Sentenza 7 luglio 2006
Massime • 1
In tema di immigrazione, ai fini della sussistenza del "giustificato motivo", idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, i motivi che, in base all'art. 14 comma primo del D.Lgs. n. 286 del 1998, legittimano la P.A. a non procedere all'esecuzione dell'espulsione con accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera, ossia la necessità di soccorso, la difficoltà nell'ottenimento dei documenti per il viaggio, l'indisponibilità del vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, costituiscono indici di riconoscimento della inesigibilità della condotta richiesta allo straniero, in applicazione del principio "ad impossibilia nemo tenetur". In particolare, costituisce giustificato motivo l'inadempimento conseguente alle condizioni di assoluta impossidenza dello straniero - il quale non possa recarsi nel termine alla frontiera, nè acquistare il biglietto di viaggio - ovvero al mancato rilascio da parte della competente autorità diplomatica o consolare dei documenti necessari, peraltro sollecitamente richiesti dallo straniero stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2006, n. 30779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30779 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 07/07/2006
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1005
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 015311/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di TRENTO;
nei confronti di:
1) IN NT NO, N. IL 15/01/1963;
avverso SENTENZA del 21/02/2006 TRIBUNALE di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Viglietta G., che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 febbraio 2006 il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, assolveva NA FO MI dal reato di cui al D.Lgs. n. 189 del 2002, art. 14, comma 5 ter, così come modificato dalla L. n. 189 del 2002, commesso in Trento dal 22 ottobre 2002 all'8 gennaio 2004, perché senza giustificato motivo si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore di Trento, con il quale gli veniva intimato di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trento, il quale lamenta mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del giustificato motivo alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 2004, non essendo stato indicato in sentenza alcun elemento concreto ed oggettivo da cui ricavare l'inesigibilità della condotta richiesta.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Occorre premettere che la formula senza giustificato motivo e formule ad essa equivalenti od omologhe (senza giusta causa, senza giusto motivo, senza necessità, arbitrariamente, ecc.) compaiano con particolare frequenza nel corpo di norme incriminatici contenute sia nei codici (cfr. artt. 616, 618, 619, 620, 621, 622, 633, 652, 727, 731 cod. pen.; artt. 111, 113, 117, 123, 124, 125, 147, 148, 151, 243 cpmp;
artt. 63, 94, 96, 100, 101, 126, 145, 146, 151, 168, 170, 184,
185, 218, 221, 222 cpmg) che in leggi speciali (cfr., ex plurimis, della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4; della L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 5; del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 180; del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 56; nonché dello stesso D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3).
Esse sono descrittive di reati di natura non soltanto commissiva, ma anche omissiva, quale quello in esame (cfr., ad esempio, artt. 652 e 731 cod. pen.; artt. 113, 117, 123, 125, 147, 148, 151, 243 cpmp;
del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 108; del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 89; del D.Lgs. n. 286, del 1998, art. 6, comma 3.
Secondo l'autorevole insegnamento della Corte Costituzionale (sent. 13 gennaio 2004, n. 5), le predette clausole sono destinate in linea di massima a fungere da "valvola di sicurezza" del meccanismo repressivo, evitando che la sanzione penale scatti allorché - anche al di fuori della presenza di vere e proprie cause di giustificazione - l'osservanza del precetto appaia concretamente "inesigibile" in ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostative a carattere soggettivo od oggettivo, di obblighi di segno contrario, ovvero della necessità di tutelare interessi confliggenti, con rango pari o superiore rispetto a quello protetto dalla norma incriminatrice, in un ragionevole bilanciamento di valori.
Nelle intenzioni del legislatore il carattere "elastico" della clausola si connette alla impossibilità pratica di elencare in modo analitico tutte le situazioni astrattamente idonee a "giustificare" l'inosservanza del precetto, attesa la varietà delle contingenze di vita e la complessità delle interferenze dei sistemi normativi, con conseguente rischio di lacune dannose per il reo, posto che la clausola in parola assolve al ruolo, negativo, di escludere la punibilità di condotte per il resto corrispondenti al tipo legale. La valenza della clausola senza giustificato motivo si riempie di significato alla luce della finalità dell'incriminazione e dal quadro normativo su cui essa si innesta.
Sotto il primo profilo, la norma incriminatrice, mirando a rendere effettivo il provvedimento di espulsione, persegue l'obiettivo di rimuovere situazioni di illiceità o di pericolo correlate alla presenza dello straniero nel territorio dello Stato, nella cornice del più generale potere - che al legislatore indubbiamente compete - di regolare la materia dell'immigrazione, in correlazione ai molteplici interessi pubblici da essa coinvolti ed ai gravi problemi connessi a flussi migratori incontrollati (cfr. Corte Costituzionale, sentenze n. 105 del 2001 e n. 5 del 2004): avendo detto provvedimento come presupposto, a mente del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 1 e 2, motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nel caso di espulsione disposta dal Ministro dell'Interno; ovvero, la condizione di clandestinità (ingresso nel territorio dello Stato con elusione dei controlli di frontiera), irregolarità (carenza di valido permesso di soggiorno), oppure la pericolosità sociale dello straniero (appartenenza a talune delle categorie indicate nella L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, o nella L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 1), nel caso di espulsione disposta dal Prefetto. A queste situazioni l'ordinamento reagisce con l'accompagnamento immediato dello straniero alla frontiera a mezzo della forza pubblica o, in subordine, con il suo trattenimento in un "centro di permanenza temporanea"; salvo ricorrere in via di eccezione al meccanismo dell'intimazione penalmente sanzionata, quando sussistano speciali ragioni impeditive, legalmente tipizzate.
Sotto il secondo profilo, l'istituto dell'espulsione si colloca in un quadro sistematico che, pur nella tendenziale indivisibilità dei diritti fondamentali, vede regolati in modo diverso - anche a livello costituzionale (art. 10 Cost., comma 3) - l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel Paese, a seconda che si tratti di richiedenti il diritto di asilo o rifugiati, ovvero di c.d. "migranti economici". Ne consegue che, mentre il pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali preclude l'espulsione o il respingimento dello straniero (del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1), analoga efficacia "paralizzante" è
negata, in linea di principio, alle esigenze che caratterizzano la seconda categoria.
In tale contesto, la clausola negativa di esigibilità, se pure non può essere ritenuta evocativa delle sole cause di giustificazione in senso tecnico, ha tuttavia riguardo a situazioni ostative di particolare pregnanza, che incidano sulla stessa possibilità, soggettiva od oggettiva, di adempiere all'intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa;
non anche ad esigenze che riflettano la condizione tipica del "migrante economico", sebbene espressive di istanze di per sè pienamente legittime, sempre che - come è ovvio - non ricorrano situazioni riconducibili alle scriminanti previste dall'ordinamento (Corte Costituzionale, sentenza n. 5 del 2004). Secondo l'autorevole insegnamento della Consulta, quindi, il coordinamento della norma incriminatrice con le altre disposizioni del D.Lgs. n. 286 del 1998 (si pensi, per tutti, all'art. 19, in tema di divieti di espulsione e respingimento) e con gli ulteriori testi normativi riguardanti lo straniero offre puntuali agganci per attribuire preciso contenuto alla clausola considerata. In particolare, i motivi che a mente del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1, legittimano la pubblica amministrazione a non procedere,
in deroga al drastico imperativo di cui all'art. 13, comma 4 ("l'espulsione è sempre eseguita ..."), all'accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera, ossia la necessità di soccorso, la difficoltà nell'ottenimento dei documenti per il viaggio, l'indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo non possono non costituire sicuri indici di riconoscimento di situazioni nelle quali può ravvisarsi, per lo straniero, la sussistenza di un giustificato motivo per non ottemperare all'ordine del Questore. E ciò, soprattutto (ad impossibilia nemo tenetur), come evidenziato dalla Corte Costituzionale, quando l'inadempienza dipenda dalla condizione di assoluta impossidenza dello straniero, che non gli consenta di recarsi nel termine alla frontiera (in particolare aerea o marittima) e di acquistare il biglietto di viaggio;
ovvero dipenda dal mancato rilascio, da parte della competente autorità diplomatica o consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligentemente richiesti. Tali condizioni ostative all'esigibilità della condotta richiesta, peraltro, devono essere oggetto di puntuale e specifico accertamento nel caso concreto e non possono essere oggetto ne' di congetture ne' di presunzioni fondate sull'id quod plerumque accidit.
2. Alla luce dei principi sin qui illustrati, il provvedimento impugnato appare affetto dalla denunziata violazione di legge, avendo il Tribunale in composizione monocratica fondato la pronunzia assolutoria su un giudizio presuntivo e probabilistico, totalmente disancorato da specifiche circostanze di fatto, oggetto di concreto accertamento giudiziale.
Per tutte queste ragioni, quindi, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trento.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2006