Sentenza 7 giugno 2001
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 161 cod.pen, secondo la quale la sospensione e l'interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, deve essere interpretata nel senso che la regola si applica anche agli imputati dello stesso reato nei cui confronti l'azione penale sia esercitata in un momento successivo, anche dopo il proscioglimento della persona inizialmente imputata. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che non fosse maturato il termine di estinzione in un caso in cui l'imputazione era stata elevata dopo l'archiviazione del procedimento inizialmente avviato nei confronti di altra persona, la quale era stata tempestivamente sottoposta ad interrogatorio).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2001, n. 31695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31695 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 07/06/2001
1. Dott. CARLO COGNETTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - N. 1010
3. Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA COLAIANNI - Consigliere - N. 14460/2001
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da IZ LE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del Tribunale di Salerno in data 12.10.2000;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ON Germano Abbate che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 31.10.2000, il Tribunale di Salerno dichiarava IZ LE colpevole del reato di cui all'art. 594 c.p., condannandolo, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di lire 750.000 multa, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, alla parte offesa EO PE, costituitasi parte civile. All'imputato veniva addebitato di avere scritto all'EO una lettera contenente espressioni offensive dell'onore e del decoro del destinatario.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il IZ, il quale deduce: 1) violazione di legge per mancata declaratoria di prescrizione del reato e, comunque, per mancata declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela;
2) violazione di legge per nullità del decreto di citazione per omesso invito a presentarsi a rendere interrogatorio ai sensi del combinato disposto dell'art. 555, secondo comma (ancora vigente al momento dell'emissione del decreto) e dell'art. 375, terzo comma, c.p.p.; 3) omessa motivazione in relazione alla circostanza che la lettera incriminata fu scritta dal IZ non quale privato cittadino, ma come rappresentante dell'amministrazione comunale che rispondeva a lettera dell'EO che rivolgeva accuse varie alla suddetta amministrazione, nonché in relazione alla richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 599 c.p. e alle ulteriori richieste difensive di assoluzione per carenza dell'elemento psicologico del reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La doglianza relativa alla mancata declaratoria della prescrizione del reato è infondata. Nel caso di specie, risultando la lettera incriminata sottoscritta con il nome di La RI ON, si è inizialmente proceduto contro quest'ultimo, il quale è stato interrogato in data 12.10.1998. Essendo poi emerso che autore della lettera era in realtà il IZ, si è proceduto nei confronti di quest'ultimo, previa archiviazione del procedimento iniziatosi contro il coindagato La RI. Orbene, ai sensi dell'art. 161, primo comma, c.p., la sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato e tale regola si applica anche agli imputati dello stesso reato nei cui confronti l'imputazione sia stata elevata in un momento successivo e ancorché il primo imputato sia stato prosciolto. Ciò perché la prescrizione ha natura oggettiva, nel senso che colpisce il reato prescindendo dal suo autore;
e la stessa natura hanno gli atti che ne interrompono il corso, la cui efficacia è estesa a tutti coloro che hanno commesso il reato.
Altrettanto infondata è la doglianza relativa alla mancata declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela. Ai sensi dell'art. 123 c.p., la querela si estende a tutti coloro che hanno commesso il reato. La querela inizialmente proposta dall'EO contro il la RI, apparente firmatario della lettera ingiuriosa, si estende perciò di diritto anche al IZ, risultato il vero autore del reato.
Infondato è altresì il motivo di ricorso con cui si eccepisce la nullità del decreto di citazione. In quanto non preceduto dall'invito a presentarsi a rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, terzo comma, c.p.p. secondo la normativa all'epoca vigente. Ciò perché la nullità prevista dall'art. 555, secondo comma, c.p.p. (come modificato dalla legge n. 234 del 1997), vigente al momento dell'emissione e della notifica del decreto di citazione, ha carattere intermedio e deve essere eccepita nei termini previsti dagli artt. 181 e 491 c.p.p. Non risultando che la questione sia stata sollevata subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti, deve concludersi che la nullità in questione non è più utilmente deducibile. Gli ulteriori motivi di ricorso, con cui si deduce mancanza o apparenza di motivazione in relazione alla valutazione delle prove e in relazione alla richiesta di applicazione dell'esimente di cui all'art. 599 c.p., si risolvono, in realtà, in censure su accertamenti e valutazioni in punto di fatto, non deducibili in sede di legittimità, risultando la motivazione dell'impugnata sentenza adeguata ed esente da vizi logici e di diritto.
Il ricorso, pertanto, in quanto infondato, deve essere respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2001