Sentenza 9 giugno 2010
Massime • 1
La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
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A seguito della morte dell'imputato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere si arresta alla mera "constatazione" della causa di proscioglimento. Corte di Cassqazione sez. VI penale ud. 14 gennaio 2026 (dep. 2 aprile 2026), n. 12501 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna inflitta in primo grado al ricorrente, in …
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La massima Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2010, n. 24507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24507 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 09/06/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 587
Dott. BONITO NC Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 5604/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO IO NC, n. il 8 febbraio 1969;
avverso la sentenza 1 dicembre 2009 - Corte di Appello di Catania;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. Delehaye Enrico, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 1 dicembre 2009, depositata in cancelleria il 10 dicembre 2009, la Corte di Appello di Catania, confermava la sentenza del Tribunale di Catania emessa il 17 luglio 2008 che aveva dichiarato LO IO NC responsabile del reato di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, condannandolo alla pena di mesi due di arresto oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio.
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata, il prevenuto, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, non risultava trovarsi, a un controllo effettuato dagli agenti, presso la propria abitazione nell'orario in cui gli era stato prescritto con il provvedimento della misura detta. 1.2. - Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito dalle dichiarazioni dei verbalizzanti escussi che hanno riferito di aver suonato ripetutamente al campanello ma che nessuno aveva aperto la porta di ingresso.
2. - Avverso tale decisione, tramite il proprio difensore avv. Marco Tringali, ha interposto tempestivo ricorso per Cassazione LO IO NC chiedendone l'annullamento in relazione all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), d) ed e).
La Corte di merito non ha tenuto conto della documentazione prodotta con i motivi nuovi a supporto della richiesta applicativa dell'art.95 c.p. Il giudice si è limitato ad affermare che la perizia riferiva dati risalenti nel tempo senza disporre altro accertamento tecnico per verificare le condizioni di salute del ricorrente. Non ha poi tenuto conto la Corte del fatto che la polizia non poteva limitarsi a suonare il citofono in quanto il ricorrente, con il sonno pesante, poteva non aver sentito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - L'ordinanza impugnata va annullata perché il reato estinto per morte dell'imputato.
3.1. - È appena il caso di rilevare incidentalmente che le argomentazioni espresse in gravame sono meramente in fatto e mirano a sovrapporre una propria valutazione dei dati probatori a quella già espressa dal giudice della cognizione. La perizia offerta in produzione dal ricorrente è per vero datata e non risolve in ogni caso il problema del nesso di causalità tra le condizioni di salute lamentate dal ricorrente e la mancata presenza dello stesso presso la propria abitazione nello specifico episodio per cui è causa. La Corte territoriale ha dato conto delle dichiarazioni dei testi verbalizzanti, i quali hanno fatto tutto ciò che era in loro potere per poter espletare il controllo di istituto.
Imputet sibi dunque se il ricorrente non era stato in grado di sentire il citofono per fatti o condizioni meramente personali posto che egli, essendo a conoscenza del rischio di poter non dar contezza della propria presenza in casa, pur facendogliene carico il provvedimento impositivo della misura della sorveglianza speciale, avrebbe dovuto, con la normale diligenza, attivarsi per ovviare a tali difficoltà.
3.2. - Ciò posto va rilevato che, nelle more del procedimento, in data 18 gennaio 2010, è intervenuto il decesso dell'imputato, come risulta dal certificato di morte rilasciato in data 19 marzo 2010, dal Comune di Catania, e in atti. Per l'effetto, i reati contestati al medesimo si sono estinti, ai sensi dell'art. 150 c.p., con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza rinvio. 3.3. - Deve per vero osservarsi che la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, impone l'annullamento detto, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p., comma 2, tanto più quando non risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza (Sez. U, 25 ottobre 2000, n. 30, Poggi Longostrevi, rv. 217245).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010