Sentenza 9 febbraio 2011
Massime • 1
È improcedibile, in caso di sopraggiunta morte del ricorrente, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice del riesame in tema di misure cautelari reali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2011, n. 8989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8989 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 09/02/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 288
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 32910/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI US, nato l'[...];
Avverso Ordinanza Tribunale di Torino, emessa il 25/03/010;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per Inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Torino, con ordinanza emessa il 25/03/010 - provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell'interesse di RI US, avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip sede in data 23/02/010; il tutto in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. b), - respingeva il gravame. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b) e c). In particolare il ricorrente esponeva:
1. che non ricorreva il fumus commissi delicti relativo all'ipotizzato reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1; non versandosi nell'ipotesi di rifiuti pericolosi, come sostenuto dal tribunale del Riesame;
2. che non erano stati trasmessi al Tribunale del Riesame tutti gli atti, posti a fondamento del decreto di sequestro preventivo;
3. che non sussisteva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, essendo competente, invece, il Tribunale di Novara. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
La difesa del ricorrente, con atto del 28/01/011, dichiarava di rinunciare al ricorso, essendo stati restituiti all'interessato i beni in sequestro, come da provvedimento del PM emesso il 24/09/010. La difesa comunicava, altresì, che RI US era deceduto in data 24/09/010.
Il PG della Cassazione, nell'udienza camerale del 09/02/011, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Tanto premesso in fatto, va dichiarato - stante il decesso del ricorrente RI US (in data 24/09/010) come da documentazione in atti - la improcedibilità del ricorso (vedi Cass. Sez. Unite Sent. n. 30 del 25/10/2000, rv 217245).
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta morte del ricorrente.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011