Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 maggio 1975 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 febbraio 2026 |
Commentari • 188
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- 4. La sicurezza pubblica “rafforzata”Claudio Costanzo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 5. Girare con il volto coperto è legale?Redazione Dequo · https://www.dequo.it/articoli/ · 25 dicembre 2025
La legge vieta di circolare con il volto coperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico se ciò rende difficoltosa l'identificazione della persona. L'uso di caschi, maschere o indumenti travisanti è punito con l'arresto da uno a due anni, con pene che aumentano se il fatto avviene durante manifestazioni. Il divieto viene meno solo in presenza di un giustificato motivo, come la pratica sportiva o l'uso del casco per motociclisti. Il divieto di circolare con il volto coperto risponde all'esigenza primaria dello Stato di garantire l'identificazione certa di ogni individuo per ragioni di ordine pubblico. La legge permette eccezioni solo per il “giustificato motivo”, che deve essere oggettivo …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/01/2024, n. 16153Provvedimento: 16 153-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da RG AS Sent. n. sez. 1 - Presidente - IA PI UP 18/01/2024 ON AN Relatore - R.G.N. 16103/2023 MO BO LA AT LO OZ LU TI VA TI SA DI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. TE CO, nato a [...] il [...] 2. RE IM IO, nato a [...] il [...] 3. CA UI, nato a [...] il [...] 4. ET LO, nato a [...] il [...] 5. DE IG EF, nato a [...] il [...] 6. AR US, nato a [...] il [...] 7. AN CA BE, nato a [...] il [...] 8. CI CO IU, nato Milano il 03/07/1973 avverso la sentenza del 24/11/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e …Leggi di più...
- configurabilità·
- condizioni·
- pubblica riunione·
- esclusione·
- ragioni·
- ignoranza inevitabile della legge penale·
- “chiamata del presente” e “saluto romano”·
- delitto di cui all’art. 5 legge n. 645 del 1952·
- incertezza derivante da contrasti giurisprudenziali·
- dubbio sulla liceità della condotta·
- accertamento·
- pericolo concreto di riorganizzazione del partito fascista·
- necessità·
- delitti·
- ignoranza
- 2. Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/04/2019, n. 16896Provvedimento: 16896-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Sent. n. sez. 2 -Presidente - Domenico Carcano CC 31/01/2019- Giacomo Fumu R.G.N. 20272/2018 Maria Vessichelli Anna Petruzzellis Giorgio Fidelbo -Relatore - CA RA Giacomo Rocchi Andrea Montagni Sergio Beltrani ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IN GI, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 09/01/2018 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente CA RA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto Francesco Mauro Iacoviello, che ha …Leggi di più...
- reati contro l'ordine pubblico
- 3. TAR Salerno, sez. I, sentenza 04/11/2024, n. 2053Provvedimento: Pubblicato il 04/11/2024 N. 02053/2024 REG.PROV.COLL. N. 00743/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 743 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Mariano, Alfredo Matranga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, Questura di Salerno, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, …Leggi di più...
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- DASPO·
- art. 6 l. n. 401/1989
- 4. Trib. Torino, sentenza 31/01/2025, n. 521Provvedimento: N. R.G. 9277/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Dotta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 9277/2024 promossa da: (CUI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Pt_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 SEMERARO ALESSANDRO DOMENICO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in CORSO FRANCIA, 131 10138 TORINO. Parte ricorrente , in persona del Ministro pro tempore difeso e rappresentato ex lege dalla Parte_3 Avvocatura dello Stato di Torino presso cui è domiciliato in Torino via dell'Arsenale. parte resistente Il Giudice …Leggi di più...
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- 5. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 10/11/2025, n. 19847Provvedimento: Pubblicato il 10/11/2025 N. 19847/2025 REG.PROV.COLL. N. 08299/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8299 del -OMISSIS--OMISSIS-, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Segnalini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei …Leggi di più...
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- art. 1, comma 4, d.m. 06/10/2009
Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1984, N. 398))
- Art. 2.
Qualora la durata massima della custodia preventiva maturi nei termini di cui all' articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 , o sia comunque prossima a maturare, il giudice con ordinanza motivata non impugnabile dichiara l'urgenza del processo; in tal caso i termini processuali decorrono; anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza; parimenti i termini processuali decorrono dalla data in cui l'imputato ed il difensore abbiano dichiarato di rinunziare alla sospensione dell'attivita' processuale. - Art. 3.
L' articolo 238 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi e' il fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, i fucili a canna mozza, le munizioni destinate alle predette armi o le materie esplodenti. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.
L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato e' stato presentato deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora nel quale il fermo e' avvenuto, al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso e' stato eseguito.
Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore dal fermo deve comunicare alla medesima autorita' giudiziaria i motivi per i quali il fermo e' stato ordinato, insieme con i risultati delle sommarie indagini gia' svolte.
Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al piu' tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione. Del decreto di convalida e' data comunicazione all'interessato.
In ogni caso il procuratore della Repubblica o il pretore, dopo aver avuto comunque conoscenza del fermo, provvede in qualsiasi momento, ove se ne ravvisi l'opportunita', alle indagini di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 232.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i delitti previsti dagli articoli 1 , 2 e 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645 , e successive modificazioni".
Continua ad applicarsi la disposizione dell' articolo 7 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 .