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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VITIELLO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2370/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Lombardi Palazzo Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400005339000 IMU 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400005339000 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400005339000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400005339000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400005339000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400005339000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190014383073000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190014383073000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200008343013000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020210007113065000 BOLLO 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220004954640000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220004954640000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1388/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
R
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato ad AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in data 30 agosto 2024 e depositato il 2 settembre 2024, il sig. Ricorrente_1, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, presso e nello studio dell'avvocato Difensore_1, ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 030 80 2024 00005339000, notificato il 16/06/2024, di 1.471,14 e le seguenti cartelle di pagamento:
a) n.030 20190014383073000, di € 83,36, per i IMU anni 2012 e 2014, asseritamente notificata il
16/06/2022;
b) n.030 2020 0008343013000, di € 285,11, asseritamente notificata il 23/09/2023, relativa Bollo auto anno 2015;
c) 030 2021 0007113065000, di € 291,30, asseritamente notificata il 30/09/2022, relativa a bollo auto anno 2016;
d) n. 030 2022 00049546 40000, di € 749,39, relativa a bolli auto anni 2017 e 2018, asseritamente notificata il 22/05/2023.
Il ricorrente, infatti, sostiene che l'atto impugnato sia illegittimo e ne richiede l'annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese competenze ed onorari, per i seguenti motivi:
a) illegittimità dell'atto impugnato per inesistenza/nullità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento.
b) Prescrizione delle pretese e decadenza.
c) 2) Definitivo annullamento della cartella n. 030 2022 00049546 40000.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio il 20 novembre 2025, presentando delle controdeduzioni assieme a documentazione eccepisce comunque l'inammissibilità del ricorso dal momento che gli atti sottostanti quello impugnato sono stati tutti regolarmente e tempestivamente notificati, come risulta dalle copie delle pertinenti relate di notifica depositate in atti, con successivi atti interruttivi notificati. Replica, quanto all'eccepita prescrizione della pretesa tributaria, che la ricorrente è ormai decaduta dal potere di sollevarla. Chiede la condanna alle spese di giudizio.
Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 16 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato ed in parte inammissibile.
Circa i vizi prospettati, la dedotta censura relativa al fatto che la cartella n. 030 2022 00049546 40000, di
€ 749,39, relativa a bolli auto anni 2017 e 2018, è stata annullata con sentenza n.995/2024, emessa da questa Corte di Giustizia tributaria di Catanzaro, trova effettivo riscontro incidendo incidendo sulla relativa parte dell'atto impugnato.
Diversamente, la censura mossa di mancata notificazione delle residue cartella di pagamento, è del tutto inconferente, atteso che la stessa risulta regolarmente e tempestivamente notificata, come dimostrato dall'A.E., sussistendo l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 19 D.lvo n. 546/1992, di censure che andavano proposte tempestivamente avverso suddetta cartella, ivi comprese quella attinente alla prescrizione ed alla decadenza che, quali questioni preliminari di merito non possono proporsi contro un atto della fase di riscossione. In ogni caso, i suddetti termini di prescrizione decennale attesa la natura dei tributi oggetto del contendere (IRPEF e IVA), sono stati interrotti dagli ulteriori atti di riscossione depositati nonché sospesi dalla disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19 (si cfr. S.C. ord. 960 del 15/01/2025; decr. N. 1630 del 25/01/2025).
Sussistono eccezionali e gravi ragioni, attesa la soccombenza reciproca, per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso relativamente alla parte dell'atto impugnato fondata sulla cartella n.
0302022000495464000. Per il resto lo rigetta. Spese compensate.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VITIELLO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2370/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Lombardi Palazzo Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400005339000 IMU 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400005339000 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400005339000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400005339000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400005339000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400005339000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190014383073000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190014383073000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200008343013000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020210007113065000 BOLLO 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220004954640000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220004954640000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1388/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
R
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato ad AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in data 30 agosto 2024 e depositato il 2 settembre 2024, il sig. Ricorrente_1, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, presso e nello studio dell'avvocato Difensore_1, ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 030 80 2024 00005339000, notificato il 16/06/2024, di 1.471,14 e le seguenti cartelle di pagamento:
a) n.030 20190014383073000, di € 83,36, per i IMU anni 2012 e 2014, asseritamente notificata il
16/06/2022;
b) n.030 2020 0008343013000, di € 285,11, asseritamente notificata il 23/09/2023, relativa Bollo auto anno 2015;
c) 030 2021 0007113065000, di € 291,30, asseritamente notificata il 30/09/2022, relativa a bollo auto anno 2016;
d) n. 030 2022 00049546 40000, di € 749,39, relativa a bolli auto anni 2017 e 2018, asseritamente notificata il 22/05/2023.
Il ricorrente, infatti, sostiene che l'atto impugnato sia illegittimo e ne richiede l'annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese competenze ed onorari, per i seguenti motivi:
a) illegittimità dell'atto impugnato per inesistenza/nullità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento.
b) Prescrizione delle pretese e decadenza.
c) 2) Definitivo annullamento della cartella n. 030 2022 00049546 40000.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio il 20 novembre 2025, presentando delle controdeduzioni assieme a documentazione eccepisce comunque l'inammissibilità del ricorso dal momento che gli atti sottostanti quello impugnato sono stati tutti regolarmente e tempestivamente notificati, come risulta dalle copie delle pertinenti relate di notifica depositate in atti, con successivi atti interruttivi notificati. Replica, quanto all'eccepita prescrizione della pretesa tributaria, che la ricorrente è ormai decaduta dal potere di sollevarla. Chiede la condanna alle spese di giudizio.
Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 16 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato ed in parte inammissibile.
Circa i vizi prospettati, la dedotta censura relativa al fatto che la cartella n. 030 2022 00049546 40000, di
€ 749,39, relativa a bolli auto anni 2017 e 2018, è stata annullata con sentenza n.995/2024, emessa da questa Corte di Giustizia tributaria di Catanzaro, trova effettivo riscontro incidendo incidendo sulla relativa parte dell'atto impugnato.
Diversamente, la censura mossa di mancata notificazione delle residue cartella di pagamento, è del tutto inconferente, atteso che la stessa risulta regolarmente e tempestivamente notificata, come dimostrato dall'A.E., sussistendo l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 19 D.lvo n. 546/1992, di censure che andavano proposte tempestivamente avverso suddetta cartella, ivi comprese quella attinente alla prescrizione ed alla decadenza che, quali questioni preliminari di merito non possono proporsi contro un atto della fase di riscossione. In ogni caso, i suddetti termini di prescrizione decennale attesa la natura dei tributi oggetto del contendere (IRPEF e IVA), sono stati interrotti dagli ulteriori atti di riscossione depositati nonché sospesi dalla disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19 (si cfr. S.C. ord. 960 del 15/01/2025; decr. N. 1630 del 25/01/2025).
Sussistono eccezionali e gravi ragioni, attesa la soccombenza reciproca, per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso relativamente alla parte dell'atto impugnato fondata sulla cartella n.
0302022000495464000. Per il resto lo rigetta. Spese compensate.