Sentenza 20 dicembre 2013
Massime • 1
Il reato di abusivismo finanziario di cui all'art. 166 D.Lgs. n. 58 del 1998 sussiste solo se l'esercizio di servizi finanziari viene svolto in maniera professionale e nei confronti del pubblico. (In motivazione la Corte ha precisato, quanto al primo requisito, che la nozione di professionalità, da intendersi in senso ampio, corrisponde al compimento di una serie di atti coordinati del tipo indicato dalla norma incriminatrice, e, quanto al secondo, che gli stessi atti debbano essere indirizzati ad un numero indeterminato di soggetti qualitativamente non predeterminati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2013, n. 18284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18284 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 20/12/2013
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - N. 1735
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 34853/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
ZZ TO, nato a [...] l'[...];
avverso l'ordinanza emessa il 21/02/2013 dal Tribunale di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. MICHELI Paolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e della precedente ordinanza impositiva della misura;
udito per il ricorrente l'Avv. EGIDI Alessia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, e l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 21/02/2013, il Tribunale di Torino rigettava la richiesta di riesame proposta ex art. 309 c.p.p., nell'interesse di ZZ TO avverso un'ordinanza restrittiva emessa dal G.i.p. dello stesso Tribunale a carico (anche) del suddetto in data 04/12/2012. 1.1 Il provvedimento riguardava addebiti di cui all'art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2 e del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 166, comma 1, lett. a), nonché di cui agli artt. 110 e 640 c.p., art. 61 c.p., nn. 7 e 11, ascritti al ZZ (sottoposto alla misura degli arresti domiciliari) ed a tale OR Ermanno: secondo l'assunto accusatorio, l'odierno ricorrente (quale professore presso l'Università "Bocconi" di Milano e consulente della società "Cofinlac") e l'OR (titolare della stessa "Cofinlac" e presunto esperto in operazioni finanziarie e investimento di capitali) avevano indotto IO RA e il padre di costei, i quali agivano per l'impresa edile "IO Giacomo" s.r.l., ad accreditare la somma di 1.500.000,00 Euro su un conto acceso presso un istituto bancario di Funchal, nell'isola di Madeira, intestato allo stesso OR quale legale rappresentante della "Cofinlac Capital" Itd., così truffando le persone offese - ricevute presso il suddetto ateneo per ricevere un'immagine di assoluta serietà dell'operazione, quindi rassicurate sulla temporaneità del trasferimento della somma e sulle ottime prospettive di quell'investimento, fino a garantire rendite giornaliere pari al 6% del capitale investito - ed esercitando attività di investimento e gestione di risparmi, senza il necessario titolo autorizzativo.
Il Tribunale, nel ricostruire i tratti salienti della vicenda, evidenziava che: - dopo l'accredito sopra ricordato, i IO avevano inutilmente cercato di ottenere che la somma venisse loro ritrasferita, ed altrettanto vanamente avevano atteso la corresponsione degli interessi prospettati;
l'OR si era reso di fatto irreperibile, mentre il ZZ aveva obiettato alle persone offese di essersi limitato a svolgere attività di consulenza per il coindagato, senza avere presieduto in alcun modo all'operazione di investimento (la stessa tesi era stata ribadita dal ZZ rendendo dichiarazioni al Pubblico Ministero e nel successivo interrogatorio di garanzia, quando aveva rappresentato di aver fatto solo da "passacarte" a mero titolo di cortesia verso l'OR, del quale era ancora creditore per prestazioni professionali anteriori, limitandosi a qualche successiva informazione verso i IO, che negava di avere cercato di convincere della bontà dell'operazione o della serietà della "Cofinlac"; la IO, dopo il rigetto da parte del G.i.p. di una prima richiesta di misure cautelari avanzata dal Procuratore della Repubblica (per essere risultati i reati de quibus commessi all'estero), aveva reso ulteriori sommarie informazioni il 22/11/2012, da cui era emerso che una parte della condotta ascrivibile agli indagati doveva al contrario intendersi realizzata in Italia: a ciò aveva fatto seguito l'ordinanza restrittiva.
1.2 Nel dare atto delle doglianze difensive, il collegio argomentava innanzi tutto che non poteva ritenersi fondata la eccezione di inutilizzabilità delle richiamate sommarie informazioni della IO in data 22/11/2012; a riguardo, la difesa del ZZ aveva rilevato che l'ipotesi criminosa del D.Lgs. n. 58 del 1998, ex art. 166, non era stata oggetto di iscrizione ne' al momento della denuncia-querela a firma della IO ne' in data successiva, deducendone che l'atto di indagine appena ricordato avrebbe dovuto considerarsi tardivo rispetto al termine di scadenza previsto dall'art. 405 del codice di rito, ma il Tribunale reputava che l'inoltro della prima richiesta di applicazione di misure cautelari fosse da intendersi atto processuale equipollente alla formale iscrizione, peraltro avvenuta congruamente dopo il necessario vaglio del contenuto dell'esposto, anche alla luce delle investigazioni compiute sulla ipotesi di truffa ivi espressamente segnalata. Inoltre, ad avviso dei giudici del riesame non era condivisibile la tesi della difesa secondo cui al ZZ - avendo, al più, svolto una attività di consulenza del tutto occasionale e non rientrando egli nelle categorie professionali previste dal citato D.Lgs. n. 58 - non avrebbe dovuto muoversi l'addebito di cui all'art. 166: quest'ultima norma non disegna infatti una ipotesi di reato proprio, consentendosi così a chiunque di esercitare attività di intermediazione finanziaria, purché in via occasionale ed accessoria, ma tutela al contrario il mercato mobiliare ed i suoi operatori "dal pericolo di intromissioni di soggetti non abilitati, che svolgendo operazioni di gestione del risparmio o di esercizio dei servizi di investimento, possano turbare il sistema di competenze determinato rigorosamente a livello normativo". L'odierno ricorrente, in ogni caso, non era chiamato a rispondere per una condotta immediatamente ed esclusivamente a lui riferibile, bensì a titolo di concorso - quale presunto consulente della "Cofinlac" e delle altre articolazioni, anche estere, di detta società - con il coindagato, avendo egli contribuito "all'artificioso quanto fraudolento camuffamento di quel contesto pseudo - professionale e truffaldino abilmente "indossato" dall'OR nella sua pomposa veste di esperto di finanza e di investimenti di capitali", contesto che l'ordinanza impugnata reputava idoneo ad integrare il delitto di abusivismo ex art. 166 cit.
A riprova del fattivo operato del ZZ, il Tribunale richiamava la successione cronologica degli eventi di cui alle dichiarazioni rese dalle persone offese, che avevano trovato riscontro nelle sommarie informazioni di altri soggetti (uno di costoro aveva ricordato come il ricorrente avesse prima magnificato dinanzi ai IO le qualità dell'OR come persona estremamente capace e ben introdotta in campo di operazioni finanziarie, salvo poi giustificarsi con i querelanti adducendo di avere conosciuto lo stesso OR solo da pochi mesi e di avere nutrito perplessità sul buon esito dell'investimento; un altro testimone aveva riferito che il ZZ partecipava agli incontri ponendosi su un piano paritario rispetto all'OR, senza fungere dunque da mero "passacarte").
1.3 In punto di esigenze cautelari, il collegio confermava le valutazioni del giudice di prime cure quanto alla ravvisabilità di "un concreto pericolo di recidivanza specifica", sia in ragione delle caratteristiche concrete del fatto addebitato che della personalità manifestata dal ZZ, avuto riguardo al pervicace abuso di particolari contesti relazionali che avrebbero dovuto essere connotati da massima fiduciarietà, nonché alla predisposizione da parte di entrambi gli indagati di un complesso ed articolato impianto organizzativo sotteso alle condotte criminose.
Ne derivava altresì un giudizio di adeguatezza della misura in atto, da considerare il minimo presidio sufficiente a scongiurare il rischio di commissione di nuovi reati della stessa specie da parte dell'odierno ricorrente.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore del ZZ, deducendo tre motivi.
2.1 Con il primo, la difesa lamenta violazione di legge processuale con riguardo agli artt. 191, 335 e 405 del codice di rito, ribadendo l'eccezione di inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese da IO RA il 22/11/2012 (essendo stato il nominativo del ZZ iscritto nel R.G.N.R., solo con riguardo all'addebito di truffa, in data 09/03/2012, senza alcuna integrazione successiva neppure all'atto del primo interrogatorio dell'indagato o della presentazione da parte del P.M. della richiesta di restrizione della libertà personale poi rigettata dal G.i.p.): alla data di redazione del verbale relativo alle anzidette dichiarazioni della IO, pertanto, era da considerare scaduto il termine semestrale per il compimento delle indagini preliminari, senza che fossero intervenute istanze di proroga.
A riguardo, il difensore del ZZ contesta l'interpretazione offerta dal Tribunale di Torino, secondo cui la formalizzazione di una richiesta di applicazione di misure cautelari costituirebbe atto idoneo a produrre gli effetti di una iscrizione nel registro delle notitiae criminis, non essendo in tale materia previsti equipollenti di sorta: da un lato, sarebbe al contrario indispensabile garantire una tendenziale oggettività nella ricostruzione delle date di iscrizione, viste le conseguenze formali di primaria rilevanza che ne derivano;
dall'altro, l'esegesi censurata "comporta il sovvertimento del rapporto tra provvedimento di iscrizione e determinazioni del Pubblico Ministero, normalmente collegati causalmente dal compimento di atti di indagine volti a verificare la fondatezza dell'iscrizione. Nel caso che ci occupa, invece, in modo del tutto anomalo si fa discendere dal provvedimento logicamente successivo, la richiesta di emissione di una misura cautelare, il suo antecedente logico, il provvedimento di iscrizione a notizie di reato".
Ad ogni modo, secondo il dettato dell'art. 335 c.p.p., comma 2, il P.M. non avrebbe dovuto disporre una nuova iscrizione, bensì - dinanzi al mutamento della qualificazione giuridica del fatto, come emerso dalle indagini -aggiornare quella esistente, facendo pur sempre decorrere i termini di durata dall'iscrizione originaria. Nella ricostruzione difensiva, ne deriva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni sopra ricordate, e l'impossibilità di ravvisare elementi sulla base dei quali affermare che i presunti reati denunciati dalla IO vennero -almeno in parte - commessi in territorio italiano.
2.2 Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta altresì inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 166, comma 1, lett. a).
La difesa considera pacifico che il reato de quo possa configurarsi anche laddove sia stato concluso un singolo contratto, ma reputa comunque indispensabile che la condotta presenti requisiti estrinseci e diffusi: richiamate le previsioni degli artt. 18 e 18 bis del citato D.Lgs., il ricorrente evidenzia che lo svolgimento abusivo delle attività riservate dalla legge a soggetti qualificati deve pur sempre avere carattere di professionalità, ed essere rivolto al pubblico, inteso come una generalità di persone non determinate. Elementi, questi, che contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata "non sono da intendere nel senso di configurare un reato proprio, quanto da interpretare quali elementi caratterizzanti l'offensività astratta della condotta".
Il Tribunale avrebbe in particolare affermato che il D.M. n. 329 del 1997, da cui erano desumibili le nozioni di professionalità e diffusione tra il pubblico delle attività riservate, sarebbe stato abrogato per effetto dello stesso D.Lgs. n. 58 dell'anno successivo:
lettura però inesatta, dal momento che il del Decreto del 1998, art. 214, comma 4, si limita ad abrogare le norme anteriori limitatamente a quelle di contenuto corrispondente alle previsioni contestualmente introdotte;
nel contempo, il comma 5 stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi delle norme come sopra abrogate (fra cui quelle del ricordato D.M.) continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi, recanti le nuove norme regolamentari. Di nuovi decreti, tuttavia, non ne sono intervenuti, con il risultato che il D.M. n. 329 deve intendersi ancora vigente, anche laddove stabilisce che le norme incriminatrici qui in rilievo non possono riguardare coloro che prestano occasionalmente ed a titolo accessorio un servizio di investimento nell'ambito di un'attività professionale disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari che ammettono la prestazione del servizio, ne' i soggetti la cui attività sia prestata comunque in via occasionale ed accessoria, senza la predisposizione di idonei schemi organizzativi per il loro svolgimento, in quanto non esercitati professionalmente. Secondo la difesa, l'attività del ZZ non aveva carattere di professionalità, trattandosi di un episodio isolato in un contesto lavorativo orientato in ambito accademico ed universitario, ne' era stata rivolta al pubblico, esaurendosi invece nel rapporto con i soli IO;
ne' risulterebbe accertata la predisposizione di una struttura organizzativa da cui desumere altrimenti il connotato di professionalità della condotta.
2.3 Il terzo motivo riguarda la ritenuta sussistenza di esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., lett. c), aspetto in relazione al quale la difesa rappresenta violazione di legge processuale e mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata.
Gli elementi da cui il Tribunale di Torino avrebbe tratto la valutazione di attualità e concretezza del pericolo di commissione di nuovi reati della stessa specie da parte del ZZ si esaurirebbero infatti in una serie di congetture, fondate su presunti atteggiamenti personali dell'indagato, da desumersi dalle sole caratteristiche del fatto addebitato;
inoltre, i giudici del riesame avrebbero apoditticamente affermato l'irrilevanza del decorso del tempo rispetto all'epoca di commissione dei reati, quale fattore incidente su detto pericolo, senza considerare che in quell'intervallo - di circa due anni - il ricorrente si era sottoposto ad interrogatorio ed aveva dimostrato un chiaro allontanamento dall'OR, oltre ad essersi già autosospeso dall'insegnamento universitario. Va poi considerato che l'ordinanza restrittiva della libertà personale del ZZ aveva trovato esecuzione dopo ben due mesi dall'emissione del provvedimento, quando era stato possibile procedere all'arresto (anche) dell'OR:
circostanza, questa, che convince a fortiori del difetto di pericolosità sociale dell'indagato, ricorrendo il quale sarebbe stato necessario porlo in vinculis senza ritardo.
3. In data 08/11/2013 la difesa ha depositato memoria, segnalando l'intervenuta revoca della misura sul presupposto, ritenuto dal giudice procedente, del venir meno delle già ravvisate esigenze cautelari;
con la memoria de qua si da comunque atto del perdurante interesse ad una pronuncia di questa Corte sul ricorso, a fini di futura utilizzazione per il riconoscimento del diritto ad una equa riparazione per ingiusta detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è in parte fondato.
2. La prima censura mossa dal ricorrente non appare condivisibile, atteso che una richiesta di misure cautelari a carico di un soggetto al quale vengano contestate due ipotesi di reato, quando egli risulti formalmente iscritto nel registro degli indagati soltanto per una, non può intendersi ex se irrituale;
nel contempo, deve ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte, dopo avere affermato che "la tardiva iscrizione del nome dell'indagato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., non determina alcuna invalidità delle indagini preliminari, ma consente tuttavia al giudice di rideterminarne il termine iniziale, in riferimento al momento in cui si sarebbe dovuta iscrivere la notizia di reato" (Cass., Sez. 5^, n. 1410 del 21/09/2006, Boscarato, Rv 236029) è poi giunta alla diversa ed ancor più rigorosa interpretazione - avallata dall'intervento delle Sezioni Unite - secondo cui "il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al gip sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407 c.p.p., comma 3, fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l'iscrizione" (Cass., Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv 244376). Così correttamente inquadrata la questione processuale sollevata dalla difesa del ZZ, deve rilevarsi che nel caso di specie il P.M. procedente ritenne, al più tardi al momento della presentazione della prima richiesta de libertate, di avere acquisito elementi in ordine non soltanto alla truffa, oggetto della iscrizione primigenia, ma anche quanto al delitto di cui al D.Lgs. n. 58, art. 166: non può invece affermarsi ipso facto che quegli stessi elementi fossero desumibili dagli atti già in forza della denuncia-querela sporta dalle persone offese.
Allo stato, in definitiva, la valutazione del Tribunale del riesame di Torino non può intendersi viziata, ove letta nel senso che la prima richiesta di misura cautelare costituisce il parametro di riferimento cronologico per individuare il momento in cui avrebbe dovuto disporsi (e deve intendersi avvenuta) l'iscrizione de qua:
iscrizione da intendersi peraltro nuova e non già mero aggiornamento di quella esistente, contrariamente all'assunto difensivo, trattandosi di reato concorrente.
3. Il secondo motivo di ricorso merita invece accoglimento. 3.1 È da ritenere pacifica la possibilità di un concorso dei reati di cui all'art. 640 c.p., e di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria, ai sensi del citato art. 166: quest'ultimo è infatti integrato dalla "condotta di colui che stipuli, ancorché privo di abilitazione, un contratto di gestione degli investimenti e, quindi, di trasferimento di risorse economiche mobiliari dell'altro contraente, con la prospettiva reale o fittizia di profitti, percependo le somme di denaro a tal fine. Si tratta di un reato di pericolo, con la conseguenza che, una volta che i risparmi dell'altro contraente siano immessi nel mercato mobiliare, dal soggetto non abilitato - e, quindi da soggetto idoneo a ledere l'interesse dell'investitore, del complessivo interesse del mercato mobiliare e dei singoli operatori - non ha rilevanza in quale modo - fedele o infedele - sia avvenuta la gestione dei risparmi degli investitori. Peraltro, il mancato investimento o, comunque, l'infedele gestione dei risparmi del contraente può costituire condotta integrante l'ipotesi del reato di truffa" (Cass., Sez. 5^, n. 22597 del 24/02/2012, Cattabiani, Rv 252958; v. già, nello stesso senso, Cass., Sez. 5^, n. 31893 del 22/06/2007, Longo, nonché Cass., Sez. 2^, n. 42085 del 09/11/2010, Allegri, Rv 248510, dove si precisa che "il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria può concorrere con quello di truffa, essendo diversi i beni giuridici da essi tutelati, in quanto il primo, diversamente dal secondo, è reato di pericolo il cui bene protetto è il corretto svolgimento, nell'interesse degli investitori, dei mercati mobiliari per il tramite di operatori abilitati").
3.2 Secondo la previsione sanzionatoria di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 166, comma 1, lett. a), è dunque contemplata la pena detentiva della reclusione da 6 mesi a 4 anni - oltre a pena pecuniaria - per chi "svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio" non essendovi abilitato nelle forme di legge: la tesi difensiva è che, ferma restando la possibilità di addebitare un delitto di truffa a carico di chi gestisca risparmi altrui con modalità fraudolente seppure in via occasionale ed episodica, per aversi esercizio abusivo di intermediazione finanziaria occorra invece che la condotta sia svolta con carattere di professionalità.
L'assunto deve condividersi.
È innegabile che la fattispecie astratta non disegni una ipotesi di reato proprio, come rilevato dal Tribunale (non essendo soltanto alcuni soggetti peculiari a potersi rendere responsabili di condotte di abusivismo, ma puntando anzi il legislatore a sanzionare l'ingresso in quel settore di individui incapaci di garantire una sufficiente qualificazione): tuttavia, è pur sempre necessario che lo svolgimento di servizi od attività di investimento, come pure la gestione collettiva dei risparmi altrui, vengano esercitate nei riguardi di una clientela tendenzialmente indeterminata. Come osservato dalla difesa, infatti, quelle condotte debbono inserirsi in una attività rivolta al pubblico (rimanendo irrilevante, perché afferente al diverso tema della prova della responsabilità, la circostanza che le condotte medesime siano poi accertate esclusivamente quanto ai rapporti dell'indagato con un solo cliente), soluzione imposta dalle previsioni del D.M. n. 329 del 1997, da intendersi ancora in vigore perché non sostituite da nuove norme del D.Lgs. n. 58 del 1998 di omologo contenuto. Nè appaiono dirimenti le modifiche introdotte nel 2007 alla portata del precetto di cui all'art. 166, quando - con il D.Lgs. n. 164 - venne aggiunta, all'ipotesi dello svolgimento di "servizi" di investimento, quella dello svolgimento di analoghe "attività", con identica specificazione inserita nella successiva lett. c) (volta a sanzionare l'offerta fuori sede, la promozione od il collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti finanziari, di servizi o - appunto - attività di investimento): più che ad ampliare il novero delle modalità di possibile esercizio della condotta incriminata, dovendosi così distinguere i "servizi" di un professionista dalle "attività" di un consulente occasionale, la norma aveva infatti la concreta finalità di adeguare le previsioni sanzionatorie alla nuova e meglio tipizzata casistica delle condotte de quibus, nel rispetto della c.d. direttiva MiFid di cui il D.Lgs. n. 164 del 2007 costituiva attuazione.
Ai sensi delle previsioni sovranazionali, come recepite nel nuovo testo dell'art. 1, comma 5, del TUF, per servizi e attività di investimento si intendono, qualora abbiano ad oggetto strumenti finanziari, le operazioni di: negoziazione per conto proprio;
esecuzione di ordini per conto dei clienti;
sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; collocamento senza assunzione a fermo nè assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; gestione di portafogli;
ricezione e trasmissione di ordini;
consulenza in materia di investimenti;
gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. Ed allora, a fronte di tale più analitica tipizzazione, risulta evidente come il solo concetto di "servizi" nella correlata disposizione sanzionatoria fosse inadeguato per difetto: a tacer d'altro, è ben più definibile mediante la nozione di "attività" una operazione consistente nella semplice ricezione o trasmissione di ordini.
3.3 Alla soluzione interpretativa che qui si condivide risulta peraltro già pervenuta la giurisprudenza di questa stessa Sezione, con la recente affermazione che "il reato di abusivismo finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 166, sussiste solo se l'esercizio di servizi finanziari viene svolto in maniera professionale e nei confronti del pubblico" (Cass., Sez. 5^, n. 27246 del 29/05/2013, Federici, Rv 255443). Nella motivazione della pronuncia appena richiamata si fa osservare che "la necessità dei predetti requisiti non è, a ben vedere, dettata ex professo dalla norma incriminatrice, la cui redazione è ispirata alla discutibile tecnica, diffusa nel settore del diritto penale economico, di incriminazione per rinvio, e cioè mediante la rinuncia a descrivere compiutamente l'essenza della condotta vietata e l'introduzione di una fattispecie sanzionatoria di precetti contenuti altrove, in norme di stampo più prettamente civilistico/amministrativistico .... L'interpretazione dell'art. 166 TUF non può quindi prescindere dal raffronto della relativa fattispecie con la normativa previgente che, con l'abrogato art. 14 legge SIM, sanzionava l'esercizio professionale abusivo nei confronti del pubblico delle attività d'intermediazione, con espressa previsione, dunque, dei predetti due requisiti, mentre il D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 37, puniva lo svolgimento di uno o più servizi di investimento senza autorizzazione o legittimazione, senza prevedere il carattere della pubblicità.
L'art. 166 vigente ha adottato una formulazione neutra che, prescindendo da qualunque richiamo espresso ai requisiti in esame (professionalità e pubblicità), sanziona lo "svolgimento" di attività di investimento, sostituendo tale dizione a quella dell' "esercizio" di attività di investimento .... Ciò non significa, peraltro, che la professionalità e la pubblicità non siano necessari ai fini dell'integrazione del reato contestato ai ricorrenti. Infatti una lettura sistematica dell'art. 166 che tenga conto dell'art. 18 dello stesso TUF, il quale statuisce che "l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche", giustifica la conclusione della necessità di quei requisiti nel caso di chi eserciti abusivamente, cioè senza abilitazione, tali attività. Se infatti oggetto di abilitazione è solo l'esercizio professionale e nei confronti del pubblico, la previsione del reato, data la scelta dell'incriminazione per rinvio, non può che riguardare lo svolgimento di un'attività che assuma tali caratteri senza essere accompagnata dalla necessaria abilitazione. Il che significa che l'occasionalità o la predefinizione dei destinatari dell'attività ne esclude la tipicità sia ai fini dell'abilitazione, sia, a maggior ragione, ai fini della configurabilità del reato .... In definitiva sembra potersi affermare, anche alla stregua della previsione, tra le attività di intermediazione finanziaria, della negoziazione per contro proprio, il cui significato non appare pienamente in linea con il concetto di professionalità nella sua più tecnica accezione, che l'interpretazione più aderente alla formulazione ed alla ratio dell'art. 166 TUF, il quale prevede un reato di pericolo presunto a tutela del corretto funzionamento del mercato, dei risparmiatori e degli investitori, sia quella che, da un lato, esclude dall'area penalmente sanzionata il compimento di singoli atti occasionali, richiedendo invece una serie coordinata di atti rientranti nelle tipologie previste, secondo un concetto di professionalità in senso ampio, dall'altro esige che essi siano indirizzati al pubblico, tuttavia nel limitato senso di soggetti qualitativamente non predeterminati".
3.4 Mutuando tali principi, che il collegio condivide pienamente, nella lettura della fattispecie concreta, deve rilevarsi che - sulla base degli elementi esposti nella motivazione del provvedimento impugnato - il ZZ ebbe rapporti soltanto con i IO, non già con una pluralità almeno potenzialmente indeterminata di soggetti interessati a quei servizi od a quelle attività; ed anche i contatti fra il ricorrente e il coindagato, allo stato delle risultanze istruttorie evidenziate, risultavano confinati all'ambito della truffa ordita in danno dei querelanti. In altre parole, vero è - come fa presente il Tribunale - che il ZZ è chiamato a rispondere a titolo di concorso con il soggetto cui faceva capo la "Cofinlac", e che dunque il soggetto esercente in forma professionale quelle attività di intermediazione non autorizzate potrebbe essere l'OR: tuttavia, dalla motivazione dell'ordinanza oggetto di ricorso non si evincono elementi sufficienti circa la consapevolezza in capo al ZZ di un esercizio più ampio di quei servizi da parte del coindagato e delle strutture a lui riferibili. Elementi, per inciso, che non possono trarsi dalle presunte rassicurazioni date dal ricorrente ai IO, sia pure in presenza di terzi, sulle comprovate capacità di investitore dell'OR, essendo quelle - semmai - condotte artificiose immanenti alla frode perpetrata nei confronti di quei singoli investitori.
4. Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo;
le questioni sollevate dalla difesa in punto di esigenze cautelari debbono ritenersi assorbite.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2014