Ordinanza cautelare 22 dicembre 2009
Ordinanza collegiale 12 febbraio 2010
Ordinanza presidenziale 17 febbraio 2021
Decreto decisorio 19 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza presidenziale 17/02/2021, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/02/2021
N. 01386/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1386 del 2009, proposto da
Teleradiodiffusione Italia Snc, Tam Tam Network Sas, in persona dei legale rappresentante pro tempore e di IO AS in proprio, rappresentati e difesi dagli avvocati Marzia Amiconi e Marcello Cardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio LE IA in Venezia, S.Croce, 466;
contro
il Comune di Baone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Domenichelli e Franco Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
il Parco Regionale dei Colli Euganei, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Radio Dimensione Suono S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Valeria Colombo, Isabella Gianniotti, Francesca Grossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Isabella Gianniotti in Venezia, viale Ancona, 43/Int. 6;
Elemedia S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Isabella Gianniotti, Francesca Grossi, Valeria Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Isabella Gianniotti in Venezia, viale Ancona, 43/Int. 6;
Gruppo Rpm S.r.l., Monradio S.r.l., Planet Media S.r.l., Radio Studio 105 S.r.l., Virgin Radio Italy S.p.A., rappresentati e difesi dagli avvocati Marzia Amiconi, Mauro Amiconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio LE IA in Venezia, S.Croce, 466;
Editrice T.N.V. S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Clerici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio RI CA in Milano, viale Regina Margherita n. 1;
Associazione Radio Maria, Sestarete & Rete 8 S.r.l. e Rete 8 S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Romolo Portinari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Renato Alberini in Venezia, Calle dei Fabbri, 4741;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 1172 del 17.12.2009, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 1386 del 2009, con cui si dispone di:
- prendere atto del provvedimento prot. n. 5347 del 22/7/2002 di accertamento dell'inottemperanza da parte del proprietario dell'area catastalmente censita al NCT Fg. 6 Mappale 1038 alle ordinanze n. 62 del 2/5/1991, prot. 2192 e n. 21 del 7/2/1995 prot. 728;
- prendere atto della destinazione urbanistica dell'area;
- procedere con la demolizione del manufatto abusivo;
- demandare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico i provvedimenti conseguenti all'adozione della delibera entro il 30/11/2009;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Baone;
Ritenuto opportuno accertare se persista tutt’ora l’interesse alla decisione di merito del ricorso;
P.Q.M.
Invita
la parte ricorrente ed il Comune di Baone a depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, una memoria sulla persistenza dell’interesse alla decisione di merito e in tal caso di voler comunicare eventuali ulteriori atti sopravvenuti.
L’inerzia potrà essere valutata come contegno concludente, anche ai fini di una pronuncia decisoria sulla sopravvenuta carenza di interesse.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Venezia il giorno 17 febbraio 2021
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO