Articolo 550 del Codice di procedura civile
Articolo 473 bis 11Articolo 473 bis 13
Versione
21 aprile 1942
Art. 550.
(Pluralita' di pignoramenti).

Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.

Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli puo' limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 524 secondo e terzo comma.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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