Sentenza 7 ottobre 2011
Massime • 1
Integra il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria il rilascio di plurimi atti di fideiussione, in quanto costituisce attività di mediazione finanziaria, risolvendosi nella prestazione di un servizio a pagamento.
Commentario • 1
- 1. Chiaroscuri della Cassazione in tema di abusivismo bancario eEnrico Basile · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2011, n. 48537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48537 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 07/10/2011
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 2348
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 452387/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ES TO, N. IL 15/07/1953;
avverso la sentenza n. 12138/2007 CORTE APPELLO di TORINO, del 05/07/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Monetti Vito, che ha concluso per l'inammissibilità.
udito il difensore avv. Priano P. in sost. Avv. Ferrarsi M.. FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione SA ER avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 5 luglio 2010 con la quale è stata confermata quella di primo gradoni condanna in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132 (TU bancario), per avere svolto nei confronti del pubblico attività finanziarie previste dal cit. T.U., art. 106 senza la previa iscrizione nell'elenco ivi indicato, e segnatamente per avere, in tale condizione, rilasciato fideiussioni. L'imputato era stato in verità tratto a giudizio in relazione al rilascio di numerose fideiussioni attraverso la società RO , cooperativa di garanzia collettiva fidi, di cui era al vertice.
Già il giudice di primo grado lo aveva assolto da numerose delle condotte in contestazione, per non avere commesso il fatto;
il giudice dell'appello aveva poi dichiarato prescritte numerose altre condotte consistite nel rilascio di fideiussioni, limitando la condanna ad un contratto di febbraio e ad uno di marzo 2003, in favore della ditta TE PA.
La conferma della condanna era stata basata sul rilievo che i consorzi di garanzia collettiva, come quello gestito dal ricorrente, incorrono nel divieto di effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari abilitati al rilascio di garanzie in favore del pubblico.
Deduce:
1) la inosservanza della legge (D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 132 e 106 "TU bancario") e i vizio di motivazione.
La Corte aveva omesso di motivare sulla doglianza formulata in sede di appello, consistente nel rilievo che il rilascio di fideiussioni era rimasto circoscritto, nell'accertamento dei giudici, a due soli episodi riguardanti la medesima società TE PA.
Difettava in altri termini il requisito di avere agito, l'imputato, "nei confronti del pubblico";
2) la inosservanza della legge penale o di altre norme giuridiche (D.M. 6 luglio 1994, art. 2). Invero la responsabilità era stata fondata sul rilievo che il rilascio di fideiussioni era stato effettuato senza autorizzazione laddove una simile procedura è prevista per le attività di intermediazione finanziaria, dalle quali va esclusa quella di garanzia mediante fideiussione. La società del SA, infatti, non si interponeva nel conseguimento di credito da parte dei clienti ma semplicemente ne garantiva le obbligazioni. E il decreto ministeriale del 1994, stabilendo che il rilascio di fideiussioni rientrava nella attività di intermediazione finanziaria,aveva violato la riserva di legge.
Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno. Infondato è il primo motivo di ricorso atteso che, come si rileva dalla stessa sentenza impugnata, il ricorrente è stato condannato in primo grado, anche in concorso con altri, per una serie di polizze fideiussorie, conseguendo in appello il riconoscimento della intervenuta prescrizione per la maggioranza di esse, con l'eccezione delle due polizze rilasciate nel 2003 alla società TE PA. E la declaratoria di prescrizione, presupponendo la esclusione di cause di proscioglimento nel merito, non consente certo l'affermazione che la condotta del SA sia rimasta accertata con riferimento ad un singolo soggetto richiedente la fideiussione. Non assume rilevo pertanto la denunciata omissione di motivazione sul punto ad opera della Corte d'appello, la cui argomentazione non può dirsi censurabile con riferimento a questioni ab origine prive di rilevanza decisiva.
Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Ha già posto in evidenza questa Corte, nella condivisibile sentenza n. 23996 del 4 febbraio 2009, Rv. 244088, che integra il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria il rilascio di plurimi atti di fideiussione, in quanto costituisce attività di mediazione finanziaria, risolvendosi nella prestazione di un servizio a pagamento. Come affermato in tale decisione, integra il reato in contestazione l'esercizio abusivo della detta attività da parte del soggetto - qual'era la società gestita dal ricorrente- non iscritto all'UIC, ovvero al registro allora esistente (oggi il controllo è stato demandato alla Banca d'Italia) al quale dovevano essere iscritti coloro i quali, in possesso dei requisiti indicati nel D.Lgs. citato, art. 106, avevano intenzione di svolgere una delle attività indicate dal medesimo art. 106, comma 1, nei confronti del pubblico.
Ancora, la sentenza del 2009 di questa Corte specifica molto chiaramente che la attività di rilascio di fideiussioni, ovvero di assunzione di un obbligo di pagamento da parte di un terzo a garanzia di un debito del debitore principale, costituisce una attività di mediazione finanziaria, che rientra nel novero di quelle indicate dall'art. 106 ed il cui esercizio è vietato, se non vi è la iscrizione all'UIC. Si tratta, infatti, di una prestazione di un servizio di pagamento - attività specificamente prevista dall'art. 106 citato -; non rileva, infatti, che il pagamento sia eventuale, ovvero che abbia luogo in caso di mancato pagamento della obbligazione da parte del debitore principale.
Ciò posto , deve comunque rilevarsi che la presentazione di ricorso non inammissibile non ha impedito il decorso dell'ulteriore termine per la prescrizione, maturata al più tardi - computate le cause di sospensione e la scissione del reato continuato come disposto dalla novella in tema di prescrizione- il 7 novembre 2010.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011