Sentenza 22 febbraio 2001
Massime • 1
L'aggravante dell'abuso di prestazioni d'opera implica un concetto più lato di quello civilistico di locazione d'opera, comprendendo tutti i casi nei quali, a qualunque titolo, taluno abbia prestato ad altri la propria opera. Ne consegue che sono ricompresi in tale concetto anche i contratti di diritto privato nei quali i rapporti giuridici da essi regolati comportano l'obbligo di "facere"e, quindi, di prestazione d'opera, come il rapporto di mediazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2001, n. 24997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24997 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 22/02/2001
1. Dott. RL COGNETTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - N. 444
3. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENNARO MARASCA - Consigliere - N. 43697/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sui ricorsi proposti da:
01) De MA AN MA nata a [...] il [...];
02) SA CA nato a [...] il [...];
03) RT AN nata a [...] il [...];
04) MO BE nato a [...] il [...];
05) AR IU nato a [...] il [...];
06) MO AU nato a [...] il [...];
07) ER SA nato a [...] il [...];
08) RT GI nato a [...] il [...];
09) RT SA IC nata a [...] il [...];
10) LA GI nato a [...] il [...];
11) GI NC P. nato a [...] il [...];
12) ON NA nata a [...] il [...];
13) IU SA nata a [...] il [...];
14) SS ID nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 12.4.2000;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale Dott. Vincenzo Galgano che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
Uditi: gli Avv. CA Polidori, Alessandro Gaeta, Stefania Orecchio, Albino Greco, RGo Grisolia e Salvino Mondello per le rispettive parti civili costituite;
l'Avv. IU Antonio Conso per la ricorrente De MA;
l'Avv. UR Giannone e l'Avv. Maranella Stefano, quali sostituti processuali, per il ricorrente RT GI;
l'Avv. PA Nesta per la ricorrente IU;
l'Avv. GI Tarantola per il ricorrente RT;
l'Avv. Angelo Vallefuoco per ricorrente AR;
l'Avv. Aldo Simoncini per ricorrente ON;
l'Avv. Alfonso Pera e l'Avv. IO Marcangeli per la ricorrente RT AN;
l'Avv. MA Cecilia Felsani per il ricorrente MO;
l'Avv. NC Falvo D'Urso per il ricorrente SA;
l'Avv. Michele Figus Diaz per la ricorrente SS ID;
l'Avv. Osvaldo Fassani per il ricorrente GI;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 20.12.1997, il Tribunale di Roma affermava la penale responsabilità degli imputati indicati in epigrafe in ordine ai reati, loro rispettivamente ascritti, di associazione a delinquere finalizzata a commettere una serie di truffe e falsi in atti pubblici in danno di aspiranti acquirenti di appartamenti o di partecipazione alla suddetta associazione, nonché in ordine a numerosi reati fine (per alcuni veniva pronunciata assoluzione) costituiti, appunto, da truffe e falsi, condannando ciascuno di essi alle pene di giustizia, nonché a risarcire il danno, da liquidarsi in separata sede, alle parti civili costituite, con assegnazione di provvisionali. A seguito di appello dei suddetti imputati, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 12.4.2000, in parziale riforma dell'impugnata decisione, assolveva De MA AN MA dai reati di cui ai capi A8, A9, A52, A53, rideterminando la pena in anni uno e mesi undici di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione;
assolveva MO AU dai reati di cui ai capi A64 e A65, rideterminando la pena in tre anni e quattro mesi di reclusione;
assegnava alla parte civile AN IO una provvisionale di lire 100 milioni, ponendola a carico dell'imputato GI NC PA, confermando nel resto;
condannava gli appellanti alle spese di giustizia e a rifondere le spese sostenute da quelle parti civili che avevano presentato conclusioni nei loro confronti.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati indicati in epigrafe per i motivi che saranno in prosieguo specificati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RICORSO DE MARIA
La ricorrente deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione sia al reato associativo, sia in relazione ai reati fine (truffa e falso), assumendo che l'impugnata sentenza effettua un apodittico coinvolgimento di tutti gli imputati nella vicenda, facendo ricorso alla probabilità e alle congetture, senza allegazione di elementi di prova rigorosa e puntuale in relazione agli elementi oggettivi e soggettivi dei reati, in particolare in ordine alla partecipazione alla associazione per delinquere e sulla consapevolezza dell'intento truffaldino delle operazioni poste in essere. Lamenta, inoltre, l'omessa valutazione delle prove nel suo complesso, senza tenere conto delle risultanze acquisite, assegnandosi valore probatorio a dichiarazioni e deposizioni in modo parziale, previa estrapolazione di parti delle stesse, e passa ad elencare le asserite carenze, contraddizioni ed illogicità motivazionali in relazione a singoli episodi, contestando le valutazioni degli elementi probatori, documentali e testimoniali, effettuati dal giudice di appello, il quale, tra l'altro, non avrebbe dato esauriente risposta alle lagnanze espresse in atto di appello. Il ricorso è manifestamente infondato e si risolve, comunque, in inammissibili censure di merito.
L'impugnata sentenza ha puntualmente esaminato le doglianze dell'appellante pervenendo alla conclusione che esse non contrastano efficacemente l'ipotesi accusatoria. A tale proposito si evidenziano in sentenza, in primo luogo, gli elementi oggettivi che depongono per il concorso dell'imputata nel reato associativo e si specifica che essi sono costituiti dalla disponibilità del tabulato, dai contatti degli esponenti più rappresentativi dell'agenzia e delle società create dalla promotrice di detta attività (la IN TI) e con i notai Di Ciommo prima e IU poi. Si evidenzia come la sua attività non sia occasionale, disponendo essa dei mezzi essenziali per l'acquisizione dei clienti, e come si protragga per un termine apprezzabile di tempo. Si ribadisce in sentenza il contestato ruolo di mediatrice dell'imputata, considerato che la sua complessiva attività aveva per scopo quello di mettere in contatto gli aspiranti inquirenti con i titolari dell'agenzia e delle società in seguito costituite. Si precisa che tutti i clienti hanno confermato che la De MA prospettava l'affare, mostrava i tabulati, metteva gli aspiranti acquirenti in contatto con SA RT e con lo AM o con il notaio, risultando presente dinanzi a quest'ultimo all'atto del versamento della prima quota del prezzo. In relazione all'interesse che l'imputata aveva nella vicenda e alla sua consapevolezza della potenziale frode, si confuta l'assunto difensivo relativo al coinvolgimento della sorella in una delle operazione, osservandosi in proposito, con argomentazione esente da vizi logici, che la partecipazione di quest'ultima non implicava necessariamente un danno per lei, potendo l'imputata, proprio per la sua qualità, garantire o un esito positivo dell'affare o la restituzione della somma, cosa poi che, quanto meno in parte, è avvenuta. La partecipazione della De MA alla quasi totalità delle truffe contestate viene poi ritenuta provata dai giudice di appello sulla base delle dichiarazioni dei testi MA e RN, della coimputata RT nonché delle parti offese, che vengono nominativamente indicate con riferimento ai singoli episodi rubricati.
Ciò posto, il supporto motivazionale dell'impugnata sentenza risulta completo, in quanto vengono puntualmente indicate le prove su cui si basa il giudizio di colpevolezza, corretto, in quanto aderente alle risultanze probatorio acquisite, e logico, in quanto conforme ai canoni che presiedono alle forme del ragionamento.
La ricorrente, pertanto, sotto il pretesto dei denunciati vizi di motivazione, contesta la valutazione degli elementi probatori e, in particolare, di alcune prove testimoniali, effettuata dai giudici di merito, cercando, in tal modo di introdurre una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, che esula dai poteri del giudice di legittimità. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
RICORSO NN RL
Con primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce che, fatta eccezione per la parte civile AS, nessun altra valida costituzione di parte civile è avvenuta nei suoi confronti. Ciò perché alla prima udienza del 17.5.1996, il Tribunale, rilevata la mancata notifica all'imputato e al suo difensore della richiesta di rinvio a giudizio ne' l'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al G.I.P., ebbe a stralciare la sua posizione, rimettendo gli atti dinanzì al G.I.P. con conseguente apertura di nuovo fascicolo recante diverso numero di ruolo generale. All'udienza preliminare del 6.11.1996, fissata contro il solo SA - mentre il processo principale proseguiva autonomamente - si costituì parte civile il solo AS e nessun altro. La circostanza che il processo contro il SA sia stato nuovamente riunito al processo principale all'udienza del 18.12.1996, non consente di ipotizzare valide costituzioni di parte civile nei confronti del SA senza che questi abbia potuto interloquire.
La doglianza è fondata. L'argomento adotto dalla Corte di merito per respingere l'opposizione del SA alla costituzione delle parti civili diverse dal AS non è pertinente. Se è pur vero che la costituzione di parte civile può avvenire fino a che non siano compiuti gli adempimenti relativi alla costituzione delle parti previsti dall'art. 484 c.p.p., tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, ciò non è avvenuto con riferimento al SA. Difatti le parti offese avrebbero dovuto costituirsi, nel procedimento separato instauratosi nei suoi confronti (nel quale si costituì la sola parte civile AS) nei termini previsti dall'art. 79 c.p.p., e cioè all'udienza preliminare del 16.2.1996 oppure fino a che non fossero stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 484 c.p.p.. A nulla rileva la circostanza che detto processo separato fu poi nuovamente riunito al processo principale ad un'udienza successiva, non potendo ritenersi validamente costituite contro il SA quelle parti che si erano costituite alla prima udienza del processo principale, allorché la posizione di detto imputato fu stralciata per mancanza costituzione di valido contraddittorio, in quanto l'imputato e il suo difensore non poterono esercitare il diritto di difesa e cioè non poterono opporsi alle costituzioni di parte civile.
Il capo della sentenza concernente la condanna del SA al risarcimento dei danni, al pagamento delle provvisionale e delle spese in favore delle parti civili diverse da AS UR deve perciò essere annullato senza rinvio.
Con secondo motivo di ricorso il SA deduce la violazione dell'art. 468 c.p.p. per essere stata presentata tardivamente da parte del pubblico ministero la lista testimoniale (presentazione avvenuta il 9.12.1996 mentre l'udienza era stata fissata per il 16.12.1996), con conseguente decadenza dalle prove testimoniali e impossibilità di tener conto delle dichiarazioni dei testi del pubblico ministero nel valutare la posizione dell'imputato.
La doglianza è infondata. Qualora il giudice erroneamente ammetta, ai sensi dell'art. 493, terzo comma, c.p.p., prove non tempestivamente indicate dal pubblico ministero nelle liste di cui all'art. 468 c.p.p., nessuna nullità è configurabile, poiché tale sanzione non è espressamente prevista e perché rientra comunque tra i poteri del giudice del dibattimento assumere d'ufficio, a norma dell'art. 507 c.p.p., i mezzi di prova che la parte ha indicato, sia pure intempestivamente (cfr. Cass., Sez. 6^, 16.10.1995, Pulvirenti ed altri, RV 203739).
Con terzo motivo di ricorso il SA deduce travisamento del fatto in relazione alla circostanza che l'imputato stesso avrebbe conosciuto alcuni soggetti di rilievo della vicenda, assume di non avere commesso alcuna truffa e contesta la valutazione di alcune circostanze di fatto e di alcune dichiarazioni testimoniali e lamenta, infine, mancanza di motivazione in relazione al giudizio di comparazione delle circostanze del reato, assumendo che doveva essere riconosciuta la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti Premesso che nel ricorso medesimo si ammette che il SA a conoscere la TI e l'Avv. Tomasselli, e quindi soggetti che ebbero indubbiamente un ruolo rilevante nella vicenda i rilievo mossi dal ricorrente sui punti suddetti, oltre che generici, si risolvono in censure su accertamenti e valutazioni di fatto non deducibili in sede di legittimità.
Ciò premesso, il ricorso del SA, eccezion fatta per ciò che concerne le statuizioni civili nei termini sopra specificati, deve essere respinto.
RICORSO GL NN
La ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato associativo e cioè alla sua consapevolezza di far parte di un'organizzazione criminosa, e in ordine alla sussistenza del suo concorso nei reati di truffa e falso per i quali è stata affermata la sua responsabilità.
In relazione alla posizione della RT l'impugnata sentenza rileva come la medesima, al pari della coimputata De MA fosse una procacciatrice di affari che operava in stretto collegamento con l'associazione criminosa evidenziando che ciò è provato, in punto di fatto, dalle deposizione delle persone offese, che indica nominativamente, nonché dalle ammissioni della stessa imputata e dalla documentazione prodotta. Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, e cioè alla consapevolezza dell'imputata di partecipare alla frode, il giudice di appello la rileva dalla qualità di agente immobiliare della medesima, ritenuta incompatibile con la sostenuta sprovvedutezza di costei, nonché dal fatto che un'organizzazione efficiente e diffusa come quella per cui è processo doveva necessariamente scegliere collaboratori esterni efficienti e determinati, il giudice di appello ha perciò adeguatamente e sufficientemente dato conto dell'iter argomentativo seguito per giungere al convincimento della partecipazione consapevole ed attiva dell'imputata al sodalizio criminoso e ai reati fine per i quali è stata ritenuta responsabile, di talché i motivi di ricorso da costei proposti si risolvono in censure su accertamenti e valutazioni in punto di fatto non deducibili in sede di legittimità. Il ricorso della RT deve perciò essere dichiarato inammissibile. RICORSO COMO ER
Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione: alla sussistenza della ipotizzata struttura criminale di tipo associativo;
alla sua partecipazione funzionale ad essa;
alla sua consapevolezza in ordine alla struttura ed ai collegamenti fra i presunti compartecipi;
alla sua partecipazione morale alla realizzazione delle presunte truffe;
al ruolo marginale e defilato da esso svolto che faceva comunque ritenere eccessiva la pena inflitta. Il ricorso non merita accoglimento.
La sussistenza del reato associativo risulta adeguatamente motivata dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato l'esistenza di strutture efficienti, di mezzi operativi, di disponibilità di soggetti permanentemente collegati tra loro, nonché di operazioni che venivano svolte secondo un programma stabilito, il quale prevedeva la disponibilità dell'elenco dei beni staggiti (tabulati comprendenti 600-700 unità immobiliari) perché fosse mostrato - anche dagli agenti esterni all'organizzazione - ai potenziali acquirenti, i quali, secondo il programma, dovevano corrispondere la quota di partecipazione che avrebbe dovuto essere corrisposta all'atto della proposta e dalla quale l'agente o il produttore esterno traevano la propria provvigione. L'impugnata sentenza, sulla base degli elementi acquisti, ha escluso che vi fosse un'attività autonoma di procacciamento del cliente, in quanto l'attività era preordinata ed eterocondotta, nel senso che il cliente doveva essere presentato al notaio e tutta l'attività, sia pure con l'assistenza dell'agente, era diretta dallo studio IN-TI o dalla società IE e dai suoi rappresentanti o referenti. L'esistenza dell'organizzazione criminosa risulta perciò ampiamente dimostrata e in relazione alla consapevole partecipazione ad essa del MO, l'impugnata sentenza evidenzia come sia emerso che costui svolgeva attività di intermediazione, accompagnava i clienti allo studio IN-TI o si incontrava con essi nello studio suddetto dove disponeva di una scrivania. Di ciò indica puntualmente le fonti di prova, costituite da dichiarazioni di parti offese, nominativamente indicate, nonché dalle stesse ammissioni dell'imputato per le posizioni CL TE e ON. Nè l'impugnata sentenza trascura di confutare le deduzioni difensive che vengono tratte dalle deposizioni SS e TO, rilevando che la circostanze che l'imputato avesse dimostrato curiosità in ordine ai passi della procedura non può costituire un sintomo della sua inconsapevolezza, mentre sintomo del contrario viene ravvisato proprio dalla entità stessa della sua provvigione nonché dall'avere indicato come mandatari i titolari dello studio "IN-MO" come è emerso dalle dichiarazioni del notaio GI e della parte offesa Rebuzzi che firmò un mandato in tale senso.
Nessuna carenza o illogicità della motivazione è pertanto riscontrabile in relazione alla ritenuta consapevole partecipazione del MO al sodalizio criminoso. Nè, tanto meno, sono ravvisabili i denunciati vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'entità della pena inflitta, in quanto l'impugnata sentenza motiva adeguatamente sul punto, tenendo implicitamente conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., assumendo che la pena irrogata, tenuto conto delle riconosciute attenuanti generiche, è da ritenersi contenuta rispetto alla gravità del danno.
Il ricorso del MO, pertanto, in quanto infondato, deve essere respinto.
RICORSO EC
AR IU deduce: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110 e 416 c.p.; insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione al reato associativo e ai reati di truffa e falso;
travisamento dei fatti con particolare riferimento all'eccessività della pena e alla mancata concessione dei benefici di legge.
Il ricorso non merita accoglimento.
Per quanto concerne la ritenuta sussistenza del reato associativo, devono ritenersi qui richiamate le considerazioni sopra effettuate trattando di analogo motivo di ricorso mosso dal ricorrente MO. La consapevolezza del AR di partecipare al sodalizio criminoso viene dimostrata dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni di alcune delle persone offese, nominativamente indicate, da cui emerge come costui accompagnasse i clienti allo studio IN TI e agli studi notarili, contribuendo a rafforzare i propositi di quelli che versavano gli anticipi o l'intera somma preventivata nelle mani del notaio. Sull'argomento l'impugnata sentenza richiama le considerazione fatte in prosieguo nel trattare l'appello del coimputato MO, dove chiarisce le ragioni per cui ha ritenuto che la condotta della rete di intermediari abbia permesso la diffusione dell'attività fraudolenta in vista di ingenti profitti, evidenziando come la partecipazione di costoro, in forza del bagaglio tecnico che si erano formati nell'operare nel campo immobiliare, aveva contribuito all'abbindolamento dei clienti. Sul punto la motivazione della sentenza è immune dai denunciati vizi logici e di diritto, non perdendosi mai di vista le effettuate acquisizioni probatorie. Generici e, comunque, risolventesi in censure su accertamenti e valutazioni in punto di fatto sono poi i rilievi mossi alla sentenza in relazione ai singoli reati di truffa e falso, non specificandosi le deficienze e le contraddizioni motivazionali in relazione ad ogni singola imputazione. Genericità, del resto rilevata dallo stesso giudice di appello, che non consente al giudice dell'impugnazione di esercitare il suo sindacato e cioè di verificare se il giudice del merito abbia omesso di indicare le ragioni del suo convincimento o sia ricorso, nell'esporle, in errori logici o di diritto. In relazione alla determinazione della pena, di cui il ricorrente lamenta l'eccessività e il conseguente diniego dei benefici di legge, occorre rilevare che le censure mosse sul punto si risolvono in censure su valutazioni di fatto.
La Corte di merito non ha trascurato i criteri di valutazione di cui all'art. 133 c.p., avendo tenuto conto, da un lato, della consistenza del danno e, dall'altro, del ruolo non determinante dell'imputato, contenendo così la pena base nei minimi di legge e riducendola per effetto delle riconosciute attenuanti generiche prevalenti. La pena così risultante è stata tuttavia aumentata, in misura eccedente i limiti che consentano la concessione dei benefici della sospensione condizionale e delle non menzione, per effetto della continuazione;
e il giudice di appello, nell'esercitare il suo potere discrezionale di determinazione della pena, ha dato adeguata e logica giustificazione dell'entità di tale aumento, richiamando il numero degli illeciti commessi dall'imputato.
Anche il ricorso del AR, in quanto infondato, deve essere respinto.
RICORSO MORONI
Con primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 584 c.p.p. per avere la Corte d'Appello respinto, con ordinanza immotivata, l'eccezione ritualmente proposta relativa alla omessa notifica degli atti di impugnazione a tutti gli imputati ed assume che a tale omissione deve conseguire l'annullamento degli atti ulteriori effettuati in spregio alla omessa notifica ritualmente eccepita. La doglianza è infondata. La violazione dell'art. 584 c.p.p., che prevede la notificazione alle altre parti dell'impugnazione proposta da una di loro, è sprovvista di sanzione processuale, in quanto non comporta inammissibilità dell'impugnazione, non essendo prevista tra i casi di cui all'art. 591 c.p.p. ne', tanto meno, la nullità del processo del grado successivo, non rientrando tra la nullità di cui all'art. 178 c.p.p. Unico effetto della violazione della norma è quello di non fare decorrere il termine di impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita. Ipotesi quest'ultima non ricorrente nella specie, avendo il MO proposto impugnazione principale e potendo, comunque, svolgere le sue difese, a fronte delle deduzioni delle controparti, mediante deposito di memorie di replica o di motivi nuovi.
Con secondo motivo il ricorrente deduce carenza di motivazione in relazione alla sussistenza del delitto associativo e alla prova che l'imputato vi abbia partecipato con coscienza e volontà. La doglianza è priva di pregio. Per quanto concerne la sussistenza del delitto associativo devono ritenersi qui richiamate le osservazioni sopra fatte trattando di analogo motivo proposto dal ricorrente MO e ritenuto destituito di fondamento. Per quanto concerne la consapevolezza del MO di partecipare al sodalizio criminoso devono qui richiamarsi le osservazioni svolte trattando del ricorso AR, dove si evidenzia che a quest'ultimo imputato sono estensibili le argomentazioni svolte dal giudice di appello per dimostrare la consapevole partecipazione del MO all'associazione, il ricorrente, invero, contesta le valutazioni effettuata in sentenza in merito alla sua esperienza di operazioni immobiliari e alle sue specifiche conoscenze di questioni economiche, giuridiche e fiscali, assumendo di essere un uomo non esperto ne' di legge ne' di affari, ma trattasi di censure su apprezzamenti di merito, considerato che i giudici di appello hanno ravvisato il suo consapevole contributo alla realizzazione del programma dell'associazione criminosa in considerazione dell'attività di intermediazione svolta e sulla successiva assistenza, nel corso delle trattative, ai clienti, a cui veniva addirittura mostrato il falso certificato.
Il ricorrente deduce ancora carenza di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per i reati-fine di truffa e falso, ma tali deduzioni restano assorbite nel rigetto del motivo concernente la prova della sua consapevole partecipazione al programma del sodalizio criminoso.
Il ricorrente lamenta, infine, carenza di motivazione in relazione all'aumento di pena, da ritenersi eccessivo, inflitto per la ritenuta continuazione nonché in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche.
Anche tale lagnanza è destituita di fondamento. La Corte di merito ha ritenuto di non dover modificare il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado, sul rilievo che la pena base è stata contenuta in limiti proporzionati ed equi rispetto alla gravità del fatto e che l'aumento per la continuazione è proporzionato al numero degli episodi commessi, ben ventitrè, e alla particolare gravità di ciascuno di essi, desumibile dal danno cagionato. La motivazione relativa alla determinazione della pena risulta perciò adeguata e logica, avendo il giudice di appello dato atto delle ragioni per cui ha ritenuto di non dover modificare il trattamento sanzionatorio stabilito in primo grado, con ciò implicitamente escludendo la possibilità di modificare il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche espresso dal primo giudice.
Il ricorso del MO, in quanto infondato, deve essere perciò respinto.
RICORSO ROVERE
Il ricorrente, con primo motivo, deduce mancata assunzione di prova decisiva, assumendo l'inesistenza della prova dei fatti a lui addebitati, avendoli i giudici di merito dedotti da indizi ne' gravi, nè precisi, ne' concordanti, non essendo state le dichiarazioni della coimputata RT valutate unitamente ad altri elementi di prova che ne avrebbero confermato l'attendibilità, considerato che la medesima era imputata di reato collegato a quello per cui si procede.
In tema di ricorso per cassazione, la deduzione del Vizio di cui all'art. 606, primo comma lett. d), c.p.p. (mancata assunzione di prova decisiva), presuppone che non sia stata accolta la richiesta di assunzione di una prova che, se effettuata, avrebbe potuto determinare una diversa valutazione da parte del giudicante. Nel caso di specie il ricorrente non specifica quale sia la prova da lui richiesta e non effettuata che avrebbe potuto determinare una diversa decisione nei suoi confronti, di talché la doglianza, in quanto del tutto generica, è inammissibile.
Altrettanto generica, e comunque infondata, è la censura secondo cui l'affermazione di responsabilità sarebbe basata soltanto su indizi nè gravi, ne' precisi, ne' concordanti. L'impugnata sentenza richiama infatti le dichiarazioni del teste RN, maresciallo della Guardia di Finanza, della coimputata RT (le cui dichiarazioni sono state ritenute utilizzabili in ragione della conferma dibattimentale), da cui emerge l'inserimento nell'organizzazione truffaldina del ER, il quale era collegato con tale AT LI e con la IN TI ed emerge altresì come le prime truffe ai danni di circa dodici o tredici persone, furono eseguite tramite un atto preparato proprio dal ER che era stato presentato dal LI e si era spacciato per notaio. Le proteste di innocenza del ricorrente, che contesta di aver commesso i reati addebitatigli e che nega di aver mai redatto alcun documento o mandato con deposito, trovano puntuale smentita nelle suddette dichiarazioni del teste RN e della coimputata RT, per cui prive di fondamento sono le censure di violazione, da parte del giudice di appello, dei criteri di valutazione della prova previsti dall'art. 192 c.p.p. il ricorrente assume poi l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 c.p. che, a suo dire, mai gli è stata contestata. Anche tale censura è priva di pregio perché l'aggravante del quinto comma dell'art. 416 c.p. che risulta tra l'altro espressamente contestata nel capo 2) dell'imputazione, sussiste in quanto i partecipanti al sodalizio sono risultati essere più di dieci.
il ricorrente deduce ancora l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p., sul rilievo che, avendo i giudici di primo e secondo grado definito il preteso "mandato" come opera dell'ingegno, nella specie non vi sarebbe abuso di prestazione d'opera, e lamenta, infine, il mancato rispetto dei criteri di cui all'art. 133 c.p.p. nel determinare la pena nonché il mancato giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche.
Anche tali lagnanze sono destituite di fondamento.
L'aggravante dell'abuso di prestazioni d'opera implica un concetto più lato di quello civilistico di "locazione d'opera", comprendendo tutti i casi nei quali, a qualunque titolo, taluno abbia prestato ad altri la propria opera. Ne consegue che sono ricompresi in tale concetto anche i contratti di diritto privato nei quali i rapporti giuridici da essi regolati comportano l'obbligo di un facere e, quindi, di prestazione d'opera, come il rapporto di mediazione (cfr. Cass., Sez. 1^, 7.2.1985, Cavallaro, RV 167771). Correttamente, pertanto, l'impugnata sentenza ha ritenuto configurabile l'aggravante in questione, in quanto il reato di cui all'art. 416 c.p. è strumentale rispetto alle singole truffe, nelle quali è ravvisabile il rapporto di mandato.
Quanto alla determinazione della pena e al giudizio di comparazione delle circostanze del reato, l'impugnata sentenza risulta adeguatamente e logicamente motivata, richiamandosi gli elementi di cui all'art. 133 c.p., con particolare riferimento al ruolo svolto dall'imputato nella vicenda e all'entità del danno. Il ricorso del ER, in quanto infondato, deve perciò essere respinto.
RICORSO GL ER
Il ricorrente deduce: 1) violazione dell'art. 513, primo comma, c.p.p., in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 20), per essere state utilizzate le dichiarazioni rese da LA GI, di cui veniva data lettura, nonostante che questi si fosse astenuto dal rispondere e nonostante che la difesa di esso RT non avesse prestato il consenso all'utilizzazione nei suoi confronti;
2) inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 416, comma 1, 2, 3 e 5, C.P. e carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione;
3) inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 648 c.p. e carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione;
4) inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. e carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.
Il primo motivo è infondato. Nel caso di specie l'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi 1) e 20) dell'imputazione non si fonda esclusivamente ne' prevalentemente sulle dichiarazioni del LA, atteso che l'impugnata sentenza richiama specificamente, a proposito della partecipazione del RT all'associazione criminosa e al preciso ruolo in essa rivestito, le deposizioni testimoniali di IO RN e DO MA. Deposizioni dalle quali emerge: che il RA subentrò nell'organizzazione allorché venne acquista la società IE e costituita da NA ON la Banca Data Service s.r.l.; che lo stesso intrattenne rapporti con l'amministratore della IE, LU AM e quindi con il LA;
che costui operava in una stanza del Notaio IU e riscuoteva il denaro. L'impugnata sentenza elenca ancora gli ulteriori elementi tratti dalle deposizioni suddette, che inducono a ritenere la sussistenza di elementi sufficienti ai sensi dell'art. 192 c.p.p. per affermare la responsabilità dell'imputato per i reati suddetti, ciò posto, non risultando che le inutilizzabili dichiarazioni del LA abbiano avuto determinante rilevanza ai fini della decisione, non è ravvisabile nella specie la dedotta violazione dell'art. 513, primo comma, c.p.p. (cfr. in tal senso: Cass. Sez. 5^, 15.12.1999, Patrucco
ed altri, RV 215590). Quanto detto in ordine alle prove sulla responsabilità, è assorbente rispetto al secondo e al terzo motivo di ricorso, con cui si assumono vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di associazione per delinquere e ricettazione, tenuto conto, in relazione a quest'ultimo reato, che la motivazione della sentenza di appello deve ritenersi integrata da quella di primo grado. Infondati sono, infine, i motivi di ricorso attinenti alla determinazione della pena e al giudizio di comparazione delle circostanze del reato, avendo l'impugnata sentenza sufficientemente motivato sui punti in questione, facendo corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p. mediante il richiamo del ruolo svolto dall'imputato nella vicenda nonché dell'entità del danno cagionato. Il ricorso del RT deve, pertanto, essere respinto. RICORSO ER
La ricorrente deduce: 1) l'intervenuta prescrizione per il reato di cui al capo 4), consumato tra il luglio e il dicembre 1992, con rideterminazione della pena;
2) il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. dal reato di falso di cui al capo A44, in quanto strettamente connesso con il reato di truffa di cui al capo A43 per il quale vi è stata sentenza di proscioglimento;
3) nullità dell'impugnata sentenza per difetto di motivazione in relazione alla denegata richiesta di proscioglimento dal reato di cui all'art. 416 c.p.; 4) nullità dell'impugnata sentenza per difetto di motivazione in relazione alla denegata esclusione dell'aggravante di cui al quinto comma dell'art. 416 c.p.; 5) nullità dell'impugnata sentenza per difetto di motivazione in ordine alla denegata richiesta del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, con conseguente riduzione della pena e concessione dei benefici di legge.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La RT è stata ritenuta colpevole del reato di truffa di cui al capo 4 in continuazione con gli altri reati a lei ascritti, ivi compreso il reato associativo di cui al capo 1, contestato fino al 20.10.1994, data in cui deve ritenersi cessata la continuazione. Orbene, poiché il termine di prescrizione per il reato continuato decorre, ai sensi dell'art. 158 c.p., dalla di cessazione della continuazione, la prescrizione per il reato di truffa sub 4, pari ad anni sette e mesi sei per il combinato disposto degli artt. 157, primo comma n. 4, e 160, ult. comma c.p., non risulta ancora decorso.
Il secondo motivo di ricorso è privo di pregio. La circostanza che l'imputata sia stata assolta per non aver commesso il fatto dalla truffa in danno alla De MA IL (capo A43), non esclude che la medesima abbia concorso alla formazione, anche mediante commissione a terzi rimasti ignoti, del falso verbale di assegnazione dell'immobile di via Alba 28 (atto pubblico fidefacente), poi esibito da altri alla suddetta parte offesa, per cui dall'assoluzione dal reato di truffa in questione non può derivare automaticamente l'assoluzione anche per il correlato reato di falso, trattandosi di condotte del tutto indipendenti.
Non sussiste la dedotta carenza di motivazione in relazione al reato associativo. A tale proposito, oltre a richiamare le considerazioni precedentemente svolte trattando di analoghi motivi avanzati da altri ricorrenti, occorre rilevare che a proposito della sussistenza dell'associazione a delinquere e della partecipazione ad essa della RT, l'impugnata sentenza valorizza, tra l'altro, proprio le dichiarazioni confessorie della RT, la quale oltre ad ammettere di avere partecipato alle truffe contestate, ha ammesso di aver preso parte alla formazione della IE che prevedeva la realizzazione delle truffe. Dalla ricostruzione dell'intera vicenda effettuata dall'imputata, i giudici del merito ne hanno tratto i vari collegamenti tra i protagonisti della vicenda
(LI/ER/AM/RT) e i riferimenti alla natura degli investimenti e dei profitti, procedendo anche ad effettuarne il vaglio di credibilità mediante confronto con le dichiarazioni dei coimputati e con quelle di alcune parti offese, nominativamente indicate, che hanno confermato il contributo della RT in seno alla società.
Destituito di fondamento è il rilievo con cui si assume l'insussistenza dell'aggravante del numero delle persone in relazione al reato associativo, atteso che all'associazione di cui al capo 1, di cui la RT risulta imputata, risultano essere stati partecipi più di dieci persone e ciò indipendentemente dall'esistenza del sodalizio di cui al capo 2 che non risulta contestato all'imputata. Il denunciato difetto di motivazione in relazione al giudizio di comparazione delle circostanze del reato, oltre che ad essere manifestamente infondato, si risolve in inammissibili censure di merito, atteso che l'impugnata sentenza ha negato la prevalenza delle concesse attenuanti generiche in considerazione del ruolo svolto dall'imputata nella vicenda e in considerazione del danno cagionato. Il ricorso della RT deve perciò essere respinto. RICORSO CEVOLANI
Con primo motivo il ricorrente deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della sua responsabilità in ordine al reato associativo. In particolare si contestano gli elementi che i giudici di merito hanno ritenuto gravi, univoci e concludenti in relazione al ruolo preminente svolto dall'imputato nell'organizzazione.
Tali elementi sono stati individuati dai giudici di appello: nella qualifica di amministratore della società IE assunta dall'imputato; nella complessiva attività da lui svolta che trova riscontro nelle deposizioni del MA e nelle stesse ammissioni dell'imputato, il quale ha ammesso di avere avuto il compito di trattenere i clienti, rassicurandoli, e di avere usato il documento falso. Quanto all'elemento psicologico del reato in questione, l'impugnata sentenza, contrariamente all'assunto del ricorrente, ne motiva congruamente e logicamente la sussistenza evidenziando come, sul piano logico, un associazione per delinquere, ben diretta e compatta, non possa usare soggetti sprovveduti e inconsapevoli, ed aggiunge che sarebbe contro le regole della comune esperienza che all'amministratore della medesima non corrispondessero una reale posizione o concrete funzioni di amministrazione primaria. Il ricorrente contesta le valutazione degli elementi probatori effettuate dai giudici di merito nonché le conclusioni che ne vengono tratte, ma così facendo cerca di introdurre una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, che esula dai poteri del giudice di legittimità e che perciò è
inammissibile.
Il ricorrente denuncia poi inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416, primo e secondo comma, c.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto.
La doglianza è infondata. L'impugnata sentenza, valutata la qualifica di amministratore assunta dall'attuale ricorrente nella società IE nonché le attività in essa svolta, quale è emersa dalle dichiarazioni del teste MA e dalle ammissioni dello stesso imputato, valorizzati i provati contatti diretti che costui avuti con il notaio IU, in ordine ai quali non è stata mossa in sede di appello alcuna specifica obiezione, giunge alla logica conclusione che costui rivestisse un ruolo preminente nell'organizzazione del sodalizio, di talché non sono ravvisabili sul punto i denunciati vizi di violazione di legge e di carenza o illogicità della motivazione.
Privo di fondamento è, infine, il motivo di ricorso con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 133 c.p. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, atteso che il giudice di appello, richiamando a tale proposito le modalità dei fatti e gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p., con particolare riguardo al ruolo svolto e al danno cagionato, ha sufficientemente motivato il proprio convincimento circa l'adeguatezza della pena inflitta in primo grado ai fatti in contestazione.
Il ricorso del LA, deve perciò essere respinto. RICORSO MAGGIORE
Con primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 178 e 584 c.p. per avere la Corte d'Appello respinto, con ordinanza dibattimentale, l'eccezione relativa alla omessa notifica degli atti di impugnazione a tutti gli imputati. il motivo di ricorso è infondato per le considerazioni, da ritenersi qui trascritte, già esposte in precedenza trattando di analoga doglianza avanzata dal ricorrente MO.
Con secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso il GI deduce violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di truffa, falso e associazione per delinquere.
Premesso che la motivazione della sentenza di secondo grado deve ritenersi integrata dalla motivazione della sentenza di primo grado, occorre rilevare che l'impugnata sentenza confuta le argomentazione dell'appellante in relazione ai reati contestati. Precisa, infatti, i meccanismi con cui venivano perpetrate le truffe e la funzione degli atti falsi all'uopo predisposti, evidenzia la posizione essenziale del notaio sia come collettore del denaro sia come garante del buon fine dell'operazione... non trascurando dal precisare come costui traesse un profitto personale dalle operazioni. si sofferma sull'episodio concernente il mandato di deposito rilasciato dalla parte offesa TE, mettendone in luce la compendiosità e la indeterminatezza, finalizzata a rendere ineseguibili gli obblighi che si assumevano gli imputati nei confronti dei clienti e quindi giunge alla logica conclusione che tutto ciò non poteva sfuggire al notaio, di cui dimostra il legame con lo studio IN TI e la disponibilità assoluta a contribuire ai suoi fini, considerato che assistette alla stipulazione di ben 68 atti di notevole peso economico. L'impugnata sentenza motiva, pertanto, adeguatamente in relazione a tutti i reati contestati al GI, i cui rilievi si risolvono, in definitiva in inammissibili censure su accertamenti e valutazioni in punto di fatto.
Con ultimo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al denegato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. Anche tale doglianza è infondata. L'impugnata sentenza motiva adeguatamente in relazione all'entità della pena inflitta, richiamando la rilevante gravità del fatto e il contributo determinante, se non essenziale, prestato all'associazione criminosa, evidenziando, ai fini dell'aumento per la continuazione, che i reati satellite sono costituiti da ben 68 truffe e 30 falsi. La motivazione del diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche deve perciò ritenersi implicita nella motivazione circa l'adeguatezza della pena inflitta dai primo giudici. Il ricorso del GI deve perciò essere respinto. RICORSO BUONANNO
La ricorrente denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione laddove ha ravvisato nella procura rilasciatale dalla IN TI e nella costituzione della Banca Dati Service, indizi gravi, precisi e concordanti del suo concorso nel reato associativo. In particolare lamenta difetto assoluto di motivazione in relazione al ruolo ricoperto dall'imputata nell'associazione, non risultando spiegato quali incarichi direttivi e risolutori avrebbe ricoperto, nonché in relazione alle eccezioni sollevate con atto di appello in relazione alle truffe contestate.
L'impugnata sentenza evidenzia che l'elemento determinante a carico dell'imputata è costituito proprio dalla procura che la IN TI le aveva rilasciato e che le consentiva di operare per conto dello studio in modo preminente. Nè si trascura di indicare gli elementi probatori su cui si fonda tale convincimento, richiamandosi in proposito le deposizioni dei testi MA e RN ed evidenziandosi, altresì, come l'imputata costituì la Banca Dati Service, collegata con la società IE, circostanza anche questa confermata dalle dichiarazioni della coimputata RT. Il ritenuto concorso della ON nell'ipotesi aggravata del reato associativo trova perciò piena giustificazione sia nella costituzione della suddetta società, che agiva in collegamento con l'altra facente parte dell'organizzazione, sia nella procura rilasciatagli dalla IN TI, non potendosi dubitare della gravità, precisione e concordanza di detti indizi, che mostrano la posizione di preminenza assunta dalla ON nell'organizzazione. Nè è censurabile il ricorso fatto dall'impugnata sentenza alle massime d'esperienza sulla consapevolezza dell'imputata circa la struttura e i fini dell'associazione criminosa e sui profitti ricavati, essendo di tutta evidenza che avendo costei raggiunto i vertici dell'organizzazione non poteva ignorarne l'effettiva natura e non poteva non essere adeguatamente retribuita con quota dei profitti, non potendo costituire valido argomento in senso contrario la circostanza che non sia stata sequestrata alcuna somma di denaro alla ricorrente e che non siano state raccolte dichiarazioni di testi o coimputati confermative della sua partecipazione alla spartizione del profitto. Il supporto motivazionale della sentenza risulta pertanto adeguato e logico, di talché le lagnanze della ricorrente si risolvano in censure su accertamenti e valutazioni in punto di fatto non deducibili in sede di legittimità. il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
RICORSO IU
La ricorrente denuncia: inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 416 c.p. nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alle massime di esperienza poste a base del libero convincimento;
mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione circa la ritenuta colpevolezza in ordine ai reati di truffa;
mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione circa la ritenuta colpevolezza in ordine ai reati di falso.
Per quanto concerne la ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere devono ritenersi qui richiamate le osservazioni svolte in proposito trattando del ricorso dell'imputato MO BE. Il coinvolgimento della IU, nella sua veste di notaio, nell'attività del sodalizio criminoso è poi adeguatamente e logicamente motivato. L'impugnata sentenza esamina infatti gli atti rogitati dalla IU e rileva che essi contenevano un mandato da parte del cliente alla società IE, la quale assumeva l'incarico di utilizzare la somma da questi versatale, per soddisfare le ragioni vantate sull'immobile staggito dai creditori dell'esecutato e quindi di fargli attribuire l'immobile, con la clausola che nel caso in cui fosse impossibile ottenere tale attribuzione, l'accertamento della impossibilità di dare esecuzione al mandato era affidato allo stesso notaio sulla base della documentazione offerta dalla IE e delle risultanze ipocatastali. Clausola quest'ultima che i giudici di appello, con argomentazione del tutto logica, hanno ritenuto coinvolgere pienamente il notaio, il quale non poteva non rendersi conto della evidente aleatorietà dell'affare, non essendo possibile sul piano pratico determinare razionalmente quando ricorresse detta impossibilità, che risultava demandata alla stessa discrezionalità del mandatario. Essendo riscontrabile all'interno del negozio principale un'assunzione di responsabilità del notaio rogante in relazione all'accertamento della dell'impossibilità, da parte della società mandataria, di dare esecuzione al mandato, ne conseguiva, perciò la consapevole partecipazione al meccanismo truffaldino del notaio rogante, il quale in tal modo veniva a perdere la sua posizione di terzo garante imparziale di fronte alle parti. Tale conclusione logica circa la consapevole partecipazione della IU al sodalizio criminoso trova poi ulteriore conferma nella circostanza, rilevata in motivazione, che l'imputata ha rogitato tale tipo di mandato, da lei letto e sottoscritto, per ben quarantadue volte nonché dal fatto, indubbiamente significativo, che la medesima affidò al sedicente RG (e cioè al coimputato RT) una stanza nello studio perché fosse adibita ad archivio e sede di riunioni preliminari alla stipulazione di detti atti. Contrariamente agli assunti della ricorrente e indipendentemente dalle diverse valutazioni effettuate in relazione alla posizione del notaio GI, l'impugnata sentenza ha offerto una completa, corretta e logica motivazione a sostegno del convincimento relativo alla consapevole e determinante partecipazione della IU all'associazione criminosa nonché ai reati fine di truffa e falso ad essa contestati.
La diversa lettura del comportamento dell'imputata offerta dalla difesa si risolve perciò in una censura di merito non deducibile in questa sede.
Ciò posto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. RICORSO GRASSI
La ricorrente deduce: mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza dell'elemento psicologico degli agenti immobiliari ritenuti partecipi del reato associativo;
mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della responsabilità della ricorrente;
manifesta illogicità della motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà, nella parte attinente l'esame delle risultanze dibattimentali relative all'imputata. Il ricorso merita accoglimento.
A fronte delle contestazioni dell'imputata appellante circa la consapevolezza della partecipazione a un sodalizio con fini criminosi e della illiceità degli atti (la stessa deduce di avere svolto attività di intermediazione solo nei confronti di persone a lei legate da vincoli di parentela, di amicizia e di cordialità alle quali non aveva arrecato alcun danno;
assume che lo stesso coniuge aveva prenotato un appartamento presso la società IE;
afferma di avere interpellato un avvocato e un notaio sulla liceità dell'operazione e di avere presentato querela contro i rappresentanti della IE appena conosciute le loro intenzioni truffaldine;
precisa che la RT e la IU avevano escluso qualsiasi sua responsabilità), l'impugnata sentenza omette di esaminare la peculiare posizione dell'attuale ricorrente, lasciando senza risposta i suddetti rilievi, e perviene alla conferma dell'affermazione della sua responsabilità sulla base del generico richiamo alle argomentazioni svolte in merito alle posizione di altri coimputati. Argomentazioni secondo cui non poteva sfuggire la natura truffaldina degli affari a persona che svolge attività di intermediazione per la compravendita di immobili, la quale deve fornire chiarimenti agli aspiranti acquirenti ai quali chiede la prestazione di anticipi di somme spesso rilevanti, percependo non una mediazione, dovuta generalmente a conclusione di un preliminare, ma un compenso percentuale ricollegabile ad una prestazione di diversa natura. Tale motivazione, comune a molti dei coimputati svolgenti attività di intermediazione, è peraltro integrata per ciascuno di essi con il richiamo a specifici elementi di prova, quali deposizioni testimoniali o dichiarazioni di coimputati o riscontri documentali. Nel caso della SS, invece, la motivazione omette qualsiasi richiamo a concreti elementi di prova, basandosi esclusivamente sulle citate massime di esperienza, richiamando senza specificarli e illustrarli, pretesi indizi emersi nei confronti della SS, liquidando le dichiarazioni favorevoli della RT e della IU come giudizi che il dichiarante non è tenuto ad esprimere e liquidando altresì l'argomento del numero delle truffe commesse dall'imputata, con l'apodittico assunto che ciò non rappresenta un elemento consistente per dedurne l'estraneità all'associazione. Ciò posto, in relazione alla posizione della SS, l'impugnata sentenza non ha soddisfatto l'obbligo motivazionale, non risultando che siano stati esaminati e adeguatamente confutati gli argomenti adotti a difesa dell'imputata nei motivi di appello ne', comunque, che sia stata compiutamente dimostrata la consapevole partecipazione dell'imputata al sodalizio criminoso.
Ciò premesso l'impugnata sentenza, in relazione alla della SS ID, deve essere annullata con posizione rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte: 1) annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alle statuizioni civili a carico del SA, fatta eccezione per quelle riguardanti la parte civile AS. Rigetta nel resto il ricorso del SA;
2) annulla la medesima sentenza nei confronti di SS ID con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma;
3) dichiara inammissibili i ricorsi di De MA, RT AN, ON e IU;
4) rigetta i ricorsi di MO, AR, MO, ER, RT GI, RT, LA e GI;
5) condanna tutti i ricorrenti, ad eccezione di SA e SS, al pagamento, in solido, delle spese del procedimento e De MA, RT AN, ON e IU anche al versamento, ciascuna, della somma di lire un milione a favore della cassa delle ammende;
6) condanna tutti i ricorrenti eccezion fatta per SA e SS - al pagamento, in solido, delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate in complessive lire 28.000.000 per le parti civili NE GI + 52; lire 3.500.000 per la parte civile OS RI;
lire 2.500.000 per la parte civile QU IO;
lire 4.000.000 per le parti civili AR BR e AR OR;
lire 3.150.000 perla parte civile RC RE;
lire 3.150.000 per la parte civile CO NO;
lire 4.080. 000 per le parti civili NA BE, NT IO, VI GI. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2001