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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/02/2024, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 684/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 684/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 13 febbraio 2024 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per la ricorrente l'avv. Lenzi Oberdan per l'avv. Massimiliano Minicucci CP_2
i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies secondo comma disp att cpc
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. L'avv. Lenzi richiama Cass. 9169/2013 e Cass.5788/2003.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 684/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENZI OBERDAN Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e dell'avv. FUNARI ALESSANDRO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_
1. ha convenuto in giudizio l per vedere accolte le seguenti conclusioni: << Sub A) ritenuta la Parte_1 prescrizione di cui all'avviso di addebito n. 36120120001121228000, notificato il 12.11.2012, e quello notificato il
17.8.2015 n. 36120150000297719000, sentir dichiarare la prescrizione del credito in essi incorporato;
Sub B e C) ritenuta la violazione delle norme indicate sentir annullare i due avvisi di addebito con ogni conseguenza di legge>>.
1.1. La ricorrente ha allegato che: in data 11.7.2023 ha ricevuto intimazione di pagamento con riferimento all'avviso di addebito n. 36120120001121228000, notificato il 12.11.2012 per € 2.849,70 a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive e quota eccedente sul minimale con riferimento all'anno 2008 e all'avviso di addebito n.
3612015000097719000, notificato il 17.8.2015 per € 19.084,35, per contributi IVS e somme aggiuntive più quota eccedente sul minimale sempre con riferimento all'anno 2008. CP_
1.2. Tanto premesso, la ricorrente lamenta la prescrizione delle pretese creditorie dell' maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito (rispetto alla quale non pare muovere specifici rilievi), nonché “ulteriori aspetti critici” degli avvisi di addebito, ovvero la violazione del combinato disposto dell'art. 25 comma 2 del DPR n. 602/73 e art. 12 comma 3 DPR 602/73 e successive modificazioni ex L. 212/2000 art. 8 comma 1 lettera A del Dlgs 26.1.2001 n. 32, secondo cui “nel ruolo devono essere indicati ….... il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa;
in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo alle iscrizioni”, con conseguente decadenza ai sensi dell'art 54 bis
DPR 633/1972, nonché l'omessa indicazione delle somme dovute “perché la cartella conteneva unicamente la
1 cifra globale delle sanzioni ed interessi” con violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, dell'art. 3 L. 241/90 e dell'art. 12 comma 3 DPR 600/73. CP_
1.3. Si è costituito in giudizio l che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
2. La causa, istruita per documenti, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
3. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre. CP_
4. In primo luogo, deve rilevarsi che l ha documentato (doc.5 res.) che la notifica dell'avviso di addebito n.
36120120001121228000, si è perfezionata per compiuta giacenza il 10.11.2012, dopo il tentativo di notifica effettuato in Piombino, via Montessori n. 23, ovvero all'indirizzo in cui all'epoca la ricorrente risiedeva (cfr. certificato di residenza versato in atti da parte ricorrente in data 13.11.2023, a seguito dell'eccezione sollevata all'udienza del 7.11.2023).
4.1. Alla notifica dell'avviso di addebito ha fatto seguito quella degli atti interruttivi della prescrizione in data
15.6.2017 (doc. 7 res.), in data 27.9.2019 (doc. 8 res..) e in data 6.7.2023 (doc. 9 res.), atti rispetto ai quali parte ricorrente non ha mosso alcuna specifica contestazione. CP_
5. Quanto, invece, all'avviso di addebito n. 36120150000297719000, anche in questo caso l ha documentato la notifica, a mani della ricorrente, in data 17.8.2015 ( doc. 4 res.), cui ha fatto seguito la notifica delle intimazioni di pagamento in data 27.9.2019 (doc. 8 res.) e in data 6.7.2023 (doc. 9 res.), atti rispetto ai quali, si ribadisce. parte ricorrente non ha mosso alcuna specifica contestazione.
6. Di conseguenza, dovendosi ritenere tardiva ogni contestazione circa l'ammontare dei crediti oggetto degli avvisi di addebito, stante il termine perentorio di cui all'art 24 del d. lgs 46/1999, deve concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo maturata la prescrizione né anteriormente né successivamente alla notifica degli atti impositivi.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM
55/2014 per le cause di previdenza di valore ricompreso tra € 5200,00 ed € 26.000,00, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
CP_
- condanna al pagamento a favore dell' delle spese di lite che si liquidano in € 2695,50, Parte_1 oltre 15% rimborso spese forfettario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
2 Livorno, 13 febbraio 2024
Il Giudice dott. Federica Manfrè
3
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 684/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 13 febbraio 2024 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per la ricorrente l'avv. Lenzi Oberdan per l'avv. Massimiliano Minicucci CP_2
i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies secondo comma disp att cpc
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. L'avv. Lenzi richiama Cass. 9169/2013 e Cass.5788/2003.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 684/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENZI OBERDAN Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e dell'avv. FUNARI ALESSANDRO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_
1. ha convenuto in giudizio l per vedere accolte le seguenti conclusioni: << Sub A) ritenuta la Parte_1 prescrizione di cui all'avviso di addebito n. 36120120001121228000, notificato il 12.11.2012, e quello notificato il
17.8.2015 n. 36120150000297719000, sentir dichiarare la prescrizione del credito in essi incorporato;
Sub B e C) ritenuta la violazione delle norme indicate sentir annullare i due avvisi di addebito con ogni conseguenza di legge>>.
1.1. La ricorrente ha allegato che: in data 11.7.2023 ha ricevuto intimazione di pagamento con riferimento all'avviso di addebito n. 36120120001121228000, notificato il 12.11.2012 per € 2.849,70 a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive e quota eccedente sul minimale con riferimento all'anno 2008 e all'avviso di addebito n.
3612015000097719000, notificato il 17.8.2015 per € 19.084,35, per contributi IVS e somme aggiuntive più quota eccedente sul minimale sempre con riferimento all'anno 2008. CP_
1.2. Tanto premesso, la ricorrente lamenta la prescrizione delle pretese creditorie dell' maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito (rispetto alla quale non pare muovere specifici rilievi), nonché “ulteriori aspetti critici” degli avvisi di addebito, ovvero la violazione del combinato disposto dell'art. 25 comma 2 del DPR n. 602/73 e art. 12 comma 3 DPR 602/73 e successive modificazioni ex L. 212/2000 art. 8 comma 1 lettera A del Dlgs 26.1.2001 n. 32, secondo cui “nel ruolo devono essere indicati ….... il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa;
in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo alle iscrizioni”, con conseguente decadenza ai sensi dell'art 54 bis
DPR 633/1972, nonché l'omessa indicazione delle somme dovute “perché la cartella conteneva unicamente la
1 cifra globale delle sanzioni ed interessi” con violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, dell'art. 3 L. 241/90 e dell'art. 12 comma 3 DPR 600/73. CP_
1.3. Si è costituito in giudizio l che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
2. La causa, istruita per documenti, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
3. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre. CP_
4. In primo luogo, deve rilevarsi che l ha documentato (doc.5 res.) che la notifica dell'avviso di addebito n.
36120120001121228000, si è perfezionata per compiuta giacenza il 10.11.2012, dopo il tentativo di notifica effettuato in Piombino, via Montessori n. 23, ovvero all'indirizzo in cui all'epoca la ricorrente risiedeva (cfr. certificato di residenza versato in atti da parte ricorrente in data 13.11.2023, a seguito dell'eccezione sollevata all'udienza del 7.11.2023).
4.1. Alla notifica dell'avviso di addebito ha fatto seguito quella degli atti interruttivi della prescrizione in data
15.6.2017 (doc. 7 res.), in data 27.9.2019 (doc. 8 res..) e in data 6.7.2023 (doc. 9 res.), atti rispetto ai quali parte ricorrente non ha mosso alcuna specifica contestazione. CP_
5. Quanto, invece, all'avviso di addebito n. 36120150000297719000, anche in questo caso l ha documentato la notifica, a mani della ricorrente, in data 17.8.2015 ( doc. 4 res.), cui ha fatto seguito la notifica delle intimazioni di pagamento in data 27.9.2019 (doc. 8 res.) e in data 6.7.2023 (doc. 9 res.), atti rispetto ai quali, si ribadisce. parte ricorrente non ha mosso alcuna specifica contestazione.
6. Di conseguenza, dovendosi ritenere tardiva ogni contestazione circa l'ammontare dei crediti oggetto degli avvisi di addebito, stante il termine perentorio di cui all'art 24 del d. lgs 46/1999, deve concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo maturata la prescrizione né anteriormente né successivamente alla notifica degli atti impositivi.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM
55/2014 per le cause di previdenza di valore ricompreso tra € 5200,00 ed € 26.000,00, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
CP_
- condanna al pagamento a favore dell' delle spese di lite che si liquidano in € 2695,50, Parte_1 oltre 15% rimborso spese forfettario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
2 Livorno, 13 febbraio 2024
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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