Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/06/2000, n. 12472
CASS
Sentenza 15 giugno 2000

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Nel procedimento per reato colposo, la sentenza che assolve uno o più coimputati non ha autorità di cosa giudicata nei confronti degli altri; pertanto, nella fase di appello, instaurata a seguito di impugnazione dell'imputato condannato, non è preclusa al giudice l'indagine sulla condotta del soggetto assolto, sia ai fini dell'accertamento della responsabilità esclusiva o del concorso di colpa, sia ai fini della determinazione della pena, restando, comunque, improduttiva di effetti giuridici la decisione di secondo grado nei confronti degli imputati irrevocabilmente assolti.

Il reato di omicidio colposo plurimo non è configurabile come reato unico, ma come concorso formale di più reati con unificazione soltanto quoad poenam, sicché il termine di prescrizione del reato va computato con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni, dal momento in cui ciascuno di essi si è verificato.

L'esimente della obbedienza gerarchica dovuta ad un ordine militare non è applicabile nel caso di reato commesso alla guida di un autoveicolo, atteso che la relativa responsabilità incombe anche sul conducente, cui compete, nella concreta esecuzione della manovra, il diritto-dovere di valutare e scegliere le più opportune modalità di esecuzione dell'ordine ricevuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/06/2000, n. 12472
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12472
    Data del deposito : 15 giugno 2000

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