Sentenza 5 giugno 2008
Massime • 1
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma terzo-bis, D.Lgs. 26 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle norme in tema di immigrazione), nella parte in cui, prevedendo l'espulsione dell'imputato straniero sottoposto a procedimento penale, ne comprometterebbe il diritto di difesa e le ulteriori garanzie accordate dall'art. 111 Cost., in quanto il riconoscimento a tale imputato della facoltà di rientro nel territorio dello Stato per l'esercizio del diritto di difesa è sufficiente a fugare il dubbio di incostituzionalità dell'espulsione immediata. (V. Corte cost., 7 aprile 2006 n. 142).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2008, n. 25706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25706 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/06/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 981
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 000332/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SE AD, N. IL 11/01/1978;
avverso SENTENZA del 29/05/2007 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dai Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29/5/2007 (dep. il 22/8/2007) la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza 4/1/2005 del Tribunale di Terni (altresì revocando il beneficio della sospensione condizionale e dichiarando interamente condonata la pena inflitta) che aveva condannato EC KH, riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per il rito abbreviato, alla pena di mesi due e giorni venti di arresto, quale responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, (omessa ottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato impartito dal Questore di Terni il 26/3/2003). La Corte ha ribadito l'opinione del primo Giudice circa la irrilevanza e/o la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità proposta per violazione dei diritti difensivi e dei principi del giusto processo con riferimento al rilascio del nulla osta alla espulsione dello straniero D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art.13, comma 3 bis. Ha altresì ritenuto infondata la eccezione di nullità del detto nulla osta perché rilasciato dal primo Giudice nonostante la pendenza di altro procedimento per fattispecie analoga, procedimento sospeso in conseguenza di proposizione della indicata questione di costituzionalità, ed ha affermato infine essere priva di fondamento la sostenuta ineseguibilità dell'espulsione a seguito di tale sospensione. Da ultimo, la Corte ha ritenuto del tutto inconsistenti i motivi addotti a spiegazione dell'inottemperanza (mancanza di reddito, impossibilità di acquisto del biglietto aereo, intenzione di sposarsi con una cittadina italiana). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato con atto del 23/11/2007 articolato su quattro motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso, non essendo condivisibili le censure proposte nei motivi, debba essere rigettato. Con il primo motivo viene in questa sede riproposta la questione di costituzionalità prospettata ai giudici del merito e nell'impugnata sentenza motivatamente disattesa. La eccezione devesi ritenere manifestamente infondata per le ragioni esattamente esposte nell'impugnata sentenza dalla Corte di merito: è invero da richiamare quanto esposto nella ordinanza n. 142 del 2006 della Corte Costituzionale, là dove si è ritenuto che l'esistente previsione del rientro difensivo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 17 (T.U. sull'immigrazione) (nel testo di cui alla L. n. 189 del 2002, art.16) non può considerarsi tamquam non esset in termini di apprestamento a beneficio dell'espulso delle condizioni per un ragionevole esercizio dei diritti di difesa, si da fugare il sospetto di illegittimità della esecuzione immediata della espulsione per violazione degli artt. 111 e 24 Cost.. Nè le odierne proposizioni appaiono apportare alcuno specifico argomento che correli alla previsione del rientro difensivo - dalla norma strutturato come funzionale alla partecipazione effettiva al giudizio - una qualche specifica deminutio in termini di esercizio dei diritti di difesa che valga a superare il rilievo che, sulla scorta di una assoluta genericità di doglianze, ha condotto la Corte delle leggi ha dichiarare inammissibile la questione con la citata ord. 142/06. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge presupponendo la contestata fattispecie criminosa, oltre ad un legittimo provvedimento di espulsione ed una legittima intimazione, che, ove il soggetto intimato sia sottoposto a procedimento penale, il giudice di tale procedimento abbia rilasciato il nulla osta all'espulsione di cui all'art. 17 citato. Osserva il Collegio che la censura di violazione asseritamene commessa dalla Corte non constatando la assenza del previo nulla osta alla espulsione (pervero tale nulla osta essendo previsto non già dall'invocato art. 17 bensì dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3 del T.U. novellato dalla L. n. 189 del 2002, art. 12) è priva, ben prima che di fondatezza, di alcuna plausibilità, posto che innanzi alla Corte di Perugia si era posta la questione della illegittimità del concesso nulla osta, con riguardo al fatto che esso sarebbe stato viziato dalla esistenza di altro procedimento penale originato da analoga inosservanza e sospeso per la ravvisata questione di incostituzionalità. Di qui la novità della prospettazione, rectius la preclusione al suo esame originata dall'accertamento effettuato dal Giudice del merito senza ricevere in proposito alcuna contestazione.
Con il terzo ed il quarto motivo il ricorrente ha dedotto ulteriori profili di violazione di legge rilevando che era onere dell'accusa provare l'assenza di un giustificato motivo dell'inottemperanza e che, non essendosi nella specie tale assenza citata o descritta nel capo di imputazione, sussisteva difetto di correlazione tra accusa e sentenza essendo stata la condanna pronunciata per un reato che tale medesima assenza prevede come proprio elemento costitutivo. Le censure appaiono prive di alcun fondamento.
Ed infatti, se è pur vero che al soggetto inottemperante compete un onere di allegazione e non già di dimostrazione del proprio assunto, alla stregua di quanto statuito con le pronunzie della Corte delle L. n. 5 del 2004 e L. n. 386 del 2006, deve sottolinearsi come l'onere di allegazione possa dirsi convenientemente adempiuto solo quando il riferimento al motivo, alle ragioni od alle circostanze poste a base del mancato ottemperamento sia connotato da concretezza e non in contrasto con elementi desumibili dagli atti. Orbene, il ricorrente, lungi dal farsi carico di allegare alcuna ragione per la menzionata inottemperanza si limita a dedurre, invocando la nullità di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p., che nella contestazione non era neanche dedotta la inesistenza del giustificato motivo.
Ma non è chi non veda come, mai eccepita innanzi alla Corte di merito la pretesa nullità per mancata correlazione tra contestazione e sentenza ed anzi essendosi i motivi di appello limitati a proporre la esistenza di un giustificato motivo (che la Corte di merito non ha condiviso, trattandosi di indici propri della condizione del disagio economico del migrante), ne' ha ingresso per la prima volta in questa sede il riportato profilo di nullità ne' possono essere considerate le generiche prospettazioni, rettamente disattese, afferenti l'esistenza del giustificato motivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente EC KH al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2008