Sentenza 12 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2003, n. 3616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3616 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' | REPUBBLICA ITALIANA NOMADEL POPOLO ITALIANO0 3 0 LA CORI ROMA DI CASSAZIONE Oggetto BRODSEZIONE LA DRO Lavoro Compos La dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 21679/0 Cron. 8312 Dott. Fernando LUPI Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Dd.04/12/02 Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: + MINISTERO DELL'INTERNO. in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
BE AR;
intimato avverso la gentenza Π. 149/00 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 29/06/00 R.G. N. 3119/97;- " 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 51 12 udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. Paolo -1- STILE;
udito il P.M. Generale Dott. 1'accoglimento ed assorbiti gl in persona del sostituto Procuratore Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per i del primo e secondo motivo del ricor i altri. + SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in appello depositato il 14 maggio 1997 CA BÉ impugnava, nei confronti del Ministero dell'Interno, la sentenza del 24 aprile-29 maggio 1996, com la quale il Pretore di Piacenza aveva respinto la sua domanda di pensione di invalidità civile. L'appellante riproponeva la domanda disattesa dal primo giudice, criticando in particolare le conclusioni della consulenza di primo grado, di cui chiedeva il rinnovo. 2Si costituiva l'appellato Ministero dell'Interno contestando il gravame di cui chiedeva il rigetto. All'esito della rinnovata della consulenza tecnica, l'adito Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento dell'impugnazione, condannava il Ministero dell'Interno ad erogare all'appellante CA BÉ la pensione ordinaria di inabilità, nella misura di legge, con decorrenza dal primo luglio 1998. con interessi e rivalutazione, nelle misure ed entro i limiti di legge, sui ratei arretrati. Per la cassazione di talc decisione ricorre il Ministero dell'Interno con quattro motivi, Il BÉ non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi il Ministero ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 12 c 19 della legge 30 marzo 1971,n. 118, nonche' omesso esame e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3,4 c 5, c.p.c.), lamenta che il Tribunale di Bologna, nel riconoscere al BÉ il diritto alla pensione di inabilità, non abbia tenuto conto del superamento, da parte dell'assistito, del 65° anno di età, con conseguente intervenuta carenza di legittimazione passiva del Ministero medesimo. La censura è fondata. Secondo l'orientamento ormai costante di questa Cone (cfr. in particolare, Cass. 8 giugno 2001 n.7807; Cass. Cass. 12 marzo 1996 n.2011), anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 8 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, le provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili non potevano essere ottenute dagli ultrasessantacinquenni, ai quali poteva essere concessa, in presenza dei requisiti per la stessa stabiliti, la sola pensione sociale, prevista dall'art. 11 della legge 18 dicembre 1973 n. 854. Questo orientamento muove dall'interpretazione letterale e sistematica della normativa succedutasi in materia (art 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153; artt. 12, 13 e 19 della legge 30 marzo 1971 n. 118; artt. 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973 n. 854), il cui esame induce ad affermare i legislatore ha fissato il compimento dei che M sessantacinque anni come "limite" per il riconoscimento dell'invalidita' civile, con cio' stesso escludendo che, dal verificarsi di quell'evento, possa discendere il diritto dell'invalido alle provvidenze economiche relative (pensione di inabilita' ed assegno mensile) ed il correlativo obbligo del Ministero dell'Interno di corrisponderle. Le richiamate disposizioni rendevano gia' evidente, infatti, che la sola prestazione (anchi essa di carattere assistenziale perche' disancorata dalla qualita' di prestatore d'opera e dai versamenti contributivi) attribuita dalla legge ai cittadini sprovvisti di reddito che abbiano compiuto i sessantacinque anni senza differenze che attengano al loro stato di salute - c' la pensione sociale, posta a carico del fondo sociale dell'INPS, che l'Istituto provvede a liquidare ed a corrispondere alle previste cadenze (art.26 legge n. 153 del 1969; art. 19 legge n. 118 del 1971). raggiungimento del Questa pensione, per coloro chc, al sessantacinquesimo anno di eta, siano gia' titolari di un trattamento di invalidita civile sostituisce, subentrandovi ed escludendole, le provvidenze 2 economiche in godimento ed il relativo diritto sorge automaticamente, senza variazione delle condizioni, anche reddituali, richiesto per beneficiare delle prestazioni erogate dal Ministero dell'Interno. Viceversa coloro per i quali non preesista la titolarita' di una di quelle provvidenze, al momento del compimento del sessantacinquesimo anno di eta possuno soltanto ottenere dall'INPS la sociale, peraltro alle pensione condizioni valevoli per l'acquisizione del beneficio da parte della generalita' dei soggetti ultrasessantacinquenni. Da quanto premesso appare evidente che, nel difetto della fattispecie costitutiva, nessun diritto alle provvidenze previste dalla legge per l'invalidita' civile puo' essere riconosciuto in favore di soggetti il cui stato di invalidita' sia stato accertato come nella specie - - con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (ovvero, a maggior ragione, di coloro che ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale eta'). Correlativamente, l'Amministrazione e carente di legittimazione passiva ove, da uno di quei soggetti. sia convenuta in giudizio con richiesta di condanna al pagamento della pensione di inabilita' civile o dell'assegno mensile di cui agli artt. 12 e 13 innanzi menzionati. Le conclusioni cui si era pervenuti alla stregua della normativa preesistente all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509, hanno trovato una esplicita e definitiva conferma nell'art. 8 di esso. Tale disposizione stabilisce infatti, al primo comma, che la pensione di inabilita' di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971, c successive modificazioni, e' concessa ai mutilati e invalidi civili "di eta' compresa tra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno"; od al secondo, che al compimento del sessantacinquesimo anno di eta, in sostituzione della pensione di inabilita', "nonche' dell'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, e corrisposta, da parte 3 dell'I.N.P.S.,la pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n.854". Ora, poiche' dalla stessa sentenza impugnata risulta che il BÉ è nato il [...], per cui alla data di riconoscimento della pensione (1 luglio 1998) aveva in cffetti largamente superato il sessantacinquesimo anno di eta', deve ritenersi che il Ministero dell'Interno sia carente di legittimazione passiva in ordine alla domanda proposta nei suoi confronti. Gli esaminati due motivi, pertanto, devono essere accolti, con il conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di gravame, proposti in via subordinata, ed annullamento della sentenza impugnata. Poiche' dalla sentenza impugnata risulta con certezza la data di nascita del BÉ, ne' sono quindi necessari ulteriori accertamenti di fatto al fine di stabilire il superamento, da parte di costui, del sessantacinquesimo anno di eta' all'atto del ritenuto superamento della soglia invalidante, ai sensi dell'art. 384. comma 1. c. p. c., la causa va decisa nel merito, rigettandosi la domanda dell'attuale intimato. A norma dell'art. 152 disp. att. c. p. c., non ricorrendo nella specie l'ipotesi della pretesa infondata e temeraria, nessuna pronunzia va adottata in ordine alle spese dei giudizi di merito e del presente giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da BÉ CA nei confronti del Ministero ricorrente. Nulla per le spese dell'intero processo. Roma, 4 dicembre 2002. Il Presidente Il Consigliere est. Job Pu Ceria E D I S N E S IL MANCHILIERE T S I N G O & . ▸