Sentenza 4 febbraio 2009
Massime • 1
Integra il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria il rilascio di plurimi atti di fideiussione, in quanto costituisce attività di mediazione finanziaria, risolvendosi nella prestazione di un servizio a pagamento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/02/2009, n. 23996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23996 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 04/02/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 130
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 043145/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO MO, N. IL 26/06/1967;
avverso ORDINANZA del 27/11/2008 TRIB. LIBERTÀ di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'indagata avvocato PARENTI Tiziana, che ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
A MA IC veniva applicata il 3 novembre 2008 dal GIP presso il Tribunale di Savona la misura cautelare della custodia in carcere, oltre alla interdizione dalla professione di mediatore assicurativo, perché svolgeva nei confronti del pubblico attività finanziaria senza essere iscritta nell'elenco UIC, rilasciando atti di fideiussione a garanzia dell'adempimento di obbligazioni contrattuali, atti che si rivelavano essere materialmente falsi. Con provvedimento del GIP del 15 novembre 2008 la misura carceraria veniva sostituita da quella degli arresti domiciliari e con successiva ordinanza sempre del GIP del 24 novembre 2008 ulteriormente sostituita con quella dell'obbligo di presentazione trisettimanale alla polizia giudiziaria.
Il Tribunale del riesame di Genova, con ordinanza del 27 novembre 2008, riesaminava la intera vicenda indicando numerosi casi di rilascio indebito di fideiussione, rilevava che era irrilevante che la MA fosse iscritta all'ISVAP quale intermediatrice assicurativa della società Winnerteam s.r.l., metteva in evidenza la sostanziale confessione dell'indagata, nonché l'esito delle intercettazioni telefoniche eseguite e confermava le tre citate ordinanze del GIP.
Con il ricorso per cassazione la MA ha dedotto, come è lecito desumere dal testo dell'atto di ricorso, la violazione di legge non essendo ravvisabili i presupposti per ritenere sussistente il delitto di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 106 e 132, dal momento che il Tribunale illogicamente aveva ritenuto irrilevante che la MA fosse iscritta all'ISVAP, cosa che la abilitava a rilasciare atti di fideiussione, tanto è vero che lo stesso GIP aveva disposto la interdizione dalla professione di mediatrice assicurativa. Quanto ad altre ipotesi di reato che pure emergono dalla motivazione, la ricorrente, dopo avere notato che ne' il falso materiale, ne' la truffa legittimavano l'applicazione della misura coercitiva personale, rilevava che allo stato non vi era alcun elemento concreto per ritenere la falsità delle polizze fideiussorie e che nessuna querela era stata sporta per le truffe.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da IC MA non sono fondati.
È necessario sgombrare il campo da alcuni equivoci, che il ricorso sembra evocare.
Le misure cautelari di cui si discute sono state emesse soltanto per il reato previsto dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 106 e 132 e successive modifiche, che consente certamente la emissione di misure cautelari personali per la misura della pena edittale prevista, come del resto riconosciuto dalla stessa ricorrente. Il riferimento a possibili reati di falso materiale e truffa commessi dalla MA contenuto nella ordinanza impugnata è compiuto al fine di fare comprendere la complessiva attività illecita contestata alla indagata;
sembra che tali due reati, per i quali non risulta essere stata emessa alcuna misura cautelare, costituiscano oggetto di altro e diverso procedimento penale;
essi, quindi, non sono qui in discussione.
Nel presente processo si procede, quindi, contro la MA soltanto per esercizio abusivo di attività finanziaria, avendo la stessa emesso a favore di un certo numero di clienti fideiussioni, che, poi, erano risultate anche materialmente false.
Il fatto in se non è contestato, ma è anzi ammesso dalla stessa indagata.
Si trattava di esercizio abusivo di tale attività perché la MA non era iscritta all'UIC, ovvero al registro allora esistente - oggi il controllo è stato demandato alla Banca d'Italia - al quale dovevano essere iscritti coloro i quali, in possesso dei requisiti indicati nell'art. 106 del D.Lgs. citato, avevano intenzione di svolgere una delle attività indicate dal citato art. 106, comma 1, nei confronti del pubblico.
La MA, con il ricorso, ha sostenuto che era iscritta all'ISVAP e che, pertanto, avrebbe potuto svolgere l'attività di mediatrice finanziaria.
Il rilievo è infondato perché la iscrizione all'ISVAP consente di svolgere le attività proprie degli istituti di assicurazione, ma non attività di mediazione finanziaria, per le quali, come detto, è necessaria la iscrizione all'UIC.
È quasi superfluo rilevare che le attività finanziarie elencate nell'art. 106 citato sono del tutto diverse e che non possono e non debbono essere confuse.
La attività di rilascio di fideiussioni, ovvero di assunzione di un obbligo di pagamento da parte di un terzo a garanzia di un debito del debitore principale, costituisce una attività di mediazione finanziaria, che rientra nel novero di quelle indicate dall'art. 106 ed il cui esercizio è vietato, se non vi è la iscrizione all'UIC. Si tratta, infatti, di una prestazione di un servizio di pagamento - attività specificamente prevista dall'art. 106 citato -; non rileva, infatti, che il pagamento sia eventuale, ovvero che abbia luogo in caso di mancato pagamento della obbligazione da parte del debitore principale.
Per concludere sul punto si può affermare che la iscrizione all'ISVAP non abilita all'esercizio della attività indicata, ovvero al rilascio di fideiussioni, che debbono essere ritenute, per dirla con il legislatore, prestazioni di servizi finanziari a pagamento. La condotta contestata alla MA ed accertata dai giudici di merito è riconducibile a quella vietata, in mancanza di iscrizione all'UIC, dalla Legge Bancaria, art. 132.
Difatti perché possa configurarsi il reato di abusiva attività finanziaria non è richiesta alcuna stabile organizzazione o professionalità specifica (così Cass., Sez. 5, penale, 30 settembre 2002, n. 36335), essendo sufficiente l'accertamento di molteplici condotte di stipula di fideiussioni;
anzi, secondo alcune pronunce (vedi Cass., Sez. 2, penale, 14 dicembre 2001, n. 1628) è sufficiente anche la erogazione di un solo finanziamento. Quanto al problema della destinazione al pubblico dell'offerta del servizio - la legge parla di attività prestata nei confronti del pubblico - la giurisprudenza ha chiarito che essa non deve necessariamente essere interpretata in senso quantitativo, ma è sufficiente che lo sia in senso qualitativo e cioè come rivolta ad un numero di soggetti non determinato (vedi Cass., Sez. 1 penale, 3 giugno 2003, n. 36051). In conclusione il reato di cui trattasi è ravvisabile quando una persona priva della necessaria autorizzazione, e, quindi, abusivamente, ponga in essere una delle condotte specificamente indicate nella Legge Bancaria, art. 106, comma 1 - nel caso di specie prestazione di fideiussioni a pagamento - inserendosi così nel libero mercato e sottraendosi, in tal modo, ai controlli di legge. Nessuna censura merita, pertanto, sotto il profilo della legittimità, il provvedimento impugnato.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2009