Sentenza 12 maggio 1998
Massime • 1
Lo stato di convivenza della persona che riceve l'atto notificato si presume fino a prova contraria, perché l'indicazione fornita dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione deriva, quanto alla rilevanza del predetto stato, dall'apparenza della situazione e non da uno specifico accertamento. La prova contraria deve essere data dalla persona che allega la mancanza di convivenza (Nella specie, dalla relazione di notificazione del decreto di citazione risultava che questo era stato notificato nella residenza dell'imputato a mani della convivente capace: la Corte ha anche precisato che, a prescindere dal tipo di relazione corrente con la persona che aveva ricevuto l'atto, per la regolarità della citazione doveva ritenersi sufficiente anche la temporanea convivenza della stessa nell'abitazione del ricorrente, della quale convivenza, peraltro, non era stata neppure prospettata, in luogo della necessaria prova contraria, l'esclusione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/1998, n. 10566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10566 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1998 |
Testo completo
composta dai Sig.ri Udienza pubblica dott. Pasquale TROJANO - Presidente del 12.5.1998
dott. Luigi SANSONE - Consigliere SENTENZA
dott. Francesco ROMANO - Consigliere N. 715
dott. Oreste CIAMPA - Consigliere REGISTRO GENERALE
dott. Bruno OLIVA - Consigliere N. 39341/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NO CE, nato ad [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 3.6.1997. Udita, in pubblica udienza, la relazione del Consigliere dott. Oreste CIAMPA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator Generale, dott. Vittorio MARTUSCIELLO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
La CORTE osserva:
Con sentenza del 18.1.1996 il Pretore di Napoli/Afragola, ritenuto NO CE responsabile del reato di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza alla moglie OS AN e alle figlie minori NO ES ed NZ, di cui all'art. 570, comma 2 n.2, cod. pen., lo condannava, con le concesse attenuanti generiche,
alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di mesi 2 di reclusione e lire 200.000 di multa.
La Corte d'Appello di Napoli, con decisione del 3.6.1997, confermava integralmente la sentenza appellata dall'imputato, rimasto contumace. Ricorre per cassazione il NO CE e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/c, cod. proc. pen., chiede dichiararsi la nullità della sentenza impugnata per la violazione dell'art. 178, lett. c, cod. proc. pen., per l'omessa citazione dell'imputato all'udienza di trattazione dell'appello a seguito della nullità della notificazione, risultando l'atto consegnato a mani di tale IL UC, sedicente "moglie".
Il ricorso non merita accoglimento.
L'imputato sostiene che la notifica sarebbe stata irregolarmente effettuata a mani di persona che si sarebbe qualificata, contrariamente al vero, come "moglie". Non contesta, purtuttavia, che essa sia avvenuta nella sua abitazione.
Al caso di specie si applica il principio interpretativo, reiteratamente affermato da questa Corte Suprema, per il quale lo stato di convivenza della persona che riceve l'atto notificato si presume fino a prova contraria perché l'indicazione fornita dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica deriva, quanto alla rilevazione del predetto stato, dall'apparenza della situazione e non da uno specifico accertamento.
La prova contraria per vincere la presunzione deve essere data da chi l'allega (rv. 203519).
Risulta dalla relata di notifica del decreto di citazione (folio 10 del fascicolo d'appello, sul retro) che l'atto di citazione per l'udienza del 3.6.1997 è stato notificato nella residenza dell'imputato a mani di IL UC, convivente e capace. A prescindere pertanto dalla sussistenza e dal tipo di relazione corrente con la IL, per la regolarità della citazione deve ritenersi sufficiente anche la temporanea convivenza della stessa nell'abitazione del ricorrente, della quale convivenza non è stata neppure prospettata, in luogo della necessaria prova contraria, l'esclusione.
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 1998