto a quello finalizzato dalla norma e, per un altro verso, da realizzare un vero e proprio eccesso del mezzo rispetto al fine da essa presupposto (cfr. Sez. VI, 25 ottobre 1991, Giunta).
Il nucleo della fattispecie veniva peraltro collocato nel momento soggettivo, nel dolo specifico, in quanto esorbitante la stessa realizzazione di un evento antigiuridico e finalizzato ad arrecare ad altri un vantaggio ingiusto (nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 323, 2^ comma, di carattere patrimoniale) ovvero un danno ingiusto. La centralità del momento soggettivo veniva correttamente enucleata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema nel senso sia della finalizzazione dell'abuso verso un vantaggio o un danno ingiusto sia della effettiva ingiustizia del risultato avuto di mira dall'atto. Una regola puntualmente canonizzata nell'affermazione che deve essere contra legem non solo la condotta, ma anche il fine perseguito dall'agente; cosicché il reato in esame non sussiste quando, pur essendo illegittimo il mezzo impiegato, il fine di danno o di vantaggio non sia di per sè ingiusto. Ciò non soltanto perché l'art. 323 c.p. menziona separatamente l'abusività della condotta e l'ingiustizia del fine, ma anche perché la ratio della norma tende a sottrarre alla sanzione penale quelle ipotesi in cui, pure se attraverso un'attività amministrativa formalmente illegittima, si persegua un fine di per sè legittimo (cfr. Sez. VI, 19 dicembre 1994, Medea). Principi ulteriormente ribaditi dalla regula iuris in base alla quale, per integrare la fattispecie di cui all'art. 323 c.p., oltre all'abuso che caratterizza l'elemento oggettivo del reato, occorre il dolo specifico, finalizzato all'ingiusto vantaggio;
con la conseguenza che non è sufficiente la coscienza e volontà dell'agente di porre in essere una condotta antidoverosa e l'illegittimità, pur macroscopica, dell'atto di ufficio, ma è necessario che l'abuso sia stato indirizzato a determinare una situazione di vantaggio contraria al diritto (Sez. VI, 20 aprile 1995, Pasetti;
cfr., analogamente, Sez. VI, 7 marzo 1995, Bussolati;
Sez. 5 aprile 1994, Presutto).
Il tutto secondo i tracciati interpretativi seguiti da questa Corte, costante nel ritenere che in tema di abuso di ufficio assumono rilievo sia l'atto (o il comportamento) singolarmente valutato (qualora esso esprima ex se il perseguimento di un fine diverso rispetto al fine tipico) sia quegli elementi sintomatici che, apparentemente estranei all'atto (o al comportamento), consentono una verifica di più ampio contesto;
così da dar rilievo ai presupposti di fatto in cui si esprime l'abuso, attraverso il coinvolgimento di singoli comportamenti o di singole serie comportamentali antecedenti, concomitanti ovvero anche successivi all'atto (o al comportamento) che designa l'abuso stesso (cfr., ex plurimis, Sez. VI, 30 giugno 1993, Bisogno). Sul versante della violazione del dovere di astensione, poi, la giurisprudenza si era attestata - non senza qualche contrasto - sulla linea interpretativa secondo cui la detta violazione (che, di per sè sola, non era in grado neppure di realizzare l'ipotesi di reato prevista dall'abrogato art. 324 c.p.; cfr. Sez. V, 3 dicembre 1979, Duo), si rivela non idonea ad integrare, sempre di per sè sola, gli estremi del reato previsto dal previgente art. 323. Il che non sta a significare che tale violazione non possa costituire un abuso di potere, esprimendo soltanto l'esigenza che, perché venga realizzato il reato di abuso di ufficio, deve accompagnarsi una delle finalità previste dalla norma incriminatrice;
in modo da dar rilievo al profilo teleologico, conseguentemente destinato a trasformare la violazione del dovere di astensione in un vero e proprio sviamento di potere. Invece, quando l'abuso si sostanzi ex se in uno sviamento di potere, il legame finalistico è maggiormente evidenziabile nell'area della fattispecie penalmente rilevante, esaurendosi lo sviamento in un vizio teleologico che, ove coincida con il fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio ovvero di arrecare ad altri un danno, realizza a pieno titolo il reato di abuso di ufficio. Dal criterio della "doppia ingiustizia", emergente anche in chiave semantica dall'art. 323, 1^ comma, c.p., quale risultante dalla "novella" del 1990, deriva che l'ingiustizia del fine non può considerarsi insita nell'ingiustizia del mezzo, nel senso che la seconda deve comunque manifestarsi all'esterno attraverso la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Ne discende che il vantaggio ingiusto, coincidendo con il fine perseguito dall'agente, diviene parte integrante dell'elemento soggettivo. Dunque, anche quest'ultimo resta designato da una duplice qualificazione: come dolo generico, connotante l'abuso; come dolo specifico, esorbitante rispetto a questo, ma interdipendente dal momento soggettivo della condotta abusiva, tanto da rappresentare un continuum nei confronti del momento soggettivo generico e da risultare, nella sua qualificazione finalistica, astrattamente inscindibile rispetto a questo. Ora, poiché il fine deve essere quello di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio (o di cagionare ad altri un danno), il contenuto teleologico viene a scorporarsi dal momento oggettivo, tanto da consentire l'ulteriore accertamento della sua presenza a prescindere dalla finalità generica e dalla finalità specifica. E questo dato oggettivo andrebbe individuato nella soluzione di un conflitto di interessi (l'uno e l'altro direttamente o anche soltanto indirettamente rilevanti sul piano pubblicistico) secondo regole che, anziché informate al principio di imparzialità, mirino a comporre tale conflitto tutelando posizioni giuridiche non meritevoli di protezione proprio in forza del preminente interesse del soggetto agente o di altri soggetti destinatari dell'atto o del provvedimento (ovvero anche del comportamento), interesse assunto come dato esponenziale dell'atto, del provvedimento (ovvero del comportamento) stesso (v. Sez. VI, 14 dicembre 1995, Marini). Rigorosamente circoscritto entro i confini dell'elemento soggettivo era, pertanto, il danno o il vantaggio ingiusto, a nulla rilevando che il soggetto non fosse riuscito a realizzare lo scopo, così da profilarsi la fattispecie in parola come reato a consumazione anticipata. Il tutto pur dovendosi considerare come, nel concreto, l'emanazione dell'atto o del provvedimento (e la sua conseguente esecutorietà) diveniva, di regola, l'unico segnale dal quale era ricavabile l'abuso dell'ufficio (o del servizio). 11.2. Nonostante gli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati avessero delimitato, soprattutto sotto il profilo funzionale (ma con inevitabili riverberi anche sullo schema strutturale della fattispecie), la norma dell'art. 323 c.p. - la cui centralità nel sistema dei reati contro la pubblica amministrazione risultava, oltre che dalla corrispondente soppressione dei reati di interesse privato in atti di ufficio e di peculato "per distrazione", dalla significativa elevazione della sanzione prevista dall'editto - era conformata in modo così generico (sintomatica è la permanenza nel testo dell'art. 323 "novellato" dell'espressione "abuso", ancora una volta designante la condotta tipica) da apparire dotata di una tale potenzialità espansiva ai fini della perseguibilità dell'illecito amministrativo, da indurre il legislatore a riformulare il precetto allo scopo, per un verso, di limitarne la versatilità così da delineare uno schema solo in parte corrispondente ai risultati cui era approdato il "diritto vivente" scaturente dalla giurisprudenza prima richiamata e, per un altro verso, di ridurre la misura della pena edittale, secondo un modello chiaramente rivolto a precludere che il fumus delicti potesse comportare limitazioni, in via cautelare del soggetto indagato imputato di abuso di ufficio, oltre che compressioni della sua privacy ai sensi dell'art. 266 e segg. c.p.p. Il prezzo pagato ad una tale opera di revisione è stato indubbiamente assai caro, tanto da rimuovere i sottili equilibri che sorreggono l'intero statuto dei reati contro la pubblica amministrazione, soprattutto con riferimento al sistema sanzionatorio del delitto di cui all'art. 323 c. p. così poco efficace da risultare irragionevole rispetto ad altri fatti reato relativamente ai quali l'esigenza punitiva non ha subito variazioni di sorta. 11.3. L'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, che ha sostituito l'art. 323 c.p., ha, in primo luogo, ancorato la configurabilità della condotta materiale alla violazione di leggi o di regolamenti, così da circoscrivere univocamente in ambiti definiti gli estremi ed i presupposti del comportamento punibile;
per di più, realizzabile solo in quanto le dette condotte vengano poste in essere, per il pubblico ufficiale nello svolgimento della funzione e per l'incaricato di un pubblico servizio nello svolgimento del servizio.
Mentre, dunque, nel sistema previgente (forse più razionale, perché non necessariamente postulante un abuso incentrato nell'adozione di un provvedimento amministrativo), nel silenzio della legge assumevano rilievo, ove la condotta si fosse estrinsecata nell'adozione di provvedimenti amministrativi illegittimi, sia l'incompetenza sia l'eccesso di potere sia la violazione di legge (secondo le regole canonizzate dalla legge 31 marzo 1889, n. 5982, istitutiva della IV Sezione del Consiglio di Stato "per la giustizia amministrativa" e riprodotte dall'art. 26 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, dall'art. 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034), nell'attuale sistema, che pur sembra assegnare valore esponenziale alla partizione dei tradizionali vizi dell'atto, ai fini della condotta di abuso (quella che assume valore esclusivo nella configurazione della fattispecie penale, che reprime soltanto comportamenti, rappresentando il provvedimento lo strumento attraverso il quale - pur se utilizzando una sorta di sincretismo valutativo, che ha di mira anche la rilevanza di un "possibile giuridico" proprio dell'atto autoritativo - sul piano della struttura si configura l'illecito e sul piano probatorio è consentito delineare la sussistenza della condotta di abuso) rilevano soltanto la violazione norme di legge o di regolamento e l'inosservanza del dovere di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti (quindi, al di là della violazione di leggi o di regolamenti ora vigenti).
Quel che peraltro diviene decisivo ai fini di una corretta comprensione dello ius novum è una sorta di emarginazione (bilanciata, però, dall'inscindibile collegamento con l'evento) dell'elemento soggettivo. A differenza dell'art. 323 previgente che configurava l'abuso di ufficio come reato a consumazione anticipata, fondamentalmente incentrato sul dolo specifico, sulla finalità di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio (se patrimoniale, con elevazione della pena da un minimo di due a un massimo di cinque anni di reclusione) o di arrecare ad altri un danno ingiusto (senza che rilevasse ai fini sanzionatori la natura patrimoniale del danno), il legislatore del 1997 ha configurato l'abuso di ufficio come reato di danno (nel senso dell'emersione di una diversa offensività), richiedendo che venga procurato a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecato un danno ingiusto, così da spostare in avanti la realizzazione della fattispecie. La tipicità del fatto, quindi, con la "novella", non viene più affidata al contenuto di un dolo specifico;
la conformità al modello legale dell'incriminazione si ricava, infatti, attraverso una più precisa modulazione del lessico rilevante sul piano prescrittivo, in funzione di esigenze teleologiche puntualmente ricavabili dai lavori preparatori della legge n. 234 del 1997. Il tutto col delineare forme vincolate di condotta ed arricchendo la fattispecie di un elemento ulteriore costituito dalla effettiva realizzazione di un vantaggio patrimoniale per il pubblico ufficiale ovvero per altri o di danno altrui;
vantaggio o danno contra ius (cfr. Sez. VI, 17 ottobre 1997, Vitarelli;
Sez. VI, 17 dicembre 1997, Testa). La conseguenza è che la necessaria presenza dell'evento rende ancor più pertinente il richiamo all'abuso mediante omissione, ravvisabile tutte le volte in cui ci si trovi di fronte (nel ricorrere degli ulteriori requisiti indicati dall'art. 323 c.p.) ad un soggetto sul quale gravi l'obbligo di impedire l'evento. Nella nuova formulazione, caratterizzata dalla necessità dell'evento (Sez. VI, 17 ottobre 1997, Vitarelli;
Sez. VI, 3 novembre 1997, Craparo;
Sez. VI, 17 dicembre 1997, Testa), l'abuso è punito a titolo di dolo generico, per di più caratterizzato dal requisito della intenzionalità, restringendosi, in tal modo, l'operatività del momento soggettivo al dolo di evento inteso con esclusione della rilevanza del c.d. "dolo eventuale" (Sez. VI, 2 ottobre 1997, Angelo;
Sez. VI, 17 dicembre 1997, Testa;
Sez. VI, 14 gennaio 1998, Branciforte). Il che condurrebbe a ritenere che, penetrando l'ingiustizia del danno o del vantaggio nella struttura dell'evento, la stessa qualifica di dolo diretto che contrassegna l'elemento soggettivo del reato in parola comporta che anche il dato di qualificazione debba essere preveduto e voluto.
11.4. Tutto ciò premesso, relativamente al regime ora operante sul piano del diritto intertemporale, va ricordato come le Sezioni unite di questa Corte, nel delineare i rapporti tra l'art. 323 c.p., nel testo risultante dalla originaria formulazione - qui tuttora rilevante, considerato il tempus commissi delicti - e l'art. 323 c.p., come sostituito dall'art. 13 della legge n. 86 del 1990,
enunciarono il principio in base al quale, poiché fra in nuovo testo della art. 323 c.p. (quello, cioè, introdotto dall'art. 13 della legge 26 aprile 1990, n.86) ed i precedenti artt. 323 e 324 dello stesso codice, sussiste un nesso di continuità e di omogeneità delle singole previsioni, non avendo la legge n. 86 del 1990 operato una generalizzata abolito criminis, ogni problematica circa la norma da applicare va risolta ai sensi dell'art. 2, 2^ e 3^ comma, c.p., perché tra il nuovo testo dell'art. 323 ed i precedenti artt. 323 e 324 sussiste un nesso di continuità e di omogeneità delle previsioni che riconduce l'interferenza fra i relativi precettì nel più complesso fenomeno della successione nel tempo delle norme incriminatrici, nell'ambito del quale la nuova legge se, da un lato, ha ampliato, sotto qualche aspetto le previgenti previsioni incriminatrici ed escluso, dall'altro lato, la rilevanza penale di alcune ipotesi già punite come reato, rispetto ad altre ipotesi ha mantenuto tale imponendo per esse l'individuazione della norma più rilevanza, favorevole applicabile ai sensi dell'art. 2, 3^ comma, c.p. Aggiungendo che una tale disciplina resta applicabile alla condizione che i fatti punibili alla stregua dell'art. 323 c.p., nel testo originario, possano esserlo anche alla stregua dell'art. 13 della legge n. 86 del 1990, in quanto gli elementi costitutivi del primo reato siano contenuti, in forma esplicita o implicita, nella previsione delle norme vigenti alla data di consumazione - attribuendosi, altrimenti, efficacia retroattiva ad una norma incriminatrice successiva al fatto - e siano stati chiaramente enunciati nell'imputazione (Sez. un., 20 giugno 1990, Monaco). 11.5. È chiaro che, con riferimento ai rapporti tra l'art. 323 c.p., quale "novellato" nel 1990 e l'art. 323 c.p., quale risultante dalla sua sostituzione in forza dell'art. 1 della legge n. 234 del 1997, l'incentrarsi della problematica intertemporale nell'area di una sola disposizione (laddove i temi di diritto transitorio a suo tempo prospettati concernevano, non solo due diverse disposizioni ma anche - per essere chiamato in causa pure l'abrogato art. 324 c.p. ed il sostituito art. 314 dello stesso codice, nella parte relativa al "peculato per distrazione" - da più norme, con giudizi di valore, per giunta, non unificabili ma, anzi, caratterizzati da rilevantissime difformità) circoscrive l'area di interferenza tra norme entro argini interpretativi estremamente più circoscritti. Mentre, a suo tempo, al di là dei profili descrittivi, assumeva valenza decisiva il giudizio di valore, qui è la conformazione della norma (nell'ambito di se stessa) a rivelarsi determinante. Si vuol dire, cioè, che mentre nel caso preso i n esame dalle Sezioni unite, un ruolo preminente assumeva il rapporto di consunzione (reso estremamente complesso dalla pluralità di disposizioni convergenti, nello ius novum, verso una medesima norma), ora, prescindendo da giudizi valutativi di non decisivo rilievo (pur se comunque apprezzabili: l'abuso diretto a procurare un vantaggio patrimoniale è ora sanzionato con la minor pena della reclusione da sei mesi a tre anni, mentre l'abuso "in danno" subisce una penalizzazione, essendo comminata la medesima sanzione, superiore, dunque, a quella dell'editto dell'art. 323 sostituito dalla legge n. 86 del 1990), la soluzione di ogni problema di diritto transitorio va individuata facendo, in primo luogo, applicazione del principio di specialità, l'unico in grado di conferire valenza prescrittiva al rapporto istituibile tra disposizione e norma, quando l'assetto descrittivo (e solo in parte valutativo) risulti decisamente modificato. Una specialità da definire "bilaterale" perché ciascuna delle fattispecie poste a confronto presenta elementi specializzanti;
cosicché deve contestarsi la soluzione prospettata da una parte della dottrina secondo cui, poiché, qualsiasi ipotesi oggi prevista è riconducibile al testo previgente mentre solo alcune delle ipotesi previste dalla legge n. 86 del 1990 possono essere assunte nella nuova ipotesi di reato, è sempre applicabile lo ius novum, purché si realizzino taluni requisiti, dovendo, in caso contrario, ritenersi realizzata una vera e propria abolitio criminis.
Il fatto è che, invece, ciascuna delle ipotesi di reato presenta elementi che sono propri di essa ed estranei al modello dell'altra. Dunque, ciascuna fattispecie è speciale nei confronti dell'altra perché ognuna presenta uno o più elementi estranei rispetto all'altra.
Se si superano le resistenze all'applicazione di un criterio logico nell'area del fenomeno della successione della legge penale nel tempo, il raffronto tra i due precetti consente una più puntuale verifica del passaggio dalla norma implicitamente abrogata alla nuova disciplina, facendo subito emergere come il ricorso alla specialità bilaterale esclude che assumano rilievo penale gli abusi non consistenti in violazioni di legge o di regolamento ovvero dai quali non sia derivato un vantaggio patrimoniale o un danno (entrambi ingiusti). Ne consegue che la continuità del tipo d'illecito, risalente alla decisione delle Sezioni unite più volte richiamata, resta racchiusa nei limiti descrittivi che autorizzano ad iscrivere il contegno in entrambe le prescrizioni.
Riconducendo il rapporto tra norme nell'ambito del principio di specialità, il problema della successione della legge nel tempo deve essere risolto attraverso l'accertamento degli elementi che designano la nuova fattispecie;
e cioè che la condotta si sia sostanziata nella violazione di legge o di regolamento o nell'inosservanza del dovere di astensione, per di più posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio e che sia stato effettivamente procurato un vantaggio patrimoniale per sè o per altri, ovvero che sia stato arrecato ad altri un danno ingiusto. È ovvio, poi, che l'intenzionalità (con esclusione delle ipotesi di dolo soltanto eventuale) dell'azione (o dell'omissione) non costituisce un elemento riconducibile a specialità, risultando il dolo specifico richiesto dall'art. 323 c.p. ante riforma incompatibile con figure diverse dal dolo "intenzionale".
Una regola che, combinandosi con il precetto che prescrive, nel sistema della successione delle leggi nel tempo, l'applicazione della norma più favorevole, fa ritenere, dunque, in presenza dei dati di specificità sopra ricordati, l'art. 323 da ultimo sostituito come unica norma applicabile.
In tali termini la decisione delle Sezioni unite più volte richiamata risulta compatibile con il regime intertemporale ora al vaglio della Corte;
la continuità di tipo di illecito scaturente da un principio logico prima che da un giudizio di valore (peraltro pure emergente dal nuovo assetto sanzionatorio), impone sempre e comunque l'applicazione dello ius novum ove venga accertata la realizzazione della fattispecie. È evidente, poi, che l'abolitio criminis della ipotesi di reato prevista dal testo originario dell'art. 323 c.p. in tanto renderà operante la norma ora ricordata in quanto sia configurabile l'ipotesi di reato contemplata dal testo vigente, con l'applicazione della pena comminata dall'editto del testo del 1930. 12. Dalla sentenza impugnata non emerge che la violazione del dovere di astensione da parte del IT rappresenti lo strumento preordinato alla realizzazione di un vantaggio ingiusto;
se pure ingiusto può dirsi il mezzo impiegato (e cioè la violazione del dovere di astensione), non risulta alcuna ingiustizia del risultato;
la stessa esclusione del delitto di falso ideologico di cui ai capi A) e B) comprova, per un verso (come, del resto ha riconosciuto pure la sentenza di primo grado) il rigore del progetto presentato del quale è stato, anzi, "sufficientemente accertato il carattere innovativo e migliorativo" di quello "oggetto dell'appalto concorso", e, per un altro verso (lo ha esplicitamente affermato al sentenza di appello), che, al momento dell'adozione del parere, la "Italprogetti" era in possesso dei mezzi economici per fronteggiare le opere e le attività richieste dall'amministrazione.
13. Risultando, assente il requisito della "doppia ingiustizia" (non presente nel testo dell'originaria previsione dell'art. 323 c.p., la norma rilevante considerato il tempus commissi delicti, ma richiesto dall'art. 323 quale risultante dalla legge n. 86 del 1990 e dalla legge n. 267 del 1997, fermo restando che il trattamento sanzionatorio ipoteticamente applicabile è quello contemplato nel testo originario dell'art. 323 c.p.) la sentenza impugnata deve essere annullata per la parte concernente il reato di abuso di ufficio, secondo la qualificazione operata dal giudice a quo, perché il fatto non sussiste.
Restano così assorbiti i motivi di ricorso della parte civile Comune di Camerino e del Procuratore Generale, per questa parte, inammissibili, non essendo il pubblico ministero legittimato a proporre impugnazione per gli interessi civili.
Con conseguente rigetto del ricorso della parte civile stessa. 14. Infondato è pure il ricorso del AR in punto di responsabilità, avendo la sentenza impugnata, con motivazione insindacabile in questa sede, adeguatamente argomentato quanto alle cadenze ed al contenuto dell'accordo corruttivo tra l'imputato ed il AS, accordo, fra l'altro, da lui esplicitamente ammesso nel corso dell'interrogatorio in sede di indagini preliminari. Il tutto anche considerando che la verifica ad opera di questa Corte non può eccedere gli ambiti indicati nell'art. 129, comma 2, c.p.p. Poiché, infatti, la data del commesso reato è stata determinata "in epoca antecedente all'ottobre 1988", il reato risulta estinto per prescrizione, tenuto conto delle concesse attenuanti generiche, ancor prima della pronuncia della sentenza del Tribunale (al più tardi nell'aprile 1996, mentre la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 28 ottobre 1996).
15. Alle su esposte statuizioni consegue la condanna della parte civile, Comune di Camerino, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AR VI e di IT OV in ordine al delitto di abuso di ufficio perché il fatto non sussiste e nei confronti del AR in ordine al delitto di corruzione propria antecedente per essere il reato estinto per prescrizione, nonché relativamente a tutte le statuizioni civili. Rigetta nel resto il ricorso del AR. Rigetta il ricorso del Procuratore Generale. Rigetta il ricorso della parte civile Comune di Camerino che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 1999