Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
RE PU RALICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Genova Dott.ssa Maria Giovanna DITO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa N 173/2025 promossa da: Parte 1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti W Miceli, N. Zampieri, F.Ganci e G Rinaldi
ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo sito in Biella come da mandato in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1
sede in Roma
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: carta docenti
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE: In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015
e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della
99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico 2024/25 per Parte 1 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e
Cont conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità
e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 500,00, per Parte 1 , quale و
contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64
del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici sopra indicati, condannarsi
Cont il al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 per ogni anno di servizio o nella diversa somma risultante dovuta. ***
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. *** Spese e competenze integralmente rifuse,
oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30%
ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 1 ha dedotto di aver lavorato qualeCon ricorso depositato l'8.1.2025 la ricorrente insegnante non di ruolo per il CP_3 con contratti a tempo determinato, in particolare nell'anno scolastico in corso, 2024/2025 evidenziando di aver svolto mansioni di docente del tutto equiparabili a quelle di un docente di ruolo. La ricorrente ha lamentato di non aver ricevuto, in quanto dal
CP_1 riservata ai soli docenti di ruolo, con riferimento ai predetti anni scolastici, la “Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" (cd. Carta del docente, di importo pari ad € 500 annui) istituita dall'art 1 comma 121 della L 107/2015 a far data dall'a.s. 2015/2016, carta,
come noto che conferisce ai docenti un bonus di 500 euro annui da utilizzare per l'acquisto di strumenti culturali e per la partecipazioni a corsi ed eventi o comunque con riferimento alla formazione o alla capacità di accesso alla formazione ed ottenibile mediante accesso ad una pagine web sul sito del CP 1 con possibilità di cumulo, nell'anno successivo, di quanto non speso l'anno '
precedente. Contestando l'impossibilità dell'accesso alla Carta, i ricorrenti hanno richiamato, oltre ai principi costituzionali rilevanti nella materia per cui è causa, giurisprudenza a sostegno della propria tesi, nel senso del loro pieno diritto ad ottenerla, del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia
Europea, nella quale si sono richiamate le esigenze di non discriminazione del trattamento dei docenti a tempo determinato rispetto a quelli di ruolo, con riferimento al contrasto che si verrebbe a creare con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 allegato alla Direttiva n° 1999/70/CE, riportandone le argomentazioni principali ed evidenziando come, per tutti gli anni in discussione avessero dovuto provvedere al loro aggiornamento e formazione con fondi personali. Richiamando anche giurisprudenza di merito a favore la ricorrente ha quindi concluso come in epigrafe. La controversia, è stata state brevemente trattata e all'udienza del 24.3.2025 definita con lettura del dispositivo
Alla luce della trattazione e dell'istruttoria svolta, il ricorso proposto è risultato fondato e merita quindi accoglimento, in ciò aderendo integralmente all'orientamento già espresso, in particolare, da questo Tribunale in più pronunce, le cui argomentazioni, ritenute pienamente condivisibili, per quanto non espressamente riportato, devono ritenersi integralmente richiamate.
Ciò premesso, su un piano generale, in ordine alla carta elettronica del docente (prevista dall'art. 1, c
121, L. 107/2015: "121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico,
può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il Controparte_4 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile".) la limitazione nel caso applicata dal CP_1 resistente trova fonte nel d.p.c.m. 23.9.2015 che ha stabilito che la stessa spetti ai docenti di ruolo a tempo indeterminato anche se nel periodo di formazione e prova, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, con qualche specificazione successiva comunque non espressamente estensiva al caso dei docenti a tempo determinato. Le finalità formative e di aggiornamento che la Carta persegue, trovano poi fonte normativa nel TU 297/94 e costanti riferimenti nella contrattazione collettiva vigente. Il dpcm sopra richiamato è stato poi annullato dalla pronuncia del Consiglio di
Stato n 1842/2022, proprio nella parte in cui lo stesso escludeva dalla erogazione della Carta i docenti non di ruolo, ravvisando un aperto contrasto con i principi costituzionali di cui all'art. 3, 35 e 97 della
Carta Fondamentale. Ciò per la ritenuta inammissibile sussistenza di un sistema di formazione a 66
doppia trazione" che privilegerebbe la formazione dei soli docenti di ruolo, negando chances agli altri, in violazione anche dei principi di buona amministrazione scolastica, che non potrebbe che riguardare l'intero sistema di insegnamento, portato avanti da tutto il personale a tale funzione addetto e che deve essere ispirato alla qualità del servizio reso a chi vi accede ( finalità perseguita infatti dalla normativa anche con riferimento agli insegnanti part time e in prova, o non impegnati per vari motivi in attività didattica, in questo caso, senza operare distinzioni) Suggerendo quindi una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente e ribadendo i principi fondamentali in materia di gerarchia delle fonti del diritto e dei loro rapporti, il Consiglio di Stato ha quindi concluso come premesso, creando un primo presupposto per l'estensione della erogazione della Carta oggetto del procedimento anche a docenti nella situazione dell'odierna parte ricorrente.
Su tali aspetti si è poi espressa anche la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza n 450/2022,
pronuncia che si colloca nel più ampio ambito del diritto interpretativo eurounitario diretto ad evitare un contrasto con le fonti comunitarie e, in particolare con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato di cui alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro allegato alla direttiva con riferimento, nel caso, specifico, proprio alla Carta di cui si discute, ritenendo la relativa questione rientrante tra le condizioni di impiego" contemplate dalla predetta clausola, anche in 66
ragione della generalizzata obbligatorietà della formazione continua da parte dei docenti. La Corte ha ritenuto quindi e anche in questo caso, insussistenti ragioni oggettive di possibili giustificazioni della differenza di trattamento risultante fra le due tipologie di docenti, richiamando la necessità, nel contesto dei singoli ordinamenti di valutare la equiparabilità delle mansioni tra i lavoratori in comparazione, questione in concreto affrontata per più aspetti anche dalla Corte di Cassazione, in senso del tutto favorevole alla tesi anche oggi sostenuta da parte ricorrente.
A riguardo, la presente pronuncia si conforma, in particolare, anche ai principi, più specifici, espressi nell' intervento della Suprema Corte e di cui alla sentenza n. 29961/2023, nel contesto del quale si è
chiaramente ribadita l'attinenza del diritto al rilascio della carta oggetto di causa alla formazione e all'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle dotazioni lavorative del singolo docente,
intese in senso stretto. Ciò, nell'ambito di un riconosciuto sostegno alla didattica sul piano di durata almeno annuale, da intendersi però esteso, atteso il riferimento, nella disciplina della carta, all' "anno scolastico" e proprio alla luce del diritto eurocomunitario, anche ai docenti precari il cui lavoro,
secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura, in quanto rendono “una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato". Così
argomentando la Corte ha quindi ribadito, precisandola, l'assenza di qualsiasi ragione per una valida discriminazione non solo con riferimento ai precari che abbiano prestato servizio su vacanze dell'organico di diritto al 31 agosto, ma anche, su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art 4 commi 1 e 2 della L 124/99, spettando la carta a quest'ultimi in misura piena, come agli altri, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell' Accordo
quadro. Con ciò deve intendersi altresì e in tal modo superato ogni possibile dubbio interpretativo derivante dal limite posto dalla letterale previsione del dl 69/2023 (e successiva legge di conversione)
per tale anno, solo alle supplenze fino al 31 agosto, risultando altresì ed infine irrilevante, per la Corte,
l'eventuale precedente assegnazione ai docenti interessati, in corso di anno, di supplenze brevi, dal momento in cui ai medesimi sia stata in ogni caso poi assegnata una supplenza da considerarsi, per quanto detto "annuale" al 31 agosto ma anche al 30 giugno ( situazione in cui, la ricorrente rientra pienamente per aver ottenuto supplenza, nell'anno oggetto di richiesta, fino al 30 giugno) Tutto quanto sopra premesso e ritenuto deve concludersi per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente all'assegnazione della carta richiesta con l'accredito annuale previsto di € 500,00 per l'anno oggetto di domanda.
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e pertanto, il CP 1 resistente va condannato
al loro rimborso in favore della ricorrente, liquidate come da dispositivo tenendo conto della semplicità delle questioni affrontate e della breve trattazione nel caso richiesta, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Genova, dott.ssa Maria Giovanna Dito, quale Giudice del Lavoro
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a usufruire della prestazione della Carta Elettronica per l'aggiornamento e formazione del docente richiesta e oggetto di causa, per l'importo di € 500,00
annui, corrispondente al valore previsto per ogni anno scolastico, con riferimento all'anno scolastico
2024/2025 e, conseguentemente, dichiara tenuto e condanna il CP 1 resistente ad assegnare alla ricorrente la predetta Carta per gli anni scolastici indicati e per gli importi risultanti, oltre accessori di legge;
resistente a rimborsare alla ricorrente le spese del processo che liquida in condanna il CP 1
€1.030,00 per compensi, oltre rimborso del CU, oltre accessori di legge e con distrazione in favore del difensore antistatario;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 24/03/2025
IL GIUDICE
Maria Giovanna Dito