Articolo 24 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 23Articolo 24 1
Versione
15 marzo 1973
Art. 24.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, dei fondi iscritti ai capitoli n. 2943 e n. 6037, n. 3141 e n. 6051, del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni finanziarie, previste da specifiche disposizioni legislative.
Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione all'effettiva incidenza delle operazioni finanziarie previste dalle varie disposizioni legislative, a variazioni compensative tra capitoli concernenti spese per interessi di debiti, tra questi capitoli e quelli relativi a rimborso di prestiti e viceversa, nonche' tra capitoli attinenti a rimborso di prestiti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.
Entrata in vigore il 15 marzo 1973