Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2001, n. 31695
CASS
Sentenza 7 giugno 2001

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Massime1

La disposizione di cui all'art. 161 cod.pen, secondo la quale la sospensione e l'interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, deve essere interpretata nel senso che la regola si applica anche agli imputati dello stesso reato nei cui confronti l'azione penale sia esercitata in un momento successivo, anche dopo il proscioglimento della persona inizialmente imputata. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che non fosse maturato il termine di estinzione in un caso in cui l'imputazione era stata elevata dopo l'archiviazione del procedimento inizialmente avviato nei confronti di altra persona, la quale era stata tempestivamente sottoposta ad interrogatorio).

Commentario1

  • 1Diversità fatto da oggetto imputazione: effetti atti precedenti
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 giugno 2023

    2. La soluzione adottata dalla Cassazione La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato fondato. In particolare, gli Ermellini osservavano che il provvedimento di restituzione degli atti all'ufficio del P.M. (con il conseguente nuovo esercizio dell'azione penale) segna il confine oltre il quale gli eventi realizzatisi anteriormente, e che avrebbero influito sul corso della prescrizione (interruzioni e sospensioni), non possono spiegare alcun effetto, e ciò per la duplice ragione della diversità del fatto, oggetto dei distinti procedimenti, e della corrispondenza che deve sussistere tra il fatto di reato e il procedimento con il quale viene accertata la responsabilità per quello …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2001, n. 31695
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31695
Data del deposito : 7 giugno 2001

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