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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 15/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Imperia
LAVORO
Addì 15.1.2025, davanti al GL Paola Cappello, sono presenti per parte ricorrente l'Avv. Russo per parte resistente nessuno compare. Per è presente l'Avv. CP_1
SAGLIETTO in sostituzione dell'Avv. Pisanu;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 260 / 2023
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Sanremo, Via Volta 80, presso lo Parte_1 studio e la persona dell'Avv. RUSSO ANNA che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
Pag. 2 di 9 contro
; Controparte_2
resistente contumace
contro
l' (C.F. Controparte_3
), con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro – tempore, sia in proprio che nella qualità di mandatario della Controparte_4
, con sede in Roma, Via G. B. Vico n. 9, e quindi in nome e per conto della
[...] stessa, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec t nonché presso l'avv. Francesca Email_1
Saglietto, con studio in Santo Stefano al Mare, Via Aurelia Levante, n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Assunta Maria Pisanu;
resistente
Conclusioni:
Parte ricorrente:
A) accertare e dichiarare che il Signor è stato assunto come dipendente dal giorno 1 Parte_1 marzo 2021 dall'impresa con sede in Aosta, Via Trottechien n° 51, P. Controparte_2
IVA (doc. 1), con la qualifica di geometra responsabile tecnico, inserito nel 5° P.IVA_2 livello;
B) per l'effetto condannare la società con sede in Aosta, Via Trottechien n° Controparte_2
51, P. IVA in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore del P.IVA_2 ricorrente della somma di € 11.119,00 quantificati come da conteggio allegato, oltre interessi dal dovuto al saldo, nonchè al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali ancora dovuti per il periodo dal 1.03.2021 al 9.09.2021;
Pag. 3 di 9 Parte a seguito di integrazione del contraddittorio d'ufficio: CP_1
Ci si associa alle richieste di Parte Ricorrente e si conclude in conformità
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.5.2023, ha chiesto l'accertamento del Parte_1 rapporto di lavoro subordinato con l'impresa e la condanna Controparte_2
della stessa al pagamento delle retribuzioni e del TFR non corrisposto, pari ad Euro
11.119,00, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali ancora dovuti per il periodo 1.3.2021/9.9.2021.
Segnatamente, ha dedotto: Parte_1
- di essere stato assunto come dipendente dal 1.3.2021, con Controparte_2
la qualifica di geometra responsabile tecnico, inserito al Quinto livello come previsto dal CCNL Edilizia Artigianato applicabile;
- di aver eseguito sopralluoghi in aree oggetto di studio per eventuali cantieri edili,
studi di fattibilità per ristrutturazioni con bonus 110% nelle province di Imperia ed
Albenga, accessi agli uffici tecnici comunali, sotto le direttive del responsabile di zona (Geom. ; Persona_1
- di non aver mai ricevuto retribuzioni ad accezione di un bonifico di Euro 1.744,00 in data 31.5.2021, non facilmente imputabili ad una singola mensilità, non avendo mai ricevuto alcuna busta paga;
- di essere stato costretto a rassegnare le dimissioni in data 9.9.2021 (doc. 11);
Ha concluso chiedendo la condanna della convenuta, previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, al pagamento delle retribuzioni, oltre contributi non versati;
Pag. 4 di 9 Nessuno si è costituito per la parte convenuta e, a seguito di integrazione del contraddittorio d'ufficio, si è costituito l' che ha aderito alle conclusioni della CP_1
parte ricorrente producendo verbale di accertamento effettuato presso
[...]
CP_2
La causa è stata istruita in via orale e documentale e, all'udienza odierna, è stata discussa e decisa mediante lettura integrale della presente sentenza.
***
La domanda è pressoché integralmente fondata e deve essere accolta con i limiti che seguono.
Il rapporto di lavoro dedotto dalla parte ricorrente deve essere inquadrato nei termini di lavoro subordinato.
Com'è noto, la distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato passa attraverso la verifica da parte del giudice della sussistenza o meno degli indici della subordinazione, primo fra tutti, il potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.
La giurisprudenza ha altresì precisato che qualora tale potere non emerga in modo chiaro, il giudice del merito non possa solo per tale ragione escludere la subordinazione, ma debba ricercare i c.d. “indici sussidiari” della subordinazione, quali l'osservanza di un orario di lavoro fisso, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale (Cass., Sez. L, Sentenza n. 9252 del 19/04/2010).
Indici che seppur privi di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione. Proseguendo l'analisi della ripartizione dell'onere della prova nel giudizio che ci occupa occorre rammentare che, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua
Pag. 5 di 9 articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei "fatti" da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Inoltre, è opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, ferie e i permessi non goduti, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida dell'art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione,
non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali.
In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento.
Nel caso di assolvimento dell'onere probatorio da parte del lavoratore, ossia qualora questi abbia fornito la prova della fonte dell'obbligazione, le Sezioni Unite della
Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo è il convenuto ad essere onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001).
Va considerato, inoltre, che costituisce dovere legale del datore di lavoro di rilasciare al dipendente regolare prospetto paga per il periodo relativo alla prestazione lavorativa resa.
Pag. 6 di 9 Spetta, altresì, al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti eseguiti che, da luglio del 2018, in virtù di quanto disposto dalla Legge di bilancio n. 205/2017, devono essere tracciabili.
Ciò posto, si passa a esaminare gli elementi probatori emersi in sede istruttoria.
Segnatamente, il teste (cfr. verbale di udienza del 19.9.2023), Persona_1 responsabile di zona all'epoca dei fatti, ha dichiarato che il dopo aver svolto Pt_1
un colloquio valutativo, è stato assunto per la nel marzo 2021 con Controparte_2
le seguenti mansioni (esercitate tutte sotto le direttive dello stesso teste Persona_1
in qualità di responsabile di zona): effettuare sopralluoghi delle aree oggetto di studio per eventuali cantieri edili da impiantare e studi di fattibilità per ristrutturazioni con bonus 110%, accessi agli uffici tecnici comunali.
Lo stesso teste ha poi dichiarato che il ha eseguito studi per i clienti Pt_1 Per_2
, e per il condominio Cenobbio di Albenga. Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
Ha confermato, infine, l'orario di lavoro seguito dal dalle 8:00 alle 12:00 e Pt_1
dalle 14:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì.
Sono stati poi sentiti i clienti interessati dei cantieri seguiti dal ed in Pt_1
particolare la quale ha confermato che il si è recato Testimone_1 Pt_1
presso la sua abitazione insieme al per svolgere gli studi di fattibilità per Persona_1 le ristrutturazioni con l'incentivo statale al 110%.
Analoghe conferme sono poi giunte dall'esame di un ulteriore dipendente della società, che ha confermato le mansioni del (redazione Testimone_2 Pt_1
preventivi, sopralluoghi sui cantieri, assistenza ai professionisti nel caso di accesso agli uffici pubblici) e i cantieri seguiti dallo stesso, confermando infine che lo stesso lavorava tutti i giorni della settimana, pur non confermando con precisione gli orari indicati in sede di ricorso introduttivo.
Quanto emerso in sede di istruttoria (orario di lavoro fisso, svolgimento delle mansioni in modo continuativo e sotto le direttive di altri, assenza di rischio imprenditoriale) consente di concludere per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato da marzo a settembre 2021 nelle modalità descritte in atti.
Pag. 7 di 9 Alle stesse conclusioni è, del resto, pervenuto l' con il proprio verbale di CP_1
accertamento eseguito presso la e prodotto in atti dove si legge che Controparte_2
non sono state redatte le lettere di assunzione di dodici dipendenti della Ditta
convenuta, tra cui e che parimenti non sono state comunicate al Centro Parte_1 per l'impiego le cessazioni per la dipendente e Testimone_3 Parte_1
rispettivamente in data 2.9.2021 e 8.9.2021 e ancora che non è stata compilata la sezione paga del libro unico a settembre 2021 per cinque dipendenti tra cui Pt_1
[...]
A fronte della prova della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, la parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha fornito la dimostrazione del corretto adempimento delle proprie obbligazioni e non sono state fornite prove alternative in grado di confutare il quadro istruttorio emerso in sede testimoniale.
Non risultano invece dimostrate le prestazioni aggiuntive, relative al mancato riconoscimento di ferie e ROL: la parte ricorrente non ha articolato specifica prova sul punto.
Conclusivamente, a parere della scrivente, alla luce della citata giurisprudenza di legittimità in merito alla prova dell'esecuzione della prestazione lavorativa, la stessa può ritenersi raggiunta per l'orario indicato in sede di ricorso, per tutto il periodo oggetto del giudizio, mentre non può ritenersi raggiunta per il mancato godimento delle ferie, non oggetto di specifica capitolazione e prova, la mera circostanza di aver seguito un orario settimanale su cinque giorni, senza variazioni infatti non necessariamente implica il totale e mancato godimento di ferie e permessi, che devono essere oggetto di prova specifica, come sopra chiarito.
Ne consegue, riparametrando i conteggi depositati in atti dal ricorrente, che appaiono immuni da vizi logici ed errori di calcolo, occorre soltanto escluderne la somma di Euro 1.143,00 netti (corrispondenti a 1.635,06 lordi) e quindi la
[...]
risulta debitrice della somma complessiva di Euro 9.976,00, oltre ai CP_2
dovuti versamenti contributivi e assistenziali (per un totale di Euro 16.143,87).
Pag. 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza, con la riduzione di un quinto stante la marginale soccombenza della parte ricorrente e si liquidano, come in dispositivo, nella misura dei medi tariffari dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda respinta:
• dichiara che tra e in persona del legale Parte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dall' 1.3.2021 al 9.9.2021;
• condanna la parte convenuta, per i titoli di cui in motivazione, la somma di
Euro 9.976,00 netta, oltre alla regolarizzazione assistenziale e contributiva presso , oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale CP_1
annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo;
• condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, a rifondere a le spese di lite che liquida in Euro Parte_1
4.311,00 a titolo di compensi professionali oltre IVA CPA ed accessori come per legge.
• condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, a rifondere a le spese di lite che liquida in Euro 4.311,00 a CP_1
titolo di compensi professionali oltre IVA CPA ed accessori come per legge.
Imperia, 15 gennaio 2025
Il Giudice
Paola Cappello
Pag. 9 di 9
LAVORO
Addì 15.1.2025, davanti al GL Paola Cappello, sono presenti per parte ricorrente l'Avv. Russo per parte resistente nessuno compare. Per è presente l'Avv. CP_1
SAGLIETTO in sostituzione dell'Avv. Pisanu;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 260 / 2023
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Sanremo, Via Volta 80, presso lo Parte_1 studio e la persona dell'Avv. RUSSO ANNA che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
Pag. 2 di 9 contro
; Controparte_2
resistente contumace
contro
l' (C.F. Controparte_3
), con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro – tempore, sia in proprio che nella qualità di mandatario della Controparte_4
, con sede in Roma, Via G. B. Vico n. 9, e quindi in nome e per conto della
[...] stessa, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec t nonché presso l'avv. Francesca Email_1
Saglietto, con studio in Santo Stefano al Mare, Via Aurelia Levante, n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Assunta Maria Pisanu;
resistente
Conclusioni:
Parte ricorrente:
A) accertare e dichiarare che il Signor è stato assunto come dipendente dal giorno 1 Parte_1 marzo 2021 dall'impresa con sede in Aosta, Via Trottechien n° 51, P. Controparte_2
IVA (doc. 1), con la qualifica di geometra responsabile tecnico, inserito nel 5° P.IVA_2 livello;
B) per l'effetto condannare la società con sede in Aosta, Via Trottechien n° Controparte_2
51, P. IVA in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore del P.IVA_2 ricorrente della somma di € 11.119,00 quantificati come da conteggio allegato, oltre interessi dal dovuto al saldo, nonchè al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali ancora dovuti per il periodo dal 1.03.2021 al 9.09.2021;
Pag. 3 di 9 Parte a seguito di integrazione del contraddittorio d'ufficio: CP_1
Ci si associa alle richieste di Parte Ricorrente e si conclude in conformità
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.5.2023, ha chiesto l'accertamento del Parte_1 rapporto di lavoro subordinato con l'impresa e la condanna Controparte_2
della stessa al pagamento delle retribuzioni e del TFR non corrisposto, pari ad Euro
11.119,00, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali ancora dovuti per il periodo 1.3.2021/9.9.2021.
Segnatamente, ha dedotto: Parte_1
- di essere stato assunto come dipendente dal 1.3.2021, con Controparte_2
la qualifica di geometra responsabile tecnico, inserito al Quinto livello come previsto dal CCNL Edilizia Artigianato applicabile;
- di aver eseguito sopralluoghi in aree oggetto di studio per eventuali cantieri edili,
studi di fattibilità per ristrutturazioni con bonus 110% nelle province di Imperia ed
Albenga, accessi agli uffici tecnici comunali, sotto le direttive del responsabile di zona (Geom. ; Persona_1
- di non aver mai ricevuto retribuzioni ad accezione di un bonifico di Euro 1.744,00 in data 31.5.2021, non facilmente imputabili ad una singola mensilità, non avendo mai ricevuto alcuna busta paga;
- di essere stato costretto a rassegnare le dimissioni in data 9.9.2021 (doc. 11);
Ha concluso chiedendo la condanna della convenuta, previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, al pagamento delle retribuzioni, oltre contributi non versati;
Pag. 4 di 9 Nessuno si è costituito per la parte convenuta e, a seguito di integrazione del contraddittorio d'ufficio, si è costituito l' che ha aderito alle conclusioni della CP_1
parte ricorrente producendo verbale di accertamento effettuato presso
[...]
CP_2
La causa è stata istruita in via orale e documentale e, all'udienza odierna, è stata discussa e decisa mediante lettura integrale della presente sentenza.
***
La domanda è pressoché integralmente fondata e deve essere accolta con i limiti che seguono.
Il rapporto di lavoro dedotto dalla parte ricorrente deve essere inquadrato nei termini di lavoro subordinato.
Com'è noto, la distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato passa attraverso la verifica da parte del giudice della sussistenza o meno degli indici della subordinazione, primo fra tutti, il potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.
La giurisprudenza ha altresì precisato che qualora tale potere non emerga in modo chiaro, il giudice del merito non possa solo per tale ragione escludere la subordinazione, ma debba ricercare i c.d. “indici sussidiari” della subordinazione, quali l'osservanza di un orario di lavoro fisso, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale (Cass., Sez. L, Sentenza n. 9252 del 19/04/2010).
Indici che seppur privi di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione. Proseguendo l'analisi della ripartizione dell'onere della prova nel giudizio che ci occupa occorre rammentare che, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua
Pag. 5 di 9 articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei "fatti" da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Inoltre, è opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, ferie e i permessi non goduti, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida dell'art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione,
non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali.
In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento.
Nel caso di assolvimento dell'onere probatorio da parte del lavoratore, ossia qualora questi abbia fornito la prova della fonte dell'obbligazione, le Sezioni Unite della
Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo è il convenuto ad essere onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001).
Va considerato, inoltre, che costituisce dovere legale del datore di lavoro di rilasciare al dipendente regolare prospetto paga per il periodo relativo alla prestazione lavorativa resa.
Pag. 6 di 9 Spetta, altresì, al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti eseguiti che, da luglio del 2018, in virtù di quanto disposto dalla Legge di bilancio n. 205/2017, devono essere tracciabili.
Ciò posto, si passa a esaminare gli elementi probatori emersi in sede istruttoria.
Segnatamente, il teste (cfr. verbale di udienza del 19.9.2023), Persona_1 responsabile di zona all'epoca dei fatti, ha dichiarato che il dopo aver svolto Pt_1
un colloquio valutativo, è stato assunto per la nel marzo 2021 con Controparte_2
le seguenti mansioni (esercitate tutte sotto le direttive dello stesso teste Persona_1
in qualità di responsabile di zona): effettuare sopralluoghi delle aree oggetto di studio per eventuali cantieri edili da impiantare e studi di fattibilità per ristrutturazioni con bonus 110%, accessi agli uffici tecnici comunali.
Lo stesso teste ha poi dichiarato che il ha eseguito studi per i clienti Pt_1 Per_2
, e per il condominio Cenobbio di Albenga. Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
Ha confermato, infine, l'orario di lavoro seguito dal dalle 8:00 alle 12:00 e Pt_1
dalle 14:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì.
Sono stati poi sentiti i clienti interessati dei cantieri seguiti dal ed in Pt_1
particolare la quale ha confermato che il si è recato Testimone_1 Pt_1
presso la sua abitazione insieme al per svolgere gli studi di fattibilità per Persona_1 le ristrutturazioni con l'incentivo statale al 110%.
Analoghe conferme sono poi giunte dall'esame di un ulteriore dipendente della società, che ha confermato le mansioni del (redazione Testimone_2 Pt_1
preventivi, sopralluoghi sui cantieri, assistenza ai professionisti nel caso di accesso agli uffici pubblici) e i cantieri seguiti dallo stesso, confermando infine che lo stesso lavorava tutti i giorni della settimana, pur non confermando con precisione gli orari indicati in sede di ricorso introduttivo.
Quanto emerso in sede di istruttoria (orario di lavoro fisso, svolgimento delle mansioni in modo continuativo e sotto le direttive di altri, assenza di rischio imprenditoriale) consente di concludere per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato da marzo a settembre 2021 nelle modalità descritte in atti.
Pag. 7 di 9 Alle stesse conclusioni è, del resto, pervenuto l' con il proprio verbale di CP_1
accertamento eseguito presso la e prodotto in atti dove si legge che Controparte_2
non sono state redatte le lettere di assunzione di dodici dipendenti della Ditta
convenuta, tra cui e che parimenti non sono state comunicate al Centro Parte_1 per l'impiego le cessazioni per la dipendente e Testimone_3 Parte_1
rispettivamente in data 2.9.2021 e 8.9.2021 e ancora che non è stata compilata la sezione paga del libro unico a settembre 2021 per cinque dipendenti tra cui Pt_1
[...]
A fronte della prova della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, la parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha fornito la dimostrazione del corretto adempimento delle proprie obbligazioni e non sono state fornite prove alternative in grado di confutare il quadro istruttorio emerso in sede testimoniale.
Non risultano invece dimostrate le prestazioni aggiuntive, relative al mancato riconoscimento di ferie e ROL: la parte ricorrente non ha articolato specifica prova sul punto.
Conclusivamente, a parere della scrivente, alla luce della citata giurisprudenza di legittimità in merito alla prova dell'esecuzione della prestazione lavorativa, la stessa può ritenersi raggiunta per l'orario indicato in sede di ricorso, per tutto il periodo oggetto del giudizio, mentre non può ritenersi raggiunta per il mancato godimento delle ferie, non oggetto di specifica capitolazione e prova, la mera circostanza di aver seguito un orario settimanale su cinque giorni, senza variazioni infatti non necessariamente implica il totale e mancato godimento di ferie e permessi, che devono essere oggetto di prova specifica, come sopra chiarito.
Ne consegue, riparametrando i conteggi depositati in atti dal ricorrente, che appaiono immuni da vizi logici ed errori di calcolo, occorre soltanto escluderne la somma di Euro 1.143,00 netti (corrispondenti a 1.635,06 lordi) e quindi la
[...]
risulta debitrice della somma complessiva di Euro 9.976,00, oltre ai CP_2
dovuti versamenti contributivi e assistenziali (per un totale di Euro 16.143,87).
Pag. 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza, con la riduzione di un quinto stante la marginale soccombenza della parte ricorrente e si liquidano, come in dispositivo, nella misura dei medi tariffari dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda respinta:
• dichiara che tra e in persona del legale Parte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dall' 1.3.2021 al 9.9.2021;
• condanna la parte convenuta, per i titoli di cui in motivazione, la somma di
Euro 9.976,00 netta, oltre alla regolarizzazione assistenziale e contributiva presso , oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale CP_1
annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo;
• condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, a rifondere a le spese di lite che liquida in Euro Parte_1
4.311,00 a titolo di compensi professionali oltre IVA CPA ed accessori come per legge.
• condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, a rifondere a le spese di lite che liquida in Euro 4.311,00 a CP_1
titolo di compensi professionali oltre IVA CPA ed accessori come per legge.
Imperia, 15 gennaio 2025
Il Giudice
Paola Cappello
Pag. 9 di 9