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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/10/2024, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 3970/2016 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale”, vertente
TRA
in persona dell'amministratore p.t., (c.f. , rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. Gianfranco Grella in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione,
ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Grella & Associati, in Avellino, al Viale S.
Francesco d'Assisi 32/B
opponente
E
(p. i. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Attilio Giordano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in
Avellino, alla via S. Pescatori n. 18, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
opposta
E (c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti AE Controparte_2 C.F._1
CE e MA MM, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Avellino, al Viale
S. Francesco D'Assisi n. 32, giusta procura in calce all'atto di intervento
interventore
E
Avv. AE CE (c.f. e Avv. MA MM (c.f. C.F._2
), rappresentati e difesi da sé stessi, ed elettivamente domiciliati in Avellino, C.F._3
al Viale S. Francesco D'Assisi n. 32
interventore
(c.f. , (c.f. ) Controparte_3 C.F._4 Controparte_4 C.F._5
e (c.f. ), rappresentate e difese dall'Avv. M. Barbara Basco CP_5 C.F._6
ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultima, in Avellino, alla via S. Esposito n. 4,
giusta procura in calce all'atto di intervento
interventori
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il (sito in Avellino al Parte_1
Viale S. Francesco d'Assisi n. 32), conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Avellino,
l'impresa proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 830/2016, notificato il 4.07.2016, con cui era stato ingiunto il pagamento € 35.169,48 (oltre interessi e spese di procedura) in forza dell'omesso pagamento della fattura n. 1 del 4.04.2016
relativa al 9° SAL del contratto di appalto del 9 settembre 2009.
L'opponente eccepiva: l'inidoneità della documentazione prodotta con il ricorso monitorio ex art. 634 c.p.c.; -l'inadempimento dell'opposta, atteso che i lavori oggetto dell'appalto non erano stati portati a termine, ma sospesi;
-che tali lavori presentavano vizi e/o difformità (descritti nella CTP), tali da rendere le opera inutilizzabile;
-che era necessario procedere alla eliminazione dei suddetti vizi e al completamento dei lavori di manutenzione.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per grave inadempimento e di condanna dell'opposta al pagamento della spesa necessaria all'eliminazione dei vizi, oltre al risarcimento dei danni.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione.
In particolare, precisava: di aver sospeso i lavori a causa dell'inadempimento dell'opponente, in base alla clausola dell'art. 21 del contratto di appalto;
-di aver più volte sollecitato il pagamento del corrispettivo indicato dal 9° SAL, sottoscritto dal committente e dal direttore dei lavori senza riserva;
-di aver proposto all'opponente la prosecuzione dei lavori,
senza ottenere riscontro;
-che l'opponente aveva quantificato i danni subiti includendo opere estranee all'oggetto del contratto ed omettendo di considerare le somme già trattenute quali
“ritenute a garanzia del 5%”.
Tanto premesso, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Poi, spiegava domanda di condanna dell'opponente alla restituzione di € 16.461,53,
trattenuta a titolo di ritenuta di garanzia.
Con comparsa del 15.3.2017, intervenivano in giudizio sia la condomina CP_2
proprietaria dell'appartamento 4° piano, int. 7, scala A, che i condomini AE
[...]
CE e MA MM, proprietari dell'appartamento 4° piano, int. 8, scala B, aderendo alle difese dell'opponente e chiedendo, previo accertamento della responsabilità dell'impresa, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni arrecati ai beni di proprietà esclusiva.
Con comparsa del 5.04.2017 intervenivano, inoltre, in giudizio, quali eredi del defunto
, , e -quest'ultima anche Persona_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
quale condomina (comproprietarie dell'app. 3° piano, int. 138, scala A), aderendo alle difese dell'opponente, e chiedendo la condanna dell'impresa opposta al risarcimento dei danni arrecati ai beni di proprietà esclusiva come descritti n comparsa.
Dopo l'emissione di ordinanza di rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, interrogatorio formale, prova per testi e CTU.
Indi, all'udienza del 26.04.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è fondata per i motivi che si passano ad illustrare.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore
(Cass. civ., sez. VI, n. 22253/2022). L'eventuale originaria assenza dei presupposti di cui all'art. 634 c.p.c., pertanto, è irrilevante nel presente giudizio e non preclude la pronuncia sul merito del diritto fatto valere dal creditore (Cass. civ., sez. II, n. 7020/2019).
Orbene, venendo all'esame del merito, si osserva che l'opponente ha eccepito l'inesatto adempimento dell'opposta sulla base della CTP redatta dall'Ing. Persona_2
A fronte di tali rilievi l'opposta ha sollevato, solo con le memorie ex art. 183 c.p.c. I
termine, eccezione di decadenza “dall'onere di denunzia dei presunti vizi” e di prescrizione del diritto di garanzia.
Tali eccezioni sono tardive, poiché proposte dopo lo spirare del termine di cui all'art. 167
c.p.c. (Cass. civ., sez. II, n. 14569/2024).
Si osserva, poi, sempre in punto di diritto, che ‹‹nei contratti
con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso
di inadempienze reciproche deve procedersi a un esame del comportamento complessivo delle
parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del
comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale,
con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente
deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla
risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno
della parte non inadempiente›› (Cass. civ., sez. III, n. 18485/2024).
Alla stregua di tale principio si rileva, in punto di fatto, che l'esame della documentazione prodotta dalle parti consente di ritenere pacifiche le seguenti circostanze: 1) la stipula tra le parti di un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di straordinaria manutenzione sia di parti in proprietà esclusiva, sia di parti comuni, specificamente individuate all'art. 4, per il corrispettivo di € 292.229,32, oltre IVA;
2) l'avvenuto pagamento, da parte dell'opponente, del corrispettivo dovuto sino all'8° SAL;
3) l'omesso pagamento del corrispettivo indicato nel 9° SAL;
4) la sospensione dei lavori, avvenuta in data 31.05.2011.
Sussiste contrasto tra le parti in ordine a quale di esse sia stata inadempiente sia con riguardo alla sospensione dei lavori che all'esistenza di vizi e difformità dell'opera.
Con riguardo alla sospensione dei lavori, l'opposta sostiene di aver agito in base alla previsione contrattuale di cui agli artt. 12 lett. a) e 21 n.
1. In virtù di tali clausole, era facoltà
dell'impresa “sospendere i lavori, previa comunicazione alla D.L. ed al Committente quando la
committenza non dovesse – nel termine di 15 giorni dalla data di emissione dei certificati di
pagamento da parte della D.L. – provvedere al relativo pagamento”.
Risulta, poi, che l'impresa comunicava la volontà di avvalersi di tale previsione sia al
Direttore dei Lavori (cfr. testimonianza arch. , progettista e direttore dei lavori), sia al Tes_1
Committente (cfr. all. n. 3 e n. 4, produzione opposta).
Al riguardo va detto che appare assolutamente generico e, quindi, inammissibile il disconoscimento da parte dell'opponente della sottoscrizione per ricevuta dell'amministratore dell'epoca, posta in calce alla missiva inviata dall'opposta (cfr. allegato n. 3 al fascicolo dell'opposta).
Con riguardo, invece, all'esistenza dei vizi denunciati nell'atto di opposizione, il CTU ha premesso che l'edificio condominiale risulta affetto da problemi costruttivi originari, da tenere distinti, quanto all'individuazione dei profili di responsabilità, dai lavori oggetto di causa. Ha,
inoltre, premesso che, contrariamente a quanto affermato dal CTP dell'opponente, non vi sono macroscopiche difformità tra le opere realizzate e quelle oggetto del contratto di appalto.
Tuttavia, il CTU ha accertato l'esistenza dei seguenti vizi delle opere eseguite dall'opposta: 1) la scarsa qualità della posa in opera delle tegole e del manto impermeabile bituminoso in corrispondenza dei vani scale, all'interno dei canali di gronda e sulle ulteriori superfici minori indicate nella consulenza;
2) l'errata esecuzione dell'imbocco delle pluviali nonché l'omessa apposizione di griglie necessarie a favorire lo smaltimento delle acque meteoriche (previste nel progetto); 3) l'errata immissione delle pluviali nei pozzetti posti alla base;
4) la non accurata posa in opera delle opere in ferro (copertine, balaustre, cornici di balconi e finestre) ; 5) la non conformità a regola dell'arte del ripristino corticale e della riverniciatura delle balaustre;
6) l'imperfetta posa in opera dei correntini di proprietà esclusiva.
Infine, il CTU ha evidenziato che il cattivo funzionamento delle pluviali ha, poi,
determinato infiltrazioni, accelerando il processo di degrado dell'intonaco, in particolare nelle aree vicine ai canali.
Tali difformità risultano ampiamente apprezzabili dall'esame della documentazione fotografica in atti, che rende palese come vi sia stato un rapido degrado delle opere realizzate dall'opposta. L'utilizzo di materiale di bassa qualità è, inoltre, ulteriormente confermato dal distacco, verificatosi anche dopo l'introduzione del giudizio, di pezzi di calcestruzzo dal frontalino del terrazzo di proprietà di altro condomino (cfr. all. 2, note di parte opponente del
14.11.2017). Alla stregua di tali risultanze, si ritiene che la CTU possa essere condivisa in quanto fondata su attenta indagine tecnica, e vista l'assenza di prove contrarie.
Nessun elemento contrario può essere desunto dall'inammissibile la documentazione tardivamente prodotta dall'opposta con le memorie ex art. 183 c.p.c. III termine e dalle risultanze della prova per testi. Le dichiarazioni dei testimoni sono, infatti, generiche e valutative e, dunque,
del tutto inidonee ad inficiare i rilievi tecnici e le conclusioni del CTU.
A quanto detto consegue l'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale, attesa la prova del grave adempimento dell'opposta.
Inoltre, l'opponente ha diritto al risarcimento dei danni nella misura corrispondente al costo delle opere necessarie ad eliminare i vizi.
Il CTU ha concluso che l'opponente, pur avendo corrisposto una parte considerevole del corrispettivo pattuito, per eliminare i vizi delle opere eseguite dovrà sopportare una spesa di €
63.254,50.
D'altro canto l'opposta ha diritto al pagamento del IX SAL.
Pertanto, detratto dall'importo del corrispettivo complessivo dei lavori eseguiti (compresi quelli del 9° SAL) quanto già corrisposto dall'opponente e la spesa necessaria all'eliminazione dei vizi, risulta che l'opponente ha diritto, a titolo di risarcimento danni, al versamento della somma di € 16.174,60 oltre iva.
Infatti, il corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti è stato determinato dal CTU sulla scorta della documentazione versata in atti in € 329.230,60, la spesa per l'eliminazione dei vizi è stata quantificata in € 63.254,50, la somma versata dall'opponente è stata quantificata in base ai documenti in atti in € 282.150,70 (cfr. CTU pag. 42).
Tale conteggio contenuto nella CTU non è stato oggetto di specifica contestazione.
E', poi, inammissibile, in quanto tardiva la domanda dell'opposta di condanna dell'opponente alla restituzione della somma trattenuta a titolo di “ritenute a garanzia” (€ 16.461,53). Tale domanda è formulata nella comparsa di costituzione e riposta depositata alla prima udienza del 16.03.2016.
Le Sezioni Unite hanno, infatti, individuato il termine ultimo entro cui l'opposto può
proporre «le domande alternative che eventualmente intenda presentare» nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, «non potendo invece riservarle fino
“all'ultimo giro” offerto dall'art. 183, 6° co., c.p.c.» (Cass. civ., SS.UU., n. 26727/2024).
Passando all'esame degli interventi spiegati dai terzi condomini, deve premettersi che le domande autonome contenute nei rispettivi atti sono ammissibili.
Invero, si osserva in diritto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è
ammissibile l'intervento volontario del terzo nelle sue tre forme di intervento principale,
litisconsortile e adesivo, trattandosi di un ordinario processo di primo grado che devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità del decreto (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 29406/2022). E' stato, inoltre, chiarito che «la
formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e
litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c., comma 2, non si estende
all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non opera il divieto di
proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento "fino all'udienza di precisazione
delle conclusioni", configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al
momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni
istruttorie già verificatesi per le parti originarie» (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 6392/2023).
Pertanto, le domande proposte vanno esaminate nel merito.
Deve rilevarsi la tardività dell'eccezione di prescrizione formulata dall'opposto in sede di comparsa conclusionale.
Tanto premesso, la condomina lamenta:
1. il danneggiamento del Controparte_2
pavimento del balcone lato sudovest;
2. il taglio della ringhiera, avvenuto senza autorizzazione;
3. l'errata verniciatura della ringhiera e degli infissi in ferro;
4. la presenza diffusa di ruggine. I condomini AE CE e MA MM lamentano:
1. il danneggiamento al pavimento del balcone lato sudovest;
2. il taglio nella parte bassa delle ringhiere e la sostituzione dei correntini contigui di marmo, avvenuto senza autorizzazione;
3. l'errata verniciatura delle ringhiere dei balconi lato nord-est e lato sud-ovest nonché delle parti metalliche delle ornie;
4. la presenza diffusa di ruggine.
I condomini , e lamentano:
1. il Controparte_3 Controparte_4 CP_5
danneggiamento al pavimento del balcone presente sulla facciata principale;
2. il taglio non autorizzato nella parte bassa della ringhiera;
3. l'errata verniciatura della ringhiera dei balconi e degli infissi in ferro;
4. la presenza diffusa di ruggine.
Ebbene, le risultanze processuali hanno parzialmente confermato la sussistenza di tali vizi. In particolare, il CTU ha riconosciuto che la riverniciatura delle opere in ferro, come anche la sostituzione dei correntini in marmo dei balconi, non sono state effettuate a regola d'arte.
Non hanno, invece, trovato conferma le doglianze relative al taglio non autorizzato delle ringhiere dei balconi. L'arch. , Direttori dei lavori, ha infatti spiegato che tale taglio era Tes_1
previsto «nel progetto approvato dall'Assemblea dei condomini prima dell'esecuzione» (cfr.
verbale udienza 18.11.2021). E tale circostanza è stata confermata dal CTU. Non può attribuirsi rilievo in senso contrario alla deposizione del teste il quale si è limitato a negare Testimone_2
che all'impresa fosse stata concessa «alcuna autorizzazione scritta» (cfr. verbale udienza del
18.05.2023). A tanto deve aggiungersi che il verbale di sopralluogo del 12.02.2011 non fa alcun riferimento a tale vizio.
Il CTU ha, tuttavia, evidenziato che, nella contabilità tenuta dal direttore dei lavori, le opere relative alle parti di proprietà esclusiva non sono stati contemplati distintamente rispetto a quelli condominiali. Pertanto, la spesa necessaria alla rimozione dei vizi su tali parti di proprietà
esclusiva è ricompresa nella cifra sopra indicata di € 16.174,60 oltre iva.
I danni subiti dai singoli condomini devono, pertanto, essere liquidati in via equitativa ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1226 c.c.. Rilevano, a tal fine, la stima dei danni effettuata dal CTU, le voci riportate nel computo metrico allegato alla CTU e la documentazione fotografica in atti.
Ebbene, alla luce di tali elementi, i danni possono essere equitativamente liquidato nella misura di € 1.500,00 in favore di , di € 1.500,00 in favore di AE Controparte_2
CE e MA MM, e di € 1.500,00 in favore di , Controparte_3 Controparte_4
e . CP_5
Tali somme, pari a complessivi € 4.500,00 vanno sottratte all'importo riconosciuto al condominio a titolo di risarcimento danni, pari ad € 16.174,60 oltre iva.
In definiva, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e, in accoglimento della domanda proposta dall'opponente, l'opposta va condannata al pagamento della somma di € 11.674,60 oltre iva, in favore del condominio e di € 4.500,00 oltre iva, in favore dei condomini.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali computati dal giorno della domanda al soddisfo.
Le spese di lite vanno compensate nella misura di 1/4, tenuto conto delle complesse e nuove questioni di diritto sottese alla decisione, e vengono liquidate, per la restante parte,
secondo il principio della soccombenza, con applicazione delle tariffe di cui al D.M 147/22,
valori medi, come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 9 settembre 2009 tra l'opponente e l'opposta, ed accerta il diritto dell'opponente al pagamento delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi pari a €
63.254,50; 3) accerta il diritto dell'opposta al pagamento del saldo del corrispettivo fino al IX SAL e,
disposta la compensazione parziale tra il credito dell'opposta per il corrispettivo dei lavori e il credito dell'opponente per i vizi (secondo il calcolo dettagliatamente indicato in motivazione), condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente, della somma di €
11.674,60 oltre iva, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
4) in accoglimento delle domande degli interventori, condanna l'opposta al pagamento di: €
1.500,00 oltre iva ed interessi come in motivazione in favore di di € Controparte_2
1.500,00 oltre iva ed interessi come in motivazione in favore di AE CE e MA
MM, di 1.500,00 oltre iva ed interessi come in motivazione in favore di
[...]
, e;
CP_3 Controparte_4 CP_5
5) condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, dei ¾ delle spese e competenze di lite che liquida (tali ¾), in complessivi € 4.411,51 (di cui € 603,76 per esborsi), oltre accessori come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Gianfranco Grella antistatario;
6) condanna l'opposta al pagamento, in favore di AE CE, MA MM e dei ¾ delle spese e competenze di lite che liquida (tali ¾) in Controparte_2
complessivi € 1.987,50 (di cui 73,50 per spese);
7) condanna l'opposta al pagamento, in favore di e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, dei ¾ delle spese e competenze di lite che liquida (tali ¾) in complessivi 2.094,75 (di
[...]
cui € 180,75 per spese), con attribuzione all'Avv. Maria Barbara Monica Basco, dichiaratasi antistataria;
8) pone le spese di c.t.u. a carico dell'opposta.
Così deciso in Avellino, in data 29.10.24
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 3970/2016 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale”, vertente
TRA
in persona dell'amministratore p.t., (c.f. , rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. Gianfranco Grella in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione,
ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Grella & Associati, in Avellino, al Viale S.
Francesco d'Assisi 32/B
opponente
E
(p. i. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Attilio Giordano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in
Avellino, alla via S. Pescatori n. 18, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
opposta
E (c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti AE Controparte_2 C.F._1
CE e MA MM, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Avellino, al Viale
S. Francesco D'Assisi n. 32, giusta procura in calce all'atto di intervento
interventore
E
Avv. AE CE (c.f. e Avv. MA MM (c.f. C.F._2
), rappresentati e difesi da sé stessi, ed elettivamente domiciliati in Avellino, C.F._3
al Viale S. Francesco D'Assisi n. 32
interventore
(c.f. , (c.f. ) Controparte_3 C.F._4 Controparte_4 C.F._5
e (c.f. ), rappresentate e difese dall'Avv. M. Barbara Basco CP_5 C.F._6
ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultima, in Avellino, alla via S. Esposito n. 4,
giusta procura in calce all'atto di intervento
interventori
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il (sito in Avellino al Parte_1
Viale S. Francesco d'Assisi n. 32), conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Avellino,
l'impresa proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 830/2016, notificato il 4.07.2016, con cui era stato ingiunto il pagamento € 35.169,48 (oltre interessi e spese di procedura) in forza dell'omesso pagamento della fattura n. 1 del 4.04.2016
relativa al 9° SAL del contratto di appalto del 9 settembre 2009.
L'opponente eccepiva: l'inidoneità della documentazione prodotta con il ricorso monitorio ex art. 634 c.p.c.; -l'inadempimento dell'opposta, atteso che i lavori oggetto dell'appalto non erano stati portati a termine, ma sospesi;
-che tali lavori presentavano vizi e/o difformità (descritti nella CTP), tali da rendere le opera inutilizzabile;
-che era necessario procedere alla eliminazione dei suddetti vizi e al completamento dei lavori di manutenzione.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per grave inadempimento e di condanna dell'opposta al pagamento della spesa necessaria all'eliminazione dei vizi, oltre al risarcimento dei danni.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione.
In particolare, precisava: di aver sospeso i lavori a causa dell'inadempimento dell'opponente, in base alla clausola dell'art. 21 del contratto di appalto;
-di aver più volte sollecitato il pagamento del corrispettivo indicato dal 9° SAL, sottoscritto dal committente e dal direttore dei lavori senza riserva;
-di aver proposto all'opponente la prosecuzione dei lavori,
senza ottenere riscontro;
-che l'opponente aveva quantificato i danni subiti includendo opere estranee all'oggetto del contratto ed omettendo di considerare le somme già trattenute quali
“ritenute a garanzia del 5%”.
Tanto premesso, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Poi, spiegava domanda di condanna dell'opponente alla restituzione di € 16.461,53,
trattenuta a titolo di ritenuta di garanzia.
Con comparsa del 15.3.2017, intervenivano in giudizio sia la condomina CP_2
proprietaria dell'appartamento 4° piano, int. 7, scala A, che i condomini AE
[...]
CE e MA MM, proprietari dell'appartamento 4° piano, int. 8, scala B, aderendo alle difese dell'opponente e chiedendo, previo accertamento della responsabilità dell'impresa, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni arrecati ai beni di proprietà esclusiva.
Con comparsa del 5.04.2017 intervenivano, inoltre, in giudizio, quali eredi del defunto
, , e -quest'ultima anche Persona_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
quale condomina (comproprietarie dell'app. 3° piano, int. 138, scala A), aderendo alle difese dell'opponente, e chiedendo la condanna dell'impresa opposta al risarcimento dei danni arrecati ai beni di proprietà esclusiva come descritti n comparsa.
Dopo l'emissione di ordinanza di rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, interrogatorio formale, prova per testi e CTU.
Indi, all'udienza del 26.04.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è fondata per i motivi che si passano ad illustrare.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore
(Cass. civ., sez. VI, n. 22253/2022). L'eventuale originaria assenza dei presupposti di cui all'art. 634 c.p.c., pertanto, è irrilevante nel presente giudizio e non preclude la pronuncia sul merito del diritto fatto valere dal creditore (Cass. civ., sez. II, n. 7020/2019).
Orbene, venendo all'esame del merito, si osserva che l'opponente ha eccepito l'inesatto adempimento dell'opposta sulla base della CTP redatta dall'Ing. Persona_2
A fronte di tali rilievi l'opposta ha sollevato, solo con le memorie ex art. 183 c.p.c. I
termine, eccezione di decadenza “dall'onere di denunzia dei presunti vizi” e di prescrizione del diritto di garanzia.
Tali eccezioni sono tardive, poiché proposte dopo lo spirare del termine di cui all'art. 167
c.p.c. (Cass. civ., sez. II, n. 14569/2024).
Si osserva, poi, sempre in punto di diritto, che ‹‹nei contratti
con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso
di inadempienze reciproche deve procedersi a un esame del comportamento complessivo delle
parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del
comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale,
con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente
deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla
risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno
della parte non inadempiente›› (Cass. civ., sez. III, n. 18485/2024).
Alla stregua di tale principio si rileva, in punto di fatto, che l'esame della documentazione prodotta dalle parti consente di ritenere pacifiche le seguenti circostanze: 1) la stipula tra le parti di un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di straordinaria manutenzione sia di parti in proprietà esclusiva, sia di parti comuni, specificamente individuate all'art. 4, per il corrispettivo di € 292.229,32, oltre IVA;
2) l'avvenuto pagamento, da parte dell'opponente, del corrispettivo dovuto sino all'8° SAL;
3) l'omesso pagamento del corrispettivo indicato nel 9° SAL;
4) la sospensione dei lavori, avvenuta in data 31.05.2011.
Sussiste contrasto tra le parti in ordine a quale di esse sia stata inadempiente sia con riguardo alla sospensione dei lavori che all'esistenza di vizi e difformità dell'opera.
Con riguardo alla sospensione dei lavori, l'opposta sostiene di aver agito in base alla previsione contrattuale di cui agli artt. 12 lett. a) e 21 n.
1. In virtù di tali clausole, era facoltà
dell'impresa “sospendere i lavori, previa comunicazione alla D.L. ed al Committente quando la
committenza non dovesse – nel termine di 15 giorni dalla data di emissione dei certificati di
pagamento da parte della D.L. – provvedere al relativo pagamento”.
Risulta, poi, che l'impresa comunicava la volontà di avvalersi di tale previsione sia al
Direttore dei Lavori (cfr. testimonianza arch. , progettista e direttore dei lavori), sia al Tes_1
Committente (cfr. all. n. 3 e n. 4, produzione opposta).
Al riguardo va detto che appare assolutamente generico e, quindi, inammissibile il disconoscimento da parte dell'opponente della sottoscrizione per ricevuta dell'amministratore dell'epoca, posta in calce alla missiva inviata dall'opposta (cfr. allegato n. 3 al fascicolo dell'opposta).
Con riguardo, invece, all'esistenza dei vizi denunciati nell'atto di opposizione, il CTU ha premesso che l'edificio condominiale risulta affetto da problemi costruttivi originari, da tenere distinti, quanto all'individuazione dei profili di responsabilità, dai lavori oggetto di causa. Ha,
inoltre, premesso che, contrariamente a quanto affermato dal CTP dell'opponente, non vi sono macroscopiche difformità tra le opere realizzate e quelle oggetto del contratto di appalto.
Tuttavia, il CTU ha accertato l'esistenza dei seguenti vizi delle opere eseguite dall'opposta: 1) la scarsa qualità della posa in opera delle tegole e del manto impermeabile bituminoso in corrispondenza dei vani scale, all'interno dei canali di gronda e sulle ulteriori superfici minori indicate nella consulenza;
2) l'errata esecuzione dell'imbocco delle pluviali nonché l'omessa apposizione di griglie necessarie a favorire lo smaltimento delle acque meteoriche (previste nel progetto); 3) l'errata immissione delle pluviali nei pozzetti posti alla base;
4) la non accurata posa in opera delle opere in ferro (copertine, balaustre, cornici di balconi e finestre) ; 5) la non conformità a regola dell'arte del ripristino corticale e della riverniciatura delle balaustre;
6) l'imperfetta posa in opera dei correntini di proprietà esclusiva.
Infine, il CTU ha evidenziato che il cattivo funzionamento delle pluviali ha, poi,
determinato infiltrazioni, accelerando il processo di degrado dell'intonaco, in particolare nelle aree vicine ai canali.
Tali difformità risultano ampiamente apprezzabili dall'esame della documentazione fotografica in atti, che rende palese come vi sia stato un rapido degrado delle opere realizzate dall'opposta. L'utilizzo di materiale di bassa qualità è, inoltre, ulteriormente confermato dal distacco, verificatosi anche dopo l'introduzione del giudizio, di pezzi di calcestruzzo dal frontalino del terrazzo di proprietà di altro condomino (cfr. all. 2, note di parte opponente del
14.11.2017). Alla stregua di tali risultanze, si ritiene che la CTU possa essere condivisa in quanto fondata su attenta indagine tecnica, e vista l'assenza di prove contrarie.
Nessun elemento contrario può essere desunto dall'inammissibile la documentazione tardivamente prodotta dall'opposta con le memorie ex art. 183 c.p.c. III termine e dalle risultanze della prova per testi. Le dichiarazioni dei testimoni sono, infatti, generiche e valutative e, dunque,
del tutto inidonee ad inficiare i rilievi tecnici e le conclusioni del CTU.
A quanto detto consegue l'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale, attesa la prova del grave adempimento dell'opposta.
Inoltre, l'opponente ha diritto al risarcimento dei danni nella misura corrispondente al costo delle opere necessarie ad eliminare i vizi.
Il CTU ha concluso che l'opponente, pur avendo corrisposto una parte considerevole del corrispettivo pattuito, per eliminare i vizi delle opere eseguite dovrà sopportare una spesa di €
63.254,50.
D'altro canto l'opposta ha diritto al pagamento del IX SAL.
Pertanto, detratto dall'importo del corrispettivo complessivo dei lavori eseguiti (compresi quelli del 9° SAL) quanto già corrisposto dall'opponente e la spesa necessaria all'eliminazione dei vizi, risulta che l'opponente ha diritto, a titolo di risarcimento danni, al versamento della somma di € 16.174,60 oltre iva.
Infatti, il corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti è stato determinato dal CTU sulla scorta della documentazione versata in atti in € 329.230,60, la spesa per l'eliminazione dei vizi è stata quantificata in € 63.254,50, la somma versata dall'opponente è stata quantificata in base ai documenti in atti in € 282.150,70 (cfr. CTU pag. 42).
Tale conteggio contenuto nella CTU non è stato oggetto di specifica contestazione.
E', poi, inammissibile, in quanto tardiva la domanda dell'opposta di condanna dell'opponente alla restituzione della somma trattenuta a titolo di “ritenute a garanzia” (€ 16.461,53). Tale domanda è formulata nella comparsa di costituzione e riposta depositata alla prima udienza del 16.03.2016.
Le Sezioni Unite hanno, infatti, individuato il termine ultimo entro cui l'opposto può
proporre «le domande alternative che eventualmente intenda presentare» nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, «non potendo invece riservarle fino
“all'ultimo giro” offerto dall'art. 183, 6° co., c.p.c.» (Cass. civ., SS.UU., n. 26727/2024).
Passando all'esame degli interventi spiegati dai terzi condomini, deve premettersi che le domande autonome contenute nei rispettivi atti sono ammissibili.
Invero, si osserva in diritto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è
ammissibile l'intervento volontario del terzo nelle sue tre forme di intervento principale,
litisconsortile e adesivo, trattandosi di un ordinario processo di primo grado che devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità del decreto (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 29406/2022). E' stato, inoltre, chiarito che «la
formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e
litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c., comma 2, non si estende
all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non opera il divieto di
proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento "fino all'udienza di precisazione
delle conclusioni", configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al
momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni
istruttorie già verificatesi per le parti originarie» (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 6392/2023).
Pertanto, le domande proposte vanno esaminate nel merito.
Deve rilevarsi la tardività dell'eccezione di prescrizione formulata dall'opposto in sede di comparsa conclusionale.
Tanto premesso, la condomina lamenta:
1. il danneggiamento del Controparte_2
pavimento del balcone lato sudovest;
2. il taglio della ringhiera, avvenuto senza autorizzazione;
3. l'errata verniciatura della ringhiera e degli infissi in ferro;
4. la presenza diffusa di ruggine. I condomini AE CE e MA MM lamentano:
1. il danneggiamento al pavimento del balcone lato sudovest;
2. il taglio nella parte bassa delle ringhiere e la sostituzione dei correntini contigui di marmo, avvenuto senza autorizzazione;
3. l'errata verniciatura delle ringhiere dei balconi lato nord-est e lato sud-ovest nonché delle parti metalliche delle ornie;
4. la presenza diffusa di ruggine.
I condomini , e lamentano:
1. il Controparte_3 Controparte_4 CP_5
danneggiamento al pavimento del balcone presente sulla facciata principale;
2. il taglio non autorizzato nella parte bassa della ringhiera;
3. l'errata verniciatura della ringhiera dei balconi e degli infissi in ferro;
4. la presenza diffusa di ruggine.
Ebbene, le risultanze processuali hanno parzialmente confermato la sussistenza di tali vizi. In particolare, il CTU ha riconosciuto che la riverniciatura delle opere in ferro, come anche la sostituzione dei correntini in marmo dei balconi, non sono state effettuate a regola d'arte.
Non hanno, invece, trovato conferma le doglianze relative al taglio non autorizzato delle ringhiere dei balconi. L'arch. , Direttori dei lavori, ha infatti spiegato che tale taglio era Tes_1
previsto «nel progetto approvato dall'Assemblea dei condomini prima dell'esecuzione» (cfr.
verbale udienza 18.11.2021). E tale circostanza è stata confermata dal CTU. Non può attribuirsi rilievo in senso contrario alla deposizione del teste il quale si è limitato a negare Testimone_2
che all'impresa fosse stata concessa «alcuna autorizzazione scritta» (cfr. verbale udienza del
18.05.2023). A tanto deve aggiungersi che il verbale di sopralluogo del 12.02.2011 non fa alcun riferimento a tale vizio.
Il CTU ha, tuttavia, evidenziato che, nella contabilità tenuta dal direttore dei lavori, le opere relative alle parti di proprietà esclusiva non sono stati contemplati distintamente rispetto a quelli condominiali. Pertanto, la spesa necessaria alla rimozione dei vizi su tali parti di proprietà
esclusiva è ricompresa nella cifra sopra indicata di € 16.174,60 oltre iva.
I danni subiti dai singoli condomini devono, pertanto, essere liquidati in via equitativa ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1226 c.c.. Rilevano, a tal fine, la stima dei danni effettuata dal CTU, le voci riportate nel computo metrico allegato alla CTU e la documentazione fotografica in atti.
Ebbene, alla luce di tali elementi, i danni possono essere equitativamente liquidato nella misura di € 1.500,00 in favore di , di € 1.500,00 in favore di AE Controparte_2
CE e MA MM, e di € 1.500,00 in favore di , Controparte_3 Controparte_4
e . CP_5
Tali somme, pari a complessivi € 4.500,00 vanno sottratte all'importo riconosciuto al condominio a titolo di risarcimento danni, pari ad € 16.174,60 oltre iva.
In definiva, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e, in accoglimento della domanda proposta dall'opponente, l'opposta va condannata al pagamento della somma di € 11.674,60 oltre iva, in favore del condominio e di € 4.500,00 oltre iva, in favore dei condomini.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali computati dal giorno della domanda al soddisfo.
Le spese di lite vanno compensate nella misura di 1/4, tenuto conto delle complesse e nuove questioni di diritto sottese alla decisione, e vengono liquidate, per la restante parte,
secondo il principio della soccombenza, con applicazione delle tariffe di cui al D.M 147/22,
valori medi, come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 9 settembre 2009 tra l'opponente e l'opposta, ed accerta il diritto dell'opponente al pagamento delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi pari a €
63.254,50; 3) accerta il diritto dell'opposta al pagamento del saldo del corrispettivo fino al IX SAL e,
disposta la compensazione parziale tra il credito dell'opposta per il corrispettivo dei lavori e il credito dell'opponente per i vizi (secondo il calcolo dettagliatamente indicato in motivazione), condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente, della somma di €
11.674,60 oltre iva, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
4) in accoglimento delle domande degli interventori, condanna l'opposta al pagamento di: €
1.500,00 oltre iva ed interessi come in motivazione in favore di di € Controparte_2
1.500,00 oltre iva ed interessi come in motivazione in favore di AE CE e MA
MM, di 1.500,00 oltre iva ed interessi come in motivazione in favore di
[...]
, e;
CP_3 Controparte_4 CP_5
5) condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, dei ¾ delle spese e competenze di lite che liquida (tali ¾), in complessivi € 4.411,51 (di cui € 603,76 per esborsi), oltre accessori come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Gianfranco Grella antistatario;
6) condanna l'opposta al pagamento, in favore di AE CE, MA MM e dei ¾ delle spese e competenze di lite che liquida (tali ¾) in Controparte_2
complessivi € 1.987,50 (di cui 73,50 per spese);
7) condanna l'opposta al pagamento, in favore di e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, dei ¾ delle spese e competenze di lite che liquida (tali ¾) in complessivi 2.094,75 (di
[...]
cui € 180,75 per spese), con attribuzione all'Avv. Maria Barbara Monica Basco, dichiaratasi antistataria;
8) pone le spese di c.t.u. a carico dell'opposta.
Così deciso in Avellino, in data 29.10.24
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli