Sentenza 26 giugno 2008
Massime • 1
La tardività del ricorso per cassazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato, che è rilevabile in ogni stato e grado, ed in difetto sarebbe comunque devoluta al giudice dell'esecuzione.
Commentario • 1
- 1. Art. 150 - Morte del reo prima della condannahttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza La sentenza di condanna emessa dopo la morte del reo è giuridicamente inesistente, mancando il soggetto processuale contro il quale deve essere fatta valere la pretesa punitiva e nei cui confronti la sentenza stessa è pronunciata. Spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza il potere-dovere di dichiararne la inesistenza giuridica in dipendenza della estinzione del reato per morte del reo avvenuta anteriormente alla pronuncia dell'anzidetta sentenza (SU, 3489/1982). La morte dell'imputato determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale, sicché resta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione, presupponendo la relativa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/06/2008, n. 36524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36524 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 26/06/2008
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1332
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 6003/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH AU, n. in Sant'Elpidio a Mare il 31.7.1949;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona in data 12.10.2007. Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso chiedendo che venga dichiarata la estinzione del reato per morte dell'imputato;
Non comparso il difensore del ricorrente.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 13 luglio 2005 il Tribunale di Fermo, a seguito di giudizio abbreviato, condannava AU CH a pena ritenuta di giustizia per imputazione di cui all'art. 186 C.d.S.. Sul gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 12 ottobre 2007, riconosceva le attenuanti generiche e per l'effetto riduceva la pena inflitta dal primo giudice;
riduceva anche la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e confermava nel resto.
2.0 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, denunziando vizi di violazione di legge.
2.1 Con missiva depositata il 10 giugno 2008, il difensore del ricorrente ha rappresentato che l'imputato è deceduto in Macerata il 28 aprile 2008, allegando certificato di morte dell'ufficiale di stato civile del Comune di Sant'Elpidio a Mare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La intervenuta morte del ricorrente comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché estinto il reato per morte dell'imputato. A tanto non osta la circostanza della tardività del ricorso, come annotato in calce alla sentenza impugnata, giacché deve pur sempre prendersi atto in ogni grado e stato del processo della intervenuta estinzione del reato, come vuole l'art. 129 cod. proc. pen., e rendere, perciò, la statuizione del caso, che altrimenti sarebbe devoluta al giudice della esecuzione, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., comma 2.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2008