Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2006, n. 30779
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Sentenza 7 luglio 2006

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In tema di immigrazione, ai fini della sussistenza del "giustificato motivo", idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, i motivi che, in base all'art. 14 comma primo del D.Lgs. n. 286 del 1998, legittimano la P.A. a non procedere all'esecuzione dell'espulsione con accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera, ossia la necessità di soccorso, la difficoltà nell'ottenimento dei documenti per il viaggio, l'indisponibilità del vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, costituiscono indici di riconoscimento della inesigibilità della condotta richiesta allo straniero, in applicazione del principio "ad impossibilia nemo tenetur". In particolare, costituisce giustificato motivo l'inadempimento conseguente alle condizioni di assoluta impossidenza dello straniero - il quale non possa recarsi nel termine alla frontiera, nè acquistare il biglietto di viaggio - ovvero al mancato rilascio da parte della competente autorità diplomatica o consolare dei documenti necessari, peraltro sollecitamente richiesti dallo straniero stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2006, n. 30779
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30779
    Data del deposito : 7 luglio 2006

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