Sentenza 15 giugno 2000
Massime • 3
Nel procedimento per reato colposo, la sentenza che assolve uno o più coimputati non ha autorità di cosa giudicata nei confronti degli altri; pertanto, nella fase di appello, instaurata a seguito di impugnazione dell'imputato condannato, non è preclusa al giudice l'indagine sulla condotta del soggetto assolto, sia ai fini dell'accertamento della responsabilità esclusiva o del concorso di colpa, sia ai fini della determinazione della pena, restando, comunque, improduttiva di effetti giuridici la decisione di secondo grado nei confronti degli imputati irrevocabilmente assolti.
Il reato di omicidio colposo plurimo non è configurabile come reato unico, ma come concorso formale di più reati con unificazione soltanto quoad poenam, sicché il termine di prescrizione del reato va computato con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni, dal momento in cui ciascuno di essi si è verificato.
L'esimente della obbedienza gerarchica dovuta ad un ordine militare non è applicabile nel caso di reato commesso alla guida di un autoveicolo, atteso che la relativa responsabilità incombe anche sul conducente, cui compete, nella concreta esecuzione della manovra, il diritto-dovere di valutare e scegliere le più opportune modalità di esecuzione dell'ordine ricevuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/06/2000, n. 12472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12472 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI PAOLO Presidente del 15/06/2000
1. Dott. TATOZZI GIANFRANCO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SAVINO VITO " N. 1424
3. Dott. BIANCHI LUISA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLAIANNI NICOLA " N. 46848/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) EG ET n. il 16.08.1964
2) MA IO n. il 23.08.1973
3) NA ET n. il 13.03.1946
4) MINISTERO DIFESA
5) ASSICURAZIONI D'ITALIA
avverso sentenza del 24.03.1999 CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. COLAIANNI NICOLA
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. U. Martusciello che ha concluso per annullamento senza rinvio per u.d.g. per prescrizione;
anche per SI.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Mattina, che si riporta alle conclusioni scritte: rigetto dei ricorsi
Udito il difensore Avv. Chiusolo per EG: annullamento senza rinvio per prescrizione
Osserva
Con la sentenza sopra menzionata veniva confermata, salvo il riconoscimento del concorso di colpa nella misura del 20% di SI TA, quella di primo grado, con cui EG TA e MM IO erano stati ritenuti responsabili del reato di omicidio colposo di De AR SE e De AR CE, passeggeri a bordo dell'auto guidata dal SI, il quale pure riportava gravi lesioni, e investita dall'autocarro militare condotto dal MM: questi aveva impegnato la corsia stradale per una manovra ad U guidata da terra dal EG, la cui esecuzione, una volta terminato il posto di blocco, era stata ordinata dal responsabile IO Nicola (condannato non appellante).
Ricorrono in questa sede entrambi gli imputati, nonché il SI. Il MM denuncia violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in punto di correlazione tra accusa e sentenza, di responsabilità - specie in relazione all'interruzione del nesso di causalità per effetto dell'elevata velocità del SI (quasi 90 km/h in ora notturna) - e di denegata esimente dell'obbedienza militare gerarchica.
Il EG denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione in punto di sua responsabilità, ribadita anche in riferimento alla detta esimente con motivi aggiunti, nei quali ha, inoltre, eccepito l'intervenuta prescrizione: motivo principalmente discusso all'udienza odierna.
Il SI, non citato ne' comparso in appello, chiede la declaratoria di inefficacia della sentenza nei suoi confronti per mancata instaurazione del contraddittorio.
Quest'ultimo ricorso va dichiarato inammissibile siccome proposto da soggetto non legittimato, in quanto non parte nel giudizio di appello (risulta assolto in primo grado con sentenza sul punto passata in giudicato per mancanza di impugnazioni). Nè tale situazione processuale può essere revocata in dubbio dal giudizio di concorso di colpa formulato dalla Corte d'appello, comunque perfettamente legittimo giacché la sentenza che assolve uno o più dei coimputati non ha autorità di cosa giudicata nei confronti degli altri, sicché in fase di appello proposto dal condannato non è preclusa l'indagine sulla condotta dell'assolto sia ai fini dell'accertamento di responsabilità esclusiva o del concorso di colpa sia ai fini della determinazione della pena, restando comunque improduttiva di effetti giuridici la decisione di secondo grado nei confronti degli imputati assolti (in termini Cass. 3191/91, rv 186982; 1597/90, rv 183220;
2597/79, rv 141417).
La sentenza va, peraltro, annullata essendo il reato estinto per prescrizione. Benché le attenuanti generiche non siano state formalmente dichiarate prevalenti, pure la diminuzione della pena a motivo di esse depone inequivocamente nel senso indicato, ove solo si consideri che il reato di omicidio colposo plurimo non costituisce un reato unico ma un concorso formale di più reati (Cass. 1509/90, rv 183208), con unificazione unicamente quoad poenam (Cass. 5761/82, rv 154166), sicché il termine di prescrizione del reato va computato con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni e dal momento in cui ciascuno di essi s'è verificato (Cass. 8547/79, rv 143158). Nella specie, quindi, per effetto delle dette attenuanti il termine di prescrizione massima (sette anni e mezzo) di ciascun reato (commesso il 17.8.1992) è scaduto il 17.2.2000.
Non risultano, peraltro, elementi che rendano evidente che gli imputati non hanno alcuna responsabilità, o che sono stati condannati per una responsabilità diversa da quella precisamente contestata nel capo di imputazione, e coerentemente ritenuta in sentenza, o - nel caso del MM - senza tener conto dell'esimente dell'obbedienza gerarchica dovuta ad un ordine militare: tale esimente non è, infatti, applicabile al reato commesso alla guida di un veicolo in quanto la relativa responsabilità è anche del conducente, cui compete il diritto-dovere di scegliere e valutare insindacabilmente le modalità più opportune di esecuzione dell'ordine ricevuto nella scelta della manovra. (giurisprudenza costante: cfr. Cass. 1411/69, rv 113454). Invero, non risulta che il responsabile del posto di blocco, IO, avesse precisato e comandato le modalità della manovra e, comunque, secondo la sentenza impugnata la colpa del EG sarebbe esclusa sol che costui avesse disposto che la manovra fosse tempestivamente e adeguatamente segnalata: il che ha logicamente indotto la Corte di merito ad escludere che la condotta colposa del SI sia stata la causa da sola sufficiente a determinare l'evento.
Rimangono ferme le statuizioni civili e conseguentemente gli imputati vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, come in dispositivo determinate.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di EG TA e MM IL perché il reato loro ascritto è estinto per intervenuta prescrizione. Rigetta i ricorsi dei predetti per quanto concerne le statuizioni civili. Condanna i predetti e i responsabili civili Ministero della difesa e Assicurazioni d'Italia s.p.a. tutti in solido tra loro a rifondere le spese sostenute per questo grado dalla parte civile IB AR, in proprio e nella qualità, spese che si liquidano in lire quattro milioni, comprensive di onorari. Dichiara, infine, inammissibile il ricorso di SI TA, che condanna a pagare le spese processuali e a versare li 500.000 alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2000