Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/06/2008, n. 36524
CASS
Sentenza 26 giugno 2008

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Massime1

La tardività del ricorso per cassazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato, che è rilevabile in ogni stato e grado, ed in difetto sarebbe comunque devoluta al giudice dell'esecuzione.

Commentario1

  • 1Art. 150 - Morte del reo prima della condanna
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza La sentenza di condanna emessa dopo la morte del reo è giuridicamente inesistente, mancando il soggetto processuale contro il quale deve essere fatta valere la pretesa punitiva e nei cui confronti la sentenza stessa è pronunciata. Spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza il potere-dovere di dichiararne la inesistenza giuridica in dipendenza della estinzione del reato per morte del reo avvenuta anteriormente alla pronuncia dell'anzidetta sentenza (SU, 3489/1982). La morte dell'imputato determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale, sicché resta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione, presupponendo la relativa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/06/2008, n. 36524
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36524
Data del deposito : 26 giugno 2008

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