a) per i marchi: se puo' trovare applicazione l'articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi o l'articolo 11-bis quando si tratta di marchi di certificazione; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 13, comma 1, e 14, comma 1, a), b), c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies); se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3;
c) per i disegni e modelli che l'oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 31 e dell'articolo 33-bis; e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dall'articolo 87, esclusi i requisiti di validita' fino a quando non si sia provveduto a disciplinare l'esame con decreto ministeriale.
(( 2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che esprime il proprio parere vincolante entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, con le medesime modalita', esprime parere vincolante al fine di accertare se la parola, la figura o il segno di cui e' chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) )) 2-bis. L'esame delle modifiche al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione e' rivolto ad accertare se possono trovare applicazione le disposizioni previste rispettivamente all'articolo 11 e all'articolo 11-bis. Le modifiche del regolamento d'uso acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di iscrizione di tali modifiche nel registro.
2-ter. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale e' stata proposta:
a) un'opposizione ad una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea;
b) un'azione di revoca di una registrazione dell'Unione europea;
c) un'istanza di decadenza o nullita' ad una domanda di marchio dell'Unione europea;
d) un'azione di decadenza di una registrazione dell'Unione europea.
3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell'articolo 173, comma 7.
((3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validita' previsti nella sezione VIII del capo II nonche' sull'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 e' espresso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che lo invia all'Ufficio italiano brevetti e marchi ai fini della concessione o del rigetto della privativa. Il parere e' corredato dall'indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonche' dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi e osservazioni del richiedente)) 3-ter. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102)) .
3-quater. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102)) .
3-quinquies. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102)) .
3-sexies. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102)) .
3-septies. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102)) .
3-octies. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102)) .
3-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le disposizioni attuative del Codice della proprieta' industriale in materia di nuove varieta' vegetali ((...)) .