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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/04/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 5838/2019 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 8 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 15/10/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 16/10/2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. GOTTALDI MARIASILVIA ha concluso come da nota Parte_1
depositata in data 07/04/2025 per in persona del suo l.r.p.t., e in proprio l'avv. CP_1 CP_2
MASTROBATTISTA GIULIO ha concluso come da nota depositata in data 29/03/2025 e 7/4/25
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:47 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 5838/2019 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5838/2019 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GOTTALDI MARIASILVIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT),
Viale Mazzini n. 2/A, in virtù di procura speciale allegata al fascicolo telematico;
attore contro
(p.i. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. MASTROBATTISTA CP_2 C.F._2
GIULIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Fondi (LT), Piazza Giuseppe De
Santis n. 6, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuti
OGGETTO: risarcimento danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. in conseguenza di calunnia;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG , premettendo di Parte_1 ricoprire la carica di Presidente del “C.O.M. – Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale
Morbella”, con sede in Latina (LT), Via del Lido, Centro Morbella, ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la in persona del suo l.r.p.t., conduttrice della CP_1 CP_2 struttura di vendita con insegna “CONAD”, situata all'interno del C.O.M., nonché il IG
[...]
, personalmente, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia All'Ill.mo CP_2
Tribunale di Latina adito per tutte le ragioni esposte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle domande spiegate nel presente atto così provvedere: ACCERTARE E
DELIBARE: in virtù dei fatti e delle dichiarazioni oggetto di causa l'esistenza del delitto di calunnia aggravata ex art.368 C.P. commessa dai convenuti e del sig. sia in proprio CP_1 CP_2 che nella qualità di l.r.p.t. della mediante l'attribuzione dolosa al sig. CP_1 Parte_1
di fatti e reati falsi e, comunque, la natura di illecito extracontrattuale della stessa attività persecutoria. CONDANNARE in ogni caso le parti convenute in solido, ovvero disgiuntamente ciascuna per quanto di ragione, anche con riferimento alle singole azioni causatrici di danno, al risarcimento dei danni morali e non patrimoniali, subiti e subendi cagionati al sig. Parte_1
liquidandoli anche in via equitativa ex artt. 1226 e 2055 c.c. nella misura di Euro 500.000,00 ovvero in quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ed attualizzata al momento della decisione: CONDANNARE altresì le parti convenute in solido ovvero disgiuntamente ciascuna per quanto di ragione, anche con riferimento alle singole azioni causatrici del danno, al risarcimento del danno esistenziale patito dal sig. quale Parte_1
conseguenza diretta ed immediata delle calunnie poste in essere ai suoi danni dai convenuti liquidandolo in via equitativa nella misura di € 500.000,00 o in quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria e/o comunque di giustizia oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo effettivo. CONDANNARE, in ogni caso, la ed il sig. CP_1 CP_2
in solido tra loro al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre
[...]
spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Con ampia riserva di precisare le proprie domande e formulare istanze istruttorie nei termini di legge.”.
L'attore, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - che l'odierna convenuta CP_1
conduttrice dei locali sopra indicati, aveva illegittimamente occupato, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del Consorzio, alcuni spazi consortili comuni mediante l'arbitraria installazione di alcune reti metalliche e cancellate per mezzo delle quali erano state recintate abusivamente alcune aree comuni non di sua pertinenza, né proprietà, chiudendole poi anche a chiave;
- che l'illegittima occupazione era stata immediatamente contestata dalla Direzione del Consorzio, con lettera del 28/02/2008 inviata alla società proprietaria del locale commerciale, instando per la immediata rimozione delle strutture ed il ripristino della situazione antecedente, in difetto della quale il Consorzio avrebbe provveduto ad applicare le dovute sanzioni (all. doc. 3); - che, nell'anno 2014,
l'allora Presidente del Consorzio, sig. , aveva contestato all'Epam Immobiliare S.r.l., Persona_1 nuova proprietaria dell'immobile, e alla in qualità di affittuaria, la costruzione di un CP_1
muro avvenuta abusivamente su una zona condominiale posta alla destra della rampa di uscita del parcheggio interrato insistente nel C.O.M. (all. doc. 4); - che a nulla erano valsi i numerosi richiami al fine di far cessare la predetta occupazione abusiva;
- che, in data 10/08/2017, il C.O.M., stante il perdurare dell'indebita e non autorizzata occupazione dell'area di proprietà comune situata nella zona di uscita nel parcheggio seminterrato, per il periodo dall'01/11/2011 al 10/08/2017, aveva emesso nei confronti della la fattura n. 555 dell'importo di euro 1.039.485,81, a titolo di penale (all. CP_1 doc. 5), per aver violato l'art. 20 del Regolamento Immobiliare (all. doc. 1- 2); - che la CP_1
in persona del l.r.p.t. sig. con lettera del 28/08/2017, inviata al Consorzio, a mezzo CP_2
pec, aveva contestato la fattura in parola, in quanto illegale e, contestualmente, aveva diffidato il
Consorzio medesimo a procedere al suo annullamento (all. doc. 6); - che il sig. in CP_2
qualità di l.r.p.t. della in data 25/10/2017, aveva sporto denuncia-querela nei confronti CP_1 del Consorzio, cui aveva fatto l'iscrizione c/o la Procura della Repubblica del Tribunale di Latina, a carico dell'odierno attore, il procedimento penale R.G.N.R. 6607/2017/24 mod. 21, conclusosi con l'archiviazione (all. doc. 12).
Le parti convenute, costituitesi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il
7/05/2020, contestando la ricostruzione avversaria, hanno chiesto la reiezione della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, il tutto con refusione delle spese di lite, anche temeraria.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., subentrato questo G.I. al precedente a far data dall'1/07/2022, la causa, istruita in via documentale e a mezzo di prove testimoniali, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
La domanda attorea è infondata e non provata e andrà, pertanto, rigettata.
Orbene, l'attore ha asserito che sarebbe stato vittima di una condotta calunniosa nei confronti della sua persona, perpetrata in suo danno da parte delle odierne convenute, il che, a suo dire, sarebbe stato espressamente evincibile e materialmente comprovato dalla denuncia – querela di cui sopra, conclusasi con un'archiviazione, nonché da una numerosa serie di lettere inviate dai convenuti (cfr. all. 18 – 21, memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c.), dal contenuto palesemente falso e calunnioso, ove gli stessi avrebbero reiterato nei suoi confronti le medesime accuse sollevate in precedenza per fatti e reati inesistenti, tanto da cagionargli un danno esistenziale e morale passibile di risarcimento e quantificabile in almeno 500.000,00 euro.
Ciò posto, secondo il consolidato indirizzo di legittimità, ribadito anche di recente, “Ai fini della configurabilità della responsabilità civile in caso di denunzia o di esposto, necessita la sicura consapevolezza nel denunciante della falsità del fatto denunciato, ovvero la consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo ad un soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio.
La semplice presentazione di una denuncia-querela ovvero di un esposto non costituisce dunque, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere il dolo
e non semplicemente la colpa del denunciante;
conseguentemente quest'ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante” (si veda, Cassazione civile sez. III, 24/10/2023, n.29495; cfr. anche Cass.,
11/06/2009, n. 13531; Cass., 12/06/2020, n. 11271; Cass., 07/01/2022, n. 299).
È stato, inoltre, precisato che è onere del danneggiato dimostrare tutti i presupposti dell'illecito addebitato al convenuto, cioè non solo la materialità delle accuse, ma anche la consapevolezza della loro falsità e infondatezza (Cass., 9322/2015, Cass., 300/2012).
Ed invero, come ampiamente rammentato dalla Suprema Corte di Cassazione, “La semplice presentazione di una denuncia penale, successivamente archiviata, non obbliga di per sé al risarcimento del danno. Al fine della qualificazione di detto comportamento quale calunnia è difatti necessario il dolo dell'agente e non la semplice colpa determinata da leggerezza o avventatezza della denuncia.” (Cass., 9322/2015, cit.; ex multis, Tribunale Forli' sez. I, 30/09/2024, n.791; Tribunale
Grosseto sez. I, 09/09/2024, n.735).
Ciò posto, alla luce dell'istruttoria documentale e testimoniale espletata, si ritiene che parte attrice non abbia assolto compiutamente l'onus probandi sulla medesima incombente.
Nella fattispecie concreta, dalla semplice lettura della denuncia – querela presentata il 20.10.2017 dal convenuto (vd. all. 7, citazione), non è dato evincersi una volontà dolosa del denunciante e, CP_2 dunque, l'attribuzione di una fattispecie criminosa ad un soggetto che egli sappia essere innocente.
Si ravvisa, piuttosto, una denuncia contenente delle perplessità o dei sospetti da parte di un soggetto consorziato che, a suo dire, aveva sempre “scrupolosamente” osservato il regolamento, circa l'ingente importo, superiore ad un milione di euro, di cui alla fattura n. 555 sopra indicata inviatagli, a titolo di penale, dal C.O.M., in persona dell'attore, quale amm.re p.t. e, dunque, “per comprendere la sproporzione della somma rivendicata dal COM e l'oggettiva inesistenza della prestazione”, tale da configurare l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 8, D. L.vo n. 74/2000 in materia di reati tributari.
Difetta, dunque, una piena consapevolezza in capo al denunciante dell'innocenza dell'incolpato
(“taluno che egli sa innocente”).
In tal senso, è stato anche evidenziato che la consapevolezza del denunciante circa l'innocenza dell'accusato è esclusa qualora sospetti, congetture o supposizioni di illiceità del fatto denunciato siano ragionevoli, ossia fondati su elementi di fatto tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (cfr. Cass. Pen., Sez. VI,
6.11.2009, n. 46205).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta,
è emerso che anche altri membri del C.d.A. del C.O.M. avessero manifestato perplessità in ordine all'operato dell'attore, prima invitato e poi formalmente diffidato a revocare le impugnate fatture, in quanto ingiuste ed illegittime sotto diversi profili, tant'è che, nella riunione assembleare del C.d.A. del C.O.M. tenutasi il 31.10.2017, appositamente convocata, due consiglieri di amministrazione, i IGi e chiedevano la revoca delle illegittime fatture (vd. all. 6 – 7, CP_3 Parte_2
comparsa).
La predetta denuncia s'inserisce altresì in un contesto storico-temporale particolarmente teso, qual è quello che connota, da ormai molti anni, il C.O.M., come evincibile dai numerosi contenziosi che ha visti contrapposti l'attore e di volta in volta i vari consorziati (vd. all.ti convenuti, dep. 2.2.24).
Altrettanto priva di fondamento la richiesta di risarcimento che parte attrice vorrebbe far discendere dal contenuto asseritamente calunnioso e persecutorio delle numerose lettere di diffida inoltrategli via pec, nel periodo dal marzo 2019 al novembre 2020 (doc.18-19.20.21.22), dall'avv. Giulio
Mastrobattista, per conto delle odierne parti convenute.
Al di là della prova dell'effettiva ricezione delle stesse da parte degli altri consorziati, si consta, in primo luogo, come le predette missive fossero, comunque, rimaste in seno alla compagine societaria in parola e fossero consequenziali alla ricezione da parte delle odierne convenute delle numerose fatture loro recapitate dall'attore nella sua veste di amm.re p.t. (vd. pagg. 6 – 7, comparsa “Nonostante la tempestiva contestazione e la formale diffida il COM, nella persona del suo presidente, successivamente emetteva la fattura n. 805 del 21.10.2017 di € 30.375,29, anche questa impugnata con lettera del 23.10.2017 (Doc. n. 9-10); seguiva la fattura n. 812 del 23.10.2017 di € 843,76, anche questa contestata con lettera del 24.10.2017 (Doc. n. 11-12); seguivano la fattura n. 821 del
26.10.2017 di € 1.265,64, contestata con lettera del 30.10.2017 (doc.13-14); la fattura n. 832 del
30.10.2017 di € 843,76, contestata con lettera del 31.10.2017 (doc.15-16); la fattura n. 865 del
04.11.2017 di € 2.109,40, contestata con lettera del 06.11.2017 (doc.17-18); la fattura n. 936 del
17.11.2017 di € 2.953,15, contestata con lettera del 20.11.2017 (doc.19-20); la fattura n. 1015 del
15.12.2017 di € 5.906,31 contestata con lettera del 29.12.2017 (doc.21-22); la fattura n. 1029 di €
2.953,15 del 22.12.2017 contestata con lettera del 02.01.2018 (doc.23-24); la fattura n. 1037 di €
3.796,61 del 30.12.2017, contestata con lettera del 11.01.2018 (Doc. 25-26).”).
Quanto all'asserito contenuto minatorio, ad avviso di questo G.I., non se ne ravvisano gli estremi: trattasi, invero, di missive indirizzate non al IG quale persona fisica, ma al C.O.M., Pt_1
finalizzate a contestare gli importi portati dalle singole fatture in commento con richiesta di annullamento, in quanto asseritamente illegittimi, nonché a notiziare lo stesso circa la volontà di tutelare i propri diritti nelle sedi opportune.
A chiusura di quanto sopra, è evidente come le circostanze di fatto dedotte dall'odierna parte attrice vadano necessariamente lette e calate nel contesto storico, in cui le stesse sono scaturite in seno alla compagine societaria, caratterizzata da una dialettica particolarmente litigiosa ed accesa che connota, da ormai diversi anni, i rapporti esistenti tra il Consorzio e i suoi consorziati, come dimostrano i notori e numerosi contenziosi pendenti dinanzi all'intestato Tribunale (vd. all. dep. 2.2.2024, avv.
Mastrobattista).
Conclusivamente, ad avviso di questo Tribunale, in assenza della dimostrazione dei presupposti del delitto di calunnia perpetrato in danno del IG da parte dei convenuti, le domande attoree, Pt_1
ivi compresa quella risarcitoria, totalmente scevra di allegazioni in punto an e in punto quantum, vanno integralmente respinte.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Da ultimo, non risulta meritevole di accoglimento la richiesta di condanna – espletata dalla parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta – nei confronti dell'attore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per responsabilità aggravata dalla mala fede.
Ed invero, questo Giudice osserva che parte opposta non ha opportunamente dimostrato la ricorrenza dell'elemento soggettivo e oggettivo, presupposti necessari per l'accoglimento della relativa domanda, né tantomeno allegato – come rammenta la giurisprudenza della Suprema Corte (la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96, perciò, non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato, così Cass. n. 21798/2015; Cass. S.U., n. 7583/2004)
– alcunché al fine di vedere accolta la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c..
Sul punto, la giurisprudenza, anche di merito, ha asserito che la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova;
ed ancora, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento ogni qualvolta sia carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito e, dunque, la mala fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto (cfr. ex multis, T. Cassino 28.7.2016, T. Ivrea 17.2.2012).
Oltre ai presupposti soggettivo e oggettivo sopra richiamati, ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento dei danni è, altresì, necessario che la controparte dimostri la concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima (Cass. 4443/2015). Infatti, la liquidazione dei danni, sebbene effettuabile d'ufficio, richiede comunque la prova, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia dell'an, ovvero della concreta esistenza di un pregiudizio, che del quantum, ossia della sua quantificazione o, quantomeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (cfr. A. Firenze 15.9.2010; T. Bari 15.11.2017; T.
Taranto 9.10.2012; T. Bassano del Grappa 27.10.2011; T. Bari 25.5.2011). Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione 520.000,01 ad euro
1.000.000,00), limitatamente alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria, non essendo state depositate memorie istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente le domande attoree;
b) rigetta la domanda di condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte convenuta;
c) condanna altresì l'attore a rimborsare alle parti convenute le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 15.659,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'8/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 8/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini