Cass. civ., sez. III, sentenza 05/05/2009, n. 10285
CASS
Sentenza 5 maggio 2009

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L'art. 345 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche di cui all'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nel riconoscere alle parti la facoltà di produrre nuovi documenti nel giudizio di appello, non contiene alcuna disposizione speciale in ordine al termine per il relativo deposito, e, pertanto, la produzione medesima deve ritenersi consentita, in base alla regola generale stabilita dall'art. 184 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche di cui all'art. 18 della legge n. 353 cit., sino alla rimessione della causa al collegio. Ne consegue che i documenti nuovi depositati dopo detto momento possono ritenersi ritualmente introdotti nel processo solo se la parte avversa, messa in condizione di esaminarli e commentarli, abbia aderito alla loro tardiva produzione.

In tema di responsabilità civile, poichè l'omissione di una condotta rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi l'esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell'evento, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non correttamente motivata la sentenza impugnata nella parte in cui quest'ultima, nel rigettare la richiesta risarcitoria avanzata dall'Aereolinee Itavia s.p.a. contro i Ministeri della Difesa, dell'Interno e delle Infrastrutture, pur ammettendo l'esistenza di precise norme giuridiche che imponevano al Ministero della Difesa di assicurare l'obbligo della sicurezza dei cieli e di impedire l'accesso ad aerei non autorizzati, ha ritenuto necessario, ai fini della condanna, che sussistesse in capo a detti organi la conoscenza del fatto che nei cieli circolassero aerei pericolosi, posto che la presumibile presenza di detti aerei era proprio ciò che l'adempimento dell'obbligo di sorveglianza, omesso nella specie, mirava ad evitare).

L'autonomia del processo civile rispetto a quello penale si riflette anche in materia probatoria, vigendo in quest'ultimo la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" e nel primo la diversa regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non". Detto "standard" di "certezza probabilistica", non potendo essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi, deve applicarsi anche quando vi sia un problema di scelta di una delle ipotesi, tra loro incompatibili o contraddittorie, sul fatto, con la conseguenza di dover porre a base della decisione civile la soluzione derivante dal criterio di probabilità prevalente la quale riceva comparativamente il supporto logico relativamente maggiore sulla base degli elementi di prova complessivamente disponibili. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non correttamente motivata la sentenza impugnata nella parte in cui quest'ultima, nel rigettare la richiesta risarcitoria avanzata dall'Aereolinee Itavia s.p.a. contro i Ministeri della Difesa, dell'Interno e delle Infrastrutture, ha acriticamente recepito le conclusioni del giudice penale circa l'impossibilità di attribuire il disastro aereo di Ustica alternativamente ad un'esplosione interna per la presenza di un ordigno, al cedimento strutturale dell'aeromobile oppure ad un'esplosione esterna dovuta al lancio di un missile, così omettendo un'autonoma valutazione delle prove e l'adozione dei diversi principi civilistici di valutazione probatoria).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 05/05/2009, n. 10285
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10285
Data del deposito : 5 maggio 2009

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