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1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Art. 52. (Domande ed eccezioni nuove) 1. L' articolo 345 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 345. - (Domande ed eccezioni nuove)- Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonche' il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.
Non possono essere nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.
Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispesabili ai fini della decisione della cause ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado, per causa ad essa non imputabile. Puo' sempre riferirsi il giuramento decisorio".
"Art. 345. - (Domande ed eccezioni nuove)- Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonche' il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.
Non possono essere nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.
Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispesabili ai fini della decisione della cause ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado, per causa ad essa non imputabile. Puo' sempre riferirsi il giuramento decisorio".
Commentari • 37
- 1. Cassazione Civile: Ordinanza interlocutoria n. 24408 del 17/11/2014 (fonte: cortedicassazione.it, Corte di CassazioneAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 10.006014
Corte di Cassazione - Cassazione Civile: La Terza Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione su cui sussiste contrasto - relativa alle condizioni di applicazione, rispetto alle prove documentali, del divieto di nuove prove in appello sancito dall'art. 345 cod. proc. civ. (nel testo 'ratione temporis' applicabile successivo alle modifiche apportate dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353), rilevando un duplice contrasto di giurisprudenza, in relazione alla nozione sia di novità della prova, che di indispensabilità della stessa.
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Giurisprudenza • 392
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/2006, n. 17118Provvedimento: […] Il motivo è infondato posto che il procedimento in esame è iniziato prima del 30/4/1995 per cui nella specie si applica l'art. 345 c.p.c. vigente prima della modifica introdotta dall'art. 52 legge 353/1990 sicché l'eccezione di difetto di legittimazione in questione ( indipendentemente dalla sua qualifi- cazione) ben poteva essere contenuta per la prima volta nell'atto di appello a norma del secondo comma dell'articolo 345 c.p.c. vecchio testo. […]Leggi di più...
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