Sentenza 16 gennaio 2015
Massime • 1
Il reato di abusivismo finanziario è un reato di pericolo presunto a tutela del corretto funzionamento del mercato, dei risparmiatori e degli investitori che esclude dall'area penalmente sanzionata il compimento di singoli atti occasionali, richiedendo, invece, una serie coordinata di atti rientranti nelle tipologie previste, secondo un concetto di professionalità in senso ampio, ed indirizzati al pubblico, nel limitato senso di soggetti quantitativamente non predeterminati. Ne consegue che ai fini della configurabilità del reato in questione occorre lo svolgimento di servizi o attività di investimento o di gestione di risparmi altrui, esercitati nei riguardi di una clientela tendenzialmente indeterminata; tuttavia, tali condotte possono essere poste in essere dal soggetto attivo nei confronti di un unico cliente, in quanto ciò non esclude che l'attività di prestazione di servizi finanziari abbia carattere di pubblicità e professionalità.
Commentari • 2
- 1. Il reato di abusivismo finanziarioRaffaele Toriaco · https://www.iusinitinere.it/
Le insidie nella intermediazione finanziaria: il reato di abusivismo finanziario Il Covid-19 sta presentando al mondo intero un conto esorbitante non solo in termini di vite umane, ma anche in termini economici e finanziari. L'effetto domino catastrofico innescato dal machiavellico virus ha travolto, soprattutto nella prima fase della pandemia, anche le borse e i mercati finanziari di tutto il mondo, creando un precedente mai avuto nella storia della finanza, finanche più devastante del crollo di Wall Street del 1929 o della crisi del 2008, la Grande Recessione. Proprio quei mercati finanziari che, da sempre attrattiva per i grandi investitori privati ed istituzionali, nell'ultimo …
Leggi di più… - 2. Raccolta di denaro presso privati risparmiatori con contratti di associazione in partecipazione e reato ex art 166 T.U.F.Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 14 aprile 2020
Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 24 aprile 2019 (dep. 30 settembre 2019), n. 40056, Vessichelli Presidente – Calaselice Relatore – Picardi P.M. (conf.) La vicenda sottoposta alla Corte di Cassazione trae origine dalle condotte di un amministratore di una società britannica e di altri soggetti, tutti ricoprenti cariche sociali, che raccoglievano denaro da risparmiatori privati offrendo loro contratti di associazione in partecipazione nella società, senza autorizzazione amministrativa e senza che l'ente fosse iscritto all'apposito albo. Nessun dubbio secondo la Cassazione circa la sussumibilità della condotta degli imputati nel reato di cui all'art. 166 T.U.F. poiché la raccolta di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2015, n. 25160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25160 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 16/01/2015
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - N. 130
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 49496/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
SI MA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 03/04/2014 dalla Corte di appello di Torino;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. MICHELI Paolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avv. Bellini Emanuela, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 03/04/2014, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza emessa in data 09/10/2013 dal Gup del Tribunale della stessa città nei confronti di SI MA, ritenuto responsabile di reati ex art. 110 c.p., ex art. 61 c.p., n. 2 e del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 166, comma 1, lett. a), nonché di concorso in truffa pluriaggravata. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'SI (titolare della società "Cofinlac", e qualificandosi come presunto esperto in operazioni finanziarie e di investimento di capitali) aveva proposto a RI AR un investimento pari a 1.500.000,00 Euro, somma nella disponibilità della "RI Giacomo" s.r.l., tale da garantire interessi giornalieri nella misura del 6%: in tal modo aveva ottenuto l'accreditamento del denaro su un conto acceso presso un istituto bancario di Funchal, nell'isola di Madeira, intestato allo stesso SI quale legale rappresentante della "Cofinlac Capital" ltd., garantendone il successivo trasferimento su altro conto intestato agli investitori. La somma, tuttavia, non era stata mai più restituita ai titolari, malgrado ripetute rassicurazioni circa la temporaneità dell'accreditamento, l'esito positivo degli investimenti e la fruttuosità dell'operazione.
La condotta de qua veniva ritenuta di rilievo penale sia in ordine allo svolgimento di servizi o attività di investimento, ovvero di gestione collettiva del risparmio, da parte di soggetti non regolarmente abilitati, sia perché realizzata mediante artifici e raggiri, in particolare avvalendosi dell'ausilio di tale ZI ER (che si presentava quale professore presso l'ateneo "Bocconi" di Milano e consulente della "Cofinlac") nonché garantendo, anche attraverso l'apparente inserimento dei soggetti attivi in un ambito universitario qualificato, la serietà e sicura redditività dell'investimento. La Corte di appello, come già il giudice di primo grado, poneva in risalto la circostanza che le dichiarazioni della RI - la quale aveva riferito dei numerosi e vani tentativi da lei esperiti al fine di ottenere che la somma le venisse ritrasferita, come pure della vana attesa della corresponsione degli interessi che le venivano continuamente prospettati - avevano trovato riscontro nei contributi di più testimoni che avevano assistito ad alcuni incontri fra i protagonisti della vicenda, nonché nel narrato del suddetto ZI: costui aveva fra l'altro sostenuto di essere stato utilizzato ALSI come strumento per accrescere la propria credibilità. Dalle suddette testimonianze era emersa anche la prova dei caratteri della professionalità e della pubblicità della condotta dell'SI e dei soggetti che gravitavano attorno a lui, come parimenti ribadito dal ZI nel rappresentare di avere operato con l'SI in altre operazioni finanziarie analoghe.
I giudici torinesi disattendevano altresì alcune questioni in rito sollevate dalla difesa in punto di giurisdizione e di competenza territoriale;
richiamando argomenti già evidenziati dal Gup, la Corte territoriale osservava che:
- la questione concernente il difetto di giurisdizione (dovendosi ritenere, secondo la tesi difensiva, che i reati si fossero perfezionati all'estero) era inammissibile, in quanto non proposta in limine ma solo in sede di discussione finale;
- la parte iniziale della condotta, con riferimento al reato di truffa, si era perfezionata in Italia (a Milano, dove la RI si era incontrata con il presunto consulente ed aveva ricevuto illustrazioni sull'investimento da realizzare), ed a Torino era stato consumato il reato di abusivismo finanziario, trattandosi del luogo in cui la persona offesa aveva aderito alla proposta fattale;
- alla luce del disposto dell'art. 6 c.p., il concetto di "parte dell'azione", sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice italiano, non poteva intendersi coincidente con la nozione di tentativo ex art. 56 c.p., per cui è sufficiente che sia avvenuta in Italia anche una minima parte dell'azione od omissione, anche se priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità;
- quanto alla competenza, era stato accertato come la RI avesse ordinato da Borgaro Torinese il bonifico attraverso il quale era stata data esecuzione al contratto, a nulla rilevando la normativa europea in materia di commercio elettronico e di diritto dell'informatica, vertendosi nella fattispecie non già in un ambito di attività di commercio, bensì di fraudolenta induzione ad effettuare un investimento finanziario concluso attraverso comunicazioni telematiche: nel circondario di Torino si era pertanto realizzato il delitto di maggiore gravità, di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 166. In ordine alla truffa, la Corte di appello sottolineava come la stessa promessa di investire vantaggiosamente le somme versate ALimpresa RI configurasse una immutatio veri rilevante ai sensi dell'art. 640 c.p., atteso che il denaro era transitato sul conto estero intestato all'SI ed era infine scomparso, a profitto dello stesso imputato e con pari danno per la persona offesa, non essendovi prova alcuna che fosse mai stato investito secondo le pattuizioni intercorse.
La Corte condivideva infine il giudizio negativo del Gup torinese in punto di concedibilità all'SI delle circostanze attenuanti generiche, per la gravità oggettiva dell'addebito e la consistenza del danno patrimoniale cagionato, per l'assenza di condotte riparatorie da parte dell'imputato e per essere quest'ultimo gravato da un precedente per bancarotta fraudolenta.
2. Propone ricorso per cassazione, che affida a cinque motivi, il difensore dell'SI.
2.1 Con il primo, la difesa ripropone la questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, facendo presente che il luogo di conclusione del negozio deve essere comunque individuato sulla base del disposto dell'art. 1326 c.c., e dunque nel luogo dove si perfeziona la ricezione, da parte del proponente, dell'accettazione formalizzata ALaltro contraente: non basta perciò avere riguardo al luogo (Borgaro Torinese) da dove la RI inviò l'accettazione mediante posta elettronica, ma occorre tenere conto che quel messaggio e-mail fu da intendersi ricevuto (stante la possibilità di aprire da ovunque la relativa casella) presso la sede del provider gestore dell'indirizzo. Nel caso di specie, tale recapito è senz'altro all'estero, avendo la "Cofinlac" sede presso le Isole Vergini Britanniche, e risultando l'SI residente in Polonia, con regolare iscrizione all'AIRE. Anche ove si volesse privilegiare il luogo di esecuzione del contratto, piuttosto che quello di formale conclusione, va poi considerato che l'invio del denaro da parte della RI attraverso disposizione home banking riguardò una somma già collocata all'estero (in Svizzera) e trasmessa in territorio portoghese. A nulla può rilevare l'incontro avvenuto a Milano tra la RI e l'SI, presso la sede universitaria dove il ZI svolgeva la propria attività di docente, visto che a quell'episodio non venne conferita alcuna rilevanza già da parte del giudice dell'udienza preliminare ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 166 TUF. Nell'interesse del ricorrente si segnala che il Gip torinese, investito una prima volta di una richiesta de libertate nel presente procedimento, aveva negato la giurisdizione italiana, salvo poi rivedere quelle determinazioni attraverso una mera rilettura degli atti.
2.2 La difesa rinnova altresì, in via subordinata, l'eccezione di incompetenza territoriale.
Sarebbe infatti inesatto l'assunto della Corte di appello secondo cui l'esecuzione del contratto ebbe luogo in Borgaro Torinese, da dove la RI aveva ordinato il bonifico: per le ragioni sopra ricordate, quella disposizione bancaria aveva riguardato somme trasmesse estero su estero, mentre considerando le domiciliazioni delle caselle di posta elettronica dei contraenti -non è stato tenuto presente che il server di cui al gestore utilizzato dalla persona offesa aveva sede in Arezzo, e quello della e-mail del ZI si trovava presso l'Università "Bocconi" di Milano.
2.3 Con il terzo motivo, nell'interesse del ricorrente si rappresenta inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 166 nonché manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
Ritiene la difesa che la norma incriminatrice appena richiamata prescriva la sussistenza di requisiti, sul piano materiale e su quello soggettivo, che nella fattispecie concreta sembrano mancare, già a partire dalla necessità che la condotta di esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria sia svolta con carattere di pubblicità e professionalità". Non costituisce fattispecie penalmente rilevante, invece, l'attività occasionale o rivolta a destinatari predefiniti, come nel caso in esame.
Evocati alcuni precedenti della giurisprudenza di legittimità, in linea con l'interpretazione qui sostenuta, il difensore dell'SI evidenzia come all'imputato si contesti una proposta di investimento unica ed esclusiva, nonché rivolta a singoli investitori predeterminati con un'altissima propensione al rischio: nel contempo, manca la prova di altre attività di tipo analogo poste in essere dal ricorrente, dovendosi ritenere insufficiente il richiamo non documentato, da parte del ZI, ad altri investimenti e/o operazioni finanziarie per il quale avrebbe fornito assistenza all'SI, risolvendosi lo stesso in una chiamata di correo, priva di riscontri.
2.4 Il quarto motivo è dedicato a profili di violazione di legge penale e manifesta illogicità della motivazione anche a proposito della truffa contestata all'imputato.
Secondo la difesa, il pur mirabolante rendimento paventato agli investitori non poteva intendersi ex se fraudolento ed inveritiero, conoscendo il mercato, tipologie di investimento analoghe, con saggi di interesse, anche superiori, mentre la prova del reato di cui all'art. 640 c.p., non potrebbe derivare dal solo rilievo della mancata restituzione dell'importo; ne' gli inquirenti o la stessa persona offesa avrebbero saputo offrire la prova di condotte artificiose o di raggiro.
Al contrario, la RI aveva riferito espressamente di aver voluto perseguire un investimento assai redditizio, nella consapevolezza di un elevato rischio, piuttosto che stipulare un mutuo fondiario parimenti praticabile.
2.5 Con l'ultimo motivo, il difensore dell'SI deduce ancora violazione di legge penale e manifesta illogicità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio: a fronte degli elementi evidenziati dalla Corte di appello per la commisurazione della pena e la negazione delle attenuanti generiche, si fa presente che l'imputato non avrebbe mai avuto la possibilità di attivarsi per un'eventuale riparazione del danno (a partire dalla restituzione delle somme investite), per effetto del successivo stato di detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
1.1 Quanto alle ribadite eccezioni in ordine alla giurisdizione ed alla competenza per territorio, le complessive argomentazioni che si ricavano da entrambe le pronunce di merito appaiono assolutamente corrette. Deve innanzi tutto ricordarsi che, come opportunamente evidenziato già nella sentenza di primo grado, il Gip del Tribunale di Torino rigettò una prima istanza di misure cautelari a carico dell'SI e del ZI per difetto di giurisdizione, ma ciò fece con riguardo ad una contestazione formulata - in linea di fatto - in termini diversi da quelli poi specificati in occasione del rinnovo della richiesta, e rimasti fermi con l'esercizio dell'azione penale: rilievo pacificamente condivisibile, atteso che il Pubblico Ministero, nell'originaria richiesta per l'adozione di provvedimenti restrittivi, aveva fatto riferimento al solo reato di abusivismo finanziario, precisando (sulla base delle evidenze allora disponibili) che la condotta si era perfezionata mediante il versamento di un importo accreditato su una banca portoghese. In seguito, per effetto di una nuova assunzione di informazioni da parte della RI, la contestazione venne integrata ponendo l'accento sulla stipula del contratto di investimento che costituiva il presupposto di quelle movimentazioni finanziarie. Altrettanto corretta è la valutazione operata in entrambe le sentenze di merito circa la non applicabilità alla fattispecie concreta delle previsioni (di derivazione comunitaria) in tema di commercio elettronico, non essendo un investimento finanziario, assimilabile ad attività di commercio.
Nè appare dirimente il rilievo che il giudice di primo grado avrebbe privilegiato il luogo di stipula del contratto finalizzato al predetto investimento, mentre la Corte di appello si sarebbe concentrata sul luogo in cui il contratto aveva trovato esecuzione:
sia nell'una che nell'altra prospettiva, infatti, risulta evidente che in Italia dovrebbe collocarsi una pur minima parte dell'azione, rilevante ai sensi dell'art. 6 c.p. (v. Cass. Sez. 6^, n. 7288 del 19/01/1988, Pirelli, citata anche nella sentenza oggetto dell'odierno ricorso), vale a dire - quanto meno - la proposizione del contratto di investimento. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che va affermata la giurisdizione italiana quando nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, il cui oggettivo rilievo, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero (Cass., Sez. 6^, n. 13085 del 03/10/2013, Amato, Rv 259486; v. anche Cass., Sez. 4^, n. 44837 dell'11/10/2012, Krasniqi). Con riferimento alla dedotta incompetenza per territorio, il ricorrente richiama la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 27996 del 29/03/2012 (ric. Forcelli), rappresentando di avere proposto l'eccezione de qua già in sede di udienza preliminare, per poi ribadirla nel corso del giudizio abbreviato. La stessa pronuncia, in vero, appare evocata anche dal Gup, e si rende necessario chiarire che la relativa massima ufficiale (Rv 252612) è nel senso che l'eccezione di incompetenza territoriale" è proponibile in limine al giudizio abbreviato non preceduto ALudienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza, l'incidente di competenza può essere sollevato, sempre in limine a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare.
Nella motivazione della sentenza di primo grado, che tiene conto del principio di diritto appena ricordato, si legge che nel caso di specie, che vede la celebrazione di un giudizio abbreviato c.d. tipico, cioè apertosi nel corso dell'udienza preliminare, nessuna eccezione di incompetenza per territorio è stata proposta dalla difesa dell'imputato SI in limine del giudizio abbreviato. Nè rileva che la difesa, nell'udienza preliminare, si fosse associata alla eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal difensore del coimputato ZI e rigettata. Verbale di udienza e ordinanza di rigetto, infatti, danno atto che l'eccezione di incompetenza per territorio venne proposta per ragioni tutt'affatto diverse da quelle illustrate a sostegno della medesima eccezione sollevata -comunque - nel corso della discussione, e non in limine del giudizio abbreviato. Dunque, nessuno dei presupposti individuati dalla Suprema Corte, perché possa ritenersi ammissibile l'eccezione di incompetenza per territorio nel giudizio abbreviato, risulta essersi realizzato nel presente processo.
A fronte di tali inequivoche indicazioni, il ricorrente si limita a rappresentare che un'eccezione di incompetenza in udienza preliminare vi era stata (senza farsi carico del problema che questa proveniva dalla difesa del coimputato, ed era fondata su presupposti diversi), eccezione poi riproposta in sede di giudizio abbreviato (ma, stando al giudice di merito, non in limine). Al di là dell'imprecisione contenuta nella sentenza di appello, secondo cui l'inammissibilità ritenuta dal Gup - perché intervenuta solo all'atto della discussione del giudizio abbreviato - riguardava l'eccezione sul difetto di giurisdizione, rimane il dato assorbente che ogni eventuale vizio in punto di competenza per territorio risultava oramai sanato. Peraltro, e ad abundantiam, è ancora la sentenza di primo grado a segnalare che la difesa dell'SI aveva semplicemente allegato, ma giammai dimostrato, che il server della casella di posta elettronica utilizzata dal ZI si trovasse all'estero od a Milano, come pure che fosse ad Arezzo quello della ditta RI.
1.2 In ordine all'elemento oggettivo del reato di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 166 si impongono alcuni approfondimenti.
1.2.1 La giurisprudenza di questa stessa Sezione, in vero, ha già affermato che il reato di abusivismo finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 166, sussiste solo se l'esercizio di servizi finanziari viene svolto in maniera professionale e nei confronti del pubblico (Cass., Sez. 5^, n. 27246 del 29/05/2013, Federici, Rv 255443). Nella motivazione della pronuncia appena richiamata si è in particolare sottolineato che la necessità dei predetti requisiti non è, a ben vedere, dettata ex professo dalla norma incriminatrice, la cui redazione è ispirata alla discutibile tecnica, diffusa nel settore del diritto penale economico, di incriminazione per rinvio, e cioè mediante la rinuncia a descrivere compiutamente l'essenza della condotta vietata e l'introduzione di una fattispecie sanzionatoria di precetti contenuti altrove, in norme di stampo più prettamente civilistico/amministrativistico.
L'interpretazione dell'art. 166 TUF non può quindi prescindere dal raffronto della relativa fattispecie con la normativa previgente che, con l'abrogato art. 14 Legge SIM, sanzionava l'esercizio professionale abusivo nei confronti del pubblico delle attività d'intermediazione, con espressa previsione, dunque, dei predetti due requisiti, mentre il D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 37, puniva lo svolgimento di uno o più servizi di investimento senza autorizzazione o legittimazione, senza prevedere il carattere della pubblicità. L'art. 166 vigente ha adottato una formulazione neutra che, prescindendo da qualunque richiamo espresso ai requisiti in esame (professionalità e pubblicità), sanziona lo "svolgimento" di attività di investimento, sostituendo tale dizione a quella dell' "esercizio", di attività di investimento .... Ciò non significa, peraltro, che la professionalità e la pubblicità non siano necessari ai fini dell'integrazione del reato contestato ai ricorrenti. Infatti, una lettura sistematica dell'art. 166 che tenga conto dell'art. 18 dello stesso TUF, il quale statuisce che "l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche", giustifica la conclusione della necessità di quei requisiti nel caso di chi eserciti abusivamente, cioè senza abilitazione, tali attività. Se infatti oggetto di abilitazione è solo l'esercizio professionale e nei confronti del pubblico, la previsione del reato, data la scelta dell'incriminazione per rinvio, non può che riguardare lo svolgimento di un'attività che assuma tali caratteri senza essere accompagnata dalla necessaria abilitazione. Il che significa che l'occasionalità o la predefinizione dei destinatari dell'attività ne esclude la tipicità sia ai fini dell'abilitazione, sia, a maggior ragione, ai fini della configurabilità del reato .... In definitiva sembra potersi affermare, anche alla stregua della previsione, tra le attività di intermediazione finanziaria, della negoziazione per contro proprio, il cui significato non appare pienamente in linea con il concetto di professionalità nella sua più tecnica accezione, che l'interpretazione più aderente alla formulazione ed alla ratio dell'art. 166 TUF, il quale prevede un reato di pericolo presunto a tutela del corretto funzionamento del mercato, dei risparmiatori e degli investitori, sia quella che, da un lato, esclude ALarea penalmente sanzionata il compimento di singoli atti occasionali, richiedendo invece una serie coordinata di atti rientranti nelle tipologie previste, secondo un concetto di professionalità in senso ampio, ALaltro esige che essi siano indirizzati al pubblico, tuttavia nel limitato senso di soggetti qualitativamente non predeterminati.
È dunque da ritenere che la fattispecie astratta disegnata dalla norma incriminatrice, pur non descrivendo una ipotesi di reato proprio, richieda uno svolgimento di servizi od attività di investimento, come pure una gestione collettiva di risparmi altrui, esercitati nei riguardi di una clientela tendenzialmente indeterminata: il legislatore mira certamente a sanzionare l'ingresso, in settori peculiari, di soggetti che non possano garantire una sufficiente qualificazione professionale, ed in vista di tale obiettivo ha previsto la rilevanza penale di condotte, da chiunque realizzate, tali da potersi ritenere inserite in attività rivolte al pubblico.
D'altro canto, ben può darsi che simili condotte vengano accertate nell'ambito dei rapporti del soggetto attivo con un unico cliente: ma ciò non comporta - afferendo tale aspetto al ben diverso tema della prova della responsabilità - che laddove siano dimostrati contatti con un solo investitore si debba ipso facto escludere, che la presupposta attività di prestazione di servizi finanziari abbia carattere di pubblicità e professionalità.
1.2.2 Nella fattispecie odierna, in effetti, non risultano acclarate occasioni di investimento proposte ALSI (con o senza l'intervento del ZI) a soggetti ulteriori rispetto ai RI, ma la sentenza di primo grado - che dedica a tale profilo una analisi più diffusa di quanto non emerga dalla pronuncia della Corte di appello - da adeguatamente contezza della ravvisabilità dei requisiti richiesti dalla norma incriminatrice.
Alle pagg. 10 e 11 di quella prima pronuncia, il Gup del Tribunale di Torino segnala che a procurare il contatto dei RI con coloro che avrebbero poi ordito la truffa fu tale FA US: questi aveva dichiarato di essere stato indirizzato dal Prof. ZI, dell'Università Bocconi di Milano, indicatogli come un professionista di alto livello nel settore degli investimenti;
a coloro che gliene avevano segnalato il nome, tali PI e IV, a loro volta escussi, il ZI era noto come un docente che aveva una "licenza per gestire fondi nell'interesse di clienti". Al successivo incontro, svoltosi alla presenza sia del ZI che dell'SI, quest'ultimo (come dichiarato dalla RI) si sarebbe presentato quale legale rappresentante della "Cofinlac", illustrando in prima persona le caratteristiche dell'operazione proposta. Alle successive pagg. 15 e 16, il giudice di primo grado evidenzia che il coimputato ZI aveva riferito di una serie di ulteriori operazioni finanziarie che lo avevano visto collaborare con l'SI, ricevendone complessivamente quattro incarichi per i quali era stato regolarmente retribuito. Gli stessi elementi, per quanto in estrema sintesi, appaiono evocati anche dalla Corte di appello, che sottolinea in particolare come il ZI avesse dichiarato di avere operato con l'SI in altre operazioni finanziarie analoghe.
Si tratta di indicazioni che debbono considerarsi congrue ai fini della configurabilità del reato in esame, e che si sottraggono alle censure di manifesta illogicità della motivazione mosse dal ricorrente;
non può dirsi, alla luce delle deposizioni evidenziate (tali, peraltro, da offrire al narrato del coimputato il riscontro che la difesa reputa insussistente) che il ricorrente ed il ZI realizzarono le condotte de quibus nei limiti di un rapporto univocamente indirizzato verso i soli RI. Questi ultimi, si ribadisce, furono gli unici soggetti emersi in concreto come destinatari di proposte di investimento, ma i servizi finanziari e di gestione loro prospettati ALSI, esercitati in concreto con modalità peraltro truffaldine, si inserirono nell'ambito di una più generale attività, tanto che quei clienti si rivolsero loro dopo essersi posti alla ricerca di operatori già noti nel settore.
1.3 A proposito della ravvisabilità de delitto di cui all'art. 640 c.p., il difensore dell'SI rappresenta che non vi sarebbero stati artifici d raggiri di sorta, dal momento che l'operazione consigliata ai RI era rispondente a schemi largamente in uso, e che il guadagno paventato non era in sè inverosimile, corrispondendo del resto al sotteso margine di rischio, molto alto e noto agli investitori;
inoltre, la sola, mancata restituzione dell'importo versato non potrebbe dimostrare una presupposta volontà di frode. Le doglianze formulate nell'interesse del ricorrente rivelano tuttavia la mancata considerazione degli argomenti già esposti nei gradi precedenti al fine di confutare le tesi difensive: in entrambe le sentenze torinesi viene infatti spiegato che il disegno truffaldino - anche al di là della prospettazione di rendimenti "fantasmagorici" (così il Gup) o "mirabolanti" (come si esprime la Corte di appello) - risulta manifesto nella stessa condotta assunta ALSI, il quale mentì sulla destinazione del denaro che chiedeva gli fosse affidato, continuò per mesi nella sua attività di immutatio veri, con continui spostamenti in avanti della data in cui i RI avrebbero potuto vedere il buon fine del loro investimento e ritenne, poi, di sparire insieme al denaro (v. pag. 14 della sentenza di primo grado). Poche righe prima, il Gup aveva già segnalato come l'SI conquistò prima la fiducia delle persone offese, per poi sottoporre loro un contratto che prevedeva - a differenza di quanto paventato ab initio, ma ottenendo il consenso degli investitori alla luce della presunta serietà dell'iniziativa e di chi se ne presentava artefice - che la somma di 1.500.000,00 Euro venisse versata su un conto del quale l'imputato sarebbe stato provvisoriamente titolare in via esclusiva.
Ergo, nella ricostruzione offerta dai giudici di merito non si trattò di un mero inadempimento di obblighi assunti, successivo alla stipula di un normale contratto, bensì di una frode realizzata carpendo la fiducia delle controparti: e ciò accadde rappresentando ai RI un'operazione cui - verosimile o meno che fosse la sua attuazione in concreto - il ricorrente non si era mai sognato di dare corso.
1.4 In punto di commisurazione del trattamento sanzionatorio, va ricordato che la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Cass., Sez. 3^, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv 238851). Analogamente, si è affermato che la sussistenza di elementi rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria, decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass., Sez. 6^, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419); è stato anche precisato che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati ALart. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Cass., Sez. 2^, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163). Nella fattispecie concreta, la Corte territoriale ha congruamente posto in risalto l'esistenza di una condanna pregressa dell'SI per bancarotta fraudolenta, e non solo gli elementi evidenziati nel corpo del ricorso. Del tutto inconsistente si rivela infine il particolare che l'imputato sarebbe stato - a causa dell'applicazione a suo carico di misure cautelari - nell'impossibilità di adoperarsi per restituire le somme investite, ove si considerino i dati che emergono dalla lettura della sentenza di primo grado circa la prolungata latitanza del ricorrente, l'impossibilità di rintracciarlo in Polonia presso l'indirizzo conosciuto (dove egli parrebbe non avere mai dimorato, a dispetto di contrarie risultanze anagrafiche) e la circostanza che egli venne infine arrestato alcuni mesi dopo l'emissione dell'ordinanza restrittiva, senza che medio tempore avesse tentato in alcun modo di riparare alle conseguenze dannose della propria condotta.
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell'SI al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2015