Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/1998, n. 10566
CASS
Sentenza 12 maggio 1998

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Lo stato di convivenza della persona che riceve l'atto notificato si presume fino a prova contraria, perché l'indicazione fornita dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione deriva, quanto alla rilevanza del predetto stato, dall'apparenza della situazione e non da uno specifico accertamento. La prova contraria deve essere data dalla persona che allega la mancanza di convivenza (Nella specie, dalla relazione di notificazione del decreto di citazione risultava che questo era stato notificato nella residenza dell'imputato a mani della convivente capace: la Corte ha anche precisato che, a prescindere dal tipo di relazione corrente con la persona che aveva ricevuto l'atto, per la regolarità della citazione doveva ritenersi sufficiente anche la temporanea convivenza della stessa nell'abitazione del ricorrente, della quale convivenza, peraltro, non era stata neppure prospettata, in luogo della necessaria prova contraria, l'esclusione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/1998, n. 10566
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10566
    Data del deposito : 12 maggio 1998

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