Sentenza 3 giugno 2010
Massime • 1
Il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero avverso una sentenza di assoluzione, qualora l'imputato nelle more sia deceduto, è inammissibile non potendosi instaurare il contraddittorio tra le parti, con conseguente sopravvenuta carenza di legittimazione al gravame, così come è inammissibile il ricorso proposto avverso una suddetta sentenza dalla parte civile per i soli effetti civili, atteso che, essendo l'azione civile inserita nel processo penale, non possono trovare applicazione le regole processualcivilistiche che disciplinano la fattispecie ed, in particolare, quelle relative alla sospensione del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2010, n. 27309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27309 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 03/06/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Franco - Consigliere - N. 1159
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 24935/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma;
2. parte civile, IN TE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa in data 8-2-07 dalla Corte di Assise di Appello di Roma, sezione 1^;
nei confronti di:
UZ MA, nato a [...] il [...];
EL RO IM, nato a [...] il [...];
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. IACOVIELLO Francesco che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Uditi gli avv.ti Sarra Fabio e l'Avvocatura dello Stato (per le parti civili);
udito il difensore avv. Calia Caterina (per gli imputati). FATTO E DIRITTO
1.-. Con sentenza in data 28-2-06 la Corte di Assise di Roma, sezione 1^, ha dichiarato:
UZ MA colpevole del delitto di cui all'art. 280 c.p., commi 1 e 3, così qualificato il fatto a lui ascritto sub I),
nonché dei delitti sub E), F), G) e H), unificati ex art. 81 cpv. c.p., e, concesse le attenuanti generiche prevalenti nei limiti indicati dal citato art. 280 c.p., lo ha condannato alla pena di anni nove di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena e con libertà vigilata, a pena espiata, per anni uno;
EL RO IM colpevole dei delitti sub B) e C), unificati ex art. 81 cpv. c.p., esclusa la contestata aggravante di cui all'art.112 c.p., n. 1, e concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni sei di reclusione ed Euro duemila di multa, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena.
Con la medesima sentenza il UZ è stato condannato al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, mar.llo TE IN, da liquidarsi in separata sede, assegnando alla medesima parte civile una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro cinquantamila, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della medesima parte civile, liquidate come da dispositivo.
EL RO e UZ sono stati altresì condannati al risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno e Ministero della Difesa, da liquidarsi in separata sede e alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio sostenute dalle predette parti civili, pure liquidate come da dispositivo.
Con la medesima sentenza UZ MA e EL RO IM (unitamente a ON MO, EL RO TE, PI CL, NI VI e FA SE) sono stati assolti dal delitto loro scritto sub A) per insussistenza del fatto. Altri imputati (RD MO, NI VI, SE AN e PE VA) sono stati assolti dai reati di cui ai capi B) e C) per non avere commesso il fatto.
Avverso la suindicata sentenza del 28-2-06 hanno interposto appello EL RO IM e UZ MA.
La sentenza è stata altresì impugnata dal Pubblico Ministero nelle forme del ricorso per cassazione in riferimento alla assoluzione pronunciata nei confronti degli imputati RD MO, EL RO TE, EL RO IM, PI CL, NI VI, FA SE e UZ MA in ordine al delitto di cui al capo A), nonché in riferimento alla assoluzione di RD MO, NI VI, SE AN e PE VA dalle imputazioni sub B) e C).
Attesa la proposizione di mezzi diversi di impugnazione avverso la medesima sentenza, il ricorso del Pubblico Ministero è stato trasmesso alla Corte di Assise di Appello di Roma da questa Corte di Cassazione, in considerazione del disposto di cui all'art. 580 c.p.p., come novellato dalla L. n. 46 del 2006, art. 7.
Con ordinanze in data 23-1-07 la Corte di Assise di Appello di Roma, sezione 1^, ha dichiarato la inammissibilità del mezzo di impugnazione proposto dal Pubblico Ministero, in quanto diretto a far valere unicamente doglianze sulla valutazione della prova e quindi censure di merito.
Il processo è, quindi, proseguito con l'esame dei soli gravami ritualmente proposti dagli imputati.
Con sentenza in data 8-2-2007 la Corte di Assise di Appello di Roma, sezione 1^, in riforma della suindicata decisione del 28-2-06, ha assolto UZ MO e EL RO IM, ai sensi dell'art.530 c.p.p., comma 2, dai reati rispettivamente ascritti per non avere commesso il fatto.
2.-. Avverso la suindicata sentenza dell'8-2-07 hanno proposto ricorso per cassazione la parte civile, mar.llo IN TE, e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, chiedendone l'annullamento.
3.-. La parte civile, mar.llo TE IN, ha presentato un articolato ricorso unicamente
contro
UZ MA. 4.-. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso avverso la menzionata sentenza in riferimento alla assoluzione di EL RO IM e UZ MA dai reati loro ascritti per non avere commesso il fatto, nonché avverso le citate ordinanze con le quali la Corte di Assise di Appello di Roma in data 23-1-07 ha dichiarato la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero contro la sentenza di assoluzione di primo grado pronunciata nei confronti di RD MO, EL RO TE, EL RO IM, PI CL, NI VI, FA SE AR e UZ MA, convertito in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p.. Con il primo motivo il Procuratore Generale deduce carenza di motivazione e violazione degli artt. 125 e 580 c.p.p., art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 606 c.p.p., n. 3, novellato dalla
L. n. 46 del 2006. La censura si appunta sulle ordinanze con cui in data 23-1-07 è stata dichiarata la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero, convertito in appello. Il ricorrente sottolinea di avere già proposto altro ricorso per cassazione avverso una seconda declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla medesima Corte di Assise di Appello di Roma in data 6-2-07, ma dichiara di riproporre "ad ogni buon conto" in questa sede tale ricorso, contestualmente alla impugnazione della sentenza, con richiesta di riunione dei due procedimenti ai sensi dell'art. 586 c.p.p., comma 2. Lamenta la assoluta carenza di motivazione dell'ordinanza di inammissibilità e la palese violazione dell'art. 580 c.p.p., novellato dalla L. n. 46 del 2006. A suo avviso, la mancata conversione del ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di assoluzione avrebbe prodotto l'effetto di un esame parziale dei fatti contestati agli imputati nel presente processo, che avrebbero invece dovuto essere valutati nella complessità del contesto associativo in cui si erano verificati.
Il ricorrente ricorda la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la mancata conversione del ricorso in appello in caso di contemporanea impugnazione delle parti con mezzi diversi e l'essersi giudicato del solo appello proposto (in sostanza l'esame parziale della res indicando da parte del giudice di appello) realizza non solo e non tanto un error in procedendo quanto un vero e proprio error in iudicando, deducibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), (Sez. 6^, 16-6-92, n. 9373, Hugues). A parte il fatto che -sostiene il ricorrente- i motivi posti a sostegno dell'impugnazione, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito nelle ordinanze censurate, sarebbero motivi di legittimità riguardanti la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza di assoluzione impugnata.
Infine il Procuratore Generale ricorda che la Corte Costituzionale in data 24-1-2007 (appena un giorno dopo l'ordinanza impugnata) ha dichiarato la illegittimità costituzionale della L. n. 46 del 2006, art. 1 nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., ha escluso che il Pubblico Ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, nonché dell'art. 10, comma 2, della medesima legge, nella parte in cui prevedeva che l'appello proposto contro le sentenze di proscioglimento dal Pubblico Ministero, prima della entrata in vigore della Legge, fosse dichiarato inammissibile. Una volta ripristinata la facoltà del Pubblico Ministero di appellare le sentenze di proscioglimento, in virtù della efficacia retroattiva della sentenza della Consulta, il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero contro la sentenza di assoluzione degli imputati non poteva che essere qualificato come appello. Ne conseguirebbe la illegittimità (e la ingiustizia) del provvedimento con il quale la Corte di merito ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero. Con il secondo motivo di ricorso il Procuratore Generale eccepisce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, concretizzatasi nella violazione dell'art. 192 c.p.p., in relazione alla assoluzione di EL RO IM e UZ MA.
Ad avviso del ricorrente, la Corte di Assise di Appello di Roma avrebbe, con argomentazioni apodittiche, prive di fondamento logico e giuridico, incongruamente ed illogicamente svilito gli elementi di prova posti a fondamento della condanna di primo grado, isolandoli e valutandoli uno a d uno senza procedere ad una verifica complessiva ed unitaria.
Ne sarebbe derivata una discrasia logica e fattuale dell'intero impianto argomentativo, per altro assolutamente incompatibile con i dati probatori acquisiti al processo.
Con particolare riferimento alla posizione di EL RO IM, già condannato per l'attentato al Tribunale di Viterbo, la Corte di Assise di Appello avrebbe esaminato uno ad uno gli elementi raccolti a suo carico (e cioè le dichiarazioni testimoniali di MA UC, l'individuazione fotografica di SE AN, la testimonianza di ZZ MA sul timer marca "Flash" rinvenuto sul luogo dell'attentato, i contenuti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, lo stesso alibi dell'imputato) senza minimamente collegare ciascun elemento all'altro, in una valutazione complessiva e globale.
Segnatamente il ricorrente censura la mancata riapertura parziale del dibattimento per disporre una nuova perizia sui risultati delle intercettazioni ambientali per chiarire i contrasti interpretativi e valutativi dei periti di parte e del perito di ufficio, contrasti che, comunque, avrebbero potuto essere superati attraverso una valutazione complessiva dei risultati delle captazioni con le altre risultanze processuali, come aveva fatto il Giudice di primo grado. Alle medesime conclusioni perviene il ricorrente in riferimento alla posizione di UZ MA.
5.-. Nell'imminenza della odierna pubblica udienza è stato acquisito a cura della Cancelleria certificato attestante il decesso di UZ MA, avvenuto in Soriano del Cimino in data 7-10-2007. Questa Corte ha già chiarito che il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero avverso una sentenza di assoluzione, qualora l'imputato nelle more sia deceduto, è inammissibile non potendosi instaurare il contraddittorio tra le parti, con conseguente sopravvenuta carenza di legittimazione al gravame, aggiungendo che ad identica conclusione si deve pervenire per il ricorso proposto avverso una suddetta sentenza dalla parte civile per i soli effetti civili: essendo l'azione civile inserita nel processo penale non possono trovare applicazione le regole processualcivilistiche che disciplinano l'evento morte ed in particolare quelle relative alla sospensione del processo (Sez. 6^, Sentenza n. 2071 del 16/12/1995, Rv. 204154, Ghezzi;
Sez. 1^, Sentenza n. 7519 del 03/12/2001, Rv. 220890, Malizia).
In applicazione di suindicati principi, devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi proposti dalla parte civile, mar.llo IN TE, unicamente
contro
UZ MA e dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma in riferimento alla posizione del medesimo UZ.
La suindicata sopravvenuta causa di inammissibilità non comporta per la parte privata ricorrente alcuna condanna ne' al pagamento di spese processuali ne' a sanzioni pecuniarie.
6.-. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi in riferimento al ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma avverso le ordinanze con le quali la Corte di Assise di Appello di Roma in data 23-1-07 ha dichiarato la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero contro la sentenza di assoluzione di primo grado pronunciata nei confronti di RD MO, EL RO TE, EL RO IM, PI CL, NI VI, FA SE AR e UZ MA, convertito in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p.. Lo stesso Procuratore Generale ha evidenziato, nel suo atto di impugnazione, di avere già presentato altro ricorso per cassazione avverso tali ordinanze, precisando di riproporre "ad ogni buon conto" in questa sede tale ricorso, contestualmente alla impugnazione della sentenza, con richiesta di riunione dei due procedimenti ai sensi dell'art. 586 c.p.p., comma 2. Con sentenza in data 21-9-07 la sezione 1^ di questa Corte di Cassazione, decidendo il precedente ricorso avvero la medesima ordinanza a suo tempo avanzato dal Pubblico Ministero, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Assise di Appello di Roma per il giudizio. La Corte di Assise di Appello di Roma, interpellata dalla Cancelleria di questa Corte, con missiva in data 16-2-10 ha comunicato che il procedimento è attualmente pendente ed è rinviato a nuovo ruolo, in attesa della definizione del presente procedimento. Ne deriva con tutta evidenza la inammissibilità dell'attuale ricorso del Procuratore Generale, precluso dalla antecedente proposizione (e dalla definizione, nel frattempo intervenuta) da parte dello stesso ricorrente di altro separato ricorso avverso il medesimo provvedimento.
7.-. Resta da esaminare il secondo motivo del ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, con il quale il ricorrente deduce vizio di motivazione (concretizzatasi nella violazione dell'art. 192 c.p.p.) in relazione alla assoluzione di EL RO IM.
Con tale censura si contesta alla Corte di Assise di Appello di Roma di avere proceduto ad una lettura frazionata ed isolata (e quindi priva di una valutazione complessiva ed unitaria) degli elementi di prova posti a fondamento della condanna di primo grado. In particolare, la Corte di Assise di Appello avrebbe esaminato uno ad uno gli elementi raccolti a carico del EL RO (le dichiarazioni testimoniali di MA UC;
l'individuazione fotografica di SE AN;
la testimonianza di ZZ MA;
i contenuti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali;
l'alibi dell'imputato) senza minimamente collegare ciascun elemento all'altro, in un quadro onnicomprensivo ed unitario. Si tratta di censure inammissibili per genericità, posto che le doglianze sono formulate in modo astratto e stereotipato, senza alcuna illustrazione concreta delle doglianze a cui la motivazione della sentenza impugnata avrebbe omesso di rispondere. 8.-. Il predetto motivo di ricorso è inammissibile anche per altra ragione. Le censure proposte dal ricorrente, investendo direttamente la motivazione della sentenza impugnata, si risolvono tutte nella dedotta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), denunciandosi errori di apprezzamento in ordine alle risultanze processuali e contraddizioni nell'iter argomentativo seguito dalla Corte di merito nella ricostruzione della vicenda processuale, laddove il Giudice ha assolto EL RO IM dai reati a lui ascritti per non avere commesso il fatto.
In tema di controllo sulla motivazione, è noto che alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Cass., S.U., 31 maggio 2001, Jakani). L'indagine sul discorso giustificativo della decisione impugnata ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risaltare ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass., S.U., 24 novembre 1999, Spina). "Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass., S.U., 30 aprile 1997, Dessimone;
Cass. 21 aprile 1999, Jovino). In sostanza, "in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento" (Cass., 30 novembre 1999, RO). In coerenza con queste decisioni, le Sezioni Unite hanno, infine, chiarito che l'illogicità della motivazione, censurabile ex art. 606 c.p.p., lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (S.U. 24-9-2003, Petrella, rv. 226074). Questo quadro non è sostanzialmente mutato neppure in virtù delle recenti modifiche dell'art. 606 c.p.p., alla lett. e) apportate dalla L. n. 46 del 2006. Infatti neanche la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, oltre che dal testo del provvedimento impugnato anche "da altri atti del processo", può nel caso di specie "salvare" le censure proposte dal ricorrente dalla dichiarazione di inammissibilità della impugnazione proposta.
Il sindacato di questa Corte resta pur sempre di legittimità, con la conseguenza che non può esserle demandato un riesame critico delle risultanze istruttorie.
Il riferimento agli altri atti del processo può essere utilizzato unicamente per contestare la correttezza dell'iter logico- argomentativo utilizzato dal giudice di merito, non già per confutare in punto di fatto la valutazione dal medesimo offerta del materiale istruttorio allegato a fondamento della ipotesi accusatoria.
Vale a dire che la omessa motivazione può essere dedotta là dove il giudice di merito abbia ingiustificatamente negato l'ingresso nella giustificazione della sua decisione ad un elemento di prova di segno contrario pacificamente risultante dagli atti processuali e dotato di efficacia "scardinante" dell'impianto motivazionale, non già quando ne abbia dato, coerentemente ed esaustivamente, una valutazione difforme rispetto alla prospettazione del ricorrente. Allo stesso modo la illogicità manifesta e la contraddittorietà sussistono quando "gli altri atti del processo", specificamente indicati nel gravame, inficino in modo radicale dal punto di vista logico l'intero apparato motivazionale, e non quando siano stati coerentemente ed adeguatamente valutati nel provvedimento di merito in modo diverso rispetto alla tesi propugnata in ricorso. Nel caso di specie, la adeguatezza, nel senso sopra specificato, della motivazione della sentenza impugnata non è stata minimamente censurata dal ricorrente, che si è, invece, limitato esclusivamente ad apportare le sue critiche sulla valutazione data dal Giudice di merito al materiale indiziario sottoposto al suo esame, proponendone una diversa lettura.
In particolare, la Corte di Assise di Appello di Roma, facendo corretta applicazione dei parametri di cui all'art. 192 c.p.p., dopo avere analiticamente preso in esame tutte le risultanze addotte a sostegno delle ipotesi accusatorie (le dichiarazioni del teste MA;
gli esiti della perquisizione del casolare in uso all'imputato; le dichiarazioni del teste ZZ;
gli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e le loro differenti trascrizioni), ha concluso che non era possibile affermare al di là di ogni ragionevole dubbio che le dichiarazioni captate dal NI Da. avessero fondamento in conoscenza diretta da parte del predetto del compimento da parte del EL RO IM delle condotte a quest'ultimo attribuite ovvero avessero fondamento nell'apprendimento di quei fatti da fonte individuata con certezza, controllabile e di verificabile attendibilità intrinseca ed estrinseca, precisando che anche il "malsicuro" alibi proposto dal prevenuto non poteva considerarsi smentito da alcuna prova contraria.
In definitiva, secondo il Giudice di merito a fronte di questa complessa situazione, si imponeva la assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2. Il tessuto motivazionale della sentenza censurata non presenta affatto quella carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del Giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono tutte le censure.
Come si è visto, gli elementi addotti dal ricorrente sono già stati tutti valutati e correttamente "smontati" dai giudici di merito. Le argomentazioni della Corte di Assise di Appello di Roma sono logiche ed adeguate e, a fronte di esse, il ricorrente si è limitato sostanzialmente a dedurre tesi di segno contrario, a insistere in ricostruzioni alternative dei fatti e a rivendicare la necessità di generiche valutazioni complessive degli elementi di prova. Ma non può costituire vizio deducibile in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, più adeguata) valutazione delle risultanze processuali. Non rientra, infatti, nei poteri di questa Corte quello di compiere una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione.
Quanto alla censura incentrata nella mancata riapertura del dibattimento per disporre nuova perizia sui risultati delle intercettazioni ambientali, basta rilevare che lo stesso ricorrente sostiene che i contrasti interpretativi in questione ben potevano essere superati "attraverso una valutazione complessiva dei risultati delle captazioni con le altre risultanze processuali", così rendendo evidente la infondatezza di questo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010