Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 maggio 1975 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 febbraio 2026 |
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- 1. Emis Killa, Daspo e l’istituto del “gradimento”https://www.iusinitinere.it/
A cura di Elisa Tonni “(…) Seguo le partite alla radio Ma mi esalto molto di più Quando esco e vado allo stadio Canto per 90 minuti Anche dopo aver fatto la fila (…)” Introduzione Il quotidiano “Corriere della Sera” ha comunicato che il cantante Emis Killa, all'anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, sarebbe indagato per associazione a delinquere nell'inchiesta “Doppia curva”. Al riguardo, il rapper di Vimercate ha diffuso queste parole: “Apprendo oggi dai giornali che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il Daspo, che è un atto amministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l'indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/01/2024, n. 16153Provvedimento: 16 153-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da RG AS Sent. n. sez. 1 - Presidente - IA PI UP 18/01/2024 ON AN Relatore - R.G.N. 16103/2023 MO BO LA AT LO OZ LU TI VA TI SA DI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. TE CO, nato a [...] il [...] 2. RE IM IO, nato a [...] il [...] 3. CA UI, nato a [...] il [...] 4. ET LO, nato a [...] il [...] 5. DE IG EF, nato a [...] il [...] 6. AR US, nato a [...] il [...] 7. AN CA BE, nato a [...] il [...] 8. CI CO IU, nato Milano il 03/07/1973 avverso la sentenza del 24/11/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e …Leggi di più...
- configurabilità·
- condizioni·
- pubblica riunione·
- esclusione·
- ragioni·
- ignoranza inevitabile della legge penale·
- “chiamata del presente” e “saluto romano”·
- delitto di cui all’art. 5 legge n. 645 del 1952·
- incertezza derivante da contrasti giurisprudenziali·
- dubbio sulla liceità della condotta·
- accertamento·
- pericolo concreto di riorganizzazione del partito fascista·
- necessità·
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Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1984, N. 398))
- Art. 2.
Qualora la durata massima della custodia preventiva maturi nei termini di cui all' articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 , o sia comunque prossima a maturare, il giudice con ordinanza motivata non impugnabile dichiara l'urgenza del processo; in tal caso i termini processuali decorrono; anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza; parimenti i termini processuali decorrono dalla data in cui l'imputato ed il difensore abbiano dichiarato di rinunziare alla sospensione dell'attivita' processuale. - Art. 3.
L' articolo 238 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi e' il fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, i fucili a canna mozza, le munizioni destinate alle predette armi o le materie esplodenti. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.
L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato e' stato presentato deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora nel quale il fermo e' avvenuto, al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso e' stato eseguito.
Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore dal fermo deve comunicare alla medesima autorita' giudiziaria i motivi per i quali il fermo e' stato ordinato, insieme con i risultati delle sommarie indagini gia' svolte.
Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al piu' tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione. Del decreto di convalida e' data comunicazione all'interessato.
In ogni caso il procuratore della Repubblica o il pretore, dopo aver avuto comunque conoscenza del fermo, provvede in qualsiasi momento, ove se ne ravvisi l'opportunita', alle indagini di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 232.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i delitti previsti dagli articoli 1 , 2 e 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645 , e successive modificazioni".
Continua ad applicarsi la disposizione dell' articolo 7 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 .