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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/03/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 6826/2024 promossa da assistito dalle avv.te MARTA LAVANNA e SILVIA Parte_1
INGEGNERI
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
CP_1
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
Oggetto: retribuzione
1. Il ricorrente ha dedotto in giudizio l'esistenza di un Parte_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato intercorso con la convenuta dal 6 novembre 2023 al 22 giugno 2024 nell'ambito CP_1 del quale è stato inquadrato nel livello 3 super CCNL autotrasporto merci e logistica e, allegando di non aver più ricevuto il pagamento della retribuzione da febbraio 2024, di essere stato lasciato “a casa” senza lavoro verso la fine di aprile 2024 e di aver dato per tale motivo le dimissioni per giusta causa il 23 giugno 2024, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo lordo di € 11.748,39 oltre accessori e spese.
2. All'udienza del 20 marzo 2025, precisando di aver trovato un nuovo lavoro a partire dal 15 aprile 2024, parte ricorrente ha ridotto la domanda all'importo lordo di € 9.204,96 corrispondente alle retribuzioni maturate fino a tale data e non pagate.
3. La domanda così precisata è fondata e va pertanto accolta.
4. L'esistenza e la tipologia del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda risultano adeguatamente provati sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente (comunicazione di assunzione, buste Pt_2 paga da novembre 2023 a gennaio 2024, storico movimenti rilasciato dal Centro
1 per l'Impiego, comunicazione obbligatoria di cessazione acquisita presso il Centro per l'impiego) da cui risulta che il ricorrente è stato assunto a tempo pieno ed indeterminato dal 7 novembre 2023 (nelle buste 6) come autotrasportatore merce con inquadramento nel livello 3 super del CCNL trasporto merci.
5. La valutazione congiunta dei documenti prodotti ed acquisiti, della deposizione testimoniale acquisita (teste e della mancata comparizione Tes_1 di parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale nonostante regolare notifica a mezzo pec del 12 dicembre 2024 del verbale ammissivo dello stesso (in base alla quale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., valutati gli altri elementi di prova presenti in atti, i fatti dedotti da parte ricorrente possono ritenersi ammessi) consentono di ritenere altresì provato che il ricorrente ha lavorato sino al 15 aprile 2024.
6. Depongono in tal senso, in particolare, il fatto che nella comunicazione obbligatoria di cessazione acquisita presso il Centro per l'impiego il datore di lavoro abbia indicato come data di cessazione il 30 marzo 2024 – che, in assenza di prova di un fatto idoneo a provocare la cessazione del rapporto, non è sufficiente a far ritenere che il rapporto sia terminato già in tale data, ma costituisce attestazione dello stesso datore di lavoro circa la prosecuzione del rapporto quantomeno sino al 30 marzo 2024 – e la dichiarazione del teste secondo cui il ricorrente lavorò fino ad aprile 2024 che, anche per effetto Tes_1 dell'applicazione dell'art. 232 c.p.c., appare del tutto idonea a dimostrare che egli lavorò sino al 15 aprile 2024.
7. Le rivendicazioni del ricorrente hanno ad oggetto istituti retributivi previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva la cui maturazione nel corso del rapporto di lavoro è indubbia.
8. È fondata anche la domanda avente ad oggetto l'indennità sostitutiva del preavviso: l'unico fatto idoneo a provocare la cessazione del rapporto documentato in atti, infatti, è costituito dalle dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore in data 22 giugno 2024, che il credito che il conteggio di cui al punto seguente attribuisce a parte ricorrente rende certamente giustificate.
9. Il conteggio depositato in data 16 gennaio 2025 costituisce mero adeguamento rispetto alla riduzione del periodo lavorativo per cui viene rivendicata la retribuzione e, tenuto conto della correzione degli errori meramente formali nell'indicazione del mese finale di lavoro compiuta all'udienza del 20 marzo 2025, appare correttamente redatto in base ai dati retributivi utilizzati dal datore di lavoro nelle buste paga in atti ed alle previsioni relative all'indennità sostitutiva del preavviso, nonché conforme alla normativa del settore applicabile.
10. Detto conteggio può pertanto essere utilizzato per la determinazione delle somme spettanti a parte ricorrente in relazione all'intero rapporto di lavoro che risultano ammontare specificamente ad € 9.204,96 lordi, di cui € 974,92 a titolo di TFR.
2 11. Parte convenuta non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le spettanze risultanti da tale conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e va dunque condannata al pagamento dell'intero importo di cui sopra, a cui debbono aggiungersi gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. dal giorno di maturazione delle singole mensilità al saldo e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato. 12. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza di parte convenuta, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna in persona del suo legale rappresentante a pagare a CP_1 la somma lorda di € 9.204,96 lordi, di cui € 974,92 a titolo Parte_1 di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo nonché a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 4.000, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, , con distrazione. Torino, 20 marzo 2025 LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
3
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 6826/2024 promossa da assistito dalle avv.te MARTA LAVANNA e SILVIA Parte_1
INGEGNERI
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
CP_1
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
Oggetto: retribuzione
1. Il ricorrente ha dedotto in giudizio l'esistenza di un Parte_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato intercorso con la convenuta dal 6 novembre 2023 al 22 giugno 2024 nell'ambito CP_1 del quale è stato inquadrato nel livello 3 super CCNL autotrasporto merci e logistica e, allegando di non aver più ricevuto il pagamento della retribuzione da febbraio 2024, di essere stato lasciato “a casa” senza lavoro verso la fine di aprile 2024 e di aver dato per tale motivo le dimissioni per giusta causa il 23 giugno 2024, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo lordo di € 11.748,39 oltre accessori e spese.
2. All'udienza del 20 marzo 2025, precisando di aver trovato un nuovo lavoro a partire dal 15 aprile 2024, parte ricorrente ha ridotto la domanda all'importo lordo di € 9.204,96 corrispondente alle retribuzioni maturate fino a tale data e non pagate.
3. La domanda così precisata è fondata e va pertanto accolta.
4. L'esistenza e la tipologia del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda risultano adeguatamente provati sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente (comunicazione di assunzione, buste Pt_2 paga da novembre 2023 a gennaio 2024, storico movimenti rilasciato dal Centro
1 per l'Impiego, comunicazione obbligatoria di cessazione acquisita presso il Centro per l'impiego) da cui risulta che il ricorrente è stato assunto a tempo pieno ed indeterminato dal 7 novembre 2023 (nelle buste 6) come autotrasportatore merce con inquadramento nel livello 3 super del CCNL trasporto merci.
5. La valutazione congiunta dei documenti prodotti ed acquisiti, della deposizione testimoniale acquisita (teste e della mancata comparizione Tes_1 di parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale nonostante regolare notifica a mezzo pec del 12 dicembre 2024 del verbale ammissivo dello stesso (in base alla quale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., valutati gli altri elementi di prova presenti in atti, i fatti dedotti da parte ricorrente possono ritenersi ammessi) consentono di ritenere altresì provato che il ricorrente ha lavorato sino al 15 aprile 2024.
6. Depongono in tal senso, in particolare, il fatto che nella comunicazione obbligatoria di cessazione acquisita presso il Centro per l'impiego il datore di lavoro abbia indicato come data di cessazione il 30 marzo 2024 – che, in assenza di prova di un fatto idoneo a provocare la cessazione del rapporto, non è sufficiente a far ritenere che il rapporto sia terminato già in tale data, ma costituisce attestazione dello stesso datore di lavoro circa la prosecuzione del rapporto quantomeno sino al 30 marzo 2024 – e la dichiarazione del teste secondo cui il ricorrente lavorò fino ad aprile 2024 che, anche per effetto Tes_1 dell'applicazione dell'art. 232 c.p.c., appare del tutto idonea a dimostrare che egli lavorò sino al 15 aprile 2024.
7. Le rivendicazioni del ricorrente hanno ad oggetto istituti retributivi previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva la cui maturazione nel corso del rapporto di lavoro è indubbia.
8. È fondata anche la domanda avente ad oggetto l'indennità sostitutiva del preavviso: l'unico fatto idoneo a provocare la cessazione del rapporto documentato in atti, infatti, è costituito dalle dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore in data 22 giugno 2024, che il credito che il conteggio di cui al punto seguente attribuisce a parte ricorrente rende certamente giustificate.
9. Il conteggio depositato in data 16 gennaio 2025 costituisce mero adeguamento rispetto alla riduzione del periodo lavorativo per cui viene rivendicata la retribuzione e, tenuto conto della correzione degli errori meramente formali nell'indicazione del mese finale di lavoro compiuta all'udienza del 20 marzo 2025, appare correttamente redatto in base ai dati retributivi utilizzati dal datore di lavoro nelle buste paga in atti ed alle previsioni relative all'indennità sostitutiva del preavviso, nonché conforme alla normativa del settore applicabile.
10. Detto conteggio può pertanto essere utilizzato per la determinazione delle somme spettanti a parte ricorrente in relazione all'intero rapporto di lavoro che risultano ammontare specificamente ad € 9.204,96 lordi, di cui € 974,92 a titolo di TFR.
2 11. Parte convenuta non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le spettanze risultanti da tale conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e va dunque condannata al pagamento dell'intero importo di cui sopra, a cui debbono aggiungersi gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. dal giorno di maturazione delle singole mensilità al saldo e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato. 12. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza di parte convenuta, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna in persona del suo legale rappresentante a pagare a CP_1 la somma lorda di € 9.204,96 lordi, di cui € 974,92 a titolo Parte_1 di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo nonché a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 4.000, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, , con distrazione. Torino, 20 marzo 2025 LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
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